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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4388/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod.fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sorbello, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione di inabilità e stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. III, Legge n. 104/'92
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 09/08/2024, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 5598/2023, che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore della pensione di inabilità e non aveva riconosciuto il suo status di persona con disabilità grave ex art. 3, co.
III, legge n. 104/'92.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento delle provvidenze richieste, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale. Vittoria e compensi di lite di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda e chiedendo Controparte_2
il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti di diritto.
Si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere la pensione di invalidità civile e la concessione dell'handicap in gravità, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento delle provvidenze negate.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
che ha accertato come la ricorrente fosse portatrice di disabilità ex art. 3, co. I, Legge
[...]
104 ed invalida nella misura dell'85% e quindi non fossero integrati i presupposti sanitari per i benefici richiesti.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_2
prodotta, accertando che la paziente è portatrice di numerose patologie - Diabete mellito di tipo 2 insulino-dipendente con complicanze macroangiopatiche e fasi di cattivo controllo glicemico (cod. 9309; attribuito 50%). Disturbo depressivo maggiore di grado moderato con stato d'ansia in pluriterapia farmacologica (complessivamente cod. 2209; attribuito 50%).
Obesità di II grado (IMC 38.01) con complicanze artrosiche comportanti significative limitazioni funzionali e lieve deficit deambulatorio (cod. 7105; 40%). Ipertensione arteriosa con segni di organicità cardiaca (cod. 6441; attribuito 25%). Edentulismo totale (cod. 6704; attribuito 20%). Flebopatia arti inferiori con complicanze cutanee e pregresse ulcerazioni
(per analogia cod. 6445; attribuito 20%). Incontinenza urinaria con utilizzo di mutande assorbenti fornite dal SS (per analogia cod. 6203; attribuito 20%). Pregressa anemia emolitica autoimmune. Calcolosi renale - concludendo come fosse accertato un grado di inabilità pari al 100% dalla domanda amministrativa, senza diritto ai benefici di legge ex art. 3, co. III, Legge 104.
3. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa, ma non lo stato di portatrice di handicap in situazione di gravità e il ricorso è da ritenersi parzialmente accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, a causa del riconoscimento del solo requisito dell'invalidità nella misura del 100% a far data dalla domanda amministrativa, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione per metà delle spese di entrambi le fasi di giudizio.
La restante parte va posta a carico dell'Ente e liquidato come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento (fase di a.t.p. e di merito).
Le spese di consulenza si pongono a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce invalida al 100%, con conseguente Parte_1 diritto alla pensione di inabilità dalla domanda amministrativa (27.06.2023); - condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.347,75 per la presente CP_3
fase ed € 584,25 per il giudizio di Atp, per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di C.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_3 del dott. . Persona_2
Messina, 20 giugno 2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Roberta Rando