Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Marabini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Forli' - Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento 5 dicembre 2025 del Questore della Provincia di Forlì-Cesena di diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Forli' - Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ES ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.2.2026 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Forlì-Cesena ha rigettato la domanda, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per attesa occupazione.
Il suddetto provvedimento risulta assunto sulla base di un giudizio di pericolosità sociale del richiedente fondato su plurimi elementi e pregiudizi relativi al periodo 2023-2025; in particolare, sono stati evidenziati procedimenti penali inerenti i reati di cui agli artt. 582-585 c.p., art. 628, c.1 e 3 n. 1 c.p., art. 73 del d.P.R. n. 309/90, fatti commessi l’8.7.2023; la Questura ha precisato non esserci dubbi in ordine alla commissione dei suddetti reati, in quanto lo straniero è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici subito dopo i fatti e che in relazione ai medesimi risultano pendenti i procedimenti penali n. -OMISSIS- e -OMISSIS- instaurati presso il Tribunale di -OMISSIS-, con udienza preliminare fissata per il 3.2.2026; inoltre, a carico dello straniero risulta una notizia di reato di data 28.11.2025 inviata alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- per i reati di minacce – artt. 612 e 612 ter c.p. – diffusione illecita di immagini/video sessualmente espliciti (c.d. “revenge porn”).
In punto di fatto, per quanto qui interessa, il ricorrente ha premesso quanto segue:
-di essere entrato in Italia da minorenne l’8.8.2021;
-di essere stato inserito in una comunità per minori stranieri e di aver ottenuto il permesso di soggiorno per minore età rilasciato dalla Questura di Piacenza e valido fino al 29.5.2022;
-di aver presentato, in data 20.6.2022, richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato o attesa occupazione;
-di aver ottenuto, nelle more del procedimento, il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 32, comma 1 bis , del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
-che in data 13.2.2025 era notificato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 per carenza documentale e presenza di precedenti di polizia;
-che nonostante la trasmissione della documentazione richiesta, la Questura assumeva il provvedimento di rigetto qui contestato.
Tanto premesso il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ I. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficiente valutazione della posizione personale dello straniero e travisamento dei fatti - violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per grave difetto di motivazione; II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 lett. c) del d. lgs. 159 / 2011 e dell’art. 4 d. lgs. 286/1998 ”; in sintesi, con il primo motivo si è lamentato la mancata considerazione della giovane età del ricorrente e il mero richiamo al parere positivo del Comitato per stranieri (in realtà del Ministero – politiche sociali) senza considerare i rilievi ivi sviluppati in ordine all’inserimento sociale e lavorativo (ininterrottamente effettuato fin dal 2022); inoltre, si è contestata la durata abnorme del procedimento (domanda del 20.6.2022, provvedimento del 5.12.2025); il provvedimento erroneamente indicherebbe “reati commessi” dal ricorrente (oltre tutto indicati in maniera errata), ma in realtà alcun giudizio avrebbe accertato la sua responsabilità, trattandosi o di notizie di reato o di procedimenti in corso; con il secondo motivo il ricorrente ha evidenziato che i meri precedenti di polizia non sarebbero, di per sé, idonei a fondare il diniego di conversione del titolo di soggiorno, dovendosi effettuare un giudizio di concreta e attuale pericolosità sociale dello straniero che nel caso in esame sarebbe del tutto assente; la Questura non avrebbe, comunque, considerato gli interessi personali e lavorativi del ricorrente; sarebbe errata l’affermazione della Questura secondo cui il ricorrente andrebbe ricondotto in una delle categorie di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
I motivi di ricorso -che possono essere scrutinati unitamente essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico -sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
Giova ricordare che il comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs n. 286/1998 dispone, per quanto qui rileva, che “ Non è ammesso in Italia lo straniero (…..) che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva (…) ” per uno dei reati ivi riportati; dunque, per espressa previsione normativa, non è necessario che lo straniero sia stato condannato per uno dei reati ivi indicati, potendo l’Amministrazione ritenere il medesimo “ minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato“ anche sulla base di altri elementi, purché debitamente e chiaramente rappresentati nel provvedimento amministrativo .
Ebbene, al di là dell’uso improprio dell’espressione “reati commessi” utilizzata dalla Questura, atteso che nel caso in esame non risulta sia stata (ancora) emessa alcuna sentenza di condanna a carico del ricorrente, si rileva che il gravato provvedimento di rigetto è stato assunto dall’Amministrazione sulla base di un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente medesimo, alla luce di una serie di gravi e circostanziate condotte che hanno determinato l’instaurazione di plurimi procedimenti penali a suo carico.
Nel provvedimento, invero, si fa riferimento a procedimenti penali instaurati avanti al Tribunale di -OMISSIS- relativi ai reati di cui agli artt. 582-585 c.p., art. 628, c.1 e 3 n. 1 c.p., art. 73 d.P.R. n. 309/90, evidenziandosi che lo straniero era stato sottoposto, immediatamente dopo i fatti di reato, commessi l’8.7.2023, ai rilievi foto-dattiloscopici, con conseguente sicura individuazione personale dell’autore delle condotte illecite; la Questura ha precisato, inoltre, che a carico dello straniero risulta anche una notizia di reato del 28.11.2025 inviata alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- per i reati di minacce – artt. 612 e 612 ter c.p. – diffusione illecita di immagini/video sessualmente espliciti (c.d. “revenge porn”).
Ebbene, non può non rilevarsi che il ricorrente, appena entrato in Italia (metà del 2021) sia stato subito coinvolto in gravi fatti penalmente rilevanti, ripetuti e a distanza di poco tempo, che indubbiamente denotano non solo un atteggiamento del tutto irrispettoso delle elementari regole di convivenza civile, ma che inducono a ritenere che lo stesso sia effettivamente socialmente pericoloso, come affermato dall’Amministrazione resistente, la quale ha espresso un giudizio, nell’ambito del proprio potere discrezionale, che non appare inficiato da profili di illogicità, irragionevolezza o fondato su gravi ed evidenti errori di fatto.
Invero, alla luce di tale complessivo quadro fattuale, l’Amministrazione -pur nella già ricordata erroneità dell’espressione “reati commessi” rispetto a quella corretta di “procedimenti penali pendenti”- ha ritenuto che tali procedimenti penali “minino la sicurezza e la tranquillità pubblica e l’integrità fisica e morale delle persone e che la loro successione temporale possa fondare un giudizio prognostico sfavorevole circa l’astensione dalla commissione di ulteirori atti illeciti (…) ” e che “ nonostante il periodo di inserimento in una comunità per minorenni di cui <il ricorrente> ha fruito in adesione alla legislazione posta a tutela dei minori stranieri non accompagnati, ha manifestato non voler cogliere le opportunità di inserimento offertogli, quanto meno pienamente, commettendo gravi reati “-rectius <mantenendo condotte che hanno determinato l’avvio di diversi procedimenti penali per gravi reati> -“, quali appunto quelli sopra richiamati ”, evidenziando, altresì, che “ l’autorità di P.S. debba privilegiare la immediata tutela della sicurezza della tranquillità pubblica a cui è preposta rispetto al diritto dello straniero a permanere sul territorio nazionale (…) ”.
Dunque, l’Amministrazione, sulla base degli elementi di fatto in proprio possesso ha ritenuto di formulare un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente che non appare viziato proprio in considerazione della tipologia di condotte mantenute dal ricorrente e della frequenza di tali condotte in un arco temporale ridottissimo, che, oltre tutto, si sono verificate poco dopo aver fatto ingresso nel territorio nazionale.
Dunque, al di là dell’errata qualificazione dei fatti sopra esposti come “ reati commessi ”, il rigetto qui contestato non è stato assunto in via automatica, ma poggia su una generale e complessiva valutazione di pericolosità sociale del ricorrente (desunta, indubbiamente, dalle plurime, gravi e ravvicinate condotte penalmente rilevanti) e della sua mancata integrazione nel tessuto sociale, come dimostrato, appunto, dai plurimi pregiudizi – tutti di rilevante gravità, oltre che verificatisi in un ristrettissimo arco temporale– che indubbiamente restituiscono un quadro complessivo non favorevole della personalità del ricorrente, il quale, nonostante la giovane età, è evidentemente incapace di adattarsi alle regole della convivenza civile del paese ospitante ed è incline, al contrario, a mantenere e replicare condotte gravemente illecite, che destano un forte allarme sociale.
Come noto, l’Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio di pericolosità sociale del richiedente il titolo di soggiorno, discrezionalità che, nel caso in esame, non appare essere stata esercitata in modo illegittimo, atteso che la valutazione di pericolosità sociale non appare inficiata da evidenti profili di irragionevolezza o illogicità o gravi erroneità in punto di fatto, stante il quadro complessivo della situazione personale del ricorrente.
Quanto al parere (favorevole) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, citato nel provvedimento gravato e particolarmente valorizzato nel ricorso, si osserva, sotto un primo profilo, che esso è obbligatorio ma non vincolante per l’Amministrazione, la quale resta titolare del potere di valutare la sussistenza dei presupposti prescritti dalla legge per il rilascio del chiesto titolo di soggiorno come, peraltro, riconosciuto nello stesso parere in questione, ove si fa salva la verifica, in capo alla Questura, “ degli ulteriori requisiti di legge ” necessari per il proseguimento del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale; sotto distinto profilo, sorprende che in detto parere l’Amministrazione competente, nell’evidenziare “ il positivo percorso di inserimento nel contesto sociale del nostro paese ” del ricorrente che consiglierebbe il proseguimento del soggiorno in Italia anche da maggiorenne, obliteri totalmente di considerare i procedimenti penali nei quali lo stesso è stato immediatamente coinvolto poco dopo essere entrato nel territorio nazionale, anche e soprattutto alla luce della gravità della tipologia di fattispecie di reato che al ricorrente sono attribuite.
Da ultimo si osserva che la difesa erariale ha depositato in giudizio una relazione della Questura di Forlì-Cesena da cui emergono ulteriori elementi – per quanto non riportati nel provvedimento gravato – che confermano e rafforzano (anche se a posteriori) il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente. La Questura, invero, ha precisato che, in relazione ai gravi fatti occorsi nel 2025, “ il G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS-, il 09/12/2025, ha disposto che fosse applicata la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. con l’applicazione del braccialetto elettronico. Detta misura è stata eseguita dalla Polizia Postale di -OMISSIS- in data 11/12/2025 ” e che “ i fatti sono stati ritenuti ascrivibili a reati che, va rimarcato, sono riconducibili all’articolo 4 lettera i ter del D.lgs. 159/2011 in tema di pericolosità qualificata; la responsabilità (anche solo indiziaria) in tali reati consente al Tribunale delle Misure di Prevenzione di irrogare la
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, proprio alla luce della pericolosità intrinseca che il legislatore ha individuato in tali comportamenti che ha stigmatizzato nei reati di cui agli art 612 bis e ter C.P. la cui commissione, anche solo indiziaria, inquadra il soggetto come pericoloso (tanto che puo' essere fatto oggetto di specifica misura di prevenzione )”. A conferma di quanto affermato in ordine alla pericolosità del ricorrente, la Questura ha, altresì, riportato i capi d’imputazione per i reati di cui agli artt. 612 bis, commi 1 e 2 , c.p., nonché 81 cpv e 612 ter, commi 2 e 3 c.p., da cui emerge l’estrema gravità di fatti addebitati al ricorrente medesimo.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
ES ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES ER | PA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.