TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 616/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 3/06/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°616/2020 RG, cui è riunita le cause N. 84/22 RG vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), ivi residente Via Dante Alighieri n.7, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Restuccia
[...]
(c.f. ), nel cui studio sito in ME ER, Corso Giovanni Nicotera n.212, CodiceFiscale_2 elegge domicilio, come da procura in atti.
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di ME ER alla Via Saverio D'Ippolito n°5, CP_2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell' Ente, in virtù di procura generale alle liti in atti.
- Resistente –
OGGETTO: Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro- Iscrizione d'ufficio gestione lavoratori autonomi commercianti Verbale Unico di Accertamento n.2018008965” del 15.2.2019 Ditta R&S Servizi s.r.l.s. in liquidazione Verbale Unico di Accertamento n.2018008966” del 19.2.2019 socio lavorator Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 20.5.2020, proponeva opposizione ai Verbali di Parte_1 accertamento in oggetto indicati, con i quali veniva disconosciuto il rapporto di lavoro instaurato dal
3.2.2015 al il 28.2.2018 alle dipendenze della ditta R&S Servizi, società a responsabilità limitata semplificata, per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c., con conseguente iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti.
Parte ricorrente sollevava preliminarmente eccezione di nullità dei predetti verbali perché privi dell'allegato verbale ispettivo e, quindi, di idonea motivazione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Nel merito, evidenziava di aver effettivamente lavorato per la società con vincolo di subordinazione e mansioni di impiegato;
di essere stato regolarmente retribuito tramite bonifici, con rilascio di apposita busta paga;
di essere stat inserito nella organizzazione aziendale e soggetto al vincolo di orario di lavoro, nonché, sottoposto alle direttive e al potere disciplinare del datore di lavoro ovvero dell'altro socio e amministratore unico, , legale rappresentante della società che si Persona_1 occupava della gestione della ditta;
che le sue mansioni riguardavano esclusivamente la custodia delle autovetture e la consegna ai clienti per il noleggio, nonché, la manutenzione delle stesse.
Chiedeva, quindi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dei verbali ispettivi impugnati e il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, con vittoria di spese di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore del procuratore costituito.
2. Instauratosi il contraddittorio, l' confermava il corretto esito delle risultanze del verbale CP_2 ispettivo, tenuto conto del fatto che il ricorrente, sentito nella immediatezza dei fatti, aveva dichiarato
“organizzo il mio lavoro personalmente perché sono al 50% proprietario della ditta” e che la società si occupava dello svolgimento di una unica commessa relativa al contratto di fornitura di servizi di autonoleggio, stipulato tra la committente e, pertanto, doveva ritenersi che Parte_2
l'attività della ditta si svolgesse in prevalenza con l'apporto lavorativo autonomo dei due soci.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
3. Disposta la riunione per connessione oggettiva e soggettiva, alla presente causa del fascicolo N.
84/2022 RG (avente ad oggetto l' Avviso di addebito n. 330 2021 00011415 47 000 codice fiscale matricola 2138251510 relativo ai contributi dovuti alla Gestione C.F._3
Commercianti dal 2015-2018, notificato a mezzo servizio postale il 23.12.2021) venivano ammesse le prove per testi richieste dalle parti e espletata l'istruttoria testimoniale alle udienze del 15.10.2021
e 20.1.2023.
Dopo alcuni rinvii, a seguito dell' udienza del 3.6.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, mediante deposito della presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito specificati. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento impugnati per genericità, in quanto, gli stessi risultano correttamente notificati oltre che completi di tutti gli elementi essenziali ovvero delle indicazioni concernenti i dati anagrafici del ricorrente, la data dell'accesso ispettivo, il nominativo degli agenti accertatori, l'indicazione della normativa violata e delle fonti di prova. Inoltre è documentalmente provato che il ricorrente è stato sentito dagli Ispettori in sede di accesso e si è ampiamente difeso nella memoria di costituzione in atti.
5. Con riferimento alle censure di merito formulate in ricorso, risulta pacifico tra le parti e, comunque documentalmente provato che:
- il ricorrente è stato assunto dalla ditta a limitata semplificata Controparte_3 CP_4 con sede in ME ER, che svolgeva attività di “gestione di servizi per conduzione autoveicoli in autoparco per noleggio” con insegna Avis presso l'aeroporto di ME ER;
- in precedenza il ricorrente era dipendente della e successivamente al licenziamento, Parte_2 unitamente a , costituiva la società R&S Servizi, in cui risultava socio -lavoratore al Persona_1
50%;
- ha iniziato a lavorare per la predetta ditta il 3.2.2015 con inquadramento nel 3° livello del CCNL ed è stato licenziato il 28.2.2018 nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo;
- l' unica commessa di lavoro della ditta R&S Servizi era costituita dal “contratto di fornitura di servizi di autonoleggio” del 15.1.2015 in base al quale svolgeva l'attività di autonoleggio Avis presso l'aeroporto di ME ER. Il corrispettivo per tale attività era previsto nell'importo di €. 8.524,00 mensili.
6. Orbene, ciò premesso in punto di fatto, si rileva che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare come il ricorrente fosse effettivamente inserito nella organizzazione aziendale e svolgesse le proprie mansioni di impiegato con orario fisso, essendo altresì sottoposto al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (ancorché suo socio ) Persona_1
Ed infatti, i testi escussi di parte ricorrente, e , nel Testimone_1 Testimone_2 confermare i capitoli di prova indicati in ricorso, hanno concordemente riferito che il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa con mansioni di impiegato consistite nel controllare le autovetture da noleggiare, nell'occuparsi della manutenzione delle stesse e della consegna ai clienti delle autovetture utilizzando gli strumenti di proprietà dell'azienda.
Entrambe le testimoni hanno, altresì, confermato che l'unico soggetto a impartire direttive fosse il socio e di non aver mai avuto direttive dal ricorrente, il cui lavoro era organizzato e Persona_1 diretto dal predetto amministratore unico.
Va, inoltre, rilevato che parte ricorrente ha prodotto idonea documentazione dalla quale emerge la natura onerosa del rapporto di lavoro: sono state infatti prodotte sia le buste paga che gli estratti conto della società R&S SERVIZI SRLS dai quali emerge il pagamento a mezzo bonifico dello stipendio del ricorrente.
6. A fronte di tali risultanze istruttorie e documentali il personale ispettivo ha omesso di procedere ad idonei e approfonditi accertamenti al fine di saggiare la genuinità del rapporto di lavoro.
Ed, infatti, le uniche circostanze che hanno indotto gli Ispettori alle loro conclusioni circa la natura autonoma del rapporto sono 1) il ruolo di socio al 50 % del ricorrente 2) le generiche dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione ovvero “il mio lavoro personalmente perché sono al 50% proprietario della ditta”, elementi che tuttavia non appaiono sufficienti a mettere in discussione la natura subordinata del rapporto instaurato dal lavoratore con la società. CP_
Invero, si ritiene che l' nel caso di specie, non abbia assolto l'onere sullo stesso incombente di dimostrare che il rapporto di lavoro era di tipo autonomo.
Infatti, la giurisprudenza pur ritenendo a carico di chi intende sostenere l'esistenza del rapporto di lavoro ed i relativi diritti che ne derivano, non esclude “ipso iure” il rapporto di subordinazione tra soggetti legati da rapporti societari, ma deve darsi prova degli elementi costitutivi ed in particolare della onerosità e del vincolo di subordinazione.
Inoltre il socio può essere anche dipendente di una società a responsabilità limitata qualora sussistano determinati requisiti ovvero non far parte dell'organo amministrativo, ovvero, nel caso in cui ne faccia parte, non deve avere il potere di interferire nelle decisioni né deve essere socio di maggioranza.
Ed infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 30/09/2016, in tema di società di capitali e rapporto di lavoro subordinato ha sancito la cumulabilità anche della carica di amministratore con quella di socio lavoratore, qualora sussistano gli indici della subordinazione affermando “le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società”.
E' dunque consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato, in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce produzione documentale in atti e delle risultanze della istruttoria espletata, possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
7. In ogni caso, giova precisare che gli Ispettori, a fronte della documentazione depositata da parte ricorrente, per come emerge dai Verbali impugnati, non hanno fatto alcun accesso nella sede societaria per verificare o meno la presenza del lavoratore o se questi, di fatto, vi lavorasse, ed hanno tratto le loro deduzioni sulla base della documentazione esaminata e del rapporto societario senza ulteriori accertamenti o approfondimenti di alcun genere, riguardo a circostanze che potessero evidenziare un rapporto diverso da quello di subordinazione.
Inoltre non è stato acquisito dagli ispettori alcun atto o documento amministrativo e di gestione avente la firma di . Parte_1
L'accertamento svolto degli Ispettori appare, pertanto, essere il frutto di un ragionamento deduttivo e presuntivo operato valutando unicamente il ruolo di socio assunto dal lavoratore e non procedendo ad approfondire eventuali ulteriori aspetti di segno contrario.
La domanda di parte ricorrente deve essere, pertanto, accolta e comporta l'annullamento dei
Verbali impugnati, con conseguente inefficacia di ogni provvedimento consequenziale derivato da detti Verbali, ivi compresa l'inefficacia degli eventuali atti di recupero, a qualsiasi titolo, delle somme riferite al rapporto lavorativo oggetto del presente giudizio ivi compreso l' Avviso di addebito pari ad €. 19.730,95, relativo ai contributi asseritamente dovuti alla “Gestione autonoma commercianti” per il periodo dal gennaio 2015 al febbraio 2018 (causa riunita n. 84/2022 RG).
8. Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da €52.001 e €260.000), all'istruttoria espletata e alla non complessità della causa, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME ER, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in opposizione proposto da avverso il Verbale Unico Parte_1 di Accertamento n.2018008965” del 15.2.2019 relativo alla Ditta R&S Servizi s.r.l.s. in liquidazione e il Verbale Unico di Accertamento n.2018008966” del 19.2.2019 relativo al socio lavoratore;
Parte_1
- dichiara l'inefficacia degli stessi e di tutti gli atti e richieste conseguenziali con riconoscimento dell'intero rapporto lavorativo di natura subordinata intercorso tra il dipendente e la per le ragioni di cui Parte_3 Controparte_5 in parte motiva;
- dichiara inefficacia ogni ulteriore atto connesso e/o conseguenziale ivi compreso l'Avviso di addebito pari ad €. 19.730,95, relativo ai contributi asseritamente dovuti alla “Gestione autonoma commercianti” per il periodo dal gennaio 2015 al febbraio 2018;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che vengono CP_2 liquidate in complessivi € 6.115,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
ME ER il 3/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 3/06/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°616/2020 RG, cui è riunita le cause N. 84/22 RG vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), ivi residente Via Dante Alighieri n.7, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Restuccia
[...]
(c.f. ), nel cui studio sito in ME ER, Corso Giovanni Nicotera n.212, CodiceFiscale_2 elegge domicilio, come da procura in atti.
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di ME ER alla Via Saverio D'Ippolito n°5, CP_2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell' Ente, in virtù di procura generale alle liti in atti.
- Resistente –
OGGETTO: Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro- Iscrizione d'ufficio gestione lavoratori autonomi commercianti Verbale Unico di Accertamento n.2018008965” del 15.2.2019 Ditta R&S Servizi s.r.l.s. in liquidazione Verbale Unico di Accertamento n.2018008966” del 19.2.2019 socio lavorator Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 20.5.2020, proponeva opposizione ai Verbali di Parte_1 accertamento in oggetto indicati, con i quali veniva disconosciuto il rapporto di lavoro instaurato dal
3.2.2015 al il 28.2.2018 alle dipendenze della ditta R&S Servizi, società a responsabilità limitata semplificata, per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c., con conseguente iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti.
Parte ricorrente sollevava preliminarmente eccezione di nullità dei predetti verbali perché privi dell'allegato verbale ispettivo e, quindi, di idonea motivazione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Nel merito, evidenziava di aver effettivamente lavorato per la società con vincolo di subordinazione e mansioni di impiegato;
di essere stato regolarmente retribuito tramite bonifici, con rilascio di apposita busta paga;
di essere stat inserito nella organizzazione aziendale e soggetto al vincolo di orario di lavoro, nonché, sottoposto alle direttive e al potere disciplinare del datore di lavoro ovvero dell'altro socio e amministratore unico, , legale rappresentante della società che si Persona_1 occupava della gestione della ditta;
che le sue mansioni riguardavano esclusivamente la custodia delle autovetture e la consegna ai clienti per il noleggio, nonché, la manutenzione delle stesse.
Chiedeva, quindi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dei verbali ispettivi impugnati e il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, con vittoria di spese di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore del procuratore costituito.
2. Instauratosi il contraddittorio, l' confermava il corretto esito delle risultanze del verbale CP_2 ispettivo, tenuto conto del fatto che il ricorrente, sentito nella immediatezza dei fatti, aveva dichiarato
“organizzo il mio lavoro personalmente perché sono al 50% proprietario della ditta” e che la società si occupava dello svolgimento di una unica commessa relativa al contratto di fornitura di servizi di autonoleggio, stipulato tra la committente e, pertanto, doveva ritenersi che Parte_2
l'attività della ditta si svolgesse in prevalenza con l'apporto lavorativo autonomo dei due soci.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
3. Disposta la riunione per connessione oggettiva e soggettiva, alla presente causa del fascicolo N.
84/2022 RG (avente ad oggetto l' Avviso di addebito n. 330 2021 00011415 47 000 codice fiscale matricola 2138251510 relativo ai contributi dovuti alla Gestione C.F._3
Commercianti dal 2015-2018, notificato a mezzo servizio postale il 23.12.2021) venivano ammesse le prove per testi richieste dalle parti e espletata l'istruttoria testimoniale alle udienze del 15.10.2021
e 20.1.2023.
Dopo alcuni rinvii, a seguito dell' udienza del 3.6.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, mediante deposito della presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito specificati. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento impugnati per genericità, in quanto, gli stessi risultano correttamente notificati oltre che completi di tutti gli elementi essenziali ovvero delle indicazioni concernenti i dati anagrafici del ricorrente, la data dell'accesso ispettivo, il nominativo degli agenti accertatori, l'indicazione della normativa violata e delle fonti di prova. Inoltre è documentalmente provato che il ricorrente è stato sentito dagli Ispettori in sede di accesso e si è ampiamente difeso nella memoria di costituzione in atti.
5. Con riferimento alle censure di merito formulate in ricorso, risulta pacifico tra le parti e, comunque documentalmente provato che:
- il ricorrente è stato assunto dalla ditta a limitata semplificata Controparte_3 CP_4 con sede in ME ER, che svolgeva attività di “gestione di servizi per conduzione autoveicoli in autoparco per noleggio” con insegna Avis presso l'aeroporto di ME ER;
- in precedenza il ricorrente era dipendente della e successivamente al licenziamento, Parte_2 unitamente a , costituiva la società R&S Servizi, in cui risultava socio -lavoratore al Persona_1
50%;
- ha iniziato a lavorare per la predetta ditta il 3.2.2015 con inquadramento nel 3° livello del CCNL ed è stato licenziato il 28.2.2018 nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo;
- l' unica commessa di lavoro della ditta R&S Servizi era costituita dal “contratto di fornitura di servizi di autonoleggio” del 15.1.2015 in base al quale svolgeva l'attività di autonoleggio Avis presso l'aeroporto di ME ER. Il corrispettivo per tale attività era previsto nell'importo di €. 8.524,00 mensili.
6. Orbene, ciò premesso in punto di fatto, si rileva che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare come il ricorrente fosse effettivamente inserito nella organizzazione aziendale e svolgesse le proprie mansioni di impiegato con orario fisso, essendo altresì sottoposto al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (ancorché suo socio ) Persona_1
Ed infatti, i testi escussi di parte ricorrente, e , nel Testimone_1 Testimone_2 confermare i capitoli di prova indicati in ricorso, hanno concordemente riferito che il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa con mansioni di impiegato consistite nel controllare le autovetture da noleggiare, nell'occuparsi della manutenzione delle stesse e della consegna ai clienti delle autovetture utilizzando gli strumenti di proprietà dell'azienda.
Entrambe le testimoni hanno, altresì, confermato che l'unico soggetto a impartire direttive fosse il socio e di non aver mai avuto direttive dal ricorrente, il cui lavoro era organizzato e Persona_1 diretto dal predetto amministratore unico.
Va, inoltre, rilevato che parte ricorrente ha prodotto idonea documentazione dalla quale emerge la natura onerosa del rapporto di lavoro: sono state infatti prodotte sia le buste paga che gli estratti conto della società R&S SERVIZI SRLS dai quali emerge il pagamento a mezzo bonifico dello stipendio del ricorrente.
6. A fronte di tali risultanze istruttorie e documentali il personale ispettivo ha omesso di procedere ad idonei e approfonditi accertamenti al fine di saggiare la genuinità del rapporto di lavoro.
Ed, infatti, le uniche circostanze che hanno indotto gli Ispettori alle loro conclusioni circa la natura autonoma del rapporto sono 1) il ruolo di socio al 50 % del ricorrente 2) le generiche dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione ovvero “il mio lavoro personalmente perché sono al 50% proprietario della ditta”, elementi che tuttavia non appaiono sufficienti a mettere in discussione la natura subordinata del rapporto instaurato dal lavoratore con la società. CP_
Invero, si ritiene che l' nel caso di specie, non abbia assolto l'onere sullo stesso incombente di dimostrare che il rapporto di lavoro era di tipo autonomo.
Infatti, la giurisprudenza pur ritenendo a carico di chi intende sostenere l'esistenza del rapporto di lavoro ed i relativi diritti che ne derivano, non esclude “ipso iure” il rapporto di subordinazione tra soggetti legati da rapporti societari, ma deve darsi prova degli elementi costitutivi ed in particolare della onerosità e del vincolo di subordinazione.
Inoltre il socio può essere anche dipendente di una società a responsabilità limitata qualora sussistano determinati requisiti ovvero non far parte dell'organo amministrativo, ovvero, nel caso in cui ne faccia parte, non deve avere il potere di interferire nelle decisioni né deve essere socio di maggioranza.
Ed infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 30/09/2016, in tema di società di capitali e rapporto di lavoro subordinato ha sancito la cumulabilità anche della carica di amministratore con quella di socio lavoratore, qualora sussistano gli indici della subordinazione affermando “le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società”.
E' dunque consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato, in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce produzione documentale in atti e delle risultanze della istruttoria espletata, possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
7. In ogni caso, giova precisare che gli Ispettori, a fronte della documentazione depositata da parte ricorrente, per come emerge dai Verbali impugnati, non hanno fatto alcun accesso nella sede societaria per verificare o meno la presenza del lavoratore o se questi, di fatto, vi lavorasse, ed hanno tratto le loro deduzioni sulla base della documentazione esaminata e del rapporto societario senza ulteriori accertamenti o approfondimenti di alcun genere, riguardo a circostanze che potessero evidenziare un rapporto diverso da quello di subordinazione.
Inoltre non è stato acquisito dagli ispettori alcun atto o documento amministrativo e di gestione avente la firma di . Parte_1
L'accertamento svolto degli Ispettori appare, pertanto, essere il frutto di un ragionamento deduttivo e presuntivo operato valutando unicamente il ruolo di socio assunto dal lavoratore e non procedendo ad approfondire eventuali ulteriori aspetti di segno contrario.
La domanda di parte ricorrente deve essere, pertanto, accolta e comporta l'annullamento dei
Verbali impugnati, con conseguente inefficacia di ogni provvedimento consequenziale derivato da detti Verbali, ivi compresa l'inefficacia degli eventuali atti di recupero, a qualsiasi titolo, delle somme riferite al rapporto lavorativo oggetto del presente giudizio ivi compreso l' Avviso di addebito pari ad €. 19.730,95, relativo ai contributi asseritamente dovuti alla “Gestione autonoma commercianti” per il periodo dal gennaio 2015 al febbraio 2018 (causa riunita n. 84/2022 RG).
8. Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da €52.001 e €260.000), all'istruttoria espletata e alla non complessità della causa, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME ER, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in opposizione proposto da avverso il Verbale Unico Parte_1 di Accertamento n.2018008965” del 15.2.2019 relativo alla Ditta R&S Servizi s.r.l.s. in liquidazione e il Verbale Unico di Accertamento n.2018008966” del 19.2.2019 relativo al socio lavoratore;
Parte_1
- dichiara l'inefficacia degli stessi e di tutti gli atti e richieste conseguenziali con riconoscimento dell'intero rapporto lavorativo di natura subordinata intercorso tra il dipendente e la per le ragioni di cui Parte_3 Controparte_5 in parte motiva;
- dichiara inefficacia ogni ulteriore atto connesso e/o conseguenziale ivi compreso l'Avviso di addebito pari ad €. 19.730,95, relativo ai contributi asseritamente dovuti alla “Gestione autonoma commercianti” per il periodo dal gennaio 2015 al febbraio 2018;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che vengono CP_2 liquidate in complessivi € 6.115,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
ME ER il 3/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara