Articolo 2 della Legge 22 luglio 1982, n. 477
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 agosto 1982
Art. 2.
Il prezzo della vendita dovra' essere pagato per meta' al momento della sottoscrizione del contratto di vendita e per la restante meta' un anno prima della data di consegna dei beni trasferiti.
E' fatta salva la facolta' del compratore di pagare il residuo prezzo prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982