Art. 26.
Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato piu' anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.
Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato piu' anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.