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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
21 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1788/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, poi divenuto , in persona del Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. a mezzo del funzionario CP_3
delegato dott. ; Controparte_4
Catania, in persona del dirigente pro Controparte_5
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. a mezzo del funzionario delegato dott.
; Controparte_4
-Resistente-
, in persona del dirigente scolastico pro Controparte_6
tempore;
-Resistente contumace-
***************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.03.2022, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di avere stipulato con l'amministrazione scolastica statale, quale docente supplente per un posto
1 di sostegno psicofisico, un contratto di lavoro a tempo determinato avente effetto dal
04.09.2021 al 30.06.2022, ha dedotto l'illegittimità del decreto del 02.11.2021, con il quale il dirigente dell'Istituto scolastico di assegnazione (Istituto aveva Controparte_6
disposto la risoluzione e la cessazione retroattiva, a decorrere dal 04.10.2021, degli effetti del suddetto contratto di supplenza, e l'illegittimità del presupposto decreto dell' Controparte_7
del 21.10.2021, con il quale si è disposta l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle
[...]
graduatorie provinciali di prima fascia dei docenti che, come ella ricorrente, avevano acquisito il titolo di specializzazione su sostegno all'estero ancora in corso di riconoscimento.
Ciò posto ed assunta l'illegittimità della condotta datoriale per violazione della circolare del 6 agosto 2021 n. 25089, violazione e falsa applicazione del decreto 51 del 3 marzo 2020 e del
D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, inosservanza dei principi di parità di trattamento, buon andamento, trasparenza, imparzialità, ragionevolezza e legittimo affidamento, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: annullare o dichiarare nullo il decreto di risoluzione del contratto a tempo determinato n. 323 del 02.11.2021 prot. n. 0010164, a firma del dirigente scolastico prof. condannando l'amministrazione alla reintegrazione della Controparte_8
lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso e fino all'effettiva reintegrazione;
in via subordinata, riconoscere il valore giuridico del titolo di specializzazione conseguito in Spagna poiché conseguito, come da documentazione allegata, secondo le disposizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE; disapplicare gli atti contrari e, accertata la continuità del rapporto contrattuale con l'amministrazione, dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale e provvedere a una completa tutela costitutiva del rapporto di lavoro comprensiva del riconoscimento del punteggio maturato per l'a.s. 2021/2022 e risarcitoria;
condannare, ove occorra ex art. 2392 c.c., le parti resistenti, in solido tra loro, a provvedere alla stipula del contratto, senza riserva alcuna, con reintegra sul posto di lavoro;
condannare le
Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice;
in ogni caso: adottare gli ulteriori provvedimenti
2 ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente;
condannare le controparti al pagamento di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei difensori che se ne sono dichiarati antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, le Amministrazioni scolastiche intimate (ad eccezione dell' ) si sono regolarmente costituite in giudizio, eccependo il difetto di CP_6 CP_6
giurisdizione del giudice ordinario adito, la violazione del principio del ne bis in idem, la disintegrità del contraddittorio, a causa della mancata chiamata in causa dei controinteressati, e cioè di tutti i docenti inclusi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia per le classi di concorso
ADSS (sostegno secondaria di secondo grado), e spiegando difese volte ad ottenere rigetto del ricorso nel merito.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 21.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , la Suprema Controparte_6
Corte avendo ripetutamente affermato che, “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva CP_1 del singolo istituto” (Cass. Sez. Lav. 21.03.2011, n. 6372; Cass. Sez. Lav. 28.07.2008, n. 20521,
Cass. Sez. Lav. 10.05.2005, n. 9752).
Sempre in via preliminare, poi, va disattesa di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta, atteso che con il presente giudizio è stato impugnato un provvedimento datoriale di gestione del rapporto di lavoro.
Parimenti infondata è l'eccezione di litispendenza considerato che “sul piano generale l'istituto della litispendenza, disciplinato dall'art. 39 c.p.c., postula non solo l'identità della controversia, bensì la sua pendenza dinanzi a giudici diversi della giurisdizione ordinaria, non essendo configurabile invece tra giudizi instaurati in diversi ambiti giurisdizionali, rispetto ai
3 quali l'eventuale e potenziale conflitto può risolversi solo attraverso regolamento di giurisdizione, oppure denunciando il conflitto di giurisdizione” (cfr. per tutte Cass., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834); in ogni caso nel presente giudizio sono state formulate ulteriori domande di carattere risarcitorio e costitutivo, oltre a quelle riguardanti la disapplicazione del provvedimento dell' , , Controparte_9 Controparte_10
prot. n. 00016000.09-08-2021, già proposte innanzi al giudice amministrativo sub specie di domanda di annullamento.
Con riferimento, infine, alla eccezione relativa alla non integrità del contraddittorio, si deve evidenziare che oggetto del contendere è un singolo atto gestionale di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro che non intacca alcun tipo di graduatoria, non essendo stata contestata l'esclusione dalle GPS, ipotesi, quest'ultima, nella quale soltanto si porrebbe la questione di tutelare la posizione di eventuali soggetti controinteressati.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
A livello documentale emerge che la ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione su sostegno in un paese dell'Unione Europea (e, più precisamente, in Spagna, presso l'Universidad
Europea Valenciana) (v. doc. n. 7 fasc. ric.), ha presentato formale istanza di riconoscimento al il 06.07.2021, entro i termini previsti dalle circolari ministeriali in materia (v. doc. n. CP_1
8 fasc. ric.), e, sulla scorta di tale titolo in attesa di riconoscimento interno, è stata inserita, con riserva, nelle GPS di prima fascia.
Ciò posto in linea di fatto, va a questo punto sottolineato che la circolare del allegata CP_1 al n. 5 del ricorso, con la quale si forniscono “istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” per l'a.s. 2021/2022 e con la quale si trasmette il D.M. n. 242 del 30.7.2021, dispone, in tema di inserimento nelle GPS di docenti beneficiari di provvedimenti cautelari, che: “Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS
e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto
4 dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.
In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.”.
L'interpretazione della predetta disposizione dev'essere fatta in modo complessivo, sicché la
“definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione” non può che coincidere con la pronuncia della sentenza di merito che accerti – per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante.
Orbene, la ricorrente, beneficiaria di ordinanza cautelare favorevole emessa dal del T.A.R.
Lazio, Sez. III bis, in data 03.12.2021 (v. doc. n. 6 fasc. ric.), non è stata destinataria prima del
04.09.2021, né, a ben vedere (per quello che risulta agli atti, nel silenzio sul punto della resistente), successivamente, di alcuna sentenza di merito del giudice amministrativo che accertasse la carenza di titolo con valore abilitante.
Pertanto, il giudice amministrativo non si è pronunciato nel merito, né accertando la validità del titolo abilitante estero della ricorrente, né accertando la sua inidoneità, essendosi limitato a sospendere in via cautelare gli atti amministrativi generali impugnati.
Peraltro, l'ordinanza cautelare favorevole alla ricorrente, emessa dal TAR Lazio nel procedimento in questione, sembra essere stata ancora valida nelle date in cui l'Amministrazione ha provveduto a emettere il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di supplenza.
Il provvedimento datoriale impugnato, quindi, è certamente illegittimo, poiché emesso nel corso della validità dell'ordinanza cautelare del che aveva condotto CP_11 all'inserimento della ricorrente nell'elenco aggiuntivo di prima fascia delle GPS e alla stipula del contratto di supplenza a tempo determinato, illegittimamente risolto prima della scadenza del termine del 30.06.2022 e in assenza di alcuna decisione di merito in relazione alla validità del titolo abilitante estero dell'interessata.
Deve, poi, aggiungersi che va condivisa in punto di diritto l'interpretazione resa dal T.A.R.
Lazio in fase cautelare, secondo cui “il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo
5 all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento” (v. doc. n. 6 fasc. ric.).
Peraltro, va rammentato che sul tema in contestazione è successivamente intervenuto il legislatore che, con l'art. 5, comma 13, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ha stabilito che
“Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.”.
Quanto agli effetti della dichiarata illegittimità del recesso ante tempus dell'Amministrazione scolastica dal contratto a tempo determinato stipulato con la ricorrente, essi non possono coincidere con quelli della declaratoria di illegittimità del licenziamento da un contratto stipulato a tempo indeterminato, atteso che, anche a seguito della reintegrazione dai lavoratori, il rapporto di lavoro è destinato poi a risolversi alla scadenza del termine originariamente apposto al contratto.
Considerato che il termine del 30.06.2022 è abbondantemente spirato al momento della emanazione della presente sentenza, la reintegrazione cui la ricorrente avrebbe avuto diritto fino a tale data non può essere oggetto di condanna nei confronti dell'Amministrazione, che va invece condannata al pagamento delle retribuzioni che la docente avrebbe percepito dalla data di efficacia del provvedimento di recesso e sino alla scadenza del termine suindicato, nonché della relativa contribuzione previdenziale, trattandosi di domanda avanzata ex art. 18 St. Lav.
e succ. mod. da parte del nuovo testo dell'art. 63 TUPI, che pure espressamente prevede la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La legittimazione attiva a chiedere la condanna al pagamento dei contributi, in questa ipotesi,
CP_1 appartiene eccezionalmente al lavoratore e nel giudizio non è litisconsorte necessario l' , come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 10.03.2021, n. 6722).
Il va, altresì, condannato al riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio CP_1
riconnesso al servizio che avrebbe prestato sino al 30.06.2022.
In questi limiti, quindi, va accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, atteso che non
è stata fornita adeguata allegazione e prova di un danno ulteriore da perdita di chance, come viceversa ventilato in ricorso.
6 3. Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.689,00 con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in relazione alle cause di lavoro aventi valore indeterminabile e complessità bassa, debbano essere compensate nella misura di 1/3, mentre si ritiene che i restanti 2/3 vadano posti a carico dell'Amministrazione scolastica convenuta, da ritenere soccombente su profili più pregnanti e significativi della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1788/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_6
dichiara il diritto di di essere reinserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS, prima Parte_1
fascia, sostegno, scuola secondaria di I e II grado, AT di Catania;
dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata, con decorrenza dal 04.10.2021, del contratto a tempo determinato stipulato con la ricorrente dalla resistente amministrazione;
dichiara che la ricorrente aveva diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro sino alla scadenza di tale termine;
condanna parte convenuta (oggi Controparte_2 Controparte_2
) al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni che la stessa avrebbe
[...]
percepito dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata e fino al 30.06.2022 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché all'attribuzione in favore della predetta del punteggio di servizio che avrebbe maturato nel medesimo periodo. rigetta nel resto il ricorso;
condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite sostenute dalla ricorrente per l'importo di euro 2.459,33, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari, avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano;
compensa il restante 1/3 delle spese di giudizio.
Catania, 27 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
21 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1788/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, poi divenuto , in persona del Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. a mezzo del funzionario CP_3
delegato dott. ; Controparte_4
Catania, in persona del dirigente pro Controparte_5
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. a mezzo del funzionario delegato dott.
; Controparte_4
-Resistente-
, in persona del dirigente scolastico pro Controparte_6
tempore;
-Resistente contumace-
***************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.03.2022, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di avere stipulato con l'amministrazione scolastica statale, quale docente supplente per un posto
1 di sostegno psicofisico, un contratto di lavoro a tempo determinato avente effetto dal
04.09.2021 al 30.06.2022, ha dedotto l'illegittimità del decreto del 02.11.2021, con il quale il dirigente dell'Istituto scolastico di assegnazione (Istituto aveva Controparte_6
disposto la risoluzione e la cessazione retroattiva, a decorrere dal 04.10.2021, degli effetti del suddetto contratto di supplenza, e l'illegittimità del presupposto decreto dell' Controparte_7
del 21.10.2021, con il quale si è disposta l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle
[...]
graduatorie provinciali di prima fascia dei docenti che, come ella ricorrente, avevano acquisito il titolo di specializzazione su sostegno all'estero ancora in corso di riconoscimento.
Ciò posto ed assunta l'illegittimità della condotta datoriale per violazione della circolare del 6 agosto 2021 n. 25089, violazione e falsa applicazione del decreto 51 del 3 marzo 2020 e del
D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, inosservanza dei principi di parità di trattamento, buon andamento, trasparenza, imparzialità, ragionevolezza e legittimo affidamento, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: annullare o dichiarare nullo il decreto di risoluzione del contratto a tempo determinato n. 323 del 02.11.2021 prot. n. 0010164, a firma del dirigente scolastico prof. condannando l'amministrazione alla reintegrazione della Controparte_8
lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso e fino all'effettiva reintegrazione;
in via subordinata, riconoscere il valore giuridico del titolo di specializzazione conseguito in Spagna poiché conseguito, come da documentazione allegata, secondo le disposizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE; disapplicare gli atti contrari e, accertata la continuità del rapporto contrattuale con l'amministrazione, dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale e provvedere a una completa tutela costitutiva del rapporto di lavoro comprensiva del riconoscimento del punteggio maturato per l'a.s. 2021/2022 e risarcitoria;
condannare, ove occorra ex art. 2392 c.c., le parti resistenti, in solido tra loro, a provvedere alla stipula del contratto, senza riserva alcuna, con reintegra sul posto di lavoro;
condannare le
Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice;
in ogni caso: adottare gli ulteriori provvedimenti
2 ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente;
condannare le controparti al pagamento di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei difensori che se ne sono dichiarati antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, le Amministrazioni scolastiche intimate (ad eccezione dell' ) si sono regolarmente costituite in giudizio, eccependo il difetto di CP_6 CP_6
giurisdizione del giudice ordinario adito, la violazione del principio del ne bis in idem, la disintegrità del contraddittorio, a causa della mancata chiamata in causa dei controinteressati, e cioè di tutti i docenti inclusi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia per le classi di concorso
ADSS (sostegno secondaria di secondo grado), e spiegando difese volte ad ottenere rigetto del ricorso nel merito.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 21.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , la Suprema Controparte_6
Corte avendo ripetutamente affermato che, “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva CP_1 del singolo istituto” (Cass. Sez. Lav. 21.03.2011, n. 6372; Cass. Sez. Lav. 28.07.2008, n. 20521,
Cass. Sez. Lav. 10.05.2005, n. 9752).
Sempre in via preliminare, poi, va disattesa di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta, atteso che con il presente giudizio è stato impugnato un provvedimento datoriale di gestione del rapporto di lavoro.
Parimenti infondata è l'eccezione di litispendenza considerato che “sul piano generale l'istituto della litispendenza, disciplinato dall'art. 39 c.p.c., postula non solo l'identità della controversia, bensì la sua pendenza dinanzi a giudici diversi della giurisdizione ordinaria, non essendo configurabile invece tra giudizi instaurati in diversi ambiti giurisdizionali, rispetto ai
3 quali l'eventuale e potenziale conflitto può risolversi solo attraverso regolamento di giurisdizione, oppure denunciando il conflitto di giurisdizione” (cfr. per tutte Cass., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834); in ogni caso nel presente giudizio sono state formulate ulteriori domande di carattere risarcitorio e costitutivo, oltre a quelle riguardanti la disapplicazione del provvedimento dell' , , Controparte_9 Controparte_10
prot. n. 00016000.09-08-2021, già proposte innanzi al giudice amministrativo sub specie di domanda di annullamento.
Con riferimento, infine, alla eccezione relativa alla non integrità del contraddittorio, si deve evidenziare che oggetto del contendere è un singolo atto gestionale di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro che non intacca alcun tipo di graduatoria, non essendo stata contestata l'esclusione dalle GPS, ipotesi, quest'ultima, nella quale soltanto si porrebbe la questione di tutelare la posizione di eventuali soggetti controinteressati.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
A livello documentale emerge che la ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione su sostegno in un paese dell'Unione Europea (e, più precisamente, in Spagna, presso l'Universidad
Europea Valenciana) (v. doc. n. 7 fasc. ric.), ha presentato formale istanza di riconoscimento al il 06.07.2021, entro i termini previsti dalle circolari ministeriali in materia (v. doc. n. CP_1
8 fasc. ric.), e, sulla scorta di tale titolo in attesa di riconoscimento interno, è stata inserita, con riserva, nelle GPS di prima fascia.
Ciò posto in linea di fatto, va a questo punto sottolineato che la circolare del allegata CP_1 al n. 5 del ricorso, con la quale si forniscono “istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” per l'a.s. 2021/2022 e con la quale si trasmette il D.M. n. 242 del 30.7.2021, dispone, in tema di inserimento nelle GPS di docenti beneficiari di provvedimenti cautelari, che: “Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS
e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto
4 dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.
In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.”.
L'interpretazione della predetta disposizione dev'essere fatta in modo complessivo, sicché la
“definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione” non può che coincidere con la pronuncia della sentenza di merito che accerti – per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante.
Orbene, la ricorrente, beneficiaria di ordinanza cautelare favorevole emessa dal del T.A.R.
Lazio, Sez. III bis, in data 03.12.2021 (v. doc. n. 6 fasc. ric.), non è stata destinataria prima del
04.09.2021, né, a ben vedere (per quello che risulta agli atti, nel silenzio sul punto della resistente), successivamente, di alcuna sentenza di merito del giudice amministrativo che accertasse la carenza di titolo con valore abilitante.
Pertanto, il giudice amministrativo non si è pronunciato nel merito, né accertando la validità del titolo abilitante estero della ricorrente, né accertando la sua inidoneità, essendosi limitato a sospendere in via cautelare gli atti amministrativi generali impugnati.
Peraltro, l'ordinanza cautelare favorevole alla ricorrente, emessa dal TAR Lazio nel procedimento in questione, sembra essere stata ancora valida nelle date in cui l'Amministrazione ha provveduto a emettere il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di supplenza.
Il provvedimento datoriale impugnato, quindi, è certamente illegittimo, poiché emesso nel corso della validità dell'ordinanza cautelare del che aveva condotto CP_11 all'inserimento della ricorrente nell'elenco aggiuntivo di prima fascia delle GPS e alla stipula del contratto di supplenza a tempo determinato, illegittimamente risolto prima della scadenza del termine del 30.06.2022 e in assenza di alcuna decisione di merito in relazione alla validità del titolo abilitante estero dell'interessata.
Deve, poi, aggiungersi che va condivisa in punto di diritto l'interpretazione resa dal T.A.R.
Lazio in fase cautelare, secondo cui “il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo
5 all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento” (v. doc. n. 6 fasc. ric.).
Peraltro, va rammentato che sul tema in contestazione è successivamente intervenuto il legislatore che, con l'art. 5, comma 13, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ha stabilito che
“Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.”.
Quanto agli effetti della dichiarata illegittimità del recesso ante tempus dell'Amministrazione scolastica dal contratto a tempo determinato stipulato con la ricorrente, essi non possono coincidere con quelli della declaratoria di illegittimità del licenziamento da un contratto stipulato a tempo indeterminato, atteso che, anche a seguito della reintegrazione dai lavoratori, il rapporto di lavoro è destinato poi a risolversi alla scadenza del termine originariamente apposto al contratto.
Considerato che il termine del 30.06.2022 è abbondantemente spirato al momento della emanazione della presente sentenza, la reintegrazione cui la ricorrente avrebbe avuto diritto fino a tale data non può essere oggetto di condanna nei confronti dell'Amministrazione, che va invece condannata al pagamento delle retribuzioni che la docente avrebbe percepito dalla data di efficacia del provvedimento di recesso e sino alla scadenza del termine suindicato, nonché della relativa contribuzione previdenziale, trattandosi di domanda avanzata ex art. 18 St. Lav.
e succ. mod. da parte del nuovo testo dell'art. 63 TUPI, che pure espressamente prevede la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La legittimazione attiva a chiedere la condanna al pagamento dei contributi, in questa ipotesi,
CP_1 appartiene eccezionalmente al lavoratore e nel giudizio non è litisconsorte necessario l' , come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 10.03.2021, n. 6722).
Il va, altresì, condannato al riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio CP_1
riconnesso al servizio che avrebbe prestato sino al 30.06.2022.
In questi limiti, quindi, va accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, atteso che non
è stata fornita adeguata allegazione e prova di un danno ulteriore da perdita di chance, come viceversa ventilato in ricorso.
6 3. Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.689,00 con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in relazione alle cause di lavoro aventi valore indeterminabile e complessità bassa, debbano essere compensate nella misura di 1/3, mentre si ritiene che i restanti 2/3 vadano posti a carico dell'Amministrazione scolastica convenuta, da ritenere soccombente su profili più pregnanti e significativi della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1788/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_6
dichiara il diritto di di essere reinserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS, prima Parte_1
fascia, sostegno, scuola secondaria di I e II grado, AT di Catania;
dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata, con decorrenza dal 04.10.2021, del contratto a tempo determinato stipulato con la ricorrente dalla resistente amministrazione;
dichiara che la ricorrente aveva diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro sino alla scadenza di tale termine;
condanna parte convenuta (oggi Controparte_2 Controparte_2
) al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni che la stessa avrebbe
[...]
percepito dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata e fino al 30.06.2022 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché all'attribuzione in favore della predetta del punteggio di servizio che avrebbe maturato nel medesimo periodo. rigetta nel resto il ricorso;
condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite sostenute dalla ricorrente per l'importo di euro 2.459,33, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari, avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano;
compensa il restante 1/3 delle spese di giudizio.
Catania, 27 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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