Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/02/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 28 gennaio 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10748/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to MARZANO GIUSEPPE giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dai funzionari delegati come in atti, sì come evincibile Controparte_1
dalla memoria di costituzione;
resistente
Avente ad oggetto: arretrati pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento
Parte ricorrente ha concluso come da note.
In fatto e in diritto
Con ricorso del 15.11.2024 ha esposto: Parte_1
di avere in data 26.9.2022 presentato domanda presso la competente sede , tesa ad ottenere il CP_1
riconoscimento della inabilità totale e della indennità di accompagnamento;
che espletati gli accertamenti di rito, nel corso della seduta del 22.2.2023, la competente
Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile la riconosceva inabile al 100% disconoscendo piuttosto il diritto alla indennità di accompagnamento;
che proposto ricorso ex art. 445 bis, co V, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del
Lavoro, omologava con decreto ex art. 445 bis, co V, del 21/5/2024, l'accertamento sanitario contenuto nella relazione di CTU, che aveva infine concluso nel senso che “date le condizioni cliniche della perizianda descritte nelle certificazioni in nostro possesso, è possibile affermare che, la paziente in atto, oltre ad essere totalmente inabile, si trova nelle condizioni di non potere attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di settembre del 2022”; che pertanto in data 27.5.2024 notificava il decreto di omologa e successivamente il 13.6.2024 la documentazione necessaria all'erogazione della prestazione richiesta (mod. AP70);
1
che erano decorsi infruttuosamente i termini per la conclusione del procedimento amministrativo. in conformità a quanto previsto dalla Determina del Presidente nr. 47/2010. CP_1
Formulava quindi le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare, alla luce del provvedimento amministrativo di costituzione e CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale in favore di (mod. TE08 del 26/8/2024) e Parte_1
dello stesso accertamento sanitario contenuto nella relazione di CTU e consacrato nel decreto di omologa, emesso dal Tribunale di Catania - sez. Lavoro, giudice, (nel procedimento iscritto al Rg.
N. 7628/2023), il diritto alla prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80, con decorrenza dal ottobre 2022;
2) per lo effetto, nella sussistenza dei requisiti socio-economici, e dello stesso riconoscimento dell dichiarare sussistente il diritto della sig.ra al pagamento degli arretrati di CP_1 Parte_1
indennità di accompagnamento, con decorrenza dal ottobre 2022 al agosto 2024, quindi, condannare l' in persona del legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento in favore CP_1 dell'istante degli arretrati di indennità oggetto di causa nella misura di legge, pari ad €. 13791,81.
Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, l' esponeva che, per mera dimenticanza, non erano stati CP_1
sbloccati gli arretrati e che comunque, a seguito del sollecito di parte ricorrente, del 05/11/2024, si era provveduto immediatamente al ricalcolo, aggiungendo, a quanto dovuto a titolo di arretrati, gli interessi legali.
Rilevava fra l'altro la mancanza e l'obbligatorietà del ricorso amministrativo, (necessario per legge), prima di poter procedere all'istaurazione del presente giudizio. Mancanza che ne determinava l'inammissibilità.
Comunque, l'importo degli arretrati, ricalcolato con interessi legali, era stato, immediatamente sbloccato ed era andato in pagamento con il primo flusso utile, cioè unitamente alla rata di pensione di gennaio 2025. Dette somme risultavano regolarmente incassate dalla ricorrente in data
03/01/2025 come da allegato n.1.
Per tutti i motivi sopraindicati chiedeva la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali, seppure d'altro verso insistendo – si suppone per un mero refuso – per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della controparte.
Permaneva dunque il contrasto delle parti in ordine alla liquidazione delle stesse.
2 Sulle precisate conclusioni, la causa trattata alla udienza del 28 gennaio 2025 in modalità cartolare,
è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
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In via preliminare si dà atto della intervenuta liquidazione degli arretrati della prestazione richiesta;
da tanto consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99, Cass., n. 5555/2016).
Dalla documentazione in atti e dalla indiscussa prospettazione della parte ricorrente ancora ribadita a verbale con note, risulta che la prestazione in oggetto è stata liquidata ma che per un mero disguido non sono stati erogati gli arretrati – nonostante la diffida in atti (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso ) - se non dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ne consegue che le spese di lite vanno poste a carico dell' che con il suo ingiustificato CP_1
inadempimento ha dato luogo al contenzioso in esame.
La liquidazione nella misura di cui al dispositivo segue i parametri di cui al DM n. 55/2014, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario stante la resa dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente, le spese di lite, che vengono liquidate in euro CP_1
1863,50 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, e distratte in favore dell'avv.to
Giuseppe Marzano.
Così deciso in Catania il 01/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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