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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 64/2024 RGA avverso la sentenza n. 955/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 14.12.2023 nella causa n. 914/2022 R.G.L., notificata il 09.01.2024; avente ad oggetto: malattie professionali;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/07/2025; promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Buzzoni, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. di Bologna (BO); appellante;
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 pag. 1 di 11 dagli Avv.ti Sacco Giorgio e Longhi Giovanna, domiciliata telematicamente;
appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << […] Con ricorso depositato in data 16.5.2022, Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, l' esponendo di aver svolto, dall'età di 14 anni, attività lavorativa Pt_1 di parrucchiera, prima come apprendista, poi come dipendente e infine in proprio, come artigiana. Precisava di avere già ottenuto dall' con provvedimento del 17.01.2014, il Pt_1 riconoscimento della malattia professionale definita come “Sindrome algo disfunzionale spalla dx e spalla sx”, con danno biologico valutato al 6%. Deduceva altresì di aver successivamente ottenuto, con sentenza n. 737/2017 del 3/8/2017 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, il riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia definita come “Patologia tendinitica degenerativa distretto polso mano bilateralmente”, che aveva determinato un danno biologico del 5%, che unito al danno biologico già riconosciuto dall' Pt_1 per la concorrente patologia alle spalle, aveva determinato un danno complessivo del 10%. Proseguiva esponendo che, in data 7/9/2021, l' aveva riconosciuto Pt_1
l'aggravamento delle patologie per entrambe le spalle e, ritenendo invariate le preesistenze accertate definitivamente con sentenza, aveva stimato l'aumento complessivo del danno biologico al 17%, con conseguente costituzione di rendita in favore di essa ricorrente.
pag. 2 di 11 Affermava quindi di aver presentato all' , in data 30/5/2017, domanda di Pt_1 riconoscimento di malattia professionale “Epicondilite bilaterale” da sovraccarico agli arti superiori e, in data 4/9/2017, domanda di riconoscimento di malattia professionale per tre distinte patologie ulteriori, interessanti tutte l'apparato muscolo-scheletrico degli arti superiori (una epitrocleite bilaterale alle spalle, una entesite al bicipite omerale bilaterale e sofferenza ulnare bilaterale); domande che aveva tutte rigettato. Pt_1
Ciò premesso, e premesso altresì di aver esperito senza esito ricorso in via amministrativa, la deduceva che tutte e quattro le nuove patologie CP_1 denunciate, ossia l'epicondilite bilaterale, l'epitrocleite bilaterale alle spalle, l'entesite al bicipite omerale bilaterale e la sofferenza ulnare bilaterale avevano eziologia professionale ed erano legate al sovraccarico biomeccanico agli arti superiori derivante dal tipo di attività lavorativa svolta ininterrottamente per circa 40 anni. Chiedeva che venisse giudizialmente accertata l'origine professionale di tali ulteriori patologie nonché il conseguente danno biologico, nella misura complessiva del 23 %, tenuto conto del cumulo con il danno biologico di origine professionale già riconosciuto. Si costituiva in giudizio l' chiedendo la reiezione delle domande avanzate Pt_1 dalla ricorrente, non ritenendo sussistente il nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta per i motivi indicati nella memoria difensiva. Eccepiva altresì la prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 112 del D.PLR. del 1965, sul rilievo che l'assicurata lamentava dolore al gomito già nel 2007, come risultava dalla documentazione medica prodotta in atti. La causa veniva istruita con l'ammissione di Ctu medico-legale sulla persona della ricorrente. […] >>. Esperito tale incombente, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti in causa all'udienza del 14.12.2023, all'esito della quale il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 955/2023 R.S., così statuendo: “(…) 1)
pag. 3 di 11 dichiara che le malattie definite come “Epicondilite bilaterale, epitrocleite bilaterale delle spalle, entesite al bicipite omerale bilaterale e sofferenza ulnare bilaterale”, da cui è affetta, hanno avuto eziologia professionale Controparte_1 ed hanno determinato un danno biologico del 6% che, tenuto conto del danno biologico già riconosciuto dall per le concorrenti patologie, ha determinato Pt_1 un danno biologico complessivo del 22%;
2) Per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità di Pt_1 legge, sotto forma di rendita, parametrata al predetto grado di invalidità, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
3) condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese Pt_1 processuali, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell (…)”. Pt_1
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente facendo proprie le conclusioni rassegnate in atti dal proprio ausiliario, la Dott.ssa secondo cui: “(…) Gli Persona_1 elementi attualmente a disposizione, in base ai dati anamnestici ed al quadro clinico, permettono di concludere per diagnosi di “Epicondilite bilaterale, epitrocleite bilaterale delle spalle, entesite al bicipite omerale bilaterale e sofferenza ulnare bilaterale”, in nesso causale con l' attività lavorativa di parrucchiera esercitata dalla ricorrente. Le patologie osservate si sono delineate nel 2017, rendendosi conoscibili alla periziata. Dopo approfondita discussione con i CTP si conclude, in ragione della evoluzione clinica e della storia lavorativa, per un rischio lavorativo prolungato nel tempo e determinante un sovraccarico degli arti superiori, da cui sono derivate le patologie in diagnosi , responsabili di un danno biologico stimato nella misura del 6% che, cumulabile con il complesso menomativo precostituito per menomazioni concorrenti a carico degli arti pag. 4 di 11 superiori, già valutato in ambito nella misura del 17%, comporta attualmente Pt_1 un danno biologico permanente pari al 22%”. Con ricorso depositato in data 05/02/2024, l' ha spiegato appello nei Pt_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di appello innanzi illustrati, (…) totalmente riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 955/2023, oggetto di gravame, e conseguentemente dichiarare infondate e/o non provate e/o prescritte, ai sensi dell'art. 112 T.U. 1124/1965, le domande proposte da . Spese di CTU a carico di sia per il primo Controparte_1 Controparte_1 che per il secondo grado. Spese di lite rifuse sia per il primo che per il secondo grado. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi una nuova C.T.U. medico-legale onde approfondire i temi dedotti nel ricorso in appello e che sia atta a valutare l'origine professionale o meno delle patologie di cui soffre la IG.ra . (…)”. Controparte_1
A fondamento delle suesposte conclusioni, l' ha formulato un unico ed Pt_1 articolato motivo di gravame, rubricato “erronea e/o contraddittoria e/o carente motivazione in ordine al nesso causale tra patologie lamentate e lavorazione svolta dalla assicurata”, a mezzo del quale ha analiticamente censurato, punto per punto, le valutazioni medico-legali compiute dal CTU nominato in prime cure. L'Istituto appellante, in particolare, nello spiegato atto di gravame ha eccepito: a) che “non risulta essere stato eseguito l'esame obiettivo a livello dei gomiti” da parte dell'ausiliario del Giudice a quo;
2) che la cronicizzazione del disturbo ai gomiti “non è assolutamente documentata né verificata dalla CTU con esami clinico-strumentali attuali”; 3) che, pertanto, “la CTU è carente sotto il profilo tecnico in quanto non è stata valutata né l'obiettività del distretto dei gomiti, che rappresentava proprio il distretto oggetto della causa, né quella dei polsi/mani, che rappresentava un distretto oggetto di precedenti riconoscimenti, i quali necessitavano di rivalutazione ai fini di una quantificazione del danno globale ed attuale”; 4) che il CTU ha fatto propria la diagnosi di “epitrocleite bilaterale delle spalle” “che vediamo riportata anche in sentenza e che necessita assoluta rettifica pag. 5 di 11 poiché, (…), l'epitrocleite è una patologia dei gomiti e non già delle spalle”, indice della scarsa accuratezza del perito nominato dal Tribunale di Bologna. La sig.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. All'udienza del 24/10/2024, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti in causa, questa Corte ha disposto la rinnovazione della CTU medico- legale svolta in prime cure, sul seguente quesito: <dica il ctu, visti gli atti di causa, visitata la persona esaminata documentazione controparte_1 medica depositata, eseguita ogni altra indagine tecnica ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico e presa altresì visione della ctu medico legale esperita nel procedimento n. 3591 2015 rg già incardinato presso tribunale bologna definito con sentenza 77 2017 r.s,, cui è stata disposta l'acquisizione agli atti: 1) se l'odierna appellata soffra delle malattie denominate
“Epicondilite bilaterale, epitrocleite bilaterale, entesite al bicipite omerale bilaterale e sofferenza ulnare bilaterale”; 2) quale sia stata la data di insorgenza delle malattie in questione, e se le stesse abbiano avuto eziologia professionale, ed in caso di risposta affermativa, quale sia il danno biologico conseguente, anche alla luce delle patologie già riconosciute dall;
Pt_1
3) dica, infine, il CTU, da quale data sussista la conoscibilità da parte dell'assicurata della manifestazione delle predette patologie (ai fini della decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione), ove indennizzabili.>>, nominando quale perito il Dott. noto Persona_2 all'Ufficio e fissando per il conferimento dell'incarico peritale l'udienza del 09/01/2025. All'udienza del 09/01/2025, è stato conferito l'incarico peritale al nominato CTU, assegnandogli i termini di cui all'art. 195 c.p.c., rispettivamente, per la trasmissione della sua bozza ai consulenti tecnici di parte, per la ricezione delle pag. 6 di 11 loro osservazioni e, infine, per il deposito della relazione conclusiva. In data 10/06/2025, il nominato CTU, nel rispetto del termine accordatogli, ha depositato la propria relazione peritale. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dall' va parzialmente accolto alla luce delle conclusioni rassegnate Pt_1 dal CTU nominato in questo grado. Ed invero, il perito della Corte, al termine di un lavoro attento ed accurato, di pregevole fattura, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitata la persona dell'odierna appellata e consultati i Consulenti Tecnici di Parte, a conclusione della propria relazione peritale ha osservato: “(…) 1) Delle malattie denunciate, si ritengono comprovate esclusivamente la epicondilite del gomito destro e la epicondilite/epitrocleite del gomito sinistro. Tali patologie sono tabellate al punto 74 b) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, con accertato rischio lavorativo e pertanto da considerare Malattia Professionale ai sensi di Legge. 2) Quale data di manifestazione / conoscibilità delle suddette patologie si può identificare marzo/aprile 2017. 3) Il danno biologico permanente ad esse conseguente è quantificabile nella misura del 3%, che, in cumulo con il danno biologico già riconosciuto dall' per le concorrenti patologie agli arti Pt_1 superiori, determina un danno complessivo pari al 19%. (…)”. A fondamento delle suesposte conclusioni, il perito della Corte ha osservato in particolare che: “(…) La IG.ra ha una storia lavorativa di parrucchiera CP_1 che per oltre 35 anni ha svolto lavorazioni ad impegno degli arti superiori con sovraccarico biomeccanico, in questo caso del settore spalla- avambraccio- mano bilateralmente, definibili come alterazioni delle unità muscolo scheletriche, dei nervi periferici e del sistema vascolare, che possono essere precipitate e/o aggravate da ripetuti movimenti L'esistenza del rischio lavorativo da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è stata accettata dall per quanto riguarda le patologie di spalla e Pt_1 consacrata da ulteriore sentenza del Tribunale di Bologna per il distretto polso- mano bilateralmente.
pag. 7 di 11 Questo ulteriore contenzioso riguarda alcune patologie che andremo a valutare separatamente. L'epicondilite e l'epitrocleite sono entrambe condizioni dolorose che colpiscono il gomito, ma si differenziano per la localizzazione e i muscoli coinvolti. Epicondilite (M77.0): è un'infiammazione dei tendini che si inseriscono sull'epicondilo laterale dell'omero, coinvolgendo i muscoli estensori del polso e delle dita. Il dolore si manifesta sulla parte esterna del gomito ed è spesso causato da movimenti ripetitivi di estensione e supinazione. Epitrocleite (M77.1): interessa i tendini che si inseriscono sull'epitroclea, ovvero la parte interna del gomito. Coinvolge i muscoli flessori del polso e delle dita, ed è spesso legata a movimenti ripetitivi di flessione e pronazione. Sono entrambe patologie tabellate al punto 74 b) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore. Nel presente caso la epicondilite è bilaterale, cioè interessa entrambi i gomiti, è di evidenza sia clinica che strumentale (ecografie del 2017), con al momento minima compromissione funzionale, anche se verosimilmente quest'ultima più accentuata negli anni precedenti in cui svolgeva l'attività lavorativa. Dell'epitrocleite vi è evidenza solo a sinistra. Il riferimento della stessa alle spalle nella sentenza di primo grado è chiaramente erroneo. L'entesite del bicipite omerale è un'infiammazione dell'entesi, ovvero il punto in cui il tendine del bicipite si inserisce nell'osso. Questa condizione può causare dolore, gonfiore e rigidità nella zona della spalla. Non è patologia tabellata, la domanda di M.P. appare ridondante, rientrando eventualmente tale disturbo come aggravante della patologia di spalla già oggetto di riconoscimento ed indennizzo, e, nel presente caso, non è nemmeno supportata da alcuna evidenza strumentale. La sofferenza ulnare bilaterale non è una patologia nosologicamente individuata, semmai una manifestazione (compressione del nervo ulnare) della patologia sindrome del tunnel carpale (G56.0), nel presente caso non documentata, ed, anzi, espressamente esclusa dagli accertamenti ecografici ed elettroneurografici in atti, come correttamente segnalato dal C.T. di parte . Pt_1
pag. 8 di 11 In conclusione, delle malattie denunciate, si ritengono comprovate esclusivamente la epicondilite del gomito destro e la epicondilite/epitrocleite del gomito sinistro. Tali patologie sono tabellate al punto 74 b) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, con accertato rischio lavorativo e pertanto da considerare Malattia Professionale ai sensi di Legge. Quale data di manifestazione / conoscibilità delle suddette patologie si può identificare marzo/aprile 2017. Il danno biologico permanente ad esse conseguente è individuabile nella voce 232 del D.M. 12 luglio 2000: “Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo- tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità.” Considerando la percentuale ivi prevista (Fino a 5), si quantifica il d.b. permanente nella misura del 3%, che, in cumulo con il danno biologico già riconosciuto dall' per le Pt_1 concorrenti patologie agli arti superiori, determina un danno complessivo pari al 19%. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di una meticolosa disamina del compendio probatorio in atti e suffragate dalla lettera scientifica di settore, apparendo immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui richiamate e ribadite (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Le conclusioni rassegnate dal CTU nominato da questa Corte, peraltro, non hanno ricevuto osservazioni critiche dai Consulenti Tecnici di Parte. Quanto poi all'eccezione di prescrizione sollevata dall' in prime cure e qui Pt_1 reiterata, la stessa non può trovare accoglimento. Ed invero, in forza del combinato disposto degli art. 111 e 112 DPR N°1124/1965, l'azione per conseguire le prestazioni conseguenti a patologie ad eziologia professionale, si prescrive nel termine di 3 anni e 150 giorni, dalla manifestazione della malattia professionale. Nel caso di specie, per le patologie di cui è stata riconosciuta l'eziologia professionale, il CTU ha precisato che: “Quale data di pag. 9 di 11 manifestazione/conoscibilità delle suddette patologie si può identificare marzo/aprile 2017.… ”. Considerato che le denunce all sono state Pt_1 effettuate nel maggio e nel settembre del 2017, è evidente come alcuna prescrizione possa ritenersi maturata.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' va parzialmente accolto con statuizioni come da dispositivo. Pt_1
Avuto riguardo all'esito complessivo della vertenza, tenuto conto della notevole complessità degli accertamenti medico-legali compiuti sulla persona dell'allora ricorrente (che hanno richiesto l'espletamento di ben 2 CTU) e della limitata fondatezza delle originarie pretese dell'assicurata, odierna appellata, ritiene la Corte che sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018 per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% con condanna dell' , parte prevalentemente soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al Pt_1 pagamento della residua parte che si liquida come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto in particolare del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità) e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della parte appellata). Tenuto conto della natura della controversia e della prevalente soccombenza dell' , le spese delle due CTU medico-legali svolte in corso di giudizio, già Pt_1 liquidate come da separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' Pt_1 odierno appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando Pt_1 parzialmente la sentenza gravata, dichiara che le malattie definite come
“epicondilite del gomito destro e epicondilite/epitrocleite del gomito sinistro”, da pag. 10 di 11 cui la sig.ra è affetta, hanno avuto eziologia professionale ed Controparte_1 hanno determinato un danno biologico permanente del 3% che, tenuto conto del danno biologico già riconosciuto dall per le concorrenti patologie, ha Pt_1 determinato un danno biologico complessivo del 19%;
2) per l'effetto condanna l a corrispondere all'odierna appellata l'indennità di Pt_1 legge, sotto forma di rendita, parametrata al predetto grado di invalidità, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
3) compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna dell' alla rifusione in favore dell'odierna appellata della Pt_1 restante parte, liquidata, per il primo grado, in euro 43,00 per esborsi ed €. 1.400,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge e, per questo grado, in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dei procuratori dell'odierna appellata dichiaratisi antistatari;
4) pone le spese delle due CTU medico-legali svolte in corso di causa, come liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell' Pt_1
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 64/2024 RGA avverso la sentenza n. 955/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 14.12.2023 nella causa n. 914/2022 R.G.L., notificata il 09.01.2024; avente ad oggetto: malattie professionali;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/07/2025; promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Buzzoni, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. di Bologna (BO); appellante;
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 pag. 1 di 11 dagli Avv.ti Sacco Giorgio e Longhi Giovanna, domiciliata telematicamente;
appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << […] Con ricorso depositato in data 16.5.2022, Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, l' esponendo di aver svolto, dall'età di 14 anni, attività lavorativa Pt_1 di parrucchiera, prima come apprendista, poi come dipendente e infine in proprio, come artigiana. Precisava di avere già ottenuto dall' con provvedimento del 17.01.2014, il Pt_1 riconoscimento della malattia professionale definita come “Sindrome algo disfunzionale spalla dx e spalla sx”, con danno biologico valutato al 6%. Deduceva altresì di aver successivamente ottenuto, con sentenza n. 737/2017 del 3/8/2017 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, il riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia definita come “Patologia tendinitica degenerativa distretto polso mano bilateralmente”, che aveva determinato un danno biologico del 5%, che unito al danno biologico già riconosciuto dall' Pt_1 per la concorrente patologia alle spalle, aveva determinato un danno complessivo del 10%. Proseguiva esponendo che, in data 7/9/2021, l' aveva riconosciuto Pt_1
l'aggravamento delle patologie per entrambe le spalle e, ritenendo invariate le preesistenze accertate definitivamente con sentenza, aveva stimato l'aumento complessivo del danno biologico al 17%, con conseguente costituzione di rendita in favore di essa ricorrente.
pag. 2 di 11 Affermava quindi di aver presentato all' , in data 30/5/2017, domanda di Pt_1 riconoscimento di malattia professionale “Epicondilite bilaterale” da sovraccarico agli arti superiori e, in data 4/9/2017, domanda di riconoscimento di malattia professionale per tre distinte patologie ulteriori, interessanti tutte l'apparato muscolo-scheletrico degli arti superiori (una epitrocleite bilaterale alle spalle, una entesite al bicipite omerale bilaterale e sofferenza ulnare bilaterale); domande che aveva tutte rigettato. Pt_1
Ciò premesso, e premesso altresì di aver esperito senza esito ricorso in via amministrativa, la deduceva che tutte e quattro le nuove patologie CP_1 denunciate, ossia l'epicondilite bilaterale, l'epitrocleite bilaterale alle spalle, l'entesite al bicipite omerale bilaterale e la sofferenza ulnare bilaterale avevano eziologia professionale ed erano legate al sovraccarico biomeccanico agli arti superiori derivante dal tipo di attività lavorativa svolta ininterrottamente per circa 40 anni. Chiedeva che venisse giudizialmente accertata l'origine professionale di tali ulteriori patologie nonché il conseguente danno biologico, nella misura complessiva del 23 %, tenuto conto del cumulo con il danno biologico di origine professionale già riconosciuto. Si costituiva in giudizio l' chiedendo la reiezione delle domande avanzate Pt_1 dalla ricorrente, non ritenendo sussistente il nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta per i motivi indicati nella memoria difensiva. Eccepiva altresì la prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 112 del D.PLR. del 1965, sul rilievo che l'assicurata lamentava dolore al gomito già nel 2007, come risultava dalla documentazione medica prodotta in atti. La causa veniva istruita con l'ammissione di Ctu medico-legale sulla persona della ricorrente. […] >>. Esperito tale incombente, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti in causa all'udienza del 14.12.2023, all'esito della quale il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 955/2023 R.S., così statuendo: “(…) 1)
pag. 3 di 11 dichiara che le malattie definite come “Epicondilite bilaterale, epitrocleite bilaterale delle spalle, entesite al bicipite omerale bilaterale e sofferenza ulnare bilaterale”, da cui è affetta, hanno avuto eziologia professionale Controparte_1 ed hanno determinato un danno biologico del 6% che, tenuto conto del danno biologico già riconosciuto dall per le concorrenti patologie, ha determinato Pt_1 un danno biologico complessivo del 22%;
2) Per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità di Pt_1 legge, sotto forma di rendita, parametrata al predetto grado di invalidità, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
3) condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese Pt_1 processuali, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell (…)”. Pt_1
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente facendo proprie le conclusioni rassegnate in atti dal proprio ausiliario, la Dott.ssa secondo cui: “(…) Gli Persona_1 elementi attualmente a disposizione, in base ai dati anamnestici ed al quadro clinico, permettono di concludere per diagnosi di “Epicondilite bilaterale, epitrocleite bilaterale delle spalle, entesite al bicipite omerale bilaterale e sofferenza ulnare bilaterale”, in nesso causale con l' attività lavorativa di parrucchiera esercitata dalla ricorrente. Le patologie osservate si sono delineate nel 2017, rendendosi conoscibili alla periziata. Dopo approfondita discussione con i CTP si conclude, in ragione della evoluzione clinica e della storia lavorativa, per un rischio lavorativo prolungato nel tempo e determinante un sovraccarico degli arti superiori, da cui sono derivate le patologie in diagnosi , responsabili di un danno biologico stimato nella misura del 6% che, cumulabile con il complesso menomativo precostituito per menomazioni concorrenti a carico degli arti pag. 4 di 11 superiori, già valutato in ambito nella misura del 17%, comporta attualmente Pt_1 un danno biologico permanente pari al 22%”. Con ricorso depositato in data 05/02/2024, l' ha spiegato appello nei Pt_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di appello innanzi illustrati, (…) totalmente riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 955/2023, oggetto di gravame, e conseguentemente dichiarare infondate e/o non provate e/o prescritte, ai sensi dell'art. 112 T.U. 1124/1965, le domande proposte da . Spese di CTU a carico di sia per il primo Controparte_1 Controparte_1 che per il secondo grado. Spese di lite rifuse sia per il primo che per il secondo grado. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi una nuova C.T.U. medico-legale onde approfondire i temi dedotti nel ricorso in appello e che sia atta a valutare l'origine professionale o meno delle patologie di cui soffre la IG.ra . (…)”. Controparte_1
A fondamento delle suesposte conclusioni, l' ha formulato un unico ed Pt_1 articolato motivo di gravame, rubricato “erronea e/o contraddittoria e/o carente motivazione in ordine al nesso causale tra patologie lamentate e lavorazione svolta dalla assicurata”, a mezzo del quale ha analiticamente censurato, punto per punto, le valutazioni medico-legali compiute dal CTU nominato in prime cure. L'Istituto appellante, in particolare, nello spiegato atto di gravame ha eccepito: a) che “non risulta essere stato eseguito l'esame obiettivo a livello dei gomiti” da parte dell'ausiliario del Giudice a quo;
2) che la cronicizzazione del disturbo ai gomiti “non è assolutamente documentata né verificata dalla CTU con esami clinico-strumentali attuali”; 3) che, pertanto, “la CTU è carente sotto il profilo tecnico in quanto non è stata valutata né l'obiettività del distretto dei gomiti, che rappresentava proprio il distretto oggetto della causa, né quella dei polsi/mani, che rappresentava un distretto oggetto di precedenti riconoscimenti, i quali necessitavano di rivalutazione ai fini di una quantificazione del danno globale ed attuale”; 4) che il CTU ha fatto propria la diagnosi di “epitrocleite bilaterale delle spalle” “che vediamo riportata anche in sentenza e che necessita assoluta rettifica pag. 5 di 11 poiché, (…), l'epitrocleite è una patologia dei gomiti e non già delle spalle”, indice della scarsa accuratezza del perito nominato dal Tribunale di Bologna. La sig.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. All'udienza del 24/10/2024, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti in causa, questa Corte ha disposto la rinnovazione della CTU medico- legale svolta in prime cure, sul seguente quesito: <dica il ctu, visti gli atti di causa, visitata la persona esaminata documentazione controparte_1 medica depositata, eseguita ogni altra indagine tecnica ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico e presa altresì visione della ctu medico legale esperita nel procedimento n. 3591 2015 rg già incardinato presso tribunale bologna definito con sentenza 77 2017 r.s,, cui è stata disposta l'acquisizione agli atti: 1) se l'odierna appellata soffra delle malattie denominate
“Epicondilite bilaterale, epitrocleite bilaterale, entesite al bicipite omerale bilaterale e sofferenza ulnare bilaterale”; 2) quale sia stata la data di insorgenza delle malattie in questione, e se le stesse abbiano avuto eziologia professionale, ed in caso di risposta affermativa, quale sia il danno biologico conseguente, anche alla luce delle patologie già riconosciute dall;
Pt_1
3) dica, infine, il CTU, da quale data sussista la conoscibilità da parte dell'assicurata della manifestazione delle predette patologie (ai fini della decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione), ove indennizzabili.>>, nominando quale perito il Dott. noto Persona_2 all'Ufficio e fissando per il conferimento dell'incarico peritale l'udienza del 09/01/2025. All'udienza del 09/01/2025, è stato conferito l'incarico peritale al nominato CTU, assegnandogli i termini di cui all'art. 195 c.p.c., rispettivamente, per la trasmissione della sua bozza ai consulenti tecnici di parte, per la ricezione delle pag. 6 di 11 loro osservazioni e, infine, per il deposito della relazione conclusiva. In data 10/06/2025, il nominato CTU, nel rispetto del termine accordatogli, ha depositato la propria relazione peritale. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dall' va parzialmente accolto alla luce delle conclusioni rassegnate Pt_1 dal CTU nominato in questo grado. Ed invero, il perito della Corte, al termine di un lavoro attento ed accurato, di pregevole fattura, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitata la persona dell'odierna appellata e consultati i Consulenti Tecnici di Parte, a conclusione della propria relazione peritale ha osservato: “(…) 1) Delle malattie denunciate, si ritengono comprovate esclusivamente la epicondilite del gomito destro e la epicondilite/epitrocleite del gomito sinistro. Tali patologie sono tabellate al punto 74 b) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, con accertato rischio lavorativo e pertanto da considerare Malattia Professionale ai sensi di Legge. 2) Quale data di manifestazione / conoscibilità delle suddette patologie si può identificare marzo/aprile 2017. 3) Il danno biologico permanente ad esse conseguente è quantificabile nella misura del 3%, che, in cumulo con il danno biologico già riconosciuto dall' per le concorrenti patologie agli arti Pt_1 superiori, determina un danno complessivo pari al 19%. (…)”. A fondamento delle suesposte conclusioni, il perito della Corte ha osservato in particolare che: “(…) La IG.ra ha una storia lavorativa di parrucchiera CP_1 che per oltre 35 anni ha svolto lavorazioni ad impegno degli arti superiori con sovraccarico biomeccanico, in questo caso del settore spalla- avambraccio- mano bilateralmente, definibili come alterazioni delle unità muscolo scheletriche, dei nervi periferici e del sistema vascolare, che possono essere precipitate e/o aggravate da ripetuti movimenti L'esistenza del rischio lavorativo da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è stata accettata dall per quanto riguarda le patologie di spalla e Pt_1 consacrata da ulteriore sentenza del Tribunale di Bologna per il distretto polso- mano bilateralmente.
pag. 7 di 11 Questo ulteriore contenzioso riguarda alcune patologie che andremo a valutare separatamente. L'epicondilite e l'epitrocleite sono entrambe condizioni dolorose che colpiscono il gomito, ma si differenziano per la localizzazione e i muscoli coinvolti. Epicondilite (M77.0): è un'infiammazione dei tendini che si inseriscono sull'epicondilo laterale dell'omero, coinvolgendo i muscoli estensori del polso e delle dita. Il dolore si manifesta sulla parte esterna del gomito ed è spesso causato da movimenti ripetitivi di estensione e supinazione. Epitrocleite (M77.1): interessa i tendini che si inseriscono sull'epitroclea, ovvero la parte interna del gomito. Coinvolge i muscoli flessori del polso e delle dita, ed è spesso legata a movimenti ripetitivi di flessione e pronazione. Sono entrambe patologie tabellate al punto 74 b) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore. Nel presente caso la epicondilite è bilaterale, cioè interessa entrambi i gomiti, è di evidenza sia clinica che strumentale (ecografie del 2017), con al momento minima compromissione funzionale, anche se verosimilmente quest'ultima più accentuata negli anni precedenti in cui svolgeva l'attività lavorativa. Dell'epitrocleite vi è evidenza solo a sinistra. Il riferimento della stessa alle spalle nella sentenza di primo grado è chiaramente erroneo. L'entesite del bicipite omerale è un'infiammazione dell'entesi, ovvero il punto in cui il tendine del bicipite si inserisce nell'osso. Questa condizione può causare dolore, gonfiore e rigidità nella zona della spalla. Non è patologia tabellata, la domanda di M.P. appare ridondante, rientrando eventualmente tale disturbo come aggravante della patologia di spalla già oggetto di riconoscimento ed indennizzo, e, nel presente caso, non è nemmeno supportata da alcuna evidenza strumentale. La sofferenza ulnare bilaterale non è una patologia nosologicamente individuata, semmai una manifestazione (compressione del nervo ulnare) della patologia sindrome del tunnel carpale (G56.0), nel presente caso non documentata, ed, anzi, espressamente esclusa dagli accertamenti ecografici ed elettroneurografici in atti, come correttamente segnalato dal C.T. di parte . Pt_1
pag. 8 di 11 In conclusione, delle malattie denunciate, si ritengono comprovate esclusivamente la epicondilite del gomito destro e la epicondilite/epitrocleite del gomito sinistro. Tali patologie sono tabellate al punto 74 b) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, con accertato rischio lavorativo e pertanto da considerare Malattia Professionale ai sensi di Legge. Quale data di manifestazione / conoscibilità delle suddette patologie si può identificare marzo/aprile 2017. Il danno biologico permanente ad esse conseguente è individuabile nella voce 232 del D.M. 12 luglio 2000: “Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo- tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità.” Considerando la percentuale ivi prevista (Fino a 5), si quantifica il d.b. permanente nella misura del 3%, che, in cumulo con il danno biologico già riconosciuto dall' per le Pt_1 concorrenti patologie agli arti superiori, determina un danno complessivo pari al 19%. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di una meticolosa disamina del compendio probatorio in atti e suffragate dalla lettera scientifica di settore, apparendo immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui richiamate e ribadite (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Le conclusioni rassegnate dal CTU nominato da questa Corte, peraltro, non hanno ricevuto osservazioni critiche dai Consulenti Tecnici di Parte. Quanto poi all'eccezione di prescrizione sollevata dall' in prime cure e qui Pt_1 reiterata, la stessa non può trovare accoglimento. Ed invero, in forza del combinato disposto degli art. 111 e 112 DPR N°1124/1965, l'azione per conseguire le prestazioni conseguenti a patologie ad eziologia professionale, si prescrive nel termine di 3 anni e 150 giorni, dalla manifestazione della malattia professionale. Nel caso di specie, per le patologie di cui è stata riconosciuta l'eziologia professionale, il CTU ha precisato che: “Quale data di pag. 9 di 11 manifestazione/conoscibilità delle suddette patologie si può identificare marzo/aprile 2017.… ”. Considerato che le denunce all sono state Pt_1 effettuate nel maggio e nel settembre del 2017, è evidente come alcuna prescrizione possa ritenersi maturata.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' va parzialmente accolto con statuizioni come da dispositivo. Pt_1
Avuto riguardo all'esito complessivo della vertenza, tenuto conto della notevole complessità degli accertamenti medico-legali compiuti sulla persona dell'allora ricorrente (che hanno richiesto l'espletamento di ben 2 CTU) e della limitata fondatezza delle originarie pretese dell'assicurata, odierna appellata, ritiene la Corte che sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018 per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% con condanna dell' , parte prevalentemente soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al Pt_1 pagamento della residua parte che si liquida come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto in particolare del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità) e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della parte appellata). Tenuto conto della natura della controversia e della prevalente soccombenza dell' , le spese delle due CTU medico-legali svolte in corso di giudizio, già Pt_1 liquidate come da separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' Pt_1 odierno appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando Pt_1 parzialmente la sentenza gravata, dichiara che le malattie definite come
“epicondilite del gomito destro e epicondilite/epitrocleite del gomito sinistro”, da pag. 10 di 11 cui la sig.ra è affetta, hanno avuto eziologia professionale ed Controparte_1 hanno determinato un danno biologico permanente del 3% che, tenuto conto del danno biologico già riconosciuto dall per le concorrenti patologie, ha Pt_1 determinato un danno biologico complessivo del 19%;
2) per l'effetto condanna l a corrispondere all'odierna appellata l'indennità di Pt_1 legge, sotto forma di rendita, parametrata al predetto grado di invalidità, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
3) compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna dell' alla rifusione in favore dell'odierna appellata della Pt_1 restante parte, liquidata, per il primo grado, in euro 43,00 per esborsi ed €. 1.400,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge e, per questo grado, in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dei procuratori dell'odierna appellata dichiaratisi antistatari;
4) pone le spese delle due CTU medico-legali svolte in corso di causa, come liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell' Pt_1
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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