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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 818/2023 R.G.L., promossa da
ER SE, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Fera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA dei DOTTORI
COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Stefano Distilli, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Albé, per procura in atti convenuta
Oggetto: rideterminazione della base pensionabile e riliquidazione del trattamento pensionistico
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, dott. ON SE, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 14.6.2023, ha esposto che, a seguito della domanda di ricongiunzione del 24.11.2005 presentata alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Dottori Commercialisti, gli è stato riconosciuto un aumento dell'anzianità contributiva valida ai fini del computo della quota reddituale di pensione pari a 20 anni;
in particolare, con comunicazione della Cassa
Commercialisti del 3.9.2007, questa gli ha significato di avere “riconosciuti utili ad aumentare l'anzianità contributiva relativamente al periodo dal 1.6.1976 al
31.12.2001, anni 19, mesi 11 e giorni 10 ammontanti pertanto ad anni 20” (doc.
n. 1 fasc. ricorrente). Vantando, ai fini del calcolo della predetta quota reddituale, una successiva anzianità contributiva utile effettiva presso la Cassa
Commercialisti pari a 2 anni, gli è stato riconosciuto utile a fini pensionistici per il computo della quota reddituale all'esito della ricongiunzione una complessiva anzianità contributiva di 22 anni (doc. nn. 2-5) ed è stata applicata, ai fini del calcolo finale della prestazione, l'aliquota del 2% sulla base pensionabile per 20 anni di contribuzione utile a fini pensionistici maturata sino all'anno 2001, e l'aliquota dell'1,75% sulla base pensionabile per 2 anni di contribuzione utile a fini pensionistici maturata successivamente, con un totale di anni di contribuzione utile a fini pensionistici pari a 22.
Il ricorrente sostiene che, in modo contraddittorio e in violazione dell'art. 26, comma 3, del Regolamento unitario vigente, la Cassa Commercialisti ha calcolato la base pensionabile media annuale dividendo il reddito rivalutato relativo ai 22 anni di contribuzione utile a fini pensionistici, anziché per 22, per 25, così determinando l'effetto di “annacquare” la media stessa e ridurre l'importo della base pensionabile, e conseguentemente della pensione.
Ha, pertanto, proposto ricorso amministrativo al fine di ottenere la riliquidazione della base pensionabile annuale, dividendo il complessivo reddito rivalutato per
22 anziché per 25. L'istanza è stata respinta dall'ente previdenziale.
Il ricorrente ha, pertanto, convenuto in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza dei Dottori Commercialisti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare, per i motivi esposti, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti a riliquidare il trattamento pensionistico di SE ON, al dì della decorrenza, nella misura di €
36.095,05 o, in subordine, nella misura di € 35.886,38 o, comunque, per i medesimi motivi, nella diversa misura, superiore a quella di € 33.343,69 che risulterà spettante e, per l'effetto condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti a pagare le maggiori somme dovute sui ratei pensionistici arretrati oltre interessi (o rivalutazione monetaria se maggiore) dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo”.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti si è costituita in giudizio, contestando quanto asserito e dedotto da controparte, non esistendo una relazione diretta tra periodi ricongiunti, anzianità contributiva maturata all'esito della ricongiunzione e redditi che vengono presi a riferimento per il calcolo della media reddituale, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 30.1.2024, data l'impossibilità di conciliazione, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza con collegamento da remoto dell'8.10.2024, con concessione di termine al ricorrente sino al 20.9.2024 per brevi note difensive e termine alla convenuta sino al 3.10.2024 per eventuale breve replica.
Lette le note depositate, all'esito della successiva udienza di discussione è stato concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine alle parti sino al 21.11.2024 per depositare note contenti le sole conclusioni e, all'esito del deposito, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha richiamato l'art. 26, comma
3, del Regolamento unitario della Cassa Commercialisti, secondo cui
“l'ammontare della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari, per ogni anno di anzianità contributiva, al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti il 1° gennaio 2004, rivalutati ai sensi dell'art.15 della L. 29/01/86 n.21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25 la media è calcolata sui redditi riferiti a tal minor periodo”.
Sulla scorta letterale della predetta norma, il contribuente ha sostenuto che, una volta considerato il riconoscimento da parte della Cassa - a seguito della domanda di ricongiunzione - di 20 anni utili ad aumentare l'anzianità contributiva, relativamente al periodo dal 1.6.1976 al 31.12.2001, devono conseguentemente ritenersi utili ai fini pensionistici solamente 20 anni di contribuzione.
Seguendo tale criterio, il dott. ON avrebbe avuto diritto a una quota di pensione annua pari a euro 22.927,26 (come dai calcoli a pag. 9 del ricorso) anziché quella minore di euro 20.176,40 (si veda per quest'ultima doc. n. 5, p. 2, fasc. ricorrente). Ne sarebbe derivata, pertanto, una pensione lorda annua di euro
36.095,05 e non di euro 33.343,70.
L'assunto in questione non è condivisibile.
Nell'effettuare l'operazione di ricongiunzione (ovverosia di accentramento, presso l'ente previdenziale di ultima appartenenza, della contribuzione maturata presso altro istituto di previdenza), la Cassa Commercialisti ha calcolato il periodo di incremento dell'anzianità contributiva precedentemente maturata dal professionista presso l'Inps, ricongiunto poi presso la Cassa Commercialisti. Nel compiere tale calcolo, la convenuta ha preso a riferimento tutti gli anni solari (pari a 23) per i quali erano stati versati, anche se non per l'intero anno, contributi previdenziali all'Inps. Emerge dalla documentazione agli atti che per il dott.
ON risultavano versamenti contributivi per un totale di 25 anni solari, a prescindere dal fatto che per alcuni di essi ci si riferisse a brevi periodi (ovverosia
2 settimane per il 1976, 8 settimane per il 1979 e 20 settimane per il 1986; cfr. estratto conto previdenziale sub doc. n. 2 fasc. ricorrente).
Del resto, la circolare n. 57/1990, di applicazione della L. n. 45/1990 e riguardante la ricongiunzione per i liberi professionisti di diversi periodi assicurativi, prevede che “i redditi relativi ai periodi ricongiunti, purché ammissibili ai sensi delle lettere
a), b) e c) di pag. 5, vengono assunti nella misura che precede, quale che sia il numero dei mesi e dei giorni, nell'anno, per i quali sono stati prodotti. Per individuare l'età alla data di presentazione della domanda si ha riferimento a valori interi: saranno quindi trascurate le frazioni di anno inferiori a 6 mesi, mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero. Si rammenta, in proposito, che 16 gg equivalgono ad un mese e che, pertanto, saranno sufficienti
5 mesi e 16 gg. perché si effettui arrotondamento ad anno intero. L'anzianità contributiva, al momento del calcolo, deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione, sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi, trascurando la frazione residuale di anno inferiore a 6 mesi, mentre quella uguale o superiore sarà computata per anno intero”.
Del resto, lo stesso art. 26, comma 3, invocato da parte ricorrente, menziona espressamente gli “25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti il 1° gennaio 2004”, con ciò ben potendosi intendere le annualità solari. In caso di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, accentrati presso la
Cassa Commercialisti, le annualità ricongiunte partecipano ai fini della media con ciascun reddito presente per il quale sia stata versata contribuzione, contando 25 anni solari a ritroso dal 2003; e ciò indipendentemente dall'ammontare del reddito prodotto.
La Cassa Commercialisti, nell'effettuare i propri calcoli, ha pertanto correttamente fatto riferimento ai 23 anni solari in cui erano stati effettuati versamenti all'Inps, oltre ai 2 anni di contribuzione presso l'ente privato antecedentemente all'1.1.2004, per un totale di 25 annualità utili ai fini pensionistici.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione dell'assoluta novità della questione trattata, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: - rigetta il ricorso;
- spese di lite compensate tra le parti.
Busto Arsizio, 03/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 818/2023 R.G.L., promossa da
ER SE, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Fera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA dei DOTTORI
COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Stefano Distilli, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Albé, per procura in atti convenuta
Oggetto: rideterminazione della base pensionabile e riliquidazione del trattamento pensionistico
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, dott. ON SE, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 14.6.2023, ha esposto che, a seguito della domanda di ricongiunzione del 24.11.2005 presentata alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Dottori Commercialisti, gli è stato riconosciuto un aumento dell'anzianità contributiva valida ai fini del computo della quota reddituale di pensione pari a 20 anni;
in particolare, con comunicazione della Cassa
Commercialisti del 3.9.2007, questa gli ha significato di avere “riconosciuti utili ad aumentare l'anzianità contributiva relativamente al periodo dal 1.6.1976 al
31.12.2001, anni 19, mesi 11 e giorni 10 ammontanti pertanto ad anni 20” (doc.
n. 1 fasc. ricorrente). Vantando, ai fini del calcolo della predetta quota reddituale, una successiva anzianità contributiva utile effettiva presso la Cassa
Commercialisti pari a 2 anni, gli è stato riconosciuto utile a fini pensionistici per il computo della quota reddituale all'esito della ricongiunzione una complessiva anzianità contributiva di 22 anni (doc. nn. 2-5) ed è stata applicata, ai fini del calcolo finale della prestazione, l'aliquota del 2% sulla base pensionabile per 20 anni di contribuzione utile a fini pensionistici maturata sino all'anno 2001, e l'aliquota dell'1,75% sulla base pensionabile per 2 anni di contribuzione utile a fini pensionistici maturata successivamente, con un totale di anni di contribuzione utile a fini pensionistici pari a 22.
Il ricorrente sostiene che, in modo contraddittorio e in violazione dell'art. 26, comma 3, del Regolamento unitario vigente, la Cassa Commercialisti ha calcolato la base pensionabile media annuale dividendo il reddito rivalutato relativo ai 22 anni di contribuzione utile a fini pensionistici, anziché per 22, per 25, così determinando l'effetto di “annacquare” la media stessa e ridurre l'importo della base pensionabile, e conseguentemente della pensione.
Ha, pertanto, proposto ricorso amministrativo al fine di ottenere la riliquidazione della base pensionabile annuale, dividendo il complessivo reddito rivalutato per
22 anziché per 25. L'istanza è stata respinta dall'ente previdenziale.
Il ricorrente ha, pertanto, convenuto in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza dei Dottori Commercialisti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare, per i motivi esposti, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti a riliquidare il trattamento pensionistico di SE ON, al dì della decorrenza, nella misura di €
36.095,05 o, in subordine, nella misura di € 35.886,38 o, comunque, per i medesimi motivi, nella diversa misura, superiore a quella di € 33.343,69 che risulterà spettante e, per l'effetto condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti a pagare le maggiori somme dovute sui ratei pensionistici arretrati oltre interessi (o rivalutazione monetaria se maggiore) dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo”.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti si è costituita in giudizio, contestando quanto asserito e dedotto da controparte, non esistendo una relazione diretta tra periodi ricongiunti, anzianità contributiva maturata all'esito della ricongiunzione e redditi che vengono presi a riferimento per il calcolo della media reddituale, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 30.1.2024, data l'impossibilità di conciliazione, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza con collegamento da remoto dell'8.10.2024, con concessione di termine al ricorrente sino al 20.9.2024 per brevi note difensive e termine alla convenuta sino al 3.10.2024 per eventuale breve replica.
Lette le note depositate, all'esito della successiva udienza di discussione è stato concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine alle parti sino al 21.11.2024 per depositare note contenti le sole conclusioni e, all'esito del deposito, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha richiamato l'art. 26, comma
3, del Regolamento unitario della Cassa Commercialisti, secondo cui
“l'ammontare della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari, per ogni anno di anzianità contributiva, al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti il 1° gennaio 2004, rivalutati ai sensi dell'art.15 della L. 29/01/86 n.21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25 la media è calcolata sui redditi riferiti a tal minor periodo”.
Sulla scorta letterale della predetta norma, il contribuente ha sostenuto che, una volta considerato il riconoscimento da parte della Cassa - a seguito della domanda di ricongiunzione - di 20 anni utili ad aumentare l'anzianità contributiva, relativamente al periodo dal 1.6.1976 al 31.12.2001, devono conseguentemente ritenersi utili ai fini pensionistici solamente 20 anni di contribuzione.
Seguendo tale criterio, il dott. ON avrebbe avuto diritto a una quota di pensione annua pari a euro 22.927,26 (come dai calcoli a pag. 9 del ricorso) anziché quella minore di euro 20.176,40 (si veda per quest'ultima doc. n. 5, p. 2, fasc. ricorrente). Ne sarebbe derivata, pertanto, una pensione lorda annua di euro
36.095,05 e non di euro 33.343,70.
L'assunto in questione non è condivisibile.
Nell'effettuare l'operazione di ricongiunzione (ovverosia di accentramento, presso l'ente previdenziale di ultima appartenenza, della contribuzione maturata presso altro istituto di previdenza), la Cassa Commercialisti ha calcolato il periodo di incremento dell'anzianità contributiva precedentemente maturata dal professionista presso l'Inps, ricongiunto poi presso la Cassa Commercialisti. Nel compiere tale calcolo, la convenuta ha preso a riferimento tutti gli anni solari (pari a 23) per i quali erano stati versati, anche se non per l'intero anno, contributi previdenziali all'Inps. Emerge dalla documentazione agli atti che per il dott.
ON risultavano versamenti contributivi per un totale di 25 anni solari, a prescindere dal fatto che per alcuni di essi ci si riferisse a brevi periodi (ovverosia
2 settimane per il 1976, 8 settimane per il 1979 e 20 settimane per il 1986; cfr. estratto conto previdenziale sub doc. n. 2 fasc. ricorrente).
Del resto, la circolare n. 57/1990, di applicazione della L. n. 45/1990 e riguardante la ricongiunzione per i liberi professionisti di diversi periodi assicurativi, prevede che “i redditi relativi ai periodi ricongiunti, purché ammissibili ai sensi delle lettere
a), b) e c) di pag. 5, vengono assunti nella misura che precede, quale che sia il numero dei mesi e dei giorni, nell'anno, per i quali sono stati prodotti. Per individuare l'età alla data di presentazione della domanda si ha riferimento a valori interi: saranno quindi trascurate le frazioni di anno inferiori a 6 mesi, mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero. Si rammenta, in proposito, che 16 gg equivalgono ad un mese e che, pertanto, saranno sufficienti
5 mesi e 16 gg. perché si effettui arrotondamento ad anno intero. L'anzianità contributiva, al momento del calcolo, deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione, sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi, trascurando la frazione residuale di anno inferiore a 6 mesi, mentre quella uguale o superiore sarà computata per anno intero”.
Del resto, lo stesso art. 26, comma 3, invocato da parte ricorrente, menziona espressamente gli “25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti il 1° gennaio 2004”, con ciò ben potendosi intendere le annualità solari. In caso di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, accentrati presso la
Cassa Commercialisti, le annualità ricongiunte partecipano ai fini della media con ciascun reddito presente per il quale sia stata versata contribuzione, contando 25 anni solari a ritroso dal 2003; e ciò indipendentemente dall'ammontare del reddito prodotto.
La Cassa Commercialisti, nell'effettuare i propri calcoli, ha pertanto correttamente fatto riferimento ai 23 anni solari in cui erano stati effettuati versamenti all'Inps, oltre ai 2 anni di contribuzione presso l'ente privato antecedentemente all'1.1.2004, per un totale di 25 annualità utili ai fini pensionistici.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione dell'assoluta novità della questione trattata, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: - rigetta il ricorso;
- spese di lite compensate tra le parti.
Busto Arsizio, 03/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa