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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5636 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 03/10/2025, vertente
TRA
(P.I. ) - che agisce quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1 [...]
-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv.to Gianluca Della Gatta in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Costantino Maes, n. 84;
APPELLANTE
E
1 I (c.f. ) in persona del legale rappresentante pt. CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Lombardi e Flaminia Lucarelli in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, Viale G. Mazzini n. 123;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1960/2021 pubblicata in data 02/02/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2017 I sulla CP_1
premessa che in data 15 marzo 2017 veniva notificato ad essa società il decreto ingiuntivo n. 5589/2017 emesso in data 13 marzo 2017 nel giudizio iscritto al n. 13037/2017 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.822,36 “per le causali di cui al ricorso” comprensiva degli interessi dalle singole scadenze, nonché di tutte le spese e gli onorari del presente procedimento, proponeva opposizione avverso lo stesso chiedendone la revoca.
Parte opponente, a fondamento della propria opposizione, eccepiva l'infondatezza della pretesa in quanto a fronte delle quattro fatture poste a fondamento del monitorio (le nn. 921401603017 - 921501156208 -
921501486818 – 921600632149) la prima di queste, la n. 921401603017 di
€ 17.431,20 era relativa al periodo di fatturazione 1/1/2012 - 31/10/2014 nonché al periodo di conguaglio 1/1/2012 - 30/9/2014 e da sola era in grado di dimostrare l'inverosimiglianza della pretesa creditoria posto che, se fosse vero il suddetto, omesso pagamento, ciò avrebbe significato che: < società I NI S.r.l. nel periodo indicato non abbia mai corrisposto alcunché ad riuscendo a gestire un ristorante, peraltro molto Parte_1
2 famoso, senza che la società fornitrice di energia elettrica provvedesse al distacco dell'utenza, a suo dire morosa.>>
Sosteneva, con riguardo alla fattura in esame, di aver sempre corrisposto gli importi richiesti da nel corso degli anni e, precisamente: con Parte_2
riferimento all'anno 2012: - per quanto concerne la fattura n. 921200458134 relativa al mese di gennaio 2012 per € 1.532,40, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 20 aprile 2012; (All. 1); per quanto concerne la fattura n. 9212004587391 relativa al mese di febbraio 2012 per € 1.425,42, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 11 maggio 2012; (All.
2); per quanto concerne la fattura n. 921200751631 relativa al mese di marzo
2012 per € 1.423,44, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 10 maggio 2012; (All. 3). Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di
€ 1.532,40 non corrisponde al vero posto che il precitato importo
(corrispondente alla fattura di gennaio 2012) è stato, come detto, regolarmente pagato;
per quanto concerne la fattura n. 921200945393 relativa al mese di aprile 2012 per € 1.266,94, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 25 giugno 2012; (All. 4). Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 2.848,86 non corrisponde al vero posto che il precitato importo (corrispondente alle fatture di febbraio e marzo 2012) è stato, come detto, regolarmente pagato;
- per quanto concerne la fattura n.
9212001111772 relativa al mese di maggio 2012 per € 1.397,62, la I NI
S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 5 luglio 2012; (All. 5). Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 1.423,44 non corrisponde al vero posto che il precitato importo (corrispondente alla fattura di marzo
2012) è stato, come detto, regolarmente pagato;
- per quanto concerne la fattura n. 921201207745 relativa al mese di giugno 2012 per € 178,09, (All.
3 6) la I NI S.r.l. non è oggi in grado di dimostrare il relativo pagamento, ma si tenga conto che con la fattura di agosto 2012 (cfr All. 8) detto importo non è più presente all'interno della sezione "situazione pagamenti", ciò sta a significare che l'odierna opponente ha nelle more regolarizzato la propria situazione, provvedendo dunque al relativo pagamento;
- per quanto concerne la fattura n. 921201477477 relativa al mese di luglio 2012 per €
181,83, (All. 7) la I NI S.r.l. non è oggi in grado di dimostrare il relativo pagamento, ma anche in questo caso è sufficiente esaminare la fattura di ottobre 2012 (cfr All. 10) per verificare che detto importo non è più presente all'interno della sezione "situazione pagamenti"; ciò dimostra che l'odierna opponente ha nelle more regolarizzato la propria situazione, provvedendo al relativo pagamento;
per quanto concerne la fattura n. 921201564524 relativa al mese di agosto 2012 per € 171,66 (All. 8) la I NI S.r.l. non è oggi in grado di dimostrare il relativo pagamento, ma si tenga conto che già con la fattura di ottobre 2012 (cfr All. 10) detto importo non è più presente all'interno della sezione "situazione pagamenti", ciò sta a significare che l'odierna opponente ha nelle more regolarizzato la propria situazione, provvedendo al relativo pagamento;
- per quanto concerne la fattura n.
921201791537 relativa al mese di settembre 2012 per € 176,50, (All. 9) la I
NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 24 novembre 2012 utilizzando la carta di credito della figlia della sig.ra (l.r.p.t. Persona_1
della I NI S.r.l.), ovvero di proprietà della dott.ssa - Persona_2
per quanto concerne la fattura n. 921201929692 relativa al mese di ottobre
2012 per € 176,04, (All. 10) la I NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 24 novembre 2012 utilizzando la carta di credito della figlia della sig.ra (l.r.p.t. della I NI S.r.l.), ovvero di proprietà della Persona_1
dott.ssa - per quanto concerne la fattura n. 921202129469 Persona_2
relativa al mese di novembre 2012 per € 190,72, (All. 11) la I NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 24 dicembre 2012 utilizzando la carta di
4 credito della figlia della sig.ra (l.r.p.t. della I NI S.r.l.), Persona_1
ovvero di proprietà della dott.ssa a tale specifico riguardo Persona_2
si fa presente che all'interno di questa fattura non vengono più richiesti gli importi indicati nelle fatture di giugno/luglio e agosto 2012 (per le quali l'odierna opponente non è in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento); ciò sta certamente a significare che le corrispondenti somme sono state nelle more incassate da - per quanto concerne la fattura n. Parte_1
921300098773 relativa al mese di dicembre 2012 per € 238,75, (All. 12) la I
NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 10 maggio 2013 utilizzando la carta di credito della figlia della sig.ra (l.r.p.t. Persona_1
della I NI S.r.l.), ovvero di proprietà della dott.ssa Persona_2
Sosteneva, conclusivamente, in relazione all'annualità 2012 che:per tabulas che la I NI S.r.l. ha corrisposto tutte le somme dovute per l'anno 2012, avendo dimostrato tale circostanza depositando le fatture mensili emesse da unitamente ai pagamenti effettuati.>>. Con Parte_1
riferimento all'anno 2013 - sempre contestando la fattura n. 921401603017 posta a base del monitorio - evidenziava che la fattura n. 921300479296 relativa al mese di febbraio 2013 per € 415,53 (All. 13) la I NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 10/5/2013 utilizzando la carta di credito della figlia della sig.ra (l.r.p.t. della I NI S.r.l.), ovvero di Persona_1
proprietà della dott.ssa Si fa presente al riguardo che Persona_2
quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 1.662,19 non corrisponde al vero, posto che il precitato importo - che è costituito dalla somma algebrica di € 238,75 + € 1.423,44 -
è stato corrisposto con pagamento del 10/5/2013 (relativamente ad € 238,75, cfr All. 12) e con pagamento del 10/5/2012 (relativamente ad € 1.423,44, cfr
All. 3);- per quanto concerne la fattura n. 921300764196 relativa al mese di marzo 2013 per € 719,77 (All. 14) la I NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 7/7/2013 utilizzando la carta di credito della figlia della
5 sig.ra (l.r.p.t. della I NI S.r.l.), ovvero di proprietà della Persona_1
dott.ssa Si fa presente al riguardo che quanto indicato in Persona_2
bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di
€ 654,28 non corrisponde al vero, posto che il precitato importo - che è costituito dalla somma algebrica di € 415,53 + € 238,75 - è stato corrisposto con pagamento del 10/5/2013 (cfr All.ti 13 e 3); - per quanto concerne la fattura n. 921300836813 relativa al mese di aprile 2013 per € 726,58 (All.
15) la I NI S.r.l. non è oggi in grado di dimostrare il relativo pagamento, ma si tenga conto che con la fattura di luglio 2013 (vedi infra All. 18) detto importo non è più presente all'interno della sezione "situazione pagamenti", ciò sta a significare che l'odierna opponente ha nelle more regolarizzato la propria situazione, provvedendo al relativo pagamento;
- per quanto concerne la fattura n. 921301141699 relativa al mese di maggio 2013 per €
1.046,29 (All. 16) la I NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data
10/10/2013; - per quanto concerne la fattura n. 921301216621 relativa al mese di giugno 2013 per € 1.020,40 (All. 17) la I NI S.r.l. non è oggi in grado di dimostrare il relativo pagamento, ma si tenga conto che già con la fattura successiva di luglio 2013 (vedi infra All. 18) detto importo non è più presente all'interno della sezione "situazione pagamenti", ciò sta a significare che l'odierna opponente ha nelle more regolarizzato la propria situazione, provvedendo al relativo pagamento;
- per quanto concerne la fattura n.
921301492187 relativa al mese di luglio 2013 per € 1.347,66 (All. 18) la I
NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 10/10/2013 utilizzando il c/c bancario della società. Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di
€ 1.046,29 non corrisponde al vero, posto che il precitato importo è stato corrisposto anch'esso in data 10/10/2013 (cfr All. 16); - per quanto concerne la fattura n. 921301665725 relativa al mese di agosto 2013 per € 458,39, la I
NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 20 ottobre 2013; (All. 19).
6 Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione
"situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 2.393,95 (composto da € 1.347,66 + € 1.046,29) non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. rispettivamente All.ti 18 e 16); - per quanto concerne la fattura n. 921301799881 relativa al mese di settembre
2013 per € 1.035,88, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 18 dicembre 2013; (All. 20). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 2.393,95 (composto da € 1.347,66 + € 1.046,29) non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. rispettivamente All.ti 18 e 16); - per quanto concerne la fattura n.
921302005997 relativa al mese di ottobre 2013 per € 4.381,28, la I NI
S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 2 gennaio 2014; (All. 21). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione
"situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 1.035,88 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato
(cfr. rispettivamente All. 20); - per quanto concerne la fattura n.
921302218118 relativa al mese di novembre 2013 per € 1.575,71, la I
NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 21 febbraio 2014; (All. 22).
Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione
"situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 5.417,16 (composto da 4.381,28 + € 1.035,88) non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. rispettivamente All.ti 21 e 20); - per quanto concerne la fattura n. 921400104419 relativa al mese di dicembre
2013 per € 1.698,04, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 21 febbraio 2014; (All. 23). Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di
€ 1.575,71 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 22). Rappresentava che risulta per tabulas che
7 la I NI S.r.l. ha corrisposto tutte le somme dovute per l'anno 2013, avendo dimostrato tale circostanza depositando le fatture mensili emesse da unitamente ai pagamenti effettuati. Con riferimento all'anno Parte_1
2014 - sempre contestando la fattura in esame posta a base del monitorio- evidenziava che la fattura n. 921400304189 relativa al mese di gennaio 2014 per € 1.958,35, risultava pagata da I NI S.r.l. in data 2 aprile 2014; (All.
24). Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione
"situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 3.273,75 (composto da 1.698,04 + € 1.575,71) non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. rispettivamente All.ti 23 e 22); per quanto concerne la fattura n. 921400359891 relativa al mese di febbraio 2014 per € 1.409,38, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 2 maggio
2014 (All. 25). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di €
1.958,35 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 24); - per quanto concerne la fattura n.
921400605998 relativa al mese di marzo 2014 per € 301,01, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 2 maggio 2014 (All. 26). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 1.409,38 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 25);
- per quanto concerne la fattura n. 921400707011 relativa al mese di aprile
2014 per € 4.486,04, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 7 giugno 2014 (All. 27). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di
€ 1.710,39 (composto da € 301,01 + 1.409,38) non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. rispettivamente
All.ti 26 e 24); - per quanto concerne la fattura n. 921400926611 relativa al mese di maggio 2014 per € 1.538,17, la I NI S.r.l. ha effettuato il
8 pagamento in data 17 luglio 2014 (All. 28). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 4.486,04 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 27); - per quanto concerne la fattura n. 921401015142 relativa al mese di giugno 2014 per €
1.701,81, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 3 agosto 2014
(All. 29). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 1.538,17 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 28); - per quanto concerne la fattura n. 921401226018 relativa al mese di luglio 2014 per € 338,35, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 20 settembre 2014 (All. 30). Rappresentava che quanto indicato in bolletta all'interno della sezione "situazione pagamenti", ovvero l'assenza di importi non pagati nelle precedenti fatturazioni. Per quanto concerne la fattura n. 921401277966 relativa al mese di agosto 2014 per €
335,63, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 20 settembre
2014 (All. 31). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 338,35 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 30); Per quanto concerne la fattura n. 921401519642 relativa al mese di settembre 2014 per € 343,71, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 30 ottobre 2014 (All. 32). Giova evidenziare quanto indicato questa volta in bolletta all'interno della sezione "situazione pagamenti", ovvero l'assenza di importi non pagati nelle precedenti fatturazioni.
Concludeva in relazione alla fattura in esame posta a base del monitorio, affermando che: << Ciò cristallizza la situazione al mese di settembre 2014 statuendo, come detto, che tutte le somme richieste da sino a quel Pt_1
momento sono state interamente corrisposte.>>
9 In relazione ad altra fattura posta a base del monitorio, la n. 921600632149, eccepiva che essa conteneva una duplicazione di importi in quanto faceva riferimento al periodo di fatturazione intercorrente il 1° maggio 2015 ed il
31 luglio 2015; periodo questo già inserito nelle fatture nn. 921501156208 –
921501486818 rispettivamente di € 1.797,52 ed € 1.885,30.
Con il secondo motivo di opposizione eccepiva, con riguardo alla prima fattura posta a base del monitorio, la n. 921401603017 di € 17.431,20 che la stessa era parzialmente prescritta per il credito afferente al periodo 1° gennaio 2012 - 14 marzo 2012 dal momento che la notifica del decreto ingiuntivo, primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione, era avvenuta il 15 marzo 2017.
Con il terzo motivo di opposizione, premesso che il decreto ingiuntivo si fondava su quattro fatture (le nn.921401603017 - 921501156208 -
921501486818 - 921600632149) contestava il valore probatorio delle fatture medesime;
richiamava precedenti di legittimità:<< la fattura è un mero documento contabile…che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire tanto la prova dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria….sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dalla esistenza di una fattura” (Cass. sez. II, 29.11.2004 n. 22401)
Deduceva, da ultimo, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte onerata della prova del diritto per il quale agisce era ovvero Pt_1
l'ingiungente-opposta e non essa opponente e ciò tanto più per l'ipotesi, come quella in esame, in cui il credito fosse stato contestato. Rassegnava le seguenti conclusioni: < decreto ingiuntivo opposto per intervenuto pagamento della maggior parte delle pretese creditorie avanzate da e, per l'effetto, procedere Parte_1
alla revoca dello stesso;
b) accertare e dichiarare in ogni caso la prescrizione
10 del credito avanzato da relativamente al periodo di fatturazione Parte_1
1/1/2012 - 14/3/2012; Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.>>
§ 1.2. – Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto Parte_1
dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Dopo aver premesso un'ampia disamina dei principi che regolamentano il mercato dell'energia ed i soggetti coinvolti a vario titolo, illustrandone ruoli e funzioni, eccepiva la genericità dei motivi di opposizione affidati alla sommaria contestazione delle fatture nr° 921401603017 e 921600632149. Precisava che non risultava contestato il contratto di somministrazione né il malfunzionamento del contatore sicché < quale società di vendita, ha il diritto di Parte_2
emettere fatture sulla base di proprie stime, ovvero di misure stimate da parte del distributore locale, per poi emettere fatture di conguaglio sulla base dei dati di prelievo così come rilevati e comunicati dal distributore locale, id est unico soggetto a ciò autorizzato>>. Evidenziava, in sintesi, che le fatture elencate nell'atto di opposizione come pagate in effetti lo erano, ma esse si riferivano a costi individuati sulla base di consumi stimati, mentre le fatture poste a base del monitorio concernevano le letture di conguaglio emesse sulla base dei consumi effettivi, ovvero sui prelievi di energia effettivi del contatore, calcolati in conformità dei dati rilevati e comunicati dal distributore e detratto quanto già versato previo ricalcolo dei consumi.
Illustrava per ciascuna fattura posta a base del monitorio (cfr. pagg. 11 e ss comparsa di risposta fascicolo primo grado) i risultati dei conguagli per le letture dei consumi effettivi: < precedentemente addebitati, sulla base di stime, per lo stesso periodo (..) e restituendo alla cliente i kWh ed i relativi corrispettivi>> sulla base dei dati rilevati e comunicati dal distributore.
Rappresentava che i pagamenti effettuati da I NI non potevano essere solutori dei crediti vantati da essa per i consumi effettivi di energia Pt_1
11 trattandosi di pagamenti dei consumi stimati, lamentava che con l'opposizione la I NI pretenderebbe di non corrispondere i corrispettivi per i conguagli dei consumi effettivi.
Quanto al motivo di opposizione afferente all'insufficienza della fattura per fornire la prova del credito evidenziava che la doglianza non era pertinente in quanto, nel caso in esame, l'intervenuta conclusione del contratto e la esecuzione delle somministrazioni era pacifica, non contestata e provata documentalmente.
Quanto all'eccezione di prescrizione parziale del credito portato dalla fattura n. 921401603017 emessa in data 8.11.2014 dell'importo di €. 17.431,20 e sollevata con riguardo ai crediti di energia relativi al periodo 1.1.2012 –
14.3.2012 ne deduceva la manifesta infondatezza in quanto i crediti per le somministrazioni di energia elettrica sono soggetti, ex art. 2948 cc alla prescrizione quinquennale e, in disparte dall'invio della fattura, essa Pt_1
aveva formalmente costituito in mora la I NI sia con la lettera raccomandata a/r del 9.2.2015, regolarmente consegnata in data 18.2.2015 e, successivamente, con la diffida trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 7.9.2016 interrompendo così il decorso dei termini di prescrizione per la fattura azionata (doc. 15, 16). Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
§ 1.3. – Il tribunale con ordinanza 14 febbraio 2018 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto rinviando la causa per l'ulteriore corso.
§ 1.4. – La causa veniva istruita a mezzo CTU e quindi decisa all'udienza del 2 febbraio 2021 ex art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1960/2021 così statuiva: << Il
Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione
N.R.G. 28341/2017 al decreto ingiuntivo n. 5589/17 N.R.G. 13037/2017 emesso il 13.3.2017 promossa da I AN s.r.l. contro Parte_1
12 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 5589/17 N.R.G. 13037/2017;
-condanna in persona del suo l.r. pro tempore, a pagare a I Parte_1
AN s.r.l. le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 4835,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei suddetti compensi, IVA e CPA. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< È noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica l'inversione solo formale della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, sicché sebbene formalmente convenuto nella fase a cognizione piena del giudizio il creditore/opposto continua a rivestire sostanzialmente il ruolo di attore, avendo assunto l'iniziativa di agire nella fase sommaria con il ricorso. Nella specie in esame la parte attrice in senso sostanziale non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico secondo il principio generale previsto dall'art. 2697 primo comma c.c., non avendo provato l'esatta consistenza del credito vantato nei confronti della parte opponente. Al contrario la parte convenuta sostanziale ha fornito dimostrazione di fatti estintivi della pretesa fatta valere da controparte, così assolvendo l'onere probatorio posto a suo carico secondo la regola generale fissata dall'art. 2697 secondo comma c.c. Pare opportuno premettere che volge attività di vendita dell'energia elettrica e che stipula con Parte_1
il cliente un contratto di somministrazione avente ad oggetto la messa a disposizione del bene “energia” prodotto e distribuito da altri enti. Va osservato, inoltre, che il contratto di somministrazione è caratterizzato dall'automatismo dell'erogazione dell'energia da parte del fornitore. Nel caso in esame la parte opponente non ha sostanzialmente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, fonte del rapporto obbligatorio, ma ha sollevato specifiche eccezioni di avvenuto pagamento di tutte le fatture emesse da e ha depositato i pagamenti relativi alle Pt_1
13 fatture poste a suo carico ed emesse da parte opposta negli anni 2012,2013 e
2014 (cfr. docc.
1-32 atto di citazione in opposizione). Quindi con riferimento alla fattura n. 921401603017 di euro 17.431,20 relativo al periodo 1° gennaio 2012- 31 ottobre 2014 nonché al periodo di conguaglio
1° gennaio 2012-30 settembre 2014 l'opponente ha contestato la legittimità
e la fondatezza del credito. Con riferimento alla fattura n. 921600632149
l'opponente ha rilevato la duplicazione degli importi già addebitati con la fatturazione nel periodo 1° maggio 2015 – 31 luglio 2015. Orbene deve darsi atto che la parte opponente, quale parte in senso sostanziale del giudizio, ha pienamente assolto all'onere su di sé incombente e ha contestato specificamente l'avversa pretesa creditoria, contrastando il preteso credito con l'eccezione di avvenuto pagamento del corrispondente debito derivato dalla somministrazione di energia negli stessi periodi per i quali Pt_1
ha emesso altre fatture “a conguaglio” oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo. Si è, quindi, dato incarico al nominato CTU di quantificare, sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti e di quella esibita, prodotta e/o comunque reperita presso la società e, in particolare, CP_2
sulla base dei dati di prelievo rilevati e validati dal distributore, i volumi di energia elettrica attiva e reattiva effettivamente prelevati dalla utenza della I
NI SR presso il punto di consegna dell'energia contraddistinto dal codice POD IT002E5106026A posto alla Via Prisciano nr° 50 in Roma, con riferimento ai periodi indicati nelle fatture di nr° Parte_2
921401603017, 921501156208, 921501486818, 921600632149 azionate;
nonché di verificare la corrispondenza tra le quantità di energia elettrica effettivamente prelevate dalla I NI SR presso il punto di consegna dell'energia contraddistinto dal codice POD IT002E5106026A posto alla
Via Prisciano nr° 50 in Roma, con quelle indicate ed addebitate nelle fatture di nr° 921401603017, 921501156208, 921501486818, Pt_1 Parte_2
921600632149 azionate, con riferimento ai periodi indicati nelle stesse
14 fatture. All'udienza del 10 febbraio 2020, nel contraddittorio delle parti e alla presenza anche del nominato CTU, si è dato atto che a seguito dell'inizio delle operazioni peritali è emersa l'impossibilità di ricostruire con esattezza la misura del credito, mancando il titolo stesso della domanda (circostanza pacifica), il che aveva anche determinato la parte opponente ad avanzare l'istanza - esaminata anch'essa nel contraddittorio delle parti - di ampliamento delle indagini tecniche con mandato al CTU di verificare se parte opposta, nell'emettere le fatture a conguaglio, avesse correttamente applicato le tariffe per il costo dell'energia in vigore al momento in cui l'utenza ha effettivamente prelevato l'energia dalla rete, ovvero avesse applicato le tariffe in vigore al momento in cui ha emesso le rispettive fatture di conguaglio. invece, non ha specificato quali criteri avesse Pt_1
applicato per calcolare i conguagli a debito dell'utente finale, non ha fornito i dati di prelievo tramite il deposito delle fatture d'acquisto dal proprio
Distributore, non ha indicato i consumi storici del Cliente, né li ha infine desunti dalla potenza indicata in Contratto né dalla modalità d'uso dell'energia. È noto che, in ambito contrattuale, la distribuzione dei carichi probatori sia tale per cui l'asserito creditore deve porre a base del proprio presunto diritto di credito fatti costitutivi dell'azione. Nel caso in esame, però, la parte attrice in senso sostanziale ha omesso di provare l'esistenza stessa del titolo e ha insistito nell'avvalersi unicamente delle fatture, ritenendo (erroneamente) che - stante la mancata contestazione del rapporto di somministrazione – detti documenti dovessero bastare a dimostrare l'esistenza delle ragioni della domanda. Vale la pena allora richiamare Cass.
12 gennaio 2016, n°299 che conferma l'insegnamento (oramai granitico) secondo cui “ la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di
15 fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove
“il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995
n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass.
15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343;
Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014
n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n°
816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno
02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina 03/05/2006 n° 189; Tribunale di
Padova 25/11/2014 n° 3159). A declinazione del caso concreto, quindi, va rimarcato che avrebbe dovuto offrire la prova del proprio asserito Pt_1
diritto di credito e non potendo costituire, per prassi costante, la fattura stessa valido sufficiente prova delle prestazioni eseguite, in quanto contestate. Al contempo va considerato che la parte opponente, avanzando domanda di revoca del decreto ingiuntivo, ha contestato la domanda di in modo Pt_1
puntuale e specifico, introducendo e provando – in via di eccezione
(estintiva) – la prova documentale dei fatti (pagamenti) ontologicamente e logicamente incompatibili con quelli introdotti – in via di azione – dalla parte opposta. Pertanto, non risultano provate le pretese creditorie della società
. Al contrario, in base alla documentazione depositata, può ritenersi Pt_1
altamente probabile che sussistano errori di contabilizzazione delle somme addebitate a I NI s.r.l. con conseguente illegittimità delle quattro fatture azionate. L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo secondo i valori medi - attesi i caratteri e la natura della controversia - relativi allo scaglione di valore della domanda ai sensi delle vigenti tariffe. Il compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 del DM 55/14 è di
16 totali Euro 4835,00, cui vanno aggiunte spese generali nella percentuale del
15% dei suddetti compensi, oltre IVA e CPA. >>
§ 4. –Ha proposto appello agendo quale mandataria di Parte_1 [...]
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati;
Parte_2
rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma sezione 8^ civile (g.o.t. Sonia
Suppressa) nr° 1960/2021 (RG nr° 28341/2017), depositata in data 2.2.2021, non notificata, così provvedere, I. in via istruttoria, ammessa tutta la documentazione prodotta, disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio autorizzando l'appellante a porre all'ausiliario anche i seguenti quesiti: - quantifichi il CTU, sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti e di quella esibita, prodotta e/o comunque reperita presso la società e, in particolare, sulla base dei dati di prelievo rilevati e CP_2
validati dal distributore, i volumi di energia elettrica attiva e reattiva effettivamente prelevati dalla utenza della I NI SR presso il punto di consegna dell'energia contraddistinto dal codice POD IT002E5106026A posto alla Via Prisciano nr° 50 in Roma, con riferimento ai periodi indicati nelle fatture di nr° 921401603017, 921501156208, Parte_2
921501486818, 921600632149 azionate;
verifichi il CTU, la corrispondenza tra le quantità di energia elettrica effettivamente prelevate dalla I NI SR presso il punto di consegna dell'energia contraddistinto dal codice POD
IT002E5106026A posto alla Via Prisciano nr° 50 in Roma, con quelle indicate ed addebitate nelle fatture di nr° 921401603017, Pt_1 Parte_2
921501156208, 921501486818, 921600632149 azionate, con riferimento ai periodi indicati nelle stesse fatture;
- all'esito di tali accertamenti, determini il CTU il corrispettivo dovuto ad dalla I NI SR per le Parte_2
somministrazioni di energia elettrica effettuate con riferimento ai periodi indicati nelle fatture di nr° 921401603017, Parte_2
17 921501156208, 921501486818, 921600632149, oltre che per gli oneri di trasporto, trasmissione e dispacciamento, distribuzione e comunque per tutti gli oneri di sistema, oltre le accise, le imposte e le tasse;
II. nel merito, a) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma nr° 5589/2017 (RG nr° 13037/2017), emesso in data 13.3.2017; b) in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare la I NI SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, quale mandataria di della somma di €. Parte_2
22.822,36, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi contrattuali di mora, a scalare, al tasso previsto dal d.lgs. nr° 231/2002, dalla scadenza delle fatture al saldo.
Con vittoria delle spese di procedura del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 55/2014, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende.>>
§ 4.1 – Si costituiva I per evidenziare l'infondatezza in fatto ed CP_1
in diritto del gravame di cui chiedeva il rigetto. Rassegnava le seguenti conclusioni: << che l'Ill.ma Corte di Appello adita, voglia rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 1960/21 del Tribunale di Roma per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 25 giugno 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 maggio 2023, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 03 ottobre 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del giorno 8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con
18 assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Hanno depositato note i difensori di entrambe le parti. Il difensore di parte appellante ha integrato le originarie conclusioni con la seguente richiesta:
< parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la I NI SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in via di ripetizione, in favore dell'appellante, quale mandataria di , Parte_2
della somma di €. 5.782,66, corrisposta dall'appellante a saldo delle spese di procedura liquidate dal Tribunale in favore dell'appellata, come da distinta di bonifico bancario che si deposita con le presenti note (doc. 1).>>
§ 4.4 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << violazione dell'art. 2697 c.c. anche in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c. – omessa e/o erronea valutazione della prova del credito- erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onera probatorio.>> l'appellante censurava la sentenza di primo grado per avere il
Tribunale violato i principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova nel particolare contratto di somministrazione di energia elettrica e per aver ritenuto che essa non potesse provare il credito a mezzo delle Pt_1
sole fatture poste a base del monitorio. Evidenziava che il Tribunale non aveva considerato che l'opponente non aveva contestato né l'esistenza del contratto di somministrazione, né la quantità di energia somministrata
19 esposta nelle fatture poste a base del monitorio, né tantomeno i corrispettivi applicati nelle suddette fatture, essendosi limitata a sostenere che non Pt_1
poteva provare il credito a mezzo delle sole fatture;
che l'opponente aveva contestato solo due fatture poste a base del monitorio rispetto alle quali aveva dedotto che, nel medesimo periodo, risultavano già emesse fatture che essa I
NI aveva già saldato;
che l'eccezione di prescrizione parziale del credito per consumi relativi alla prima fattura azionata con il monitorio era infondata essendo stati notificati due atti interruttivi che il primo giudice non aveva esaminato. Contestava punto per punto la motivazione di prime cure evidenziando che: 1) essa aveva dimostrato il titolo per cui agiva che Pt_1
non erano le sole fatture, ma il contratto di somministrazione in essere tra esse parti relativo all'utenza POD IT002E5106026A, mai contestato, con consumi regolati da misuratore ( contatore); ribadiva che il Tribunale aveva violato il principio secondo il quale allorché un rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione eseguita;
2) che essa aveva dimostrato Pt_1
che le fatture poste a base del monitorio concernevano la ricostruzione dei consumi effettivi comunicati dal distributore locale, con conseguente addebito alla cliente delle somme da questa dovute per le quantità di energia effettivamente prelevate, previo storno integrale dei volumi di energia addebitati su base dei consumi stimati e già pagati dalla cliente;
3) che il tribunale nel delibare l'eccezione di prescrizione aveva malamente esaminato la documentazione versata nel fascicolo dal momento che non aveva considerato la rilevanza dei due atti interruttivi prodotti.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << sulla consulenza tecnica d'ufficio
– violazione degli articoli 645, 167 e 183 co. 5 c.p.c. violazione dei principi regolatori del giusto processo ex art. 111 Costituzione >> evidenziava che il magistrato subentrato nel ruolo nella causa già fissata per la precisazione delle conclusioni e nella quale risultava già concessa la provvisoria
20 esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, aveva disposto CTU con attività istruttoria inutile e sovrabbondante posto che non vi era stata contestazione dei consumi né del contratto, ma l'unico motivo concerneva l'eccezione di pagamento, manifestamente infondata dal momento che si riferiva ai consumi calcolati in via presuntiva e non a quelli effettivi, gli unici oggetto delle fatture azionate con il monitorio. La motivazione del tribunale era altresì arbitraria avendo ritenuto che il consulente avesse dichiarato di trovarsi nell'impossibilità di ricostruire con esattezza la misura del credito quando, invece, non aveva espresso alcun giudizio essendosi limitato ad una relazione descrittiva dei quesiti posti e dei documenti prodotti dalle parti precisando che < acquisire, in quanto non presente in atti, il contratto dell'1.9.2007>>
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è fondato e rimane assorbito il secondo.
Osserva il Collegio che le fatture poste a base del monitorio sono le fatture rimaste insolute nn. 921401603017 - 921501156208 - 921501486818 –
921600632149.
ha chiarito che le stesse risultano emesse sulla base dei consumi Pt_1
effettivi di energia elettrica, comunicati dal distributore, erogati all'utenza
POD IT002E5106026A della cliente ( in Via Prisciano, 50 – 00136 Roma, per la tipologia di utenza -Potenza contrattuale 40 kW - risulta in posa dal
07/04/2010 un misuratore elettronico di tipo lennt matricola
0509670002815) e misurati tramite contatore di cui la società I NI RL nell'atto di opposizione (né successivamente) ha mai contestato il malfunzionamento.
Correttamente lamenta che il Tribunale ha errato nel non cogliere che Pt_1
il titolo per il quale essa agiva era il contratto, non contestato, la Pt_1
21 fornitura non contestata, la rilevazione dei consumi a mezzo contatore non constestata e non le sole fatture.
Risulta violato da parte del primo giudice il principio di non contestazione;
invero, trattasi di un rapporto di fornitura pacificamente in essere tra le parti sulla presa all'utenza POD IT002E5106026A, cliente I NI, con contatore perfettamente funzionante. La fornitura risulta oggetto, per il periodo di interesse, di conguagli, essendo risultati insufficienti per il saldo dei prelievi effettivi di energia i pagamenti già effettuati da I NI RL sulla base delle fatture emesse sui consumi stimati.
Ritenuta provata per quanto appena espresso l'esistenza del contratto di somministrazione inter partes, rileva ricordare che non risulta posto in dubbio il regolare funzionamento del misuratore e, su tale premessa, deve concludersi che ha assolto al proprio onere probatorio avendo Parte_1
fornito la prova, con le fatture poste a base del monitorio, dei consumi rettificati dal distributore, soggetto terzo, estraneo al contratto ed a cui compete, per legge, l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica e gas (art. 14 del D. Lgs n. 164/2000) e che, per quel che qui rileva, è chiamato a svolgere l'attività di misura ovvero la rilevazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), già denominata Autorità per l'energia elettrica e il gas, autorità amministrativa indipendente alla quale la legge istitutiva (L. n.
481/1995) attribuisce poteri normativi regolamentari vincolanti per gli operatori del settore dell'elettricità e del gas.
Va ricordato, infatti – con riguardo ai criteri che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova nel contratto di somministrazione - che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche
22 se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 19154 del
2018; Cass. n. 297 del 2020; n. 21564/2022).
Dunque, solo in presenza di contestazioni sulla funzionalità̀ del sistema di misurazione incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità̀ del contatore. Nel caso in esame I NI non ha mai contestato nell'atto di opposizione, né successivamente il buon funzionamento del contatore e ne consegue che il somministrante non è soggetto ad altri oneri probatori. Nel caso in esame, I NI RL nemmeno ha lamentato l'eccessività̀ dei consumi rilevati, essendosi la società limitata ed eccepire per due sole fatture di aver già effettuato tutti i pagamenti avendo provveduto a saldare le fatture inviategli che, tuttavia, sono risultate essere fatture emesse per consumi stimati.
Conclusivamente non risultando, come detto, mai contestato e nemmeno ipotizzato il malfunzionamento del contatore, le contestazioni riguardanti due delle quattro fatture sono inconferenti perché rimangono confinate a contestazioni sui consumi presunti e non sull'oggetto del contendere in cui il quantum è rappresentato dai consumi reali, comunicati dal distributore, sicché l'appello va integralmente accolto.
Infatti, se il contatore risulta regolarmente funzionante come rilevato dalla
Suprema Corte con indirizzo consolidato, è l'utente che deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte
23 di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico) (così tra le tante Cass. n. 297/2020: <<
In conclusione, si può affermare che la lettura dei contatori, costituendo normale misurazione del consumo di energia elettrica riferibile all'utente, pur non essendo prova legale di per sé, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se la parte contro cui le risultanze sono indicate non ne ha disconosciuto in modo specifico la conformità ai fatti ex art. 2712 c.c.
(Cass.15.3.2004 n. 5232, Cass. 28.1.2003 n.1236, Cass. 10.9.1997 n.
8901) >>
Il motivo è fondato anche in relazione all'eccezione di prescrizione parziale del credito dal momento che ha prodotto la missiva del 9.2.2015, Pt_1
regolarmente consegnata in data 18.2.2015 e la successiva diffida trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 7.9.2016, atti idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale del credito che non era maturata alla data di notifica del decreto ingiuntivo (15 marzo 2017)
§ 7 – In riforma dell'impugnata sentenza va rigettata l'opposizione spiegata da I NI RL avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
5589/2017 emesso in data 13 marzo 2017.
Osserva la Corte che - dovendo trovare applicazione il principio che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello << – anche ove
24 impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso->> non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata ( cfr. Cass. n. 20868/2017) - I NI RL va condannata, come richiesto, al pagamento dell'esatto importo già ingiunto, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, in favore di Parte_1
§ 8. – Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza de I
NI RL e vengono liquidate in favore sulla base dello Parte_1
scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione nel presente grado per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
§ 9. – Parte appellante nelle conclusioni precisate con le note conclusive autorizzate ha chiesto la restituzione della somma pagata a titolo di spese legali in forza della sentenza impugnata. Ha depositato il bonifico effettuato in data 23/02/2021 in favore de I NI RL dell'importo di € 5.782,66, importo del quale deve seguire la restituzione da I NI RL in favore dell'appellante, oltre interessi legali.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di I NI RL contro la sentenza resa tra le parti dal Pt_1
Tribunale di Roma n. 1960/2021 pubblicata in data 02/02/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da I NI RL che condanna al pagamento, in favore di dell'importo già ingiunto, oltre interessi Parte_1
25 moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
2. Condanna I NI RL alla rifusione in favore di delle Parte_1
spese e competenze del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in €
4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. Pone a definitivo carico di I NI RL gli oneri di CTU come liquidati in primo grado;
4. dispone la restituzione da parte di I NI RL in favore di
[...]
dell'importo di € 5.782,66 versato a titolo di spese legali ed Pt_1
accessori in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 03/10/2025, vertente
TRA
(P.I. ) - che agisce quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1 [...]
-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv.to Gianluca Della Gatta in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Costantino Maes, n. 84;
APPELLANTE
E
1 I (c.f. ) in persona del legale rappresentante pt. CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Lombardi e Flaminia Lucarelli in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, Viale G. Mazzini n. 123;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1960/2021 pubblicata in data 02/02/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2017 I sulla CP_1
premessa che in data 15 marzo 2017 veniva notificato ad essa società il decreto ingiuntivo n. 5589/2017 emesso in data 13 marzo 2017 nel giudizio iscritto al n. 13037/2017 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.822,36 “per le causali di cui al ricorso” comprensiva degli interessi dalle singole scadenze, nonché di tutte le spese e gli onorari del presente procedimento, proponeva opposizione avverso lo stesso chiedendone la revoca.
Parte opponente, a fondamento della propria opposizione, eccepiva l'infondatezza della pretesa in quanto a fronte delle quattro fatture poste a fondamento del monitorio (le nn. 921401603017 - 921501156208 -
921501486818 – 921600632149) la prima di queste, la n. 921401603017 di
€ 17.431,20 era relativa al periodo di fatturazione 1/1/2012 - 31/10/2014 nonché al periodo di conguaglio 1/1/2012 - 30/9/2014 e da sola era in grado di dimostrare l'inverosimiglianza della pretesa creditoria posto che, se fosse vero il suddetto, omesso pagamento, ciò avrebbe significato che: < società I NI S.r.l. nel periodo indicato non abbia mai corrisposto alcunché ad riuscendo a gestire un ristorante, peraltro molto Parte_1
2 famoso, senza che la società fornitrice di energia elettrica provvedesse al distacco dell'utenza, a suo dire morosa.>>
Sosteneva, con riguardo alla fattura in esame, di aver sempre corrisposto gli importi richiesti da nel corso degli anni e, precisamente: con Parte_2
riferimento all'anno 2012: - per quanto concerne la fattura n. 921200458134 relativa al mese di gennaio 2012 per € 1.532,40, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 20 aprile 2012; (All. 1); per quanto concerne la fattura n. 9212004587391 relativa al mese di febbraio 2012 per € 1.425,42, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 11 maggio 2012; (All.
2); per quanto concerne la fattura n. 921200751631 relativa al mese di marzo
2012 per € 1.423,44, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 10 maggio 2012; (All. 3). Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di
€ 1.532,40 non corrisponde al vero posto che il precitato importo
(corrispondente alla fattura di gennaio 2012) è stato, come detto, regolarmente pagato;
per quanto concerne la fattura n. 921200945393 relativa al mese di aprile 2012 per € 1.266,94, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 25 giugno 2012; (All. 4). Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 2.848,86 non corrisponde al vero posto che il precitato importo (corrispondente alle fatture di febbraio e marzo 2012) è stato, come detto, regolarmente pagato;
- per quanto concerne la fattura n.
9212001111772 relativa al mese di maggio 2012 per € 1.397,62, la I NI
S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 5 luglio 2012; (All. 5). Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 1.423,44 non corrisponde al vero posto che il precitato importo (corrispondente alla fattura di marzo
2012) è stato, come detto, regolarmente pagato;
- per quanto concerne la fattura n. 921201207745 relativa al mese di giugno 2012 per € 178,09, (All.
3 6) la I NI S.r.l. non è oggi in grado di dimostrare il relativo pagamento, ma si tenga conto che con la fattura di agosto 2012 (cfr All. 8) detto importo non è più presente all'interno della sezione "situazione pagamenti", ciò sta a significare che l'odierna opponente ha nelle more regolarizzato la propria situazione, provvedendo dunque al relativo pagamento;
- per quanto concerne la fattura n. 921201477477 relativa al mese di luglio 2012 per €
181,83, (All. 7) la I NI S.r.l. non è oggi in grado di dimostrare il relativo pagamento, ma anche in questo caso è sufficiente esaminare la fattura di ottobre 2012 (cfr All. 10) per verificare che detto importo non è più presente all'interno della sezione "situazione pagamenti"; ciò dimostra che l'odierna opponente ha nelle more regolarizzato la propria situazione, provvedendo al relativo pagamento;
per quanto concerne la fattura n. 921201564524 relativa al mese di agosto 2012 per € 171,66 (All. 8) la I NI S.r.l. non è oggi in grado di dimostrare il relativo pagamento, ma si tenga conto che già con la fattura di ottobre 2012 (cfr All. 10) detto importo non è più presente all'interno della sezione "situazione pagamenti", ciò sta a significare che l'odierna opponente ha nelle more regolarizzato la propria situazione, provvedendo al relativo pagamento;
- per quanto concerne la fattura n.
921201791537 relativa al mese di settembre 2012 per € 176,50, (All. 9) la I
NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 24 novembre 2012 utilizzando la carta di credito della figlia della sig.ra (l.r.p.t. Persona_1
della I NI S.r.l.), ovvero di proprietà della dott.ssa - Persona_2
per quanto concerne la fattura n. 921201929692 relativa al mese di ottobre
2012 per € 176,04, (All. 10) la I NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 24 novembre 2012 utilizzando la carta di credito della figlia della sig.ra (l.r.p.t. della I NI S.r.l.), ovvero di proprietà della Persona_1
dott.ssa - per quanto concerne la fattura n. 921202129469 Persona_2
relativa al mese di novembre 2012 per € 190,72, (All. 11) la I NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 24 dicembre 2012 utilizzando la carta di
4 credito della figlia della sig.ra (l.r.p.t. della I NI S.r.l.), Persona_1
ovvero di proprietà della dott.ssa a tale specifico riguardo Persona_2
si fa presente che all'interno di questa fattura non vengono più richiesti gli importi indicati nelle fatture di giugno/luglio e agosto 2012 (per le quali l'odierna opponente non è in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento); ciò sta certamente a significare che le corrispondenti somme sono state nelle more incassate da - per quanto concerne la fattura n. Parte_1
921300098773 relativa al mese di dicembre 2012 per € 238,75, (All. 12) la I
NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 10 maggio 2013 utilizzando la carta di credito della figlia della sig.ra (l.r.p.t. Persona_1
della I NI S.r.l.), ovvero di proprietà della dott.ssa Persona_2
Sosteneva, conclusivamente, in relazione all'annualità 2012 che:
riferimento all'anno 2013 - sempre contestando la fattura n. 921401603017 posta a base del monitorio - evidenziava che la fattura n. 921300479296 relativa al mese di febbraio 2013 per € 415,53 (All. 13) la I NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 10/5/2013 utilizzando la carta di credito della figlia della sig.ra (l.r.p.t. della I NI S.r.l.), ovvero di Persona_1
proprietà della dott.ssa Si fa presente al riguardo che Persona_2
quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 1.662,19 non corrisponde al vero, posto che il precitato importo - che è costituito dalla somma algebrica di € 238,75 + € 1.423,44 -
è stato corrisposto con pagamento del 10/5/2013 (relativamente ad € 238,75, cfr All. 12) e con pagamento del 10/5/2012 (relativamente ad € 1.423,44, cfr
All. 3);- per quanto concerne la fattura n. 921300764196 relativa al mese di marzo 2013 per € 719,77 (All. 14) la I NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 7/7/2013 utilizzando la carta di credito della figlia della
5 sig.ra (l.r.p.t. della I NI S.r.l.), ovvero di proprietà della Persona_1
dott.ssa Si fa presente al riguardo che quanto indicato in Persona_2
bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di
€ 654,28 non corrisponde al vero, posto che il precitato importo - che è costituito dalla somma algebrica di € 415,53 + € 238,75 - è stato corrisposto con pagamento del 10/5/2013 (cfr All.ti 13 e 3); - per quanto concerne la fattura n. 921300836813 relativa al mese di aprile 2013 per € 726,58 (All.
15) la I NI S.r.l. non è oggi in grado di dimostrare il relativo pagamento, ma si tenga conto che con la fattura di luglio 2013 (vedi infra All. 18) detto importo non è più presente all'interno della sezione "situazione pagamenti", ciò sta a significare che l'odierna opponente ha nelle more regolarizzato la propria situazione, provvedendo al relativo pagamento;
- per quanto concerne la fattura n. 921301141699 relativa al mese di maggio 2013 per €
1.046,29 (All. 16) la I NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data
10/10/2013; - per quanto concerne la fattura n. 921301216621 relativa al mese di giugno 2013 per € 1.020,40 (All. 17) la I NI S.r.l. non è oggi in grado di dimostrare il relativo pagamento, ma si tenga conto che già con la fattura successiva di luglio 2013 (vedi infra All. 18) detto importo non è più presente all'interno della sezione "situazione pagamenti", ciò sta a significare che l'odierna opponente ha nelle more regolarizzato la propria situazione, provvedendo al relativo pagamento;
- per quanto concerne la fattura n.
921301492187 relativa al mese di luglio 2013 per € 1.347,66 (All. 18) la I
NI S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 10/10/2013 utilizzando il c/c bancario della società. Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di
€ 1.046,29 non corrisponde al vero, posto che il precitato importo è stato corrisposto anch'esso in data 10/10/2013 (cfr All. 16); - per quanto concerne la fattura n. 921301665725 relativa al mese di agosto 2013 per € 458,39, la I
NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 20 ottobre 2013; (All. 19).
6 Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione
"situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 2.393,95 (composto da € 1.347,66 + € 1.046,29) non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. rispettivamente All.ti 18 e 16); - per quanto concerne la fattura n. 921301799881 relativa al mese di settembre
2013 per € 1.035,88, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 18 dicembre 2013; (All. 20). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 2.393,95 (composto da € 1.347,66 + € 1.046,29) non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. rispettivamente All.ti 18 e 16); - per quanto concerne la fattura n.
921302005997 relativa al mese di ottobre 2013 per € 4.381,28, la I NI
S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 2 gennaio 2014; (All. 21). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione
"situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 1.035,88 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato
(cfr. rispettivamente All. 20); - per quanto concerne la fattura n.
921302218118 relativa al mese di novembre 2013 per € 1.575,71, la I
NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 21 febbraio 2014; (All. 22).
Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione
"situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 5.417,16 (composto da 4.381,28 + € 1.035,88) non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. rispettivamente All.ti 21 e 20); - per quanto concerne la fattura n. 921400104419 relativa al mese di dicembre
2013 per € 1.698,04, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 21 febbraio 2014; (All. 23). Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di
€ 1.575,71 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 22). Rappresentava che risulta per tabulas che
7 la I NI S.r.l. ha corrisposto tutte le somme dovute per l'anno 2013, avendo dimostrato tale circostanza depositando le fatture mensili emesse da unitamente ai pagamenti effettuati. Con riferimento all'anno Parte_1
2014 - sempre contestando la fattura in esame posta a base del monitorio- evidenziava che la fattura n. 921400304189 relativa al mese di gennaio 2014 per € 1.958,35, risultava pagata da I NI S.r.l. in data 2 aprile 2014; (All.
24). Si fa presente al riguardo che quanto indicato in bolletta nella sezione
"situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 3.273,75 (composto da 1.698,04 + € 1.575,71) non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. rispettivamente All.ti 23 e 22); per quanto concerne la fattura n. 921400359891 relativa al mese di febbraio 2014 per € 1.409,38, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 2 maggio
2014 (All. 25). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di €
1.958,35 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 24); - per quanto concerne la fattura n.
921400605998 relativa al mese di marzo 2014 per € 301,01, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 2 maggio 2014 (All. 26). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 1.409,38 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 25);
- per quanto concerne la fattura n. 921400707011 relativa al mese di aprile
2014 per € 4.486,04, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 7 giugno 2014 (All. 27). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di
€ 1.710,39 (composto da € 301,01 + 1.409,38) non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. rispettivamente
All.ti 26 e 24); - per quanto concerne la fattura n. 921400926611 relativa al mese di maggio 2014 per € 1.538,17, la I NI S.r.l. ha effettuato il
8 pagamento in data 17 luglio 2014 (All. 28). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 4.486,04 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 27); - per quanto concerne la fattura n. 921401015142 relativa al mese di giugno 2014 per €
1.701,81, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 3 agosto 2014
(All. 29). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 1.538,17 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 28); - per quanto concerne la fattura n. 921401226018 relativa al mese di luglio 2014 per € 338,35, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 20 settembre 2014 (All. 30). Rappresentava che quanto indicato in bolletta all'interno della sezione "situazione pagamenti", ovvero l'assenza di importi non pagati nelle precedenti fatturazioni. Per quanto concerne la fattura n. 921401277966 relativa al mese di agosto 2014 per €
335,63, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 20 settembre
2014 (All. 31). Si fa presente ancora una volta che quanto indicato in bolletta nella sezione "situazione pagamenti" e relativo al presunto debito di € 338,35 non corrisponde al vero posto che il precitato importo è stato regolarmente pagato (cfr. All. 30); Per quanto concerne la fattura n. 921401519642 relativa al mese di settembre 2014 per € 343,71, la I NI S.r.l. ha effettuato il pagamento in data 30 ottobre 2014 (All. 32). Giova evidenziare quanto indicato questa volta in bolletta all'interno della sezione "situazione pagamenti", ovvero l'assenza di importi non pagati nelle precedenti fatturazioni.
Concludeva in relazione alla fattura in esame posta a base del monitorio, affermando che: << Ciò cristallizza la situazione al mese di settembre 2014 statuendo, come detto, che tutte le somme richieste da sino a quel Pt_1
momento sono state interamente corrisposte.>>
9 In relazione ad altra fattura posta a base del monitorio, la n. 921600632149, eccepiva che essa conteneva una duplicazione di importi in quanto faceva riferimento al periodo di fatturazione intercorrente il 1° maggio 2015 ed il
31 luglio 2015; periodo questo già inserito nelle fatture nn. 921501156208 –
921501486818 rispettivamente di € 1.797,52 ed € 1.885,30.
Con il secondo motivo di opposizione eccepiva, con riguardo alla prima fattura posta a base del monitorio, la n. 921401603017 di € 17.431,20 che la stessa era parzialmente prescritta per il credito afferente al periodo 1° gennaio 2012 - 14 marzo 2012 dal momento che la notifica del decreto ingiuntivo, primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione, era avvenuta il 15 marzo 2017.
Con il terzo motivo di opposizione, premesso che il decreto ingiuntivo si fondava su quattro fatture (le nn.921401603017 - 921501156208 -
921501486818 - 921600632149) contestava il valore probatorio delle fatture medesime;
richiamava precedenti di legittimità:<< la fattura è un mero documento contabile…che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire tanto la prova dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria….sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dalla esistenza di una fattura” (Cass. sez. II, 29.11.2004 n. 22401)
Deduceva, da ultimo, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte onerata della prova del diritto per il quale agisce era ovvero Pt_1
l'ingiungente-opposta e non essa opponente e ciò tanto più per l'ipotesi, come quella in esame, in cui il credito fosse stato contestato. Rassegnava le seguenti conclusioni: < decreto ingiuntivo opposto per intervenuto pagamento della maggior parte delle pretese creditorie avanzate da e, per l'effetto, procedere Parte_1
alla revoca dello stesso;
b) accertare e dichiarare in ogni caso la prescrizione
10 del credito avanzato da relativamente al periodo di fatturazione Parte_1
1/1/2012 - 14/3/2012; Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.>>
§ 1.2. – Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto Parte_1
dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Dopo aver premesso un'ampia disamina dei principi che regolamentano il mercato dell'energia ed i soggetti coinvolti a vario titolo, illustrandone ruoli e funzioni, eccepiva la genericità dei motivi di opposizione affidati alla sommaria contestazione delle fatture nr° 921401603017 e 921600632149. Precisava che non risultava contestato il contratto di somministrazione né il malfunzionamento del contatore sicché < quale società di vendita, ha il diritto di Parte_2
emettere fatture sulla base di proprie stime, ovvero di misure stimate da parte del distributore locale, per poi emettere fatture di conguaglio sulla base dei dati di prelievo così come rilevati e comunicati dal distributore locale, id est unico soggetto a ciò autorizzato>>. Evidenziava, in sintesi, che le fatture elencate nell'atto di opposizione come pagate in effetti lo erano, ma esse si riferivano a costi individuati sulla base di consumi stimati, mentre le fatture poste a base del monitorio concernevano le letture di conguaglio emesse sulla base dei consumi effettivi, ovvero sui prelievi di energia effettivi del contatore, calcolati in conformità dei dati rilevati e comunicati dal distributore e detratto quanto già versato previo ricalcolo dei consumi.
Illustrava per ciascuna fattura posta a base del monitorio (cfr. pagg. 11 e ss comparsa di risposta fascicolo primo grado) i risultati dei conguagli per le letture dei consumi effettivi: < precedentemente addebitati, sulla base di stime, per lo stesso periodo (..) e restituendo alla cliente i kWh ed i relativi corrispettivi>> sulla base dei dati rilevati e comunicati dal distributore.
Rappresentava che i pagamenti effettuati da I NI non potevano essere solutori dei crediti vantati da essa per i consumi effettivi di energia Pt_1
11 trattandosi di pagamenti dei consumi stimati, lamentava che con l'opposizione la I NI pretenderebbe di non corrispondere i corrispettivi per i conguagli dei consumi effettivi.
Quanto al motivo di opposizione afferente all'insufficienza della fattura per fornire la prova del credito evidenziava che la doglianza non era pertinente in quanto, nel caso in esame, l'intervenuta conclusione del contratto e la esecuzione delle somministrazioni era pacifica, non contestata e provata documentalmente.
Quanto all'eccezione di prescrizione parziale del credito portato dalla fattura n. 921401603017 emessa in data 8.11.2014 dell'importo di €. 17.431,20 e sollevata con riguardo ai crediti di energia relativi al periodo 1.1.2012 –
14.3.2012 ne deduceva la manifesta infondatezza in quanto i crediti per le somministrazioni di energia elettrica sono soggetti, ex art. 2948 cc alla prescrizione quinquennale e, in disparte dall'invio della fattura, essa Pt_1
aveva formalmente costituito in mora la I NI sia con la lettera raccomandata a/r del 9.2.2015, regolarmente consegnata in data 18.2.2015 e, successivamente, con la diffida trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 7.9.2016 interrompendo così il decorso dei termini di prescrizione per la fattura azionata (doc. 15, 16). Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
§ 1.3. – Il tribunale con ordinanza 14 febbraio 2018 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto rinviando la causa per l'ulteriore corso.
§ 1.4. – La causa veniva istruita a mezzo CTU e quindi decisa all'udienza del 2 febbraio 2021 ex art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1960/2021 così statuiva: << Il
Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione
N.R.G. 28341/2017 al decreto ingiuntivo n. 5589/17 N.R.G. 13037/2017 emesso il 13.3.2017 promossa da I AN s.r.l. contro Parte_1
12 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 5589/17 N.R.G. 13037/2017;
-condanna in persona del suo l.r. pro tempore, a pagare a I Parte_1
AN s.r.l. le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 4835,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei suddetti compensi, IVA e CPA. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< È noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica l'inversione solo formale della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, sicché sebbene formalmente convenuto nella fase a cognizione piena del giudizio il creditore/opposto continua a rivestire sostanzialmente il ruolo di attore, avendo assunto l'iniziativa di agire nella fase sommaria con il ricorso. Nella specie in esame la parte attrice in senso sostanziale non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico secondo il principio generale previsto dall'art. 2697 primo comma c.c., non avendo provato l'esatta consistenza del credito vantato nei confronti della parte opponente. Al contrario la parte convenuta sostanziale ha fornito dimostrazione di fatti estintivi della pretesa fatta valere da controparte, così assolvendo l'onere probatorio posto a suo carico secondo la regola generale fissata dall'art. 2697 secondo comma c.c. Pare opportuno premettere che volge attività di vendita dell'energia elettrica e che stipula con Parte_1
il cliente un contratto di somministrazione avente ad oggetto la messa a disposizione del bene “energia” prodotto e distribuito da altri enti. Va osservato, inoltre, che il contratto di somministrazione è caratterizzato dall'automatismo dell'erogazione dell'energia da parte del fornitore. Nel caso in esame la parte opponente non ha sostanzialmente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, fonte del rapporto obbligatorio, ma ha sollevato specifiche eccezioni di avvenuto pagamento di tutte le fatture emesse da e ha depositato i pagamenti relativi alle Pt_1
13 fatture poste a suo carico ed emesse da parte opposta negli anni 2012,2013 e
2014 (cfr. docc.
1-32 atto di citazione in opposizione). Quindi con riferimento alla fattura n. 921401603017 di euro 17.431,20 relativo al periodo 1° gennaio 2012- 31 ottobre 2014 nonché al periodo di conguaglio
1° gennaio 2012-30 settembre 2014 l'opponente ha contestato la legittimità
e la fondatezza del credito. Con riferimento alla fattura n. 921600632149
l'opponente ha rilevato la duplicazione degli importi già addebitati con la fatturazione nel periodo 1° maggio 2015 – 31 luglio 2015. Orbene deve darsi atto che la parte opponente, quale parte in senso sostanziale del giudizio, ha pienamente assolto all'onere su di sé incombente e ha contestato specificamente l'avversa pretesa creditoria, contrastando il preteso credito con l'eccezione di avvenuto pagamento del corrispondente debito derivato dalla somministrazione di energia negli stessi periodi per i quali Pt_1
ha emesso altre fatture “a conguaglio” oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo. Si è, quindi, dato incarico al nominato CTU di quantificare, sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti e di quella esibita, prodotta e/o comunque reperita presso la società e, in particolare, CP_2
sulla base dei dati di prelievo rilevati e validati dal distributore, i volumi di energia elettrica attiva e reattiva effettivamente prelevati dalla utenza della I
NI SR presso il punto di consegna dell'energia contraddistinto dal codice POD IT002E5106026A posto alla Via Prisciano nr° 50 in Roma, con riferimento ai periodi indicati nelle fatture di nr° Parte_2
921401603017, 921501156208, 921501486818, 921600632149 azionate;
nonché di verificare la corrispondenza tra le quantità di energia elettrica effettivamente prelevate dalla I NI SR presso il punto di consegna dell'energia contraddistinto dal codice POD IT002E5106026A posto alla
Via Prisciano nr° 50 in Roma, con quelle indicate ed addebitate nelle fatture di nr° 921401603017, 921501156208, 921501486818, Pt_1 Parte_2
921600632149 azionate, con riferimento ai periodi indicati nelle stesse
14 fatture. All'udienza del 10 febbraio 2020, nel contraddittorio delle parti e alla presenza anche del nominato CTU, si è dato atto che a seguito dell'inizio delle operazioni peritali è emersa l'impossibilità di ricostruire con esattezza la misura del credito, mancando il titolo stesso della domanda (circostanza pacifica), il che aveva anche determinato la parte opponente ad avanzare l'istanza - esaminata anch'essa nel contraddittorio delle parti - di ampliamento delle indagini tecniche con mandato al CTU di verificare se parte opposta, nell'emettere le fatture a conguaglio, avesse correttamente applicato le tariffe per il costo dell'energia in vigore al momento in cui l'utenza ha effettivamente prelevato l'energia dalla rete, ovvero avesse applicato le tariffe in vigore al momento in cui ha emesso le rispettive fatture di conguaglio. invece, non ha specificato quali criteri avesse Pt_1
applicato per calcolare i conguagli a debito dell'utente finale, non ha fornito i dati di prelievo tramite il deposito delle fatture d'acquisto dal proprio
Distributore, non ha indicato i consumi storici del Cliente, né li ha infine desunti dalla potenza indicata in Contratto né dalla modalità d'uso dell'energia. È noto che, in ambito contrattuale, la distribuzione dei carichi probatori sia tale per cui l'asserito creditore deve porre a base del proprio presunto diritto di credito fatti costitutivi dell'azione. Nel caso in esame, però, la parte attrice in senso sostanziale ha omesso di provare l'esistenza stessa del titolo e ha insistito nell'avvalersi unicamente delle fatture, ritenendo (erroneamente) che - stante la mancata contestazione del rapporto di somministrazione – detti documenti dovessero bastare a dimostrare l'esistenza delle ragioni della domanda. Vale la pena allora richiamare Cass.
12 gennaio 2016, n°299 che conferma l'insegnamento (oramai granitico) secondo cui “ la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di
15 fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove
“il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995
n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass.
15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343;
Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014
n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n°
816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno
02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina 03/05/2006 n° 189; Tribunale di
Padova 25/11/2014 n° 3159). A declinazione del caso concreto, quindi, va rimarcato che avrebbe dovuto offrire la prova del proprio asserito Pt_1
diritto di credito e non potendo costituire, per prassi costante, la fattura stessa valido sufficiente prova delle prestazioni eseguite, in quanto contestate. Al contempo va considerato che la parte opponente, avanzando domanda di revoca del decreto ingiuntivo, ha contestato la domanda di in modo Pt_1
puntuale e specifico, introducendo e provando – in via di eccezione
(estintiva) – la prova documentale dei fatti (pagamenti) ontologicamente e logicamente incompatibili con quelli introdotti – in via di azione – dalla parte opposta. Pertanto, non risultano provate le pretese creditorie della società
. Al contrario, in base alla documentazione depositata, può ritenersi Pt_1
altamente probabile che sussistano errori di contabilizzazione delle somme addebitate a I NI s.r.l. con conseguente illegittimità delle quattro fatture azionate. L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo secondo i valori medi - attesi i caratteri e la natura della controversia - relativi allo scaglione di valore della domanda ai sensi delle vigenti tariffe. Il compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 del DM 55/14 è di
16 totali Euro 4835,00, cui vanno aggiunte spese generali nella percentuale del
15% dei suddetti compensi, oltre IVA e CPA. >>
§ 4. –Ha proposto appello agendo quale mandataria di Parte_1 [...]
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati;
Parte_2
rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma sezione 8^ civile (g.o.t. Sonia
Suppressa) nr° 1960/2021 (RG nr° 28341/2017), depositata in data 2.2.2021, non notificata, così provvedere, I. in via istruttoria, ammessa tutta la documentazione prodotta, disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio autorizzando l'appellante a porre all'ausiliario anche i seguenti quesiti: - quantifichi il CTU, sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti e di quella esibita, prodotta e/o comunque reperita presso la società e, in particolare, sulla base dei dati di prelievo rilevati e CP_2
validati dal distributore, i volumi di energia elettrica attiva e reattiva effettivamente prelevati dalla utenza della I NI SR presso il punto di consegna dell'energia contraddistinto dal codice POD IT002E5106026A posto alla Via Prisciano nr° 50 in Roma, con riferimento ai periodi indicati nelle fatture di nr° 921401603017, 921501156208, Parte_2
921501486818, 921600632149 azionate;
verifichi il CTU, la corrispondenza tra le quantità di energia elettrica effettivamente prelevate dalla I NI SR presso il punto di consegna dell'energia contraddistinto dal codice POD
IT002E5106026A posto alla Via Prisciano nr° 50 in Roma, con quelle indicate ed addebitate nelle fatture di nr° 921401603017, Pt_1 Parte_2
921501156208, 921501486818, 921600632149 azionate, con riferimento ai periodi indicati nelle stesse fatture;
- all'esito di tali accertamenti, determini il CTU il corrispettivo dovuto ad dalla I NI SR per le Parte_2
somministrazioni di energia elettrica effettuate con riferimento ai periodi indicati nelle fatture di nr° 921401603017, Parte_2
17 921501156208, 921501486818, 921600632149, oltre che per gli oneri di trasporto, trasmissione e dispacciamento, distribuzione e comunque per tutti gli oneri di sistema, oltre le accise, le imposte e le tasse;
II. nel merito, a) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma nr° 5589/2017 (RG nr° 13037/2017), emesso in data 13.3.2017; b) in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare la I NI SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, quale mandataria di della somma di €. Parte_2
22.822,36, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi contrattuali di mora, a scalare, al tasso previsto dal d.lgs. nr° 231/2002, dalla scadenza delle fatture al saldo.
Con vittoria delle spese di procedura del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 55/2014, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende.>>
§ 4.1 – Si costituiva I per evidenziare l'infondatezza in fatto ed CP_1
in diritto del gravame di cui chiedeva il rigetto. Rassegnava le seguenti conclusioni: << che l'Ill.ma Corte di Appello adita, voglia rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 1960/21 del Tribunale di Roma per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 25 giugno 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 maggio 2023, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 03 ottobre 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del giorno 8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con
18 assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Hanno depositato note i difensori di entrambe le parti. Il difensore di parte appellante ha integrato le originarie conclusioni con la seguente richiesta:
< parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la I NI SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in via di ripetizione, in favore dell'appellante, quale mandataria di , Parte_2
della somma di €. 5.782,66, corrisposta dall'appellante a saldo delle spese di procedura liquidate dal Tribunale in favore dell'appellata, come da distinta di bonifico bancario che si deposita con le presenti note (doc. 1).>>
§ 4.4 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << violazione dell'art. 2697 c.c. anche in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c. – omessa e/o erronea valutazione della prova del credito- erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onera probatorio.>> l'appellante censurava la sentenza di primo grado per avere il
Tribunale violato i principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova nel particolare contratto di somministrazione di energia elettrica e per aver ritenuto che essa non potesse provare il credito a mezzo delle Pt_1
sole fatture poste a base del monitorio. Evidenziava che il Tribunale non aveva considerato che l'opponente non aveva contestato né l'esistenza del contratto di somministrazione, né la quantità di energia somministrata
19 esposta nelle fatture poste a base del monitorio, né tantomeno i corrispettivi applicati nelle suddette fatture, essendosi limitata a sostenere che non Pt_1
poteva provare il credito a mezzo delle sole fatture;
che l'opponente aveva contestato solo due fatture poste a base del monitorio rispetto alle quali aveva dedotto che, nel medesimo periodo, risultavano già emesse fatture che essa I
NI aveva già saldato;
che l'eccezione di prescrizione parziale del credito per consumi relativi alla prima fattura azionata con il monitorio era infondata essendo stati notificati due atti interruttivi che il primo giudice non aveva esaminato. Contestava punto per punto la motivazione di prime cure evidenziando che: 1) essa aveva dimostrato il titolo per cui agiva che Pt_1
non erano le sole fatture, ma il contratto di somministrazione in essere tra esse parti relativo all'utenza POD IT002E5106026A, mai contestato, con consumi regolati da misuratore ( contatore); ribadiva che il Tribunale aveva violato il principio secondo il quale allorché un rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione eseguita;
2) che essa aveva dimostrato Pt_1
che le fatture poste a base del monitorio concernevano la ricostruzione dei consumi effettivi comunicati dal distributore locale, con conseguente addebito alla cliente delle somme da questa dovute per le quantità di energia effettivamente prelevate, previo storno integrale dei volumi di energia addebitati su base dei consumi stimati e già pagati dalla cliente;
3) che il tribunale nel delibare l'eccezione di prescrizione aveva malamente esaminato la documentazione versata nel fascicolo dal momento che non aveva considerato la rilevanza dei due atti interruttivi prodotti.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << sulla consulenza tecnica d'ufficio
– violazione degli articoli 645, 167 e 183 co. 5 c.p.c. violazione dei principi regolatori del giusto processo ex art. 111 Costituzione >> evidenziava che il magistrato subentrato nel ruolo nella causa già fissata per la precisazione delle conclusioni e nella quale risultava già concessa la provvisoria
20 esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, aveva disposto CTU con attività istruttoria inutile e sovrabbondante posto che non vi era stata contestazione dei consumi né del contratto, ma l'unico motivo concerneva l'eccezione di pagamento, manifestamente infondata dal momento che si riferiva ai consumi calcolati in via presuntiva e non a quelli effettivi, gli unici oggetto delle fatture azionate con il monitorio. La motivazione del tribunale era altresì arbitraria avendo ritenuto che il consulente avesse dichiarato di trovarsi nell'impossibilità di ricostruire con esattezza la misura del credito quando, invece, non aveva espresso alcun giudizio essendosi limitato ad una relazione descrittiva dei quesiti posti e dei documenti prodotti dalle parti precisando che < acquisire, in quanto non presente in atti, il contratto dell'1.9.2007>>
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è fondato e rimane assorbito il secondo.
Osserva il Collegio che le fatture poste a base del monitorio sono le fatture rimaste insolute nn. 921401603017 - 921501156208 - 921501486818 –
921600632149.
ha chiarito che le stesse risultano emesse sulla base dei consumi Pt_1
effettivi di energia elettrica, comunicati dal distributore, erogati all'utenza
POD IT002E5106026A della cliente ( in Via Prisciano, 50 – 00136 Roma, per la tipologia di utenza -Potenza contrattuale 40 kW - risulta in posa dal
07/04/2010 un misuratore elettronico di tipo lennt matricola
0509670002815) e misurati tramite contatore di cui la società I NI RL nell'atto di opposizione (né successivamente) ha mai contestato il malfunzionamento.
Correttamente lamenta che il Tribunale ha errato nel non cogliere che Pt_1
il titolo per il quale essa agiva era il contratto, non contestato, la Pt_1
21 fornitura non contestata, la rilevazione dei consumi a mezzo contatore non constestata e non le sole fatture.
Risulta violato da parte del primo giudice il principio di non contestazione;
invero, trattasi di un rapporto di fornitura pacificamente in essere tra le parti sulla presa all'utenza POD IT002E5106026A, cliente I NI, con contatore perfettamente funzionante. La fornitura risulta oggetto, per il periodo di interesse, di conguagli, essendo risultati insufficienti per il saldo dei prelievi effettivi di energia i pagamenti già effettuati da I NI RL sulla base delle fatture emesse sui consumi stimati.
Ritenuta provata per quanto appena espresso l'esistenza del contratto di somministrazione inter partes, rileva ricordare che non risulta posto in dubbio il regolare funzionamento del misuratore e, su tale premessa, deve concludersi che ha assolto al proprio onere probatorio avendo Parte_1
fornito la prova, con le fatture poste a base del monitorio, dei consumi rettificati dal distributore, soggetto terzo, estraneo al contratto ed a cui compete, per legge, l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica e gas (art. 14 del D. Lgs n. 164/2000) e che, per quel che qui rileva, è chiamato a svolgere l'attività di misura ovvero la rilevazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), già denominata Autorità per l'energia elettrica e il gas, autorità amministrativa indipendente alla quale la legge istitutiva (L. n.
481/1995) attribuisce poteri normativi regolamentari vincolanti per gli operatori del settore dell'elettricità e del gas.
Va ricordato, infatti – con riguardo ai criteri che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova nel contratto di somministrazione - che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche
22 se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 19154 del
2018; Cass. n. 297 del 2020; n. 21564/2022).
Dunque, solo in presenza di contestazioni sulla funzionalità̀ del sistema di misurazione incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità̀ del contatore. Nel caso in esame I NI non ha mai contestato nell'atto di opposizione, né successivamente il buon funzionamento del contatore e ne consegue che il somministrante non è soggetto ad altri oneri probatori. Nel caso in esame, I NI RL nemmeno ha lamentato l'eccessività̀ dei consumi rilevati, essendosi la società limitata ed eccepire per due sole fatture di aver già effettuato tutti i pagamenti avendo provveduto a saldare le fatture inviategli che, tuttavia, sono risultate essere fatture emesse per consumi stimati.
Conclusivamente non risultando, come detto, mai contestato e nemmeno ipotizzato il malfunzionamento del contatore, le contestazioni riguardanti due delle quattro fatture sono inconferenti perché rimangono confinate a contestazioni sui consumi presunti e non sull'oggetto del contendere in cui il quantum è rappresentato dai consumi reali, comunicati dal distributore, sicché l'appello va integralmente accolto.
Infatti, se il contatore risulta regolarmente funzionante come rilevato dalla
Suprema Corte con indirizzo consolidato, è l'utente che deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte
23 di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico) (così tra le tante Cass. n. 297/2020: <<
In conclusione, si può affermare che la lettura dei contatori, costituendo normale misurazione del consumo di energia elettrica riferibile all'utente, pur non essendo prova legale di per sé, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se la parte contro cui le risultanze sono indicate non ne ha disconosciuto in modo specifico la conformità ai fatti ex art. 2712 c.c.
(Cass.15.3.2004 n. 5232, Cass. 28.1.2003 n.1236, Cass. 10.9.1997 n.
8901) >>
Il motivo è fondato anche in relazione all'eccezione di prescrizione parziale del credito dal momento che ha prodotto la missiva del 9.2.2015, Pt_1
regolarmente consegnata in data 18.2.2015 e la successiva diffida trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 7.9.2016, atti idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale del credito che non era maturata alla data di notifica del decreto ingiuntivo (15 marzo 2017)
§ 7 – In riforma dell'impugnata sentenza va rigettata l'opposizione spiegata da I NI RL avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
5589/2017 emesso in data 13 marzo 2017.
Osserva la Corte che - dovendo trovare applicazione il principio che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello << – anche ove
24 impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso->> non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata ( cfr. Cass. n. 20868/2017) - I NI RL va condannata, come richiesto, al pagamento dell'esatto importo già ingiunto, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, in favore di Parte_1
§ 8. – Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza de I
NI RL e vengono liquidate in favore sulla base dello Parte_1
scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione nel presente grado per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
§ 9. – Parte appellante nelle conclusioni precisate con le note conclusive autorizzate ha chiesto la restituzione della somma pagata a titolo di spese legali in forza della sentenza impugnata. Ha depositato il bonifico effettuato in data 23/02/2021 in favore de I NI RL dell'importo di € 5.782,66, importo del quale deve seguire la restituzione da I NI RL in favore dell'appellante, oltre interessi legali.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di I NI RL contro la sentenza resa tra le parti dal Pt_1
Tribunale di Roma n. 1960/2021 pubblicata in data 02/02/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da I NI RL che condanna al pagamento, in favore di dell'importo già ingiunto, oltre interessi Parte_1
25 moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
2. Condanna I NI RL alla rifusione in favore di delle Parte_1
spese e competenze del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in €
4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. Pone a definitivo carico di I NI RL gli oneri di CTU come liquidati in primo grado;
4. dispone la restituzione da parte di I NI RL in favore di
[...]
dell'importo di € 5.782,66 versato a titolo di spese legali ed Pt_1
accessori in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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