Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ORISTANO Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente Dott.ssa Enrica Marini Giudice Dott. Andrea Bonetti Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da
[...]
(C.F. ), nata a [...] l'[...] res. a Suni in Pt_1 C.F._1 via Satta, 4 ed elettivamente domiciliata in Macomer al Corso Umberto I, 166 nello Studio dell'avv. Salvatore Fara (C.F. ) con l'assistenza dell'OCC C.F._2
Avv. Maria Dina Tore, con Studio in Oristano, Via F. Brunelleschi 31. La ricorrente, come risulta dal certificato di residenza e stato di famiglia (doc. 4), risiede a Suni in via S. Satta, n. 4 e l'attività imprenditoriale esercitata dalla stessa, in qualità di titolare dell'impresa individuale cessata, aveva sede in Bosa, come risulta dalla visura camerale (doc. 5).
Verificato che non risultano presentate dal signora domande di piano Parte_1 di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore. Rilevato che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, avendo la medesima debiti complessivi pari ad euro 66.370,00; al momento della presentazione della domanda, a fronte di una retribuzione mensile di base di euro 1200,00 (che non tiene conto di eventuali straordinari o retribuzione per giorni festivi) la stessa si trovava nella condizione di dover far fronte oltre al proprio mantenimento anche al pagamento di ratei mensili per euro 1.017,63 per il pagamento delle obbligazioni assunte compreso l'importo di euro 232,13 mensile nei confronti dell'Agenzia delle entrate riscossione a seguito della rateizzazione accordata per i debiti aziendali (doc. n. 33) (attualmente Pt_ revocata). Il rapporto entrate – debiti della era pari all' 85,51% Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
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Ritenuto che
debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile euro 897,00 mensili, per il suo mantenimento mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato. Rilevato che la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile, come risulta dalle visure catastali e dall'elenco sintetico delle formalità (doc. 13); la stessa risulta essere invece proprietaria (do cc. 14 e 15 ), unitamente al padre di un autoveicolo Persona_1
Fiat 500 tg GJ127JV, acquistato in data 14.4.2022 per il prezzo di euro 13.500,00 ricorrendo ad un finanziamento con la di euro 11.500,00 da rimborsare Parte_2 in 72 rate mensili, la prima di euro 217,00 e le altre 71 di euro 197,00 che onora unitamente al padre (doc. 16 ). Ritenuto che, in relazione a tale bene, quale bene strumentale per l'esercizio dell'attività economica della ricorrente ( serve infatti alla stessa per recarsi al lavoro dal comune di residenza a quello di Bonorva e Pozzomaggiore, ove la società per la quale presta attività lavorativa ha le sedi operative) si ritiene che per ragioni di concretezza ed opportunità debba essere consentito alla ricorrente l'utilizzo del mezzo, tenuto conto del vantaggio limitato, in termini economici che potrebbe trarsi in favore dei creditori;
PQM
Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII, Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
, Pt_1
Nomina Giudice Delegato il dott. Andrea Bonetti Nomina Liquidatore Avv. Maria Dina Tore, già Gestore della Crisi. Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso. Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII.
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Dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 897,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia e che sia appreso dalla procedura il ristante importo della retribuzione. Dispone che il Liquidatore:
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII. Si comunichi al ricorrente e all'OCC/Liquidatore. Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio in data 10.1.25 Il presidente Consuelo Mighela Il giudice rel. est. Andrea Bonetti
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