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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 182/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 182/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTONIO CRUCITTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in a vespucci 10 52025 MONTEVARCHI ITALIA presso il difensore avv. ANTONIO CRUCITTI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 13.2.2025, ricorre nei Parte_2
confronti di chiedendo di accertarsi il diritto alla pensione cat INV/CIV n. CP_1 (data della sospensione). Chiede che comunque sia dichiarata l'irripetibilità di quanto versato e chiesto come indebito (€ 7.777,75). In particolare, espone che era titolare di pensione n. 044-050007000780 cat. INVCIV, riconoscimento
100% invalidità/inabilità, liquidata con decorrenza 1 dicembre 2016; che con provvedimento datato 13 novembre 2024 l' gli ha comunicato che la CP_3
prestazione risulterebbe non più spettante, per superamento dei limiti reddituali;
che il reddito da lavoro per l'anno 2022, 2023 e 2024 rientrerebbe nei limiti stabiliti dalla legge.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituiva ritualmente l' resistente, chiedendo la reiezione della CP_3
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che la pensione INVCV nr. 044-0500-07000780 di cui trattasi è stata oggetto di ricalcolo e sospensione dell'erogazione per superamento dei limiti di reddito;
che è stata contestualmente richiesta la restituzione di somme indebitamente fruite (indebito nr. 19528689) - a seguito dell'acquisizione redditi
2022 - per un importo complessivo di € 7.777,75 con ricalcolo dal 1° gennaio
2022 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022; che non avrebbe mai comunicato i redditi all' . CP_1
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
A parere del giudicante, deve trovare conferma la giurisprudenza favorevole al ricorrente nel caso di prestazioni assistenziali non dovute per superamento del limite reddituale rilevando che l' , nel caso di redditi di CP_1
lavoro dipendente occasionanti il superamento dei limiti di legge (come nel caso di specie), è in grado di verificare mensilmente l'entità degli stessi, senza dover attendere le dichiarazioni fiscali che generalmente sono effettuate l'anno successivo a quello di percezione del reddito incidente.
Quindi, la domanda relativa all'irripetibilità dell'indebito deve trovare accoglimento. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall' , non è CP_1
2 applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. per i ratei di prestazione percepiti prima della richiesta di ripetizione, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n.
850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (ancora in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (sempre in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari). Per quanto riguarda i requisiti reddituali viene invece in applicazione il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art.42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del CP_1
Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali".
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo "all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003".
5. Non sono quindi ripetibili i ratei anteriori al
30 giugno 2003, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 269 del 2003. 6. Per il periodo successivo non si ravvisa invero alcuna norma speciale del settore che
3 valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla regola generale di cui all'art. 2033 cc, che ne dispone la ripetibilità”. (cfr. Cass.Sez.Lav. n. 23097/2013).
Ritiene il giudicante che, come sostenuto da Cass. n. 28771/2018
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Analogamente, in tema di prestazioni economiche di natura assistenziale, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dell'indebito previdenziale, che non si possono interpretare neppure estensivamente, in quanto derogano all'art. 2033 cc.
Quindi, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Pertanto, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr.
Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021).
Nel caso in esame, la comunicazione con la quale è stato accertato il superamento dei requisiti reddituali è stata pacificamente ricevuta in data
4 13.11.2024, e quindi le somme percepite in data antecedente non debbono essere restituite, anche considerando che l' non ha provato il dolo del ricorrente. CP_1
Alla luce di quanto prospettato, deve accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' . CP_1
Nel resto, il ricorso deve essere respinto, essendo dimostrato il superamento dei limiti reddituali in capo all'odierno ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA l'irripetibilità dell'indebito contestato al ricorrente con nota del 13 novembre 2024 per l'importo di € 7.777,75;
2. RESPINGE nel resto il ricorso;
3. CONDANNA al pagamento – in favore del ricorrente – delle CP_1
spese di lite che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 15/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
044 -050007000780 in presenza di redditi inferiori ai limiti di legge e quindi l al pagamento della pensione con decorrenza novembre 2024 Controparte_2 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 182/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTONIO CRUCITTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in a vespucci 10 52025 MONTEVARCHI ITALIA presso il difensore avv. ANTONIO CRUCITTI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 13.2.2025, ricorre nei Parte_2
confronti di chiedendo di accertarsi il diritto alla pensione cat INV/CIV n. CP_1 (data della sospensione). Chiede che comunque sia dichiarata l'irripetibilità di quanto versato e chiesto come indebito (€ 7.777,75). In particolare, espone che era titolare di pensione n. 044-050007000780 cat. INVCIV, riconoscimento
100% invalidità/inabilità, liquidata con decorrenza 1 dicembre 2016; che con provvedimento datato 13 novembre 2024 l' gli ha comunicato che la CP_3
prestazione risulterebbe non più spettante, per superamento dei limiti reddituali;
che il reddito da lavoro per l'anno 2022, 2023 e 2024 rientrerebbe nei limiti stabiliti dalla legge.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituiva ritualmente l' resistente, chiedendo la reiezione della CP_3
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che la pensione INVCV nr. 044-0500-07000780 di cui trattasi è stata oggetto di ricalcolo e sospensione dell'erogazione per superamento dei limiti di reddito;
che è stata contestualmente richiesta la restituzione di somme indebitamente fruite (indebito nr. 19528689) - a seguito dell'acquisizione redditi
2022 - per un importo complessivo di € 7.777,75 con ricalcolo dal 1° gennaio
2022 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022; che non avrebbe mai comunicato i redditi all' . CP_1
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
A parere del giudicante, deve trovare conferma la giurisprudenza favorevole al ricorrente nel caso di prestazioni assistenziali non dovute per superamento del limite reddituale rilevando che l' , nel caso di redditi di CP_1
lavoro dipendente occasionanti il superamento dei limiti di legge (come nel caso di specie), è in grado di verificare mensilmente l'entità degli stessi, senza dover attendere le dichiarazioni fiscali che generalmente sono effettuate l'anno successivo a quello di percezione del reddito incidente.
Quindi, la domanda relativa all'irripetibilità dell'indebito deve trovare accoglimento. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall' , non è CP_1
2 applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. per i ratei di prestazione percepiti prima della richiesta di ripetizione, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n.
850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (ancora in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (sempre in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari). Per quanto riguarda i requisiti reddituali viene invece in applicazione il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art.42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del CP_1
Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali".
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo "all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003".
5. Non sono quindi ripetibili i ratei anteriori al
30 giugno 2003, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 269 del 2003. 6. Per il periodo successivo non si ravvisa invero alcuna norma speciale del settore che
3 valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla regola generale di cui all'art. 2033 cc, che ne dispone la ripetibilità”. (cfr. Cass.Sez.Lav. n. 23097/2013).
Ritiene il giudicante che, come sostenuto da Cass. n. 28771/2018
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Analogamente, in tema di prestazioni economiche di natura assistenziale, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dell'indebito previdenziale, che non si possono interpretare neppure estensivamente, in quanto derogano all'art. 2033 cc.
Quindi, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Pertanto, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr.
Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021).
Nel caso in esame, la comunicazione con la quale è stato accertato il superamento dei requisiti reddituali è stata pacificamente ricevuta in data
4 13.11.2024, e quindi le somme percepite in data antecedente non debbono essere restituite, anche considerando che l' non ha provato il dolo del ricorrente. CP_1
Alla luce di quanto prospettato, deve accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' . CP_1
Nel resto, il ricorso deve essere respinto, essendo dimostrato il superamento dei limiti reddituali in capo all'odierno ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA l'irripetibilità dell'indebito contestato al ricorrente con nota del 13 novembre 2024 per l'importo di € 7.777,75;
2. RESPINGE nel resto il ricorso;
3. CONDANNA al pagamento – in favore del ricorrente – delle CP_1
spese di lite che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 15/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
044 -050007000780 in presenza di redditi inferiori ai limiti di legge e quindi l al pagamento della pensione con decorrenza novembre 2024 Controparte_2 CP_1