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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 985/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5333/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12459/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 11/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249026296465000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110189861775000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130138347627000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140072069439000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 747/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12459/2024, pronunciata l'8.11.2024 e depositata l'11.10.2024, la CGT di 1° grado di Roma, ha rigettato, con condanna alle spese, il ricorso proposto dalla SaS Ricorrente_1… contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'avviso di intimazione 0972024902696465 recante tributi vari, notificata il 22.2.2024.
Avverso la predetta sentenza – che, alla luce delle precisazioni rese dalla parte dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall'AdER, ha esaminato le doglianze sollevate dalla contribuente e relative alla dedotta prescrizione del credito azionato, relativamente alle residuali cartelle, tutte recanti tributi locali soggetti a prescrizione quinquennale, nn. 097 2011 0189861775 000 (Anno 2009), 097 2013 0138347627
000 (Anni 2010-2011) e 097 2014 0072069439 000 (Anno 2012), rigettandole stante la comprovata interruzione dei termini prescrizionali mediante notifica a mezzo pec di altri avvisi di intimazione – interposto appello la società contribuente chiedendone la riforma sull'unico motivo dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'omettere di considerare che gli atti interruttivi della prescrizione sarebbero stati tutti notificati quando la medesima si era già maturata e concludendo per l'accoglimento dell'appello, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito l'AdER che ha puntualmente replicato alle deduzioni della parte e concluso per la conferma della sentenza, scevra da vizi ed adeguatamente motivata.
L'appellante ha depositato memorie illustrative in cui ha sostanzialmente ribadito quanto già dedotto con l'atto di appello.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza dell'11 febbraio e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Se è vero, come è vero, che l'intimazione di pagamento basata su crediti già prescritti, come, all'apparenza sembra doversi ritenere, non è un atto valido per interrompere la prescrizione, è altrettanto vero che, ove non impugnata tempestivamente, è idonea a cristallizzare il debito rendendo definitiva la pretesa anche se il credito era precedentemente prescritto. Nel caso che occupa sappiamo, con certezza, per avercelo confermato la stessa contribuente, che l'Agenzia, nelle more tra la notifica delle cartelle e la presente intimazione ha notificato, via pec, altri atti di intimazione avverso i quali non è stata proposta alcuna opposizione. L'omessa impugnazione dei pregressi atti di intimazione rende non più attuale la suddetta eccezione.
Dal che il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 3.000, oltre accessori tutti di legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello della parte e la condanna alla rifusione delle spese, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori tutti di legge, in favore dell'AdER e, per essa, del procuratore costituito, avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5333/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12459/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 11/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249026296465000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110189861775000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130138347627000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140072069439000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 747/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12459/2024, pronunciata l'8.11.2024 e depositata l'11.10.2024, la CGT di 1° grado di Roma, ha rigettato, con condanna alle spese, il ricorso proposto dalla SaS Ricorrente_1… contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'avviso di intimazione 0972024902696465 recante tributi vari, notificata il 22.2.2024.
Avverso la predetta sentenza – che, alla luce delle precisazioni rese dalla parte dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall'AdER, ha esaminato le doglianze sollevate dalla contribuente e relative alla dedotta prescrizione del credito azionato, relativamente alle residuali cartelle, tutte recanti tributi locali soggetti a prescrizione quinquennale, nn. 097 2011 0189861775 000 (Anno 2009), 097 2013 0138347627
000 (Anni 2010-2011) e 097 2014 0072069439 000 (Anno 2012), rigettandole stante la comprovata interruzione dei termini prescrizionali mediante notifica a mezzo pec di altri avvisi di intimazione – interposto appello la società contribuente chiedendone la riforma sull'unico motivo dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'omettere di considerare che gli atti interruttivi della prescrizione sarebbero stati tutti notificati quando la medesima si era già maturata e concludendo per l'accoglimento dell'appello, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito l'AdER che ha puntualmente replicato alle deduzioni della parte e concluso per la conferma della sentenza, scevra da vizi ed adeguatamente motivata.
L'appellante ha depositato memorie illustrative in cui ha sostanzialmente ribadito quanto già dedotto con l'atto di appello.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza dell'11 febbraio e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Se è vero, come è vero, che l'intimazione di pagamento basata su crediti già prescritti, come, all'apparenza sembra doversi ritenere, non è un atto valido per interrompere la prescrizione, è altrettanto vero che, ove non impugnata tempestivamente, è idonea a cristallizzare il debito rendendo definitiva la pretesa anche se il credito era precedentemente prescritto. Nel caso che occupa sappiamo, con certezza, per avercelo confermato la stessa contribuente, che l'Agenzia, nelle more tra la notifica delle cartelle e la presente intimazione ha notificato, via pec, altri atti di intimazione avverso i quali non è stata proposta alcuna opposizione. L'omessa impugnazione dei pregressi atti di intimazione rende non più attuale la suddetta eccezione.
Dal che il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 3.000, oltre accessori tutti di legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello della parte e la condanna alla rifusione delle spese, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori tutti di legge, in favore dell'AdER e, per essa, del procuratore costituito, avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026