TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8037/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8037/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mastrolia Remo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Notari Veronica, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 [nato a [...] il Parte_1
24.01.1958 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1
1 Proc. R.G. n. 8037/2024
con [nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)] in data 4.3.1981 in OL (SA) e che dall'unione erano nati C.F._2 tre figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva di pronunciarsi la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio.
si costituiva con comparsa del 13.3.2025 aderendo alle richieste Controparte_1 del ricorrente.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 18.3.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Il Tribunale con sentenza n. 1245/2025 emessa in data 19.03.2025 pronunciava la separazione personale delle parti recependo l'accordo dalle medesime raggiunto in ordine alle condizioni della separazione.
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo dinanzi al
G.D. al fine di verificare se le parti intendevano confermare le condizioni concordate all'udienza del 18.03.2025 anche in riferimento allo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti (con le note congiunte del 18.11.2025) chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordate all'udienza del 18.03.2025.
Ovvero:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti”.
Alla medesima udienza il G.D. tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 1245/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 19.03.2025, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e
2 Proc. R.G. n. 8037/2024
materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )] in data
[...] C.F._2
4.3.1981 in OL (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del predetto Comune anno 1981, Atto n. 8;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 18.03.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OL (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8037/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mastrolia Remo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Notari Veronica, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 [nato a [...] il Parte_1
24.01.1958 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1
1 Proc. R.G. n. 8037/2024
con [nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)] in data 4.3.1981 in OL (SA) e che dall'unione erano nati C.F._2 tre figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva di pronunciarsi la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio.
si costituiva con comparsa del 13.3.2025 aderendo alle richieste Controparte_1 del ricorrente.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 18.3.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Il Tribunale con sentenza n. 1245/2025 emessa in data 19.03.2025 pronunciava la separazione personale delle parti recependo l'accordo dalle medesime raggiunto in ordine alle condizioni della separazione.
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo dinanzi al
G.D. al fine di verificare se le parti intendevano confermare le condizioni concordate all'udienza del 18.03.2025 anche in riferimento allo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti (con le note congiunte del 18.11.2025) chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordate all'udienza del 18.03.2025.
Ovvero:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti”.
Alla medesima udienza il G.D. tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 1245/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 19.03.2025, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e
2 Proc. R.G. n. 8037/2024
materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )] in data
[...] C.F._2
4.3.1981 in OL (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del predetto Comune anno 1981, Atto n. 8;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 18.03.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OL (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
3