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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 178/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19/01/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 857/2023, pubblicata il 25.07.2023 e non notificata.
TRA
Parte_1
-APPELLANTI-
CONTRO
Controparte_1
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 857/2023, pubblicata il
25.07.2023, in materia di SOMMINISTRAZIONE.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi dedotti previa - all'occorrenza - rimessione alla
CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° e III° motivo):
pagina 1 di 13 - riformare, la sentenza n. 875/2023 resa dal Tribunale di Como in data 25 luglio 2023, in persona del dott. Previte Giorgio, a definizione del giudizio rubricato al n. R.G. 1035/2021, depositata in data 26.07.2023, non notificata nella parte in cui ha condannato Parte_1 alla restituzione in favore dell'odierna appellata dell'importo € 6.539,54, oltre gli
[...] interessi di mora al tasso legale dal 6.6.2020 alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso previsto dall'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna Parte_1 alla restituzione di quanto versato in ottemperanza della sentenza impugnata, oltre interessi medio tempore maturati e per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso sulla base di tale titolo.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigettare l'appello, così come proposto, perché manifestamente infondato e non provato, in fatto ed in diritto, per i motivi dettagliatamente espressi in narrativa;
2) il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i giudizi, oltre r.f., iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 12.3.2021, (di Controparte_1 seguito solo ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Como CP_1 Parte_1
(di seguito solo ) al fine di ottenere, a titolo di ripetizione dell'indebito, la
[...] Pt_1 restituzione delle somme illegittimamente pagate, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, ad negli anni 2010 e 2011 per complessivi € 7.500,00 in relazione Pt_1 alle forniture energetiche relative al POD n. IT001E00250753 ed al POD n. IT001E04898082.
La richiesta fondava sulla circostanza che la norma che aveva introdotto tale imposta (D.L. n.
511/1988, art.6, c.2) era stata abrogata, poiché in conflitto con la Direttiva 2008/118/CE, a partire dal 1.1.2012 a seguito dell'introduzione dell'art.2, c.6, del D.Lgs.n.23/2011 e dell'art.18,
c.5, del D.Lgs. n.68/2011(con specifico riferimento alle regioni a statuto ordinario, quale è
Regione Lombardia).
Si costituiva ritualmente in giudizio , la quale chiedeva il rigetto della domanda in Parte_1 ragione (I) dell'omessa prova, da parte attrice, di aver effettivamente pagato le somme richieste;
(II) della radicale assenza dei presupposti per fondare l'azione ex art. 2033 c.c., dettata, tra gli altri aspetti, dalla diversità di titoli nei rapporti tra Erario e fornitore (rapporto tributario) e tra fornitore e cliente finale (civilistico), nonché dall'ineludibile diritto di rivalsa dei fornitori/venditori, obbligati in proprio al versamento delle addizionali, sui consumatori finali
(in forza degli artt. 52 e 56 T.U.A. ) nonché, in particolare, dall'assenza di contrasto tra pagina 2 di 13 disposizioni italiane sulla addizionale accise e la Direttiva europea e, in ogni caso, dall'assenza di potere di disapplicazione delle prime in capo al giudice nazionale nei rapporti tra privati
(quale il presente).
Richiedeva, in ogni caso, la riduzione del quantum della pretesa avanzata sino al minor importo di € 6.539,54 come risultante da dettagliati calcoli esposti.
In data 25.07.2023, il Tribunale di Como emetteva la sentenza oggetto della presente impugnazione e, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla condannava CP_1 alla restituzione in favore della predetta società dell'importo di € 6.539,54, oltre gli Pt_1 interessi di mora al tasso legale dal 6.6.2020 alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso previsto dall'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Il presente giudizio di appello:
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello deducendo i seguenti motivi così Pt_1 rubricati:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia).
Carenza di motivazione.
3. Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia).
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte appellante, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 857/2023 emessa dal Tribunale di Como.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 18.02.2025 con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
***
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce l'erronea applicazione, da parte del
Tribunale, dell'art. 2033 c.c., presupponendo tale norma l'esecuzione di un pagamento non dovuto e risiedendo invece “la fonte legittimante il versamento di cui la controparte ha indebitamente preteso la restituzione ... nel rapporto contrattuale vigente inter partes, mai
pagina 3 di 13 contestato né dichiarato – anche solo parzialmente – nullo / risolto nel procedimento di primo grado”.
Aggiunge che “la componente del prezzo in parola, corrispondente al “rimborso delle addizionali accise, è stata a suo tempo prevista in contratto in piena conformità al quadro normativo tributario allora vigente ed il relativo importo corrispondente alle addizionali accise
è stato da corrisposto all'Erario (o alle Province) e non è stato da questi Parte_1 mai rimborsato”, essendo quindi il “diritto di rivalsa nel periodo cui è causa … assolutamente legittimo sulla base della normativa interna ratione tempore applicabile”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia “Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza
- di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Carenza di motivazione” e riafferma la piena compatibilità della addizionale di che trattasi al quadro normativo all'epoca vigente, trattandosi non di tributo autonomo, ma di “inasprimento di un'imposta già esistente” – l'accisa sull'energia elettrica.
Di conseguenza assume che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la compatibilità di tale tributo con il dettato dell'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE per mancanza di finalità specifiche e ciò in quanto tale norma si riferirebbe “univocamente a tributi
“autonomi”, ulteriori all'accisa armonizzata e dotati di autonomia concettuale e giuridica rispetto ad essa, e non a mere variazioni dei livelli impositivi dell'accisa, che sono invece consentiti pacificamente dalla Direttiva, sulla base della discrezionalità dei singoli Stati membri”.
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Giudici di primo grado avrebbe erroneamente “vulnerato il fondamentale e inossidabile principio che governa i rapporti tra diritto dell'Unione e diritto nazionale, secondo cui quest'ultimo può essere disapplicato ove incompatibile con una direttiva non recepita (o mal recepita) soltanto in relazione ai rapporti sostanziali e processuali tra la pubblica amministrazione e i privati
(efficacia solo verticale delle direttive) e non invece nei rapporti tra privati (inefficacia orizzontale delle direttive); con la conseguenza che ove il Giudice italiano, in violazione del suddetto criterio, disapplichi la normativa, e soprattutto la normativa tributaria nazionale, si sottrae senza alcuna giustificazione e assai gravemente al principio costituzionale della soggezione del giudice alla legge”.
***
I motivi illustrati, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sviluppano censure non meritevoli di essere condivise.
Va anzitutto osservato che la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, non solo originaria, ma anche sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
pagina 4 di 13 Né vi è dubbio che debba confermarsi il diritto di alla restituzione le somme versate CP_1
a titolo di addizionale sulle accise per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011 nel corso del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso con attesa l'illegittima del Pt_1 relativo prelievo.
A conforto di tali asserzioni, si impone la necessità di rievocare brevemente i princìpi normativi che operano in materia.
Come noto, l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa norma dell'art. 56 del
TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario.
Anzitutto, la Direttiva 92/12/CEE ha stabilito, all'art. 3, che “I prodotti di cui al paragrafo 1” – all'epoca indicati in oli minerali, alcole e bevande alcoliche, tabacchi lavorati – “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
In seguito, con la Direttiva 2003/96/CE, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE cit., onde era appunto statuito che gli Stati membri della Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purché “aventi finalità specifiche”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 cit., istituendo imposte addizionali alle accise in favore dello Stato e delle Province e stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della precedente Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha a sua volta statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2010, che però non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007, alla cui abrogazione si è pervenuti solo nel 2012 (con D.Lgs. 23/2011 e 68/2011 per le Regioni a statuto ordinario e D.L.
16/2012 per le Regioni a statuto speciale) su iniziativa del Governo, intenzionato ad evitare l'instaurarsi della procedura di infrazione già avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione Europea, per contrasto dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva 2008/118/CE, in quanto priva di una “finalità specifica” differente rispetto al mero procacciamento delle ordinarie risorse necessarie ad assolvere i compiti istituzionali di Enti
pagina 5 di 13 locali e Regioni (finalità che avrebbe dovuto in particolare individuarsi nella riduzione dei costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica o nella promozione della coesione territoriale sociale).
Appunto sul presupposto dell'abrogazione dell'art. 6 del D.L. 511/1988 e, prima ancora, del recepimento della Direttiva 2008/118/CE avvenuto con il D.lgs. 48/2010, ha CP_1 reclamato, con la proposizione del presente giudizio, il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate a a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa per Pt_1
l'anno 2011 sino a concorrenza dell'importo di € 6.539,54 oltre interessi (importo non contestato).
A sostegno della domanda, ha invocato la contrarietà al diritto unionale delle norme che, come l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/88, istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica.
Come si è visto, il diritto dell'Unione Europea riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, a condizione che la stessa sia rispondente a una o più finalità specifiche.
Tale requisito delle finalità specifiche, come ribadito dalla Cassazione in molte pronunce, non
è stato in effetti rispettato dalla normativa interna.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis…va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17” (Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del
28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019
n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198).
Infatti, “perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono … essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente…1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE
9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-
82/12 Transportes punto 23)”, dovendo il gettito di tale imposta essere Persona_1 obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (principi affermati con richiamo alle sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17).
Sulla base degli indicati principi, il Supremo Collegio ha quindi così concluso: “Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 comma 3 ultimo periodo chiarisce che “Le pagina 6 di 13 addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione
(evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”.
Attesa l'antinomia evidenziata dal massimo organo nomofilattico tra normativa interna e diritto unionale, per avere la legge istitutiva dell'addizionale provinciale (e segnatamente l'art. 6 del
D.L. n. 511/1988) omesso la previsione di alcuna finalità specifica del tributo, del tutto correttamente il primo Giudice ha dunque accolto la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale, essendo ineludibile la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988 cit. e ciò non tanto per contrasto di tale norma con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato (e dunque in esecuzione della Direttiva n.
2208/112/CE), quanto per incompatibilità della stessa con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come riconosciuto dalla Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, riportante il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
E con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (fra tutte, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020,
Cass. civ. n. 10691/2020) che dunque “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti
30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione tiene con evidenza conto dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE, onde il pagina 7 di 13 Giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto.
Tale essendo anche l'orientamento assunto da questa Corte, merita al riguardo confutare la giurisprudenza di merito richiamata da , ed espressa da diversi Tribunali sul territorio CP_2 nazionale, che, in materia di addizionali alle accise sull'energia elettrica, è giunta viceversa, a negare l'obbligo restitutorio dei fornitori in favore dei consumatori finali, sul rilievo che il
Giudice nazionale sarebbe tenuto in realtà ad applicare il diritto interno, in quanto, ove si facesse valere il diritto unionale scolpito in una Direttiva, si finirebbe per concedere a tale fonte del diritto una efficacia c.d. orizzontale, in contrasto con i principi fondamentali del diritto europeo, secondo cui le direttive non possono essere fatte valere nelle controversie tra privati.
Occorre infatti ribadire che oggetto della pretesa rivolta dal consumatore finale nei confronti del fornitore non è la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto dell'Unione, ma la restituzione di un pagamento indebito, in quanto illegittimamente imposto da una norma nazionale contraria ai principi sanciti dalla
Direttiva, con la conseguenza che, nel caso in esame, deve certamente riconoscersi il potere del
Giudice di disapplicare l'atto impositivo illegittimo non già per l'efficacia orizzontale della
Direttiva 2008/118, bensì “in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno
1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile
1996, n. 3458)” (tra le altre, Cass. n. 22343/2020).
Sempre la Corte di cassazione ha poi rilevato che il titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria è in ogni caso il fabbricante, ovvero l'intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello Stato, per il quale “l'accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell'IVA (Cass. n. 24015 del
03/10/2018) che può, e non deve, come per l'IVA, essere traslato sul consumatore finale quale componente del prezzo del bene ceduto”, con la conseguenza che “[i]l rapporto di imposta … rimane in capo al fornitore quale unico obbligato al versamento della stessa, e ad esso si affianca il diverso rapporto tra fornitore e consumatore, che non ha rilievo tributario, bensì rilievo civilistico (cfr. Cass. n 9567/013…)” (così Cass. n. 22455/2020).
I rapporti tra fornitore e amministrazione finanziaria, da un lato, e tra fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono del tutto autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati, dal momento che il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico.
Il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può dunque agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione possa rivelarsi oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività (cfr., tra le altre, Cass. n. 14200/2019, id. n. 10114/2020).
pagina 8 di 13 Spetta invece esclusivamente al fornitore richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali alle accise indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art.14 TUA.
È significativo che tale norma, rispetto alle ipotesi ordinarie che individuano in due anni il termine per esercitare l'azione di rimborso, consenta al soggetto passivo, in deroga alla decadenza biennale, di esercitare l'azione di rimborso, nelle ipotesi in cui sia condannato in sede giudiziale alla restituzione di somme a terzi, entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento (“Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”).
La ratio della disposizione (ora inserita al comma 4 dell'art. 14 cit. dopo la riscrittura di quest'ultimo per effetto dell'art.
4-ter D.L. n. 193 del 22.10.2016, conv. in L n. 225 del 1.2.2016) a suo tempo introdotta nel comma 2 art. 14 TUA dall'art. 1, lett. q), D.Lgs. n. 48/2010,
è proprio quella di evitare che il fornitore possa rimanere inciso dalle imposte di consumo in caso di condanna, magari a distanza di anni, alla relativa restituzione ai propri clienti a titolo di rivalsa, essendogli in tal modo assicurata, anche in applicazione dei princìpi europei di effettività, la possibilità di esercitare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il proprio diritto al rimborso a seguito dell'azione di ripetizione proposta dal consumatore finale, il quale può allo scopo usufruire di un termine di prescrizione decennale.
Poiché dunque, in caso di condanna alla restituzione delle accise indebitamente fatturate al proprio cliente, il fornitore è pienamente legittimato a proporre l'azione di rimborso nel termine di scadenza di cui all'art. 14 co. 4 TUA è da ritenere che tale norma – come formulata – assicuri di fatto la neutralità dell'esborso, senza alcun rischio che il fornitore possa rimanere inciso da un tributo ormai abrogato.
Non è quindi censurabile che, nel caso di specie, si sia rivolta per la ripetizione CP_1 dell'indebito nei confronti di ovvero del soggetto che, avendo fatturato le addizionali Pt_1 provinciali nelle sue bollette, ne aveva ricevuto in concreto il pagamento, derivando il diritto alla ripetizione non già dall'invalidità del contratto di fornitura in relazione al quale i tributi erano state versati, ma dal fatto stesso che si trattasse di pagamento non dovuto, siccome relativo ad accise in contrasto con il diritto unionale.
Quanto alla tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prima della sua soppressione, avrebbe dovuto qualificarsi quale autonoma imposta indiretta e non essere considerata quale aliquota sull'accisa stessa, va rimarcato che l'art. 5 del D.Lgs.
2.2.2007 n. 26, recependo la Direttiva 2003/96/CE, aveva istituito in favore dello Stato e delle Province addizionali alle accise sull'energia elettrica con la previsione (art. 5 comma 3) che le stesse fossero “liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”.
Le addizionali devono dunque intendersi come facenti parte dell'accisa armonizzata in conformità alla citata Direttiva, come si ricava, del resto, anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di porre in luce “il carattere meramente accessorio” pagina 9 di 13 dell'addizionale provinciale, rientrante nel “genus” delle imposte di consumo, e da riguardare in sostanza come un “inasprimento” dell'imposta già esistente” (v. Cass. ord. 20.9.2017 n.
21822, Cass.
9.7.2004 n. 12692).
Poiché dunque le addizionali sono componenti delle accise (con esse armonizzate), e non possono riguardarsi quali imposte ulteriori, non vi è modo in definitiva di configurare l'esistenza di alcun conflitto tra la normativa nazionale e le Direttive unitarie in materia di accise sotto il profilo in esame, come ipotizzato dall'appellante.
Le argomentazioni sin qui sviluppate non si pongono in contrasto con i princìpi che permeano la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità
o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Come già ampiamente argomentato, tuttavia, l'orientamento assunto da questa Corte è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art. 14, 2° comma TUA) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle
Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia.
L'orientamento assunto, unitamente ad una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente inoltre – come già illustrato – di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como. La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha sul punto affermato: “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato,
pagina 10 di 13 consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile
è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione.
In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024).
Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 cc, vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L.
n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita. pagina 11 di 13 Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020).
Di fatto, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
In conclusione, la natura indebita del pagamento dell'addizionale discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, con la conseguenza che l'illegittimità dell'addizionale pretesa si riverbera sul rapporto privatistico nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare incidentalmente l'atto impositivo illegittimo.
Pertanto, all'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione consegue il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato a tale titolo.
Dalle considerazioni sin qui sviluppate inevitabilmente deriva – siccome anticipato – il rigetto dell'appello e, per l'effetto, l'integrale conferma della sentenza n. 857/2023 del Tribunale di
Como oggetto dello stesso.
pagina 12 di 13 Le spese del grado, in applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano a favore di considerando il valore Controparte_1 della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000) ed i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 857/2023 emessa dal Tribunale di Como in data 25.07.2023
- condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate, ex D.M. n. 147/2022, nell'importo complessivo di € 3.966,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori fiscali e previdenziali di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte il 24 febbraio 2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19/01/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 857/2023, pubblicata il 25.07.2023 e non notificata.
TRA
Parte_1
-APPELLANTI-
CONTRO
Controparte_1
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 857/2023, pubblicata il
25.07.2023, in materia di SOMMINISTRAZIONE.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi dedotti previa - all'occorrenza - rimessione alla
CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° e III° motivo):
pagina 1 di 13 - riformare, la sentenza n. 875/2023 resa dal Tribunale di Como in data 25 luglio 2023, in persona del dott. Previte Giorgio, a definizione del giudizio rubricato al n. R.G. 1035/2021, depositata in data 26.07.2023, non notificata nella parte in cui ha condannato Parte_1 alla restituzione in favore dell'odierna appellata dell'importo € 6.539,54, oltre gli
[...] interessi di mora al tasso legale dal 6.6.2020 alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso previsto dall'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna Parte_1 alla restituzione di quanto versato in ottemperanza della sentenza impugnata, oltre interessi medio tempore maturati e per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso sulla base di tale titolo.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigettare l'appello, così come proposto, perché manifestamente infondato e non provato, in fatto ed in diritto, per i motivi dettagliatamente espressi in narrativa;
2) il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i giudizi, oltre r.f., iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 12.3.2021, (di Controparte_1 seguito solo ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Como CP_1 Parte_1
(di seguito solo ) al fine di ottenere, a titolo di ripetizione dell'indebito, la
[...] Pt_1 restituzione delle somme illegittimamente pagate, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, ad negli anni 2010 e 2011 per complessivi € 7.500,00 in relazione Pt_1 alle forniture energetiche relative al POD n. IT001E00250753 ed al POD n. IT001E04898082.
La richiesta fondava sulla circostanza che la norma che aveva introdotto tale imposta (D.L. n.
511/1988, art.6, c.2) era stata abrogata, poiché in conflitto con la Direttiva 2008/118/CE, a partire dal 1.1.2012 a seguito dell'introduzione dell'art.2, c.6, del D.Lgs.n.23/2011 e dell'art.18,
c.5, del D.Lgs. n.68/2011(con specifico riferimento alle regioni a statuto ordinario, quale è
Regione Lombardia).
Si costituiva ritualmente in giudizio , la quale chiedeva il rigetto della domanda in Parte_1 ragione (I) dell'omessa prova, da parte attrice, di aver effettivamente pagato le somme richieste;
(II) della radicale assenza dei presupposti per fondare l'azione ex art. 2033 c.c., dettata, tra gli altri aspetti, dalla diversità di titoli nei rapporti tra Erario e fornitore (rapporto tributario) e tra fornitore e cliente finale (civilistico), nonché dall'ineludibile diritto di rivalsa dei fornitori/venditori, obbligati in proprio al versamento delle addizionali, sui consumatori finali
(in forza degli artt. 52 e 56 T.U.A. ) nonché, in particolare, dall'assenza di contrasto tra pagina 2 di 13 disposizioni italiane sulla addizionale accise e la Direttiva europea e, in ogni caso, dall'assenza di potere di disapplicazione delle prime in capo al giudice nazionale nei rapporti tra privati
(quale il presente).
Richiedeva, in ogni caso, la riduzione del quantum della pretesa avanzata sino al minor importo di € 6.539,54 come risultante da dettagliati calcoli esposti.
In data 25.07.2023, il Tribunale di Como emetteva la sentenza oggetto della presente impugnazione e, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla condannava CP_1 alla restituzione in favore della predetta società dell'importo di € 6.539,54, oltre gli Pt_1 interessi di mora al tasso legale dal 6.6.2020 alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso previsto dall'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Il presente giudizio di appello:
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello deducendo i seguenti motivi così Pt_1 rubricati:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia).
Carenza di motivazione.
3. Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia).
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte appellante, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 857/2023 emessa dal Tribunale di Como.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 18.02.2025 con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
***
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce l'erronea applicazione, da parte del
Tribunale, dell'art. 2033 c.c., presupponendo tale norma l'esecuzione di un pagamento non dovuto e risiedendo invece “la fonte legittimante il versamento di cui la controparte ha indebitamente preteso la restituzione ... nel rapporto contrattuale vigente inter partes, mai
pagina 3 di 13 contestato né dichiarato – anche solo parzialmente – nullo / risolto nel procedimento di primo grado”.
Aggiunge che “la componente del prezzo in parola, corrispondente al “rimborso delle addizionali accise, è stata a suo tempo prevista in contratto in piena conformità al quadro normativo tributario allora vigente ed il relativo importo corrispondente alle addizionali accise
è stato da corrisposto all'Erario (o alle Province) e non è stato da questi Parte_1 mai rimborsato”, essendo quindi il “diritto di rivalsa nel periodo cui è causa … assolutamente legittimo sulla base della normativa interna ratione tempore applicabile”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia “Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza
- di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Carenza di motivazione” e riafferma la piena compatibilità della addizionale di che trattasi al quadro normativo all'epoca vigente, trattandosi non di tributo autonomo, ma di “inasprimento di un'imposta già esistente” – l'accisa sull'energia elettrica.
Di conseguenza assume che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la compatibilità di tale tributo con il dettato dell'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE per mancanza di finalità specifiche e ciò in quanto tale norma si riferirebbe “univocamente a tributi
“autonomi”, ulteriori all'accisa armonizzata e dotati di autonomia concettuale e giuridica rispetto ad essa, e non a mere variazioni dei livelli impositivi dell'accisa, che sono invece consentiti pacificamente dalla Direttiva, sulla base della discrezionalità dei singoli Stati membri”.
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Giudici di primo grado avrebbe erroneamente “vulnerato il fondamentale e inossidabile principio che governa i rapporti tra diritto dell'Unione e diritto nazionale, secondo cui quest'ultimo può essere disapplicato ove incompatibile con una direttiva non recepita (o mal recepita) soltanto in relazione ai rapporti sostanziali e processuali tra la pubblica amministrazione e i privati
(efficacia solo verticale delle direttive) e non invece nei rapporti tra privati (inefficacia orizzontale delle direttive); con la conseguenza che ove il Giudice italiano, in violazione del suddetto criterio, disapplichi la normativa, e soprattutto la normativa tributaria nazionale, si sottrae senza alcuna giustificazione e assai gravemente al principio costituzionale della soggezione del giudice alla legge”.
***
I motivi illustrati, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sviluppano censure non meritevoli di essere condivise.
Va anzitutto osservato che la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, non solo originaria, ma anche sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
pagina 4 di 13 Né vi è dubbio che debba confermarsi il diritto di alla restituzione le somme versate CP_1
a titolo di addizionale sulle accise per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011 nel corso del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso con attesa l'illegittima del Pt_1 relativo prelievo.
A conforto di tali asserzioni, si impone la necessità di rievocare brevemente i princìpi normativi che operano in materia.
Come noto, l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa norma dell'art. 56 del
TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario.
Anzitutto, la Direttiva 92/12/CEE ha stabilito, all'art. 3, che “I prodotti di cui al paragrafo 1” – all'epoca indicati in oli minerali, alcole e bevande alcoliche, tabacchi lavorati – “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
In seguito, con la Direttiva 2003/96/CE, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE cit., onde era appunto statuito che gli Stati membri della Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purché “aventi finalità specifiche”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 cit., istituendo imposte addizionali alle accise in favore dello Stato e delle Province e stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della precedente Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha a sua volta statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2010, che però non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007, alla cui abrogazione si è pervenuti solo nel 2012 (con D.Lgs. 23/2011 e 68/2011 per le Regioni a statuto ordinario e D.L.
16/2012 per le Regioni a statuto speciale) su iniziativa del Governo, intenzionato ad evitare l'instaurarsi della procedura di infrazione già avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione Europea, per contrasto dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva 2008/118/CE, in quanto priva di una “finalità specifica” differente rispetto al mero procacciamento delle ordinarie risorse necessarie ad assolvere i compiti istituzionali di Enti
pagina 5 di 13 locali e Regioni (finalità che avrebbe dovuto in particolare individuarsi nella riduzione dei costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica o nella promozione della coesione territoriale sociale).
Appunto sul presupposto dell'abrogazione dell'art. 6 del D.L. 511/1988 e, prima ancora, del recepimento della Direttiva 2008/118/CE avvenuto con il D.lgs. 48/2010, ha CP_1 reclamato, con la proposizione del presente giudizio, il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate a a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa per Pt_1
l'anno 2011 sino a concorrenza dell'importo di € 6.539,54 oltre interessi (importo non contestato).
A sostegno della domanda, ha invocato la contrarietà al diritto unionale delle norme che, come l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/88, istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica.
Come si è visto, il diritto dell'Unione Europea riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, a condizione che la stessa sia rispondente a una o più finalità specifiche.
Tale requisito delle finalità specifiche, come ribadito dalla Cassazione in molte pronunce, non
è stato in effetti rispettato dalla normativa interna.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis…va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17” (Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del
28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019
n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198).
Infatti, “perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono … essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente…1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE
9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-
82/12 Transportes punto 23)”, dovendo il gettito di tale imposta essere Persona_1 obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (principi affermati con richiamo alle sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17).
Sulla base degli indicati principi, il Supremo Collegio ha quindi così concluso: “Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 comma 3 ultimo periodo chiarisce che “Le pagina 6 di 13 addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione
(evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”.
Attesa l'antinomia evidenziata dal massimo organo nomofilattico tra normativa interna e diritto unionale, per avere la legge istitutiva dell'addizionale provinciale (e segnatamente l'art. 6 del
D.L. n. 511/1988) omesso la previsione di alcuna finalità specifica del tributo, del tutto correttamente il primo Giudice ha dunque accolto la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale, essendo ineludibile la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988 cit. e ciò non tanto per contrasto di tale norma con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato (e dunque in esecuzione della Direttiva n.
2208/112/CE), quanto per incompatibilità della stessa con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come riconosciuto dalla Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, riportante il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
E con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (fra tutte, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020,
Cass. civ. n. 10691/2020) che dunque “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti
30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione tiene con evidenza conto dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE, onde il pagina 7 di 13 Giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto.
Tale essendo anche l'orientamento assunto da questa Corte, merita al riguardo confutare la giurisprudenza di merito richiamata da , ed espressa da diversi Tribunali sul territorio CP_2 nazionale, che, in materia di addizionali alle accise sull'energia elettrica, è giunta viceversa, a negare l'obbligo restitutorio dei fornitori in favore dei consumatori finali, sul rilievo che il
Giudice nazionale sarebbe tenuto in realtà ad applicare il diritto interno, in quanto, ove si facesse valere il diritto unionale scolpito in una Direttiva, si finirebbe per concedere a tale fonte del diritto una efficacia c.d. orizzontale, in contrasto con i principi fondamentali del diritto europeo, secondo cui le direttive non possono essere fatte valere nelle controversie tra privati.
Occorre infatti ribadire che oggetto della pretesa rivolta dal consumatore finale nei confronti del fornitore non è la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto dell'Unione, ma la restituzione di un pagamento indebito, in quanto illegittimamente imposto da una norma nazionale contraria ai principi sanciti dalla
Direttiva, con la conseguenza che, nel caso in esame, deve certamente riconoscersi il potere del
Giudice di disapplicare l'atto impositivo illegittimo non già per l'efficacia orizzontale della
Direttiva 2008/118, bensì “in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno
1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile
1996, n. 3458)” (tra le altre, Cass. n. 22343/2020).
Sempre la Corte di cassazione ha poi rilevato che il titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria è in ogni caso il fabbricante, ovvero l'intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello Stato, per il quale “l'accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell'IVA (Cass. n. 24015 del
03/10/2018) che può, e non deve, come per l'IVA, essere traslato sul consumatore finale quale componente del prezzo del bene ceduto”, con la conseguenza che “[i]l rapporto di imposta … rimane in capo al fornitore quale unico obbligato al versamento della stessa, e ad esso si affianca il diverso rapporto tra fornitore e consumatore, che non ha rilievo tributario, bensì rilievo civilistico (cfr. Cass. n 9567/013…)” (così Cass. n. 22455/2020).
I rapporti tra fornitore e amministrazione finanziaria, da un lato, e tra fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono del tutto autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati, dal momento che il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico.
Il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può dunque agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione possa rivelarsi oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività (cfr., tra le altre, Cass. n. 14200/2019, id. n. 10114/2020).
pagina 8 di 13 Spetta invece esclusivamente al fornitore richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali alle accise indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art.14 TUA.
È significativo che tale norma, rispetto alle ipotesi ordinarie che individuano in due anni il termine per esercitare l'azione di rimborso, consenta al soggetto passivo, in deroga alla decadenza biennale, di esercitare l'azione di rimborso, nelle ipotesi in cui sia condannato in sede giudiziale alla restituzione di somme a terzi, entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento (“Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”).
La ratio della disposizione (ora inserita al comma 4 dell'art. 14 cit. dopo la riscrittura di quest'ultimo per effetto dell'art.
4-ter D.L. n. 193 del 22.10.2016, conv. in L n. 225 del 1.2.2016) a suo tempo introdotta nel comma 2 art. 14 TUA dall'art. 1, lett. q), D.Lgs. n. 48/2010,
è proprio quella di evitare che il fornitore possa rimanere inciso dalle imposte di consumo in caso di condanna, magari a distanza di anni, alla relativa restituzione ai propri clienti a titolo di rivalsa, essendogli in tal modo assicurata, anche in applicazione dei princìpi europei di effettività, la possibilità di esercitare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il proprio diritto al rimborso a seguito dell'azione di ripetizione proposta dal consumatore finale, il quale può allo scopo usufruire di un termine di prescrizione decennale.
Poiché dunque, in caso di condanna alla restituzione delle accise indebitamente fatturate al proprio cliente, il fornitore è pienamente legittimato a proporre l'azione di rimborso nel termine di scadenza di cui all'art. 14 co. 4 TUA è da ritenere che tale norma – come formulata – assicuri di fatto la neutralità dell'esborso, senza alcun rischio che il fornitore possa rimanere inciso da un tributo ormai abrogato.
Non è quindi censurabile che, nel caso di specie, si sia rivolta per la ripetizione CP_1 dell'indebito nei confronti di ovvero del soggetto che, avendo fatturato le addizionali Pt_1 provinciali nelle sue bollette, ne aveva ricevuto in concreto il pagamento, derivando il diritto alla ripetizione non già dall'invalidità del contratto di fornitura in relazione al quale i tributi erano state versati, ma dal fatto stesso che si trattasse di pagamento non dovuto, siccome relativo ad accise in contrasto con il diritto unionale.
Quanto alla tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prima della sua soppressione, avrebbe dovuto qualificarsi quale autonoma imposta indiretta e non essere considerata quale aliquota sull'accisa stessa, va rimarcato che l'art. 5 del D.Lgs.
2.2.2007 n. 26, recependo la Direttiva 2003/96/CE, aveva istituito in favore dello Stato e delle Province addizionali alle accise sull'energia elettrica con la previsione (art. 5 comma 3) che le stesse fossero “liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”.
Le addizionali devono dunque intendersi come facenti parte dell'accisa armonizzata in conformità alla citata Direttiva, come si ricava, del resto, anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di porre in luce “il carattere meramente accessorio” pagina 9 di 13 dell'addizionale provinciale, rientrante nel “genus” delle imposte di consumo, e da riguardare in sostanza come un “inasprimento” dell'imposta già esistente” (v. Cass. ord. 20.9.2017 n.
21822, Cass.
9.7.2004 n. 12692).
Poiché dunque le addizionali sono componenti delle accise (con esse armonizzate), e non possono riguardarsi quali imposte ulteriori, non vi è modo in definitiva di configurare l'esistenza di alcun conflitto tra la normativa nazionale e le Direttive unitarie in materia di accise sotto il profilo in esame, come ipotizzato dall'appellante.
Le argomentazioni sin qui sviluppate non si pongono in contrasto con i princìpi che permeano la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità
o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Come già ampiamente argomentato, tuttavia, l'orientamento assunto da questa Corte è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art. 14, 2° comma TUA) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle
Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia.
L'orientamento assunto, unitamente ad una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente inoltre – come già illustrato – di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como. La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha sul punto affermato: “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato,
pagina 10 di 13 consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile
è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione.
In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024).
Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 cc, vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L.
n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita. pagina 11 di 13 Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020).
Di fatto, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
In conclusione, la natura indebita del pagamento dell'addizionale discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, con la conseguenza che l'illegittimità dell'addizionale pretesa si riverbera sul rapporto privatistico nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare incidentalmente l'atto impositivo illegittimo.
Pertanto, all'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione consegue il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato a tale titolo.
Dalle considerazioni sin qui sviluppate inevitabilmente deriva – siccome anticipato – il rigetto dell'appello e, per l'effetto, l'integrale conferma della sentenza n. 857/2023 del Tribunale di
Como oggetto dello stesso.
pagina 12 di 13 Le spese del grado, in applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano a favore di considerando il valore Controparte_1 della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000) ed i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 857/2023 emessa dal Tribunale di Como in data 25.07.2023
- condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate, ex D.M. n. 147/2022, nell'importo complessivo di € 3.966,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori fiscali e previdenziali di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte il 24 febbraio 2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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