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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/08/2024, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2964/2023 promossa da:
, nata a [...] il Controparte_1
12/02/1976,
e nata a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. FOSCHINI ANNARITA
con l'intervento dell'avv. ANTONIOLI DAVIDE, nella qualità di curatore speciale dei minori nato il [...] a [...], ed nato il Persona_1 Per_2
07/10/2013 a Pescara;
pagina 1 di 7 con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2023 e CP_2 Controparte_1
chiedevano, previa riunione al presente procedimento del procedimento
[...] pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, rubricato al n.93/21
R.G.V.G., reintegrare la nella responsabilità genitoriale nei confronti dei CP_1
figli minori e essendo venute meno le ragioni per le Persona_1 Per_2
quali la sospensione era stata da quel Tribunale disposta, omologando gli accordi intervenuti tra le parti di seguito specificati: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affido condiviso;
c) dare atto che i figli minori continueranno a vivere nella casa coniugale unitamente ad entrambi i genitori, i quali vivranno in stanze separate, condividendo la zona giorno dell'abitazione; d) dare atto che, al momento, la è priva di uno stabile lavoro;
pertanto, il sig. CP_1 [...]
provvederà ad assicurarle il vitto e si accollerà le spese dell'alloggio, CP_2
nonché verserà alla moglie a titolo di mantenimento per le spese personali, fintanto ella non troverà un lavoro che possa sostentarla, l'importo mensile di €.100,00; e) dare atto che il mantenimento dei due figli minori sarà a carico di entrambi i genitori: il sig. provvederà al pagamento dell'affitto, delle utenze della casa CP_2
familiare, nonché del vitto e delle spese ordinarie dei figli;
la , oltre CP_1 all'accudimento di tutta la famiglia (preparazione del vitto, pulizia della casa e accudimento dei figli), parteciperà alle spese del vitto e alle spese ordinarie dei figli, mediante utilizzo dell'assegno unico erogato dall'INPS, che, fino a quando la moglie pagina 2 di 7 continuerà a vivere nella casa coniugale, sarà percepito integralmente dalla moglie.
Quest'ultima si impegna a presentare la relativa richiesta all'INPS; f) dare atto che le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate;
g) dare atto che l'autovettura in comproprietà dei coniugi, in quanto acquistata durante il matrimonio in regime di comunione dei beni, continuerà ad essere utilizzata dai coniugi secondo le rispettive necessità. Fino a quando la non avrà uno stabile lavoro, le spese di Controparte_1 manutenzione dell'autovettura, oltre che il pagamento dell'assicurazione e del bollo, rimarranno a carico del sig. e) dare atto che i coniugi prestano sin CP_2
d'ora il reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei coniugi.
Il Presidente, con l'assegnazione a se stesso del processo, fissava udienza del
3.10.2023, disponendo in tale sede, all'esito di ampia discussione con le parti e con il costituito Curatore Speciale dei minori Avv. Paolo Antonioli, accertamenti presso il
Servizio Sociale di Spoltore sulle attuali condizioni di vita e familiari di ed Per_1
nonché della coppia, e richiedendo al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila Per_2
gli atti del procedimento ivi pendente ex art. 330 c.c. .
Acquisito tale accertamento e gli atti del processo su indicato, all'udienza dell'11.7.2024, pervenuto provvedimento del Tribunale per i Minorenni del
27.6.2024 che, dando atto dell'intervenuta maggiore età del figlio , Per_1
reintegrava nella responsabilità genitoriale del figlio minore , Per_3 CP_1 revocando l'affido ai Servizi Sociali di entrambi i figli della coppia e all'esito della discussione l'Ufficio, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
Premesso che:
pagina 3 di 7 - sono venuti meno con il già richiamato decreto 27.6.2024 i due provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 17.3.2021 e del 22.7.2022 che con il primo affidava i figli minori della coppia ed ai Servizi Sociali di Per_1 Per_2
Spoltore e con il secondo sospendeva la dalla responsabilità genitoriale CP_1
per essere ritornata nel proprio paese di origine, portando con sé il figlio più piccolo e così inoltre abbandonando l'altro figlio rimasto con il padre in Per_2 Per_1
Italia;
- gli accertamenti disposti tramite S.S. presso il nucleo familiare del CP_2
e della hanno avuto indubbio esito positivo in Controparte_1
quanto la - rientrata da tempo la donna in Italia con (luglio 2022) CP_1 Per_2
dopo essersi a suo dire allontanata per assistere la propria madre malata in Polonia - appare aver trovato un equilibrio, pur permanendo alcune criticità, segue i consigli dell'educatore, tende a non litigare ed in particolare la si è dimostrata CP_1
molto più partecipativa e collaborante;
il figlio divenuto maggiorenne , che Per_1 frequenta l'Istituto scolastico privato Mecenate, mostra un maggior grado di maturità, mentre il più piccolo appare aver superato le precedenti difficoltà Per_2
scolastiche e tiene a scuola un comportamento adeguato;
- le parti hanno sì deciso di separarsi, ma di continuare a convivere sotto lo stesso tetto non essendovi disponibilità economiche per consentire ad uno dei due di lasciare l'abitazione familiare, opzione che allo stato, abbassatosi il livello di conflittualità all'interno della coppia, può non essere ritenuta soluzione disprezzabile, in quanto consente ai genitori di continuare a collaborare attivamente nella comune gestione dei minori.
Ritenuto, tutto ciò premesso, che la domanda di separazione avanzata dalle parti debba, alla luce di quanto esposto, trovare accoglimento pur con le prescrizioni di cui al dispositivo, di fronte alla assunzione di responsabilità manifestata dalla madre, avallata dal padre, provvedendo nell'immediato il con il suo lavoro, alle CP_2
pagina 4 di 7 esigenze economiche della famiglia e la , attualmente alla ricerca di CP_1
lavoro, di seguire più proficuamente la prole e badare alle faccende domestiche, ricevendo un minimo mantenimento mensile;
Ravvisata ovviamente la necessità che il nucleo familiare continui ad essere seguito dai Servizi Sociali di Spoltore, che continueranno a rendere relazioni periodiche a
Questo Ufficio;
Ritenuto, pertanto, che le nuove condizioni proposte siano condivisibili nei termini e nei limiti sopra esposti e non siano contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume;
il tutto, anche in ordine alle spese, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Controparte_1 CP_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) autorizza i coniugi e a vivere CP_2 Controparte_1
separati nell'abitazione familiare, con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) affido in forma condivisa dei figli minori e entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
c) i figli minori continueranno a vivere nella casa familiare unitamente ad entrambi i genitori, i quali vivranno in stanze separate condividendo la zona giorno dell'abitazione;
d) al momento, la sig.ra è priva di uno stabile Controparte_1
lavoro; pertanto, il sig. provvederà ad assicurarle il vitto e CP_2 siaccollerà le spese dell'alloggio, nonché verserà alla moglie a titolo di pagina 5 di 7 mantenimento per le spese personali, fintanto che la stessa non troverà un lavoro che possa sostentarla, l'importo mensile di €.100,00;
e) il mantenimento dei due figli minori sarà a carico di entrambi i genitori: il sig. provvederà al pagamento dell'affitto, delle utenze della casa CP_2
familiare, nonché del vitto e delle spese ordinarie dei figli;
la sig.ra
[...]
oltre all'accudimento di tutta la famiglia (preparazione del vitto, Controparte_1
pulizia della casa e accudimento dei figli) parteciperà alle spese del vitto e alle spese ordinarie dei figli mediante utilizzo dell'assegno unico erogato dall'INPS, che, fino a quando la moglie continuerà a vivere nella casa coniugale, sarà percepito integralmente dalla moglie. Quest'ultima si impegna a presentare la relativa richiesta all'INPS;
f) le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
dette spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate;
g) l'autovettura in comproprietà dei coniugi, in quanto acquistata durante il matrimonio in regime di comunione dei beni, continuerà ad essere utilizzata dai coniugi secondo le rispettive necessità. Fino a quando la sig.ra
[...]
non avrà uno stabile lavoro le spese di manutenzione Controparte_1 dell'autovettura, oltre che il pagamento dell'assicurazione e del bollo, rimarranno a carico del sig. CP_2
e) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei coniugi.
Manda al Giudice Tutelare di sovrintendere alla presente situazione familiare, procedendo i Servizi Sociali del Comune di Spoltore a monitoraggio annuale del pagina 6 di 7 nucleo familiare, rendendo, salvo urgenze, relazione al GT a partire da gennaio
2025 sino a quando non riterrà venute meno le ragioni della verifica periodica.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, ai Servizi Sociali del Comune di Spoltore, e, allorché definitiva, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03.10.2023);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01.08.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2964/2023 promossa da:
, nata a [...] il Controparte_1
12/02/1976,
e nata a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. FOSCHINI ANNARITA
con l'intervento dell'avv. ANTONIOLI DAVIDE, nella qualità di curatore speciale dei minori nato il [...] a [...], ed nato il Persona_1 Per_2
07/10/2013 a Pescara;
pagina 1 di 7 con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2023 e CP_2 Controparte_1
chiedevano, previa riunione al presente procedimento del procedimento
[...] pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, rubricato al n.93/21
R.G.V.G., reintegrare la nella responsabilità genitoriale nei confronti dei CP_1
figli minori e essendo venute meno le ragioni per le Persona_1 Per_2
quali la sospensione era stata da quel Tribunale disposta, omologando gli accordi intervenuti tra le parti di seguito specificati: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affido condiviso;
c) dare atto che i figli minori continueranno a vivere nella casa coniugale unitamente ad entrambi i genitori, i quali vivranno in stanze separate, condividendo la zona giorno dell'abitazione; d) dare atto che, al momento, la è priva di uno stabile lavoro;
pertanto, il sig. CP_1 [...]
provvederà ad assicurarle il vitto e si accollerà le spese dell'alloggio, CP_2
nonché verserà alla moglie a titolo di mantenimento per le spese personali, fintanto ella non troverà un lavoro che possa sostentarla, l'importo mensile di €.100,00; e) dare atto che il mantenimento dei due figli minori sarà a carico di entrambi i genitori: il sig. provvederà al pagamento dell'affitto, delle utenze della casa CP_2
familiare, nonché del vitto e delle spese ordinarie dei figli;
la , oltre CP_1 all'accudimento di tutta la famiglia (preparazione del vitto, pulizia della casa e accudimento dei figli), parteciperà alle spese del vitto e alle spese ordinarie dei figli, mediante utilizzo dell'assegno unico erogato dall'INPS, che, fino a quando la moglie pagina 2 di 7 continuerà a vivere nella casa coniugale, sarà percepito integralmente dalla moglie.
Quest'ultima si impegna a presentare la relativa richiesta all'INPS; f) dare atto che le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate;
g) dare atto che l'autovettura in comproprietà dei coniugi, in quanto acquistata durante il matrimonio in regime di comunione dei beni, continuerà ad essere utilizzata dai coniugi secondo le rispettive necessità. Fino a quando la non avrà uno stabile lavoro, le spese di Controparte_1 manutenzione dell'autovettura, oltre che il pagamento dell'assicurazione e del bollo, rimarranno a carico del sig. e) dare atto che i coniugi prestano sin CP_2
d'ora il reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei coniugi.
Il Presidente, con l'assegnazione a se stesso del processo, fissava udienza del
3.10.2023, disponendo in tale sede, all'esito di ampia discussione con le parti e con il costituito Curatore Speciale dei minori Avv. Paolo Antonioli, accertamenti presso il
Servizio Sociale di Spoltore sulle attuali condizioni di vita e familiari di ed Per_1
nonché della coppia, e richiedendo al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila Per_2
gli atti del procedimento ivi pendente ex art. 330 c.c. .
Acquisito tale accertamento e gli atti del processo su indicato, all'udienza dell'11.7.2024, pervenuto provvedimento del Tribunale per i Minorenni del
27.6.2024 che, dando atto dell'intervenuta maggiore età del figlio , Per_1
reintegrava nella responsabilità genitoriale del figlio minore , Per_3 CP_1 revocando l'affido ai Servizi Sociali di entrambi i figli della coppia e all'esito della discussione l'Ufficio, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
Premesso che:
pagina 3 di 7 - sono venuti meno con il già richiamato decreto 27.6.2024 i due provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 17.3.2021 e del 22.7.2022 che con il primo affidava i figli minori della coppia ed ai Servizi Sociali di Per_1 Per_2
Spoltore e con il secondo sospendeva la dalla responsabilità genitoriale CP_1
per essere ritornata nel proprio paese di origine, portando con sé il figlio più piccolo e così inoltre abbandonando l'altro figlio rimasto con il padre in Per_2 Per_1
Italia;
- gli accertamenti disposti tramite S.S. presso il nucleo familiare del CP_2
e della hanno avuto indubbio esito positivo in Controparte_1
quanto la - rientrata da tempo la donna in Italia con (luglio 2022) CP_1 Per_2
dopo essersi a suo dire allontanata per assistere la propria madre malata in Polonia - appare aver trovato un equilibrio, pur permanendo alcune criticità, segue i consigli dell'educatore, tende a non litigare ed in particolare la si è dimostrata CP_1
molto più partecipativa e collaborante;
il figlio divenuto maggiorenne , che Per_1 frequenta l'Istituto scolastico privato Mecenate, mostra un maggior grado di maturità, mentre il più piccolo appare aver superato le precedenti difficoltà Per_2
scolastiche e tiene a scuola un comportamento adeguato;
- le parti hanno sì deciso di separarsi, ma di continuare a convivere sotto lo stesso tetto non essendovi disponibilità economiche per consentire ad uno dei due di lasciare l'abitazione familiare, opzione che allo stato, abbassatosi il livello di conflittualità all'interno della coppia, può non essere ritenuta soluzione disprezzabile, in quanto consente ai genitori di continuare a collaborare attivamente nella comune gestione dei minori.
Ritenuto, tutto ciò premesso, che la domanda di separazione avanzata dalle parti debba, alla luce di quanto esposto, trovare accoglimento pur con le prescrizioni di cui al dispositivo, di fronte alla assunzione di responsabilità manifestata dalla madre, avallata dal padre, provvedendo nell'immediato il con il suo lavoro, alle CP_2
pagina 4 di 7 esigenze economiche della famiglia e la , attualmente alla ricerca di CP_1
lavoro, di seguire più proficuamente la prole e badare alle faccende domestiche, ricevendo un minimo mantenimento mensile;
Ravvisata ovviamente la necessità che il nucleo familiare continui ad essere seguito dai Servizi Sociali di Spoltore, che continueranno a rendere relazioni periodiche a
Questo Ufficio;
Ritenuto, pertanto, che le nuove condizioni proposte siano condivisibili nei termini e nei limiti sopra esposti e non siano contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume;
il tutto, anche in ordine alle spese, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Controparte_1 CP_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) autorizza i coniugi e a vivere CP_2 Controparte_1
separati nell'abitazione familiare, con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) affido in forma condivisa dei figli minori e entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
c) i figli minori continueranno a vivere nella casa familiare unitamente ad entrambi i genitori, i quali vivranno in stanze separate condividendo la zona giorno dell'abitazione;
d) al momento, la sig.ra è priva di uno stabile Controparte_1
lavoro; pertanto, il sig. provvederà ad assicurarle il vitto e CP_2 siaccollerà le spese dell'alloggio, nonché verserà alla moglie a titolo di pagina 5 di 7 mantenimento per le spese personali, fintanto che la stessa non troverà un lavoro che possa sostentarla, l'importo mensile di €.100,00;
e) il mantenimento dei due figli minori sarà a carico di entrambi i genitori: il sig. provvederà al pagamento dell'affitto, delle utenze della casa CP_2
familiare, nonché del vitto e delle spese ordinarie dei figli;
la sig.ra
[...]
oltre all'accudimento di tutta la famiglia (preparazione del vitto, Controparte_1
pulizia della casa e accudimento dei figli) parteciperà alle spese del vitto e alle spese ordinarie dei figli mediante utilizzo dell'assegno unico erogato dall'INPS, che, fino a quando la moglie continuerà a vivere nella casa coniugale, sarà percepito integralmente dalla moglie. Quest'ultima si impegna a presentare la relativa richiesta all'INPS;
f) le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
dette spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate;
g) l'autovettura in comproprietà dei coniugi, in quanto acquistata durante il matrimonio in regime di comunione dei beni, continuerà ad essere utilizzata dai coniugi secondo le rispettive necessità. Fino a quando la sig.ra
[...]
non avrà uno stabile lavoro le spese di manutenzione Controparte_1 dell'autovettura, oltre che il pagamento dell'assicurazione e del bollo, rimarranno a carico del sig. CP_2
e) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei coniugi.
Manda al Giudice Tutelare di sovrintendere alla presente situazione familiare, procedendo i Servizi Sociali del Comune di Spoltore a monitoraggio annuale del pagina 6 di 7 nucleo familiare, rendendo, salvo urgenze, relazione al GT a partire da gennaio
2025 sino a quando non riterrà venute meno le ragioni della verifica periodica.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, ai Servizi Sociali del Comune di Spoltore, e, allorché definitiva, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03.10.2023);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01.08.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
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