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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/07/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 16036/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentato e difeso dall'avv. ZAVAGNO ALESSANDRA, presso Parte_1
quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. DENARO LORENZA, presso quest'ultima CP_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente: “1. Le parti convengono la revoca delle condizioni di separazione in punto mantenimento dei figli e si danno atto che nulla è dovuto, neppure per arretrati, dal signor a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, essendo e da molti anni Persona_1 Persona_2
divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Le parti convengono la revoca delle condizioni di separazione in punto assegnazione della casa coniugale e convengono che la casa già familiare, sita in Marcon, Via Piave n. 9/C, di proprietà
esclusiva del signor assegnata alla SI in sede di separazione, venga Parte_1 CP_1
restituita al signor essendo venuti meno tutti i presupposti per l'assegnazione della stessa Pt_1
alla SI . CP_1
3. Le parti convengono che la SI possa rimanere nel suddetto immobile, sito in CP_1
Marcon, Via Piave n. 9/C, fino al 31 Dicembre 2025.
4. La SI si obbliga a rilasciare detto immobile, libero da persone e cose anche CP_1
interposte, in buone condizioni di manutenzione, entro e non oltre il 31 Dicembre 2025. Si obbliga altresì a consentire al signor di far visionare l'immobile a terzi, previo appuntamento, e ciò Pt_1
dalla data dal 15 Maggio 2025, fino al momento del rilascio.
5. Le parti convengono di definire ogni loro rapporto economico con il pagamento, da parte del signor in favore della SI , di un assegno divorzile erogato una tantum Parte_1 CP_1
di euro 40.000,00=, a tacitazione definitiva di ogni pretesa economica di quest'ultima, a norma dell'art. 5, comma 8 della L. 898/1970 e successive modifiche.
6. Le parti convengono che detta somma una tantum di euro 40.000,00= venga pagata dal signor alla SI , contestualmente al rilascio, da parte di quest'ultima, Parte_1 CP_1
della casa sita in Marcon, Via Piave 9/C, libera e sgombera da cose e persone anche interposte,
nell'attuale stato di manutenzione. Le parti convengono altresì che l'obbligo del signor al Pt_1
pagamento del suddetto assegno di divorzio è sottoposto alla condizione che il rilascio dell'immobile avvenga entro e non oltre il 31 Dicembre 2025 e che la SI consenta al signor CP_1 Pt_1
di far visionare l'immobile a terzi, previo appuntamento, a decorrere dal 15 Maggio 2025 e fino al momento del rilascio. Qualora la SI rimanesse inadempiente all'obbligo di rilasciare CP_1
l'immobile suddetto entro il 31 Dicembre 2025 o non consentisse al signor di far visionare Pt_1
l'immobile previo appuntamento dalla data del 15 Maggio 2025 fino al momento del rilascio, ella perderà il diritto a percepire la suddetta somma una tantum, fermo il diritto del signor alla Pt_1
restituzione dell'immobile e di agire per ottenerne il rilascio forzoso.
7. Il signor dà atto che agenzia da lui incaricata ha preso visione dell'immobile e del suo Pt_1
stato trovandolo in buone condizioni di manutenzione in relazione all'età dello stesso. Nel caso in cui l'immobile venisse danneggiato rispetto allo stato attuale per causa imputabile alla SI CP_1
prima del rilascio, il signor avrà diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni. Pt_1
8. La SI potrà asportare dalla casa già coniugale tutti gli arredi che riterrà. CP_1
9. I coniugi si danno atto, che con la restituzione dell'immobile sopra indicato ed il pagamento della somma di euro 40.000,00=, essi avranno definitivamente regolato ogni loro rapporto economico e non avranno più alcunché a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
10.Le spese di lite sono compensate.”
Per il P.M. intervenuto
“Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate concordemente dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.08.2024 esponeva che in data 25.10.1988 aveva Parte_1
contratto matrimonio, con rito concordatario, con , regolarmente trascritto nel registro CP_2
atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 214, dell'anno 1988) del Comune di Venezia e successivamente in quello (alla parte II, Serie B, n. 47, anno 1988) del Comune di Marcon;
che dall'unione erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e , nata a Per_1 Per_2
Venezia il 4 Febbraio 1994; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dal 17.02.2010, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi omologata con decreto del Tribunale
di Venezia del 17.03.2010 .
Tanto premesso, il ricorrente proponeva, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicandone le condizioni nell'atto introduttivo.
In data 04.01.2025 si costituiva la convenuta, che, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si opponeva alle condizioni formulate dall'attore e ne formulava di proprie.
Comparse le parti personalmente all'udienza del 04.02.2025, le stesse rappresentano di aver raggiunto un primo accordo in ordine alle condizioni di divorzio e i rispettivi procuratori, conseguentemente,
chiedevano un rinvio del procedimento per poter formulare conclusioni conformi. Accolta la richiesta, lette le note depositate congiuntamente dalle parti e contenenti le conclusioni conformi, il
Giudice con decreto del 15.05.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda formulata dalle parti a conclusioni conformi merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Venezia del
17.03.2010.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. Atteso l'esito del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da in data 25.10.1988 e trascritto nel registro atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Venezia nella parte II, serie A, n. 214, dell'anno 1988, e in quello del
Comune di Marcon alla parte II, serie B, n. 47, anno 1988, alle seguenti conclusioni:
- 1. Le parti convengono la revoca delle condizioni di separazione in punto mantenimento dei figli e si danno atto che nulla è dovuto, neppure per arretrati, dal signor a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, essendo e da molti Persona_1 Persona_2
anni divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- 2. Le parti convengono la revoca delle condizioni di separazione in punto assegnazione della casa coniugale e convengono che la casa già familiare, sita in Marcon, Via Piave n. 9/C, di proprietà
esclusiva del signor assegnata alla SI in sede di separazione, Parte_1 CP_1
venga restituita al signor essendo venuti meno tutti i presupposti per l'assegnazione della Pt_1
stessa alla SI . CP_1
- 3. Le parti convengono che la SI possa rimanere nel suddetto immobile, sito CP_1
in Marcon, Via Piave n. 9/C, fino al 31 Dicembre 2025.
- 4. La SI si obbliga a rilasciare detto immobile, libero da persone e cose anche CP_1
interposte, in buone condizioni di manutenzione, entro e non oltre il 31 Dicembre 2025. Si obbliga altresì a consentire al signor di far visionare l'immobile a terzi, previo appuntamento, e Pt_1
ciò dalla data dal 15 Maggio 2025, fino al momento del rilascio.
- 5. Le parti convengono di definire ogni loro rapporto economico con il pagamento, da parte del signor in favore della SI , di un assegno divorzile erogato Parte_1 CP_1 una tantum di euro 40.000,00=, a tacitazione definitiva di ogni pretesa economica di quest'ultima,
a norma
- dell'art. 5, comma 8 della L. 898/1970 e successive modifiche.
- 6. Le parti convengono che detta somma una tantum di euro 40.000,00= venga pagata dal signor alla SI , contestualmente al rilascio, da parte di quest'ultima, Parte_1 CP_1
della casa sita in Marcon, Via Piave 9/C, libera e sgombera da cose e persone anche interposte,
nell'attuale stato di manutenzione. Le parti convengono altresì che l'obbligo del signor Pt_1
al pagamento del suddetto assegno di divorzio è sottoposto alla condizione che il rilascio dell'immobile avvenga entro e non oltre il 31 Dicembre 2025 e che la SI consenta CP_1
al signor di far visionare l'immobile a terzi, previo appuntamento, a decorrere dal 15 Pt_1
Maggio 2025 e fino al momento del rilascio. Qualora la SI rimanesse inadempiente CP_1
all'obbligo di rilasciare l'immobile suddetto entro il 31 Dicembre 2025 o non consentisse al signor di far visionare Pt_1
- l'immobile previo appuntamento dalla data del 15 Maggio 2025 fino al momento del rilascio, ella perderà il diritto a percepire la suddetta somma una tantum, fermo il diritto del signor Pt_1
alla restituzione dell'immobile e di agire per ottenerne il rilascio forzoso.
- 7. Il signor dà atto che agenzia da lui incaricata ha preso visione dell'immobile e del suo Pt_1
stato trovandolo in buone condizioni di manutenzione in relazione all'età dello stesso. Nel caso in cui l'immobile venisse danneggiato rispetto allo stato attuale per causa imputabile alla SI
prima del rilascio, il signor avrà diritto di agire per il risarcimento di eventuali CP_1 Pt_1
danni.
- 8. La SI potrà asportare dalla casa già coniugale tutti gli arredi che riterrà. CP_1
- 9. I coniugi si danno atto, che con la restituzione dell'immobile sopra indicato ed il pagamento della somma di euro 40.000,00=, essi avranno definitivamente regolato ogni loro rapporto economico e non avranno più alcunché a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia e di Marcon di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 26.6.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentato e difeso dall'avv. ZAVAGNO ALESSANDRA, presso Parte_1
quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. DENARO LORENZA, presso quest'ultima CP_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente: “1. Le parti convengono la revoca delle condizioni di separazione in punto mantenimento dei figli e si danno atto che nulla è dovuto, neppure per arretrati, dal signor a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, essendo e da molti anni Persona_1 Persona_2
divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Le parti convengono la revoca delle condizioni di separazione in punto assegnazione della casa coniugale e convengono che la casa già familiare, sita in Marcon, Via Piave n. 9/C, di proprietà
esclusiva del signor assegnata alla SI in sede di separazione, venga Parte_1 CP_1
restituita al signor essendo venuti meno tutti i presupposti per l'assegnazione della stessa Pt_1
alla SI . CP_1
3. Le parti convengono che la SI possa rimanere nel suddetto immobile, sito in CP_1
Marcon, Via Piave n. 9/C, fino al 31 Dicembre 2025.
4. La SI si obbliga a rilasciare detto immobile, libero da persone e cose anche CP_1
interposte, in buone condizioni di manutenzione, entro e non oltre il 31 Dicembre 2025. Si obbliga altresì a consentire al signor di far visionare l'immobile a terzi, previo appuntamento, e ciò Pt_1
dalla data dal 15 Maggio 2025, fino al momento del rilascio.
5. Le parti convengono di definire ogni loro rapporto economico con il pagamento, da parte del signor in favore della SI , di un assegno divorzile erogato una tantum Parte_1 CP_1
di euro 40.000,00=, a tacitazione definitiva di ogni pretesa economica di quest'ultima, a norma dell'art. 5, comma 8 della L. 898/1970 e successive modifiche.
6. Le parti convengono che detta somma una tantum di euro 40.000,00= venga pagata dal signor alla SI , contestualmente al rilascio, da parte di quest'ultima, Parte_1 CP_1
della casa sita in Marcon, Via Piave 9/C, libera e sgombera da cose e persone anche interposte,
nell'attuale stato di manutenzione. Le parti convengono altresì che l'obbligo del signor al Pt_1
pagamento del suddetto assegno di divorzio è sottoposto alla condizione che il rilascio dell'immobile avvenga entro e non oltre il 31 Dicembre 2025 e che la SI consenta al signor CP_1 Pt_1
di far visionare l'immobile a terzi, previo appuntamento, a decorrere dal 15 Maggio 2025 e fino al momento del rilascio. Qualora la SI rimanesse inadempiente all'obbligo di rilasciare CP_1
l'immobile suddetto entro il 31 Dicembre 2025 o non consentisse al signor di far visionare Pt_1
l'immobile previo appuntamento dalla data del 15 Maggio 2025 fino al momento del rilascio, ella perderà il diritto a percepire la suddetta somma una tantum, fermo il diritto del signor alla Pt_1
restituzione dell'immobile e di agire per ottenerne il rilascio forzoso.
7. Il signor dà atto che agenzia da lui incaricata ha preso visione dell'immobile e del suo Pt_1
stato trovandolo in buone condizioni di manutenzione in relazione all'età dello stesso. Nel caso in cui l'immobile venisse danneggiato rispetto allo stato attuale per causa imputabile alla SI CP_1
prima del rilascio, il signor avrà diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni. Pt_1
8. La SI potrà asportare dalla casa già coniugale tutti gli arredi che riterrà. CP_1
9. I coniugi si danno atto, che con la restituzione dell'immobile sopra indicato ed il pagamento della somma di euro 40.000,00=, essi avranno definitivamente regolato ogni loro rapporto economico e non avranno più alcunché a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
10.Le spese di lite sono compensate.”
Per il P.M. intervenuto
“Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate concordemente dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.08.2024 esponeva che in data 25.10.1988 aveva Parte_1
contratto matrimonio, con rito concordatario, con , regolarmente trascritto nel registro CP_2
atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 214, dell'anno 1988) del Comune di Venezia e successivamente in quello (alla parte II, Serie B, n. 47, anno 1988) del Comune di Marcon;
che dall'unione erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e , nata a Per_1 Per_2
Venezia il 4 Febbraio 1994; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dal 17.02.2010, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi omologata con decreto del Tribunale
di Venezia del 17.03.2010 .
Tanto premesso, il ricorrente proponeva, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicandone le condizioni nell'atto introduttivo.
In data 04.01.2025 si costituiva la convenuta, che, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si opponeva alle condizioni formulate dall'attore e ne formulava di proprie.
Comparse le parti personalmente all'udienza del 04.02.2025, le stesse rappresentano di aver raggiunto un primo accordo in ordine alle condizioni di divorzio e i rispettivi procuratori, conseguentemente,
chiedevano un rinvio del procedimento per poter formulare conclusioni conformi. Accolta la richiesta, lette le note depositate congiuntamente dalle parti e contenenti le conclusioni conformi, il
Giudice con decreto del 15.05.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda formulata dalle parti a conclusioni conformi merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Venezia del
17.03.2010.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. Atteso l'esito del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da in data 25.10.1988 e trascritto nel registro atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Venezia nella parte II, serie A, n. 214, dell'anno 1988, e in quello del
Comune di Marcon alla parte II, serie B, n. 47, anno 1988, alle seguenti conclusioni:
- 1. Le parti convengono la revoca delle condizioni di separazione in punto mantenimento dei figli e si danno atto che nulla è dovuto, neppure per arretrati, dal signor a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, essendo e da molti Persona_1 Persona_2
anni divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- 2. Le parti convengono la revoca delle condizioni di separazione in punto assegnazione della casa coniugale e convengono che la casa già familiare, sita in Marcon, Via Piave n. 9/C, di proprietà
esclusiva del signor assegnata alla SI in sede di separazione, Parte_1 CP_1
venga restituita al signor essendo venuti meno tutti i presupposti per l'assegnazione della Pt_1
stessa alla SI . CP_1
- 3. Le parti convengono che la SI possa rimanere nel suddetto immobile, sito CP_1
in Marcon, Via Piave n. 9/C, fino al 31 Dicembre 2025.
- 4. La SI si obbliga a rilasciare detto immobile, libero da persone e cose anche CP_1
interposte, in buone condizioni di manutenzione, entro e non oltre il 31 Dicembre 2025. Si obbliga altresì a consentire al signor di far visionare l'immobile a terzi, previo appuntamento, e Pt_1
ciò dalla data dal 15 Maggio 2025, fino al momento del rilascio.
- 5. Le parti convengono di definire ogni loro rapporto economico con il pagamento, da parte del signor in favore della SI , di un assegno divorzile erogato Parte_1 CP_1 una tantum di euro 40.000,00=, a tacitazione definitiva di ogni pretesa economica di quest'ultima,
a norma
- dell'art. 5, comma 8 della L. 898/1970 e successive modifiche.
- 6. Le parti convengono che detta somma una tantum di euro 40.000,00= venga pagata dal signor alla SI , contestualmente al rilascio, da parte di quest'ultima, Parte_1 CP_1
della casa sita in Marcon, Via Piave 9/C, libera e sgombera da cose e persone anche interposte,
nell'attuale stato di manutenzione. Le parti convengono altresì che l'obbligo del signor Pt_1
al pagamento del suddetto assegno di divorzio è sottoposto alla condizione che il rilascio dell'immobile avvenga entro e non oltre il 31 Dicembre 2025 e che la SI consenta CP_1
al signor di far visionare l'immobile a terzi, previo appuntamento, a decorrere dal 15 Pt_1
Maggio 2025 e fino al momento del rilascio. Qualora la SI rimanesse inadempiente CP_1
all'obbligo di rilasciare l'immobile suddetto entro il 31 Dicembre 2025 o non consentisse al signor di far visionare Pt_1
- l'immobile previo appuntamento dalla data del 15 Maggio 2025 fino al momento del rilascio, ella perderà il diritto a percepire la suddetta somma una tantum, fermo il diritto del signor Pt_1
alla restituzione dell'immobile e di agire per ottenerne il rilascio forzoso.
- 7. Il signor dà atto che agenzia da lui incaricata ha preso visione dell'immobile e del suo Pt_1
stato trovandolo in buone condizioni di manutenzione in relazione all'età dello stesso. Nel caso in cui l'immobile venisse danneggiato rispetto allo stato attuale per causa imputabile alla SI
prima del rilascio, il signor avrà diritto di agire per il risarcimento di eventuali CP_1 Pt_1
danni.
- 8. La SI potrà asportare dalla casa già coniugale tutti gli arredi che riterrà. CP_1
- 9. I coniugi si danno atto, che con la restituzione dell'immobile sopra indicato ed il pagamento della somma di euro 40.000,00=, essi avranno definitivamente regolato ogni loro rapporto economico e non avranno più alcunché a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia e di Marcon di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 26.6.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero