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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
5.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1849/2022 rg e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] ( ) rapp.to e Parte_1 C.F._1 dif.so dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo presso il cui studio elegge domicilio sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8, giusta procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 dom.ta per la carica presso la sede in Milano alla via G. Negri n. 1 rapp.ta e dif.sa dal
Prof. Avv. Roberto Pessi (Cod. Fisc. ) e dall'Avv. Giuseppe C.F._2
Sigillò Massara (Cod. Fisc. e con gli stessi elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace (C.F. ) sito in C.F._4
Napoli, Via DUOMO, 152 (fax 0815647301), giusta procura in atti;
APPELLATA
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.07.2022 ha proposto appello avverso Parte_1
ed ha impugnato la sentenza n. 885/2022 pubblicata il 10.02.2022 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale è stata accolta parzialmente la domanda diretta all'accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni superiori ed al pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito per l'inquadramento nel IV livello e quanto effettivamente dovuto, in forza dello svolgimento di mansioni ascrivibili al profilo di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01 luglio 2008.
All'udienza del 10.02.2022 il Giudice di primo grado dava lettura del seguente dispositivo: “Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie in parte il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente di cui in epigrafe all'inquadramento nel V livello del CCNL Telecomunicazioni con la qualifica di
“Specialista di attività tecniche integrate” a decorrere dal 1.10.2008; condanna la società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate tra il livello posseduto e quello spettante a decorrere dal 11.05.2013, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi calcolati sulle somme annualmente rivalutate, da quantificarsi in separato giudizio”, oltre alle spese di lite in parte compensate.
Avverso la predetta statuizione è insorto l'appellante sostenendo, con unico motivo di impugnazione, la sussistenza di una violazione e falsa applicazione, da parte del Giudice di prime cure, degli artt. 2935 e 2948 n. 4) c.c. in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei crediti di lavoro. si è costituita ritualmente nel giudizio di appello proposto dal Controparte_1
resistendo al gravame, chiedendone il rigetto dell'appello principale e proponendo Pt_1
a sua volta appello incidentale avverso la medesima sentenza laddove essa ha riconosciuto al lavoratore il diritto al superiore inquadramento con qualifica di “specialista di attività tecniche integrate”, 5° livello ccnl di categoria. Ha pertanto contestato le valutazioni compiute dal giudice di primo grado in ordine al contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore, insistendo nell'infondatezza della domanda nel merito e chiedendo quindi di respingere in ogni caso il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in punto di prescrizione la sentenza impugnata nonchè, in accoglimento dell'appello spiegato, riformarsi la sentenza con rigetto di tutte le istanze del lavoratore.
All'odierna udienza di discussione la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
Merita accoglimento, anche alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, l'appello di , in ordine alla decorrenza del termine di Parte_1 prescrizione. Conseguentemente, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nel senso di seguito indicato.
La doglianza esposta dal lavoratore, infatti, riguarda la prescrizione dei crediti lavorativi e la relativa decorrenza, ex artt. 2935 e 2948 comma 4 codice civile.
Parte appellante censura, in particolare, la sentenza nella parte in cui il Giudice ha applicato, al caso di specie, la prescrizione quinquennale facendola decorrere dal primo atto interruttivo della prescrizione corrispondente alla lettera di messa in mora/diffida ricevuta via PEC dal convenuto in data 11.05.2018 (cfr. lettera e attestazione invio prod. ric. primo grado).
Secondo la tesi dell'appellante, la prescrizione, alla luce di sentenze di giudici di legittimità e di merito, non può decorrere durante il rapporto di lavoro, atteso il venir meno delle tutele occupazionali garantite dall'art. 18 Legge 300/70 con le modifiche apportate dalla L. 92 del 2012.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
A mente dell'art. 2934 c.c. “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Ed ancora, secondo l'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
In materia di crediti retributivi, poi, l'art. 2948 c.c. prevede che “Si prescrivono in cinque anni… 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Sulla questione sollevata da pare appellante si sono formati, nel tempo, diversi indirizzi giurisprudenziali, poi ricomposti con la recente sentenza della Suprema Corte di
AS (sentenza n. 26246 pubblicata il 6 settembre 2022, confermato da ultimo Cass. sent. n. 16069/2024 del 10.06.2024), con la quale viene affermato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della
L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” . Del resto, la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli est. Papa , sent. nn.
1047/2018 e 2017/2018) aveva già sostenuto l'inapplicabilità, nel corso del rapporto di lavoro, della prescrizione.
Ed invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966, ha statuito la contrarietà a Costituzione delle norme del codice civile che consentono che la prescrizione quinquennale relativa a retribuzioni decorra in costanza del rapporto di lavoro. Ciò nella considerazione che allorché quest'ultima ipotesi si verifica, è da presumere che la mancanza di tempestiva impugnazione sia determinata dal timore di licenziamento, e quindi venga ad assumere carattere di rinunzia implicita.
Successivamente, con le sentenze n. 143/1969, n. 86/1971 e n. 174/1972 il Giudice delle leggi ha affermato l'ulteriore principio che il differimento, all'epoca dell'estinzione del rapporto, della decorrenza della prescrizione non era affatto applicabile tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato fosse caratterizzato da una particolare forza di resistenza, la quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
L'orientamento della Corte costituzionale venne recepito dalla AS, che con la sentenza a Sezioni Unite n. 1268 del 12.4.1976, asserì che la decorrenza della prescrizione ordinaria quinquennale, per i crediti retributivi del lavoratore “non è unica per qualsiasi rapporto di lavoro ma dipende...dal grado di stabilità del rapporto stesso”, dovendosi
“ritenere stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale sul piano sostanziale subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo”. Affermò, al riguardo, la AS che, agli effetti della dilazione del decorso della prescrizione a fine rapporto, tale situazione di stabilità, per la generalità dei casi, coincide oggi con l'ambito di operatività della legge 20.5.1970 n. 300 (dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 all'ordine di reintegra, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali)”, potendo tuttavia anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che danno al prestatore d'opera una tutela di pari intensità.
Il principio, che pure aveva destato in dottrina non poche perplessità poiché introduceva, in un istituto per sua natura diretto a garantire la certezza dei rapporti, un rilevante elemento di instabilità, non può più essere applicato, ad avviso del Giudicante, dopo la entrata in vigore della legge n. 92/2012. L'ottica del legislatore in tema di effetti della declaratoria di illegittimità del recesso, infatti, è radicalmente mutata. Non rileva più il requisito dimensionale del datore di lavoro e, di conseguenza, le oggettive difficoltà che potevano correlarsi al ripristino del rapporto di lavoro nell'ambito di realtà imprenditoriali fortemente connotate dalla personalità dei rapporti, ma la natura del provvedimento di recesso che ogni qual volta implichi uno sviamento di potere, inteso in senso lato come deviazione delle ragioni effettive dell'atto dallo schema legale cui è correlato l'esercizio del recesso, ingenera il diritto alla reintegra a prescindere dal numero dei dipendenti occupati. Ed infatti, a mente dell'attuale primo comma dell'art. 18 St. il
Giudice che annulla il licenziamento discriminatorio ordina al datore di lavoro imprenditore o non imprenditore la reintegrazione nel posto di lavoro…quale che sia il numero dei dipendenti occupati. Dunque, non può più configurarsi ex ante un rapporto stabile, per tale intendendosi un rapporto che in qualsiasi ipotesi di intimazione di un recesso illegittimo preveda la ricostituzione del vincolo contrattuale, ma soltanto, ex post, accertarsi se da quel peculiare atto di recesso possano derivare conseguenze reintegratorie. Ne deriva che anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti il decorso del termine prescrizionale breve è sospeso fino alla risoluzione del rapporto medesimo”.
Pertanto, in applicazione dei principi esposti, non può farsi applicazione della prescrizione e deve riconoscersi il credito del per intero;
la deve essere Pt_1 CP_1 quindi condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dal mese di ottobre
2008, oltre accessori come per legge.
Contestualmente va rigettato l'appello incidentale proposto da in Controparte_1 ordine al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento operato nei confronti del
Pardi.
Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, in proposito, appaiono corrette e condivisibili.
Deve premettersi che l'appellante aveva dedotto di essere dipendente della convenuta dal dicembre 2005 con contratto di apprendistato e dal 1.03.2007 a tempo indeterminato inquadrato nel III livello del CCNL Telecomunicazioni e, successivamente dal 1.07.2013 nel IV livello con qualifica di specialista in attività tecniche, assumendo di aver svolto compiti di natura tecnica, in particolare occupandosi dal 2008 dell'installazione e manutenzione presso i clienti finali (anche TOP) di impianti di linea telefonica analogica
(RTG) e digitale (ISDN); installazione a manutenzione di linee dati (ADSL) con installazione di apparati (modem e decoder) e attivazione di servizi (IPTV); dell'installazione e manutenzione di linee dati simmetriche, nello specifico SHDSL,
HDSL; dell'installazione e manutenzione di linee in tecnologia in fibra (c.d. Tecnico On
Field). Rilevava che, conformemente all'evoluzione della tecnologia, veniva introdotta la figura dello “Specialista di attività tecniche integrate”, figura professionale inserita con il
CCNL del 3/12/2005 (art. 23), rientrante tra i profili inquadrabili nel V livello che si differenzia dello “Specialista di attività tecniche” di cui al 4° livello di inquadramento proprio per la conoscenza della tecnologia ADSL, delle linee dati, dell'ICT (Information
Communication Technology) in generale.
L'art. 23 CCNL in merito al 4° livello recita: «Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica».
In particolare, appartiene al profilo di DI ATTIVITA' «il Parte_2 Pt_3
Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate».
Il medesimo art. 23 CCNL con riferimento al 5° livello recita invece: «Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità».
Nello specifico, l'ADDETTO AD ATTIVITA' SPECIALISTICHE INTEGRATE è il
«Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con
l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità
(configurazione e riconfigurazione dei software».
La società, sostanzialmente, ha contestato il livello di autonomia che avrebbe accompagnato le mansioni svolte dal ricorrente.
Tuttavia, concordemente con quanto ritenuto dal Tribunale, deve osservarsi che emerge con chiarezza, dagli atti oltre che dalle risultanze istruttorie di altri giudizi aventi oggetto analogo, che i tecnici on field hanno svolto tutti lo stesso livello di prestazioni occupandosi della installazione di modem e router al domicilio del cliente, e di risolvere le eventuali problematiche tecniche insorte durante tale fase di installazione e collaudo
(cfr. deposizione testi parte ricorrente in primo grado e Testimone_1 Tes_2
, nonché testi e per parte resistente).
[...] Testimone_3 Testimone_4
Quanto al dies a quo del richiesto riconoscimento dell'inquadramento superiore, osserva il collegio come dall'istruttoria espletata sia emerso che il ricorrente abbia svolto la predetta attività in autonomina anche presso la clientela finale fin dal 2008. In particolare, il teste ha riferito “Ho sempre coordinato squadre di singolisti, Tes_3 persone che svolgevano interventi in solitaria, senza essere accompagnati da colleghi … per quanto ricordo dopo meno di un anno dall'assunzione, il ricorrente era già in grado di effettuare interventi da solo … ad un certo punto ha iniziato anche la clientela business, vale a dire clienti costituiti da aziende ed uffici con apparati tecnologici diversi dalla semplice utenza residenziale ..” (cfr. deposizione teste . Tes_3
Conseguentemente, alla luce del chiaro dettato della normativa contrattuale e delle circostanze in fatto pacifiche tra le parti, le mansioni svolte effettivamente e concretamente dal ricorrente a partire dal mese di ottobre 2008 (ovvero dai tre mesi successivi al momento di inizio dello svolgimento delle attività superiori) vanno inquadrate nel 5° livello, e segnatamente nel profilo di Specialista addetto ad attività tecniche integrate. Risulta infatti pacifico lo svolgimento delle attività tecniche presso il cliente finale, che distingue la figura di tecnico specialista di cui al 4° livello da quella facente riferimento al 5°.
Non si rinviene, per contro, nell'ambito del 4° livello alcuna attività che può essere definita “on field” ed anzi, se si considera il livello di autonomia richiesto per l'appartenenza al 4° livello nonché l'espresso riferimento, contenuto nel profilo rivendicato, alla medesima tipologia di attività, si comprende agevolmente che lo svolgimento delle stesse attività, in sede o all'esterno, determina il proprium della distinzione contrattuale tra i due livelli.
L'appello della , dunque, va respinto. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, considerato il valore indeterminabile della lite e la modesta complessità delle questioni trattate, sulla base delle tariffe vigenti ratione temporis.
L'epoca e il tenore della decisione comportano insorgenza, per la , degli oneri CP_1 di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante Controparte_1 nel procedimento con numero R.G. 1632/22.
[...]
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) Accoglie l'appello principale proposto da e, in parziale riforma della Parte_1
sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara il diritto del lavoratore alle differenze retributive discendenti dall'inquadramento nel 5°liv. CCNL di categoria con qualifica di “specialista di attività tecniche integrate” dal 1.10.2008, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti e fino al saldo;
b) Rigetta l'appello incidentale proposto da , in persona del legale Controparte_1
rapp.te;
c) Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio CP_1
liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 2.789,00 per compensi e quanto al secondo grado in complessivi € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Cirillo.
d) Dichiara, per l'appellante , la sussistenza dei presupposti di cui al Controparte_1 co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 5.03.2025
Il Cons. est. Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
5.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1849/2022 rg e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] ( ) rapp.to e Parte_1 C.F._1 dif.so dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo presso il cui studio elegge domicilio sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8, giusta procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 dom.ta per la carica presso la sede in Milano alla via G. Negri n. 1 rapp.ta e dif.sa dal
Prof. Avv. Roberto Pessi (Cod. Fisc. ) e dall'Avv. Giuseppe C.F._2
Sigillò Massara (Cod. Fisc. e con gli stessi elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace (C.F. ) sito in C.F._4
Napoli, Via DUOMO, 152 (fax 0815647301), giusta procura in atti;
APPELLATA
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.07.2022 ha proposto appello avverso Parte_1
ed ha impugnato la sentenza n. 885/2022 pubblicata il 10.02.2022 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale è stata accolta parzialmente la domanda diretta all'accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni superiori ed al pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito per l'inquadramento nel IV livello e quanto effettivamente dovuto, in forza dello svolgimento di mansioni ascrivibili al profilo di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01 luglio 2008.
All'udienza del 10.02.2022 il Giudice di primo grado dava lettura del seguente dispositivo: “Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie in parte il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente di cui in epigrafe all'inquadramento nel V livello del CCNL Telecomunicazioni con la qualifica di
“Specialista di attività tecniche integrate” a decorrere dal 1.10.2008; condanna la società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate tra il livello posseduto e quello spettante a decorrere dal 11.05.2013, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi calcolati sulle somme annualmente rivalutate, da quantificarsi in separato giudizio”, oltre alle spese di lite in parte compensate.
Avverso la predetta statuizione è insorto l'appellante sostenendo, con unico motivo di impugnazione, la sussistenza di una violazione e falsa applicazione, da parte del Giudice di prime cure, degli artt. 2935 e 2948 n. 4) c.c. in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei crediti di lavoro. si è costituita ritualmente nel giudizio di appello proposto dal Controparte_1
resistendo al gravame, chiedendone il rigetto dell'appello principale e proponendo Pt_1
a sua volta appello incidentale avverso la medesima sentenza laddove essa ha riconosciuto al lavoratore il diritto al superiore inquadramento con qualifica di “specialista di attività tecniche integrate”, 5° livello ccnl di categoria. Ha pertanto contestato le valutazioni compiute dal giudice di primo grado in ordine al contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore, insistendo nell'infondatezza della domanda nel merito e chiedendo quindi di respingere in ogni caso il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in punto di prescrizione la sentenza impugnata nonchè, in accoglimento dell'appello spiegato, riformarsi la sentenza con rigetto di tutte le istanze del lavoratore.
All'odierna udienza di discussione la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
Merita accoglimento, anche alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, l'appello di , in ordine alla decorrenza del termine di Parte_1 prescrizione. Conseguentemente, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nel senso di seguito indicato.
La doglianza esposta dal lavoratore, infatti, riguarda la prescrizione dei crediti lavorativi e la relativa decorrenza, ex artt. 2935 e 2948 comma 4 codice civile.
Parte appellante censura, in particolare, la sentenza nella parte in cui il Giudice ha applicato, al caso di specie, la prescrizione quinquennale facendola decorrere dal primo atto interruttivo della prescrizione corrispondente alla lettera di messa in mora/diffida ricevuta via PEC dal convenuto in data 11.05.2018 (cfr. lettera e attestazione invio prod. ric. primo grado).
Secondo la tesi dell'appellante, la prescrizione, alla luce di sentenze di giudici di legittimità e di merito, non può decorrere durante il rapporto di lavoro, atteso il venir meno delle tutele occupazionali garantite dall'art. 18 Legge 300/70 con le modifiche apportate dalla L. 92 del 2012.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
A mente dell'art. 2934 c.c. “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Ed ancora, secondo l'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
In materia di crediti retributivi, poi, l'art. 2948 c.c. prevede che “Si prescrivono in cinque anni… 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Sulla questione sollevata da pare appellante si sono formati, nel tempo, diversi indirizzi giurisprudenziali, poi ricomposti con la recente sentenza della Suprema Corte di
AS (sentenza n. 26246 pubblicata il 6 settembre 2022, confermato da ultimo Cass. sent. n. 16069/2024 del 10.06.2024), con la quale viene affermato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della
L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” . Del resto, la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli est. Papa , sent. nn.
1047/2018 e 2017/2018) aveva già sostenuto l'inapplicabilità, nel corso del rapporto di lavoro, della prescrizione.
Ed invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966, ha statuito la contrarietà a Costituzione delle norme del codice civile che consentono che la prescrizione quinquennale relativa a retribuzioni decorra in costanza del rapporto di lavoro. Ciò nella considerazione che allorché quest'ultima ipotesi si verifica, è da presumere che la mancanza di tempestiva impugnazione sia determinata dal timore di licenziamento, e quindi venga ad assumere carattere di rinunzia implicita.
Successivamente, con le sentenze n. 143/1969, n. 86/1971 e n. 174/1972 il Giudice delle leggi ha affermato l'ulteriore principio che il differimento, all'epoca dell'estinzione del rapporto, della decorrenza della prescrizione non era affatto applicabile tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato fosse caratterizzato da una particolare forza di resistenza, la quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
L'orientamento della Corte costituzionale venne recepito dalla AS, che con la sentenza a Sezioni Unite n. 1268 del 12.4.1976, asserì che la decorrenza della prescrizione ordinaria quinquennale, per i crediti retributivi del lavoratore “non è unica per qualsiasi rapporto di lavoro ma dipende...dal grado di stabilità del rapporto stesso”, dovendosi
“ritenere stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale sul piano sostanziale subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo”. Affermò, al riguardo, la AS che, agli effetti della dilazione del decorso della prescrizione a fine rapporto, tale situazione di stabilità, per la generalità dei casi, coincide oggi con l'ambito di operatività della legge 20.5.1970 n. 300 (dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 all'ordine di reintegra, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali)”, potendo tuttavia anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che danno al prestatore d'opera una tutela di pari intensità.
Il principio, che pure aveva destato in dottrina non poche perplessità poiché introduceva, in un istituto per sua natura diretto a garantire la certezza dei rapporti, un rilevante elemento di instabilità, non può più essere applicato, ad avviso del Giudicante, dopo la entrata in vigore della legge n. 92/2012. L'ottica del legislatore in tema di effetti della declaratoria di illegittimità del recesso, infatti, è radicalmente mutata. Non rileva più il requisito dimensionale del datore di lavoro e, di conseguenza, le oggettive difficoltà che potevano correlarsi al ripristino del rapporto di lavoro nell'ambito di realtà imprenditoriali fortemente connotate dalla personalità dei rapporti, ma la natura del provvedimento di recesso che ogni qual volta implichi uno sviamento di potere, inteso in senso lato come deviazione delle ragioni effettive dell'atto dallo schema legale cui è correlato l'esercizio del recesso, ingenera il diritto alla reintegra a prescindere dal numero dei dipendenti occupati. Ed infatti, a mente dell'attuale primo comma dell'art. 18 St. il
Giudice che annulla il licenziamento discriminatorio ordina al datore di lavoro imprenditore o non imprenditore la reintegrazione nel posto di lavoro…quale che sia il numero dei dipendenti occupati. Dunque, non può più configurarsi ex ante un rapporto stabile, per tale intendendosi un rapporto che in qualsiasi ipotesi di intimazione di un recesso illegittimo preveda la ricostituzione del vincolo contrattuale, ma soltanto, ex post, accertarsi se da quel peculiare atto di recesso possano derivare conseguenze reintegratorie. Ne deriva che anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti il decorso del termine prescrizionale breve è sospeso fino alla risoluzione del rapporto medesimo”.
Pertanto, in applicazione dei principi esposti, non può farsi applicazione della prescrizione e deve riconoscersi il credito del per intero;
la deve essere Pt_1 CP_1 quindi condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dal mese di ottobre
2008, oltre accessori come per legge.
Contestualmente va rigettato l'appello incidentale proposto da in Controparte_1 ordine al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento operato nei confronti del
Pardi.
Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, in proposito, appaiono corrette e condivisibili.
Deve premettersi che l'appellante aveva dedotto di essere dipendente della convenuta dal dicembre 2005 con contratto di apprendistato e dal 1.03.2007 a tempo indeterminato inquadrato nel III livello del CCNL Telecomunicazioni e, successivamente dal 1.07.2013 nel IV livello con qualifica di specialista in attività tecniche, assumendo di aver svolto compiti di natura tecnica, in particolare occupandosi dal 2008 dell'installazione e manutenzione presso i clienti finali (anche TOP) di impianti di linea telefonica analogica
(RTG) e digitale (ISDN); installazione a manutenzione di linee dati (ADSL) con installazione di apparati (modem e decoder) e attivazione di servizi (IPTV); dell'installazione e manutenzione di linee dati simmetriche, nello specifico SHDSL,
HDSL; dell'installazione e manutenzione di linee in tecnologia in fibra (c.d. Tecnico On
Field). Rilevava che, conformemente all'evoluzione della tecnologia, veniva introdotta la figura dello “Specialista di attività tecniche integrate”, figura professionale inserita con il
CCNL del 3/12/2005 (art. 23), rientrante tra i profili inquadrabili nel V livello che si differenzia dello “Specialista di attività tecniche” di cui al 4° livello di inquadramento proprio per la conoscenza della tecnologia ADSL, delle linee dati, dell'ICT (Information
Communication Technology) in generale.
L'art. 23 CCNL in merito al 4° livello recita: «Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica».
In particolare, appartiene al profilo di DI ATTIVITA' «il Parte_2 Pt_3
Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate».
Il medesimo art. 23 CCNL con riferimento al 5° livello recita invece: «Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità».
Nello specifico, l'ADDETTO AD ATTIVITA' SPECIALISTICHE INTEGRATE è il
«Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con
l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità
(configurazione e riconfigurazione dei software».
La società, sostanzialmente, ha contestato il livello di autonomia che avrebbe accompagnato le mansioni svolte dal ricorrente.
Tuttavia, concordemente con quanto ritenuto dal Tribunale, deve osservarsi che emerge con chiarezza, dagli atti oltre che dalle risultanze istruttorie di altri giudizi aventi oggetto analogo, che i tecnici on field hanno svolto tutti lo stesso livello di prestazioni occupandosi della installazione di modem e router al domicilio del cliente, e di risolvere le eventuali problematiche tecniche insorte durante tale fase di installazione e collaudo
(cfr. deposizione testi parte ricorrente in primo grado e Testimone_1 Tes_2
, nonché testi e per parte resistente).
[...] Testimone_3 Testimone_4
Quanto al dies a quo del richiesto riconoscimento dell'inquadramento superiore, osserva il collegio come dall'istruttoria espletata sia emerso che il ricorrente abbia svolto la predetta attività in autonomina anche presso la clientela finale fin dal 2008. In particolare, il teste ha riferito “Ho sempre coordinato squadre di singolisti, Tes_3 persone che svolgevano interventi in solitaria, senza essere accompagnati da colleghi … per quanto ricordo dopo meno di un anno dall'assunzione, il ricorrente era già in grado di effettuare interventi da solo … ad un certo punto ha iniziato anche la clientela business, vale a dire clienti costituiti da aziende ed uffici con apparati tecnologici diversi dalla semplice utenza residenziale ..” (cfr. deposizione teste . Tes_3
Conseguentemente, alla luce del chiaro dettato della normativa contrattuale e delle circostanze in fatto pacifiche tra le parti, le mansioni svolte effettivamente e concretamente dal ricorrente a partire dal mese di ottobre 2008 (ovvero dai tre mesi successivi al momento di inizio dello svolgimento delle attività superiori) vanno inquadrate nel 5° livello, e segnatamente nel profilo di Specialista addetto ad attività tecniche integrate. Risulta infatti pacifico lo svolgimento delle attività tecniche presso il cliente finale, che distingue la figura di tecnico specialista di cui al 4° livello da quella facente riferimento al 5°.
Non si rinviene, per contro, nell'ambito del 4° livello alcuna attività che può essere definita “on field” ed anzi, se si considera il livello di autonomia richiesto per l'appartenenza al 4° livello nonché l'espresso riferimento, contenuto nel profilo rivendicato, alla medesima tipologia di attività, si comprende agevolmente che lo svolgimento delle stesse attività, in sede o all'esterno, determina il proprium della distinzione contrattuale tra i due livelli.
L'appello della , dunque, va respinto. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, considerato il valore indeterminabile della lite e la modesta complessità delle questioni trattate, sulla base delle tariffe vigenti ratione temporis.
L'epoca e il tenore della decisione comportano insorgenza, per la , degli oneri CP_1 di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante Controparte_1 nel procedimento con numero R.G. 1632/22.
[...]
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) Accoglie l'appello principale proposto da e, in parziale riforma della Parte_1
sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara il diritto del lavoratore alle differenze retributive discendenti dall'inquadramento nel 5°liv. CCNL di categoria con qualifica di “specialista di attività tecniche integrate” dal 1.10.2008, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti e fino al saldo;
b) Rigetta l'appello incidentale proposto da , in persona del legale Controparte_1
rapp.te;
c) Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio CP_1
liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 2.789,00 per compensi e quanto al secondo grado in complessivi € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Cirillo.
d) Dichiara, per l'appellante , la sussistenza dei presupposti di cui al Controparte_1 co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 5.03.2025
Il Cons. est. Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa