Articolo 26 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 25Articolo 27
Versione
9 gennaio 1963
Art. 26.
Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato piu' anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963
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