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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 326 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PV) il 13/02/1956, residente in [...], quale vedova del IG. , nato a [...] Persona_1
Monferrato (AL), il 16.07.1949, e deceduto in Casale Monferrato (AL) il 18.07.2016, assistita e difesa dall'Avv. Ezio Bonanni del Foro di
Roma e con lui elettivamente domiciliata in Torino (CAP 10128), Via
A. Lamarmora n. 77, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Ferrero
Merlino, del Foro di Torino, quale sostituto processuale e/o delegato per le udienze, giusta procura rilasciata con separato atto allegato materialmente e telematicamente al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
(COD. FISC. ) nonché Controparte_1 P.IVA_1 per il (COD. FISC. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex
1 lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, (COD. FISC.
), domiciliataria in via Arsenale n. 21. P.IVA_3
APPELLATI
Oggetto: vittime del dovere
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 10.07.2024
Per gli appellati: come da memoria depositata in data 27.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 aprile 2013 la signora Parte_1
ha convenuto in giudizio, avanti al giudice del lavoro di Vercelli, il e il per ottenere il Controparte_1 Controparte_2
riconoscimento in capo al coniuge , deceduto il Persona_1
18.7.2016 a causa di mesotelioma, lo status di vittima del dovere ed alla ricorrente, quale erede, i benefici assistenziali correlati a tale status, con liquidazione della speciale elargizione, pari al 100%, ovvero nella misura del 50% in caso di concorso con l'orfano, IG.
, che si è riservato di agire in separato giudizio Controparte_3
(speciale elargizione ex artt. 2 e 3 l. 466/1980, art. 3 l. 629/1973, art. 5 l. 308/1981, artt. 2 e 8 l. 302/1990, art. 34 d.l. 159/2007, conv. in l.
222/2007; speciale assegno vitalizio ex art. 2 co 105 l. 244/2007; due annualità di pensione, ai sensi della medesima norma;
assegno mensile vitalizio, ai sensi degli artt. 1 e 2 l. 407/1998; esenzione dal pagamento del ticket sanitario, ex art. 15 l. 302/1990 e art. 4 DPR
243/2006; riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica, ex art. 6 l. 206/2004 e art. 6 co 2, DPR 243/2006; esenzione dal beneficio dell'imposta di bollo, ex art. 8 l. 206/2004, ed art. 4DPR 243/2006; diritto al collocamento obbligatorio, ex art. 1 co 2 l. 407/1998; borse di studio, ex art. 4 l. 407/1998).
A sostegno della domanda proposta la ricorrente ha dedotto:
2 -di essere erede di , deceduto in data 18/7/2016 in Persona_1
Casale Monferrato a causa di mesotelioma pleurico sinistro;
- che il coniuge aveva prestato servizio di leva Persona_1 per il quale fante dell'E.I. dal 11.2.1970 al Controparte_1
6.5.1971; in particolare, sino al 18.03.1970 per lo svolgimento dell'addestramento (CAR) presso il II/80° Reggimento Fanteria
“Roma” in Orvieto successivamente dal 27.04.1971 sino al congedo del 6.5.1971 presso la Caserma “Scipio Slataper” dell'VIII CMT
(Comando Militare Territoriale -COMILITER- Regione Centrale
Roma) – Quartier Generale (doc. 6/a: foglio matricolare;
6/b: foglio di congedo- fascicolo di parte ricorrente);
- che durante tutto il periodo di leva, il aveva subito un Per_1 ingente esposizione all'amianto; in particolare il , in qualità Per_1
di piantone/sentinella aveva avuto in dotazione il fucile mitragliatore
MG 42/59, e guanti e pezze di amianto (per afferrare la canna calda all'atto del cambio) con esposizione perdurante anche in assenza di esercitazioni a fuoco a tale fonte cancerogena;
senza contare la presenza di amianto e materiali contenenti amianto, nelle strutture edili e negli impianti delle installazioni presso cui aveva prestato servizio, tra cui le corvée (con svolgimento di pulizie e di servizi nelle cucine, per lavare i piatti, ovvero le altre stoviglie, ovvero prestare ausili ai cuochi, e per le pulizie estese anche ai luoghi coibentati di amianto, ovvero delle strutture con amianto, tra cui quelle della cucina, etc.) e i piantoni (come quelli da eseguire nelle camerate e nelle strutture di soggiorno, con pulizie da eseguire anche presso i bagni, e le caldaie, etc., tutto coibentato con amianto), oltre alle guardie (piantone di guardia con arma), con aerodispersione di polveri e fibre per riduzione allo stato pulverulento;
- che tali agenti sarebbero stati causa, o quantomeno concausa
(anche quali fattori abbrevianti i tempi di latenza), del mesotelioma
3 pleurico sinistro che ha condotto il alla morte nel luglio Per_1
2016;
-che la patologia sarebbe “asbesto-correlata” e “multi-fattoriale”, in considerazione dei numerosi fattori di rischio cui sarebbe stato esposto il de cuius durante il servizio di leva;
- di aver richiesto in data 29/01/2019 al
[...]
il Controparte_4
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (dpr. 461/2001 art. 2) con riferimento all'infermità di mesotelioma pleurico sinistro che aveva causato il decesso del congiunto in data 18.07.2016, e per l'effetto la liquidazione dell'equo indennizzo (L. 1094/70 – DPR
461/01 art. 2 e art. 7) e il riconoscimento di vittima del dovere e la costituzione delle relative prestazioni (doc. 4/a);
- che in data 15/03/2019 il Controparte_4
, II Reparto, Servizio Speciali
[...]
Benefici, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda per non
“…essere state denunciate situazioni chiare e circostanziate dalle quali desumere chiaramente un'esposizione ad agenti nocivi che possano avere indotto l'insorgenza dell'infermità in questione. Ciò tenuto conto del breve periodo di servizio prestato dal compianto militare (11.02.1970 – 06.05.1971) e della successiva possibile incidenza di fattori nocivi in altri impieghi non riferibili all'Amministrazione Difesa…”;
- che anche la richiesta di riesame del 18/03/2019 del provvedimento di inammissibilità era stata rigettata dal con provvedimento CP_1
del 1/10/2019;
- di aver richiesto in data 29/01/2019 al Controparte_1
l'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, come tutti subiti, nessuno escluso, sia iure proprio
4 che iure hereditario a fronte di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- di aver reiterato la domanda in data 19/03/2019 ed in data
4.11.2019 (doc. 4/a e doc. 7/b);
La signora ha pertanto convenuto in giudizio sia il Parte_1
, sia il , quale soggetto che Controparte_1 Controparte_2 cura (ai sensi dell'art. 3co 3 DPR 243/2006) la graduatoria unica dei beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 1, commi 562 e 563, l.
266/2005.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e, verificata la Parte_2
regolarità delle notifiche eseguite, il primo giudice ha dichiarato la loro contumacia.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi indicati dalla difesa di parte ricorrente e, dopo alcuni rinvii disposti per chiarimenti e deposito di note di approfondimento della questione, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 15/11/2023.
Con la sentenza n.421/2023 il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Impugna la sentenza di primo grado (n.421/2023) , Parte_1 chiedendone la riforma e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Resistono i appellati, costituendosi in questo grado del Parte_2
giudizio, opponendosi alle ulteriori istanze istruttorie e chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza appellata.
All'udienza dell'8 gennaio 2025, all'esito della istruttoria, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice, dopo avere premesso che ai sensi dell'art. 1, co.
563, L. 266/2005 “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere,
5 gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Ha evidenziato che ai sensi del successivo comma 564 “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Ha proseguito evidenziando che il Regolamento emesso con il
D.P.R. 243/2006, in attuazione dell'art. 1, comma 565, l. 266/2005 - concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo - all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento si intendono: “..b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
6 Ha poi sottolineato che in merito al significato di tali espressioni vale l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (Cass. S.U.
759/2017, Cass. 24592/2018, Cass. 4238/2019, Cass. 17027/2019,
Cass. 19268/2019) secondo cui il concetto di "missione di qualunque natura" va inteso con riferimento "sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e
"normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un
"mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata" mentre le "particolari condizioni ambientali ed operative”, comportanti rischi o fatiche maggiori dell'ordinario, sono quelle che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" ossia "normale" in quanto corrispondente a come l'attività è previsto che si svolgesse .
Il Tribunale, dopo tale premessa, ha però ritenuto che le allegazioni in punto di fatto contenute nel ricorso, fossero generiche sia in merito alla presenza di amianto ed altri agenti cancerogeni all'interno delle caserme in cui avrebbe prestato servizio il , sia in merito alla Per_1
concreta esposizione dello stesso agli agenti (in termini di durata e di frequenza) ed ha respinto il ricorso.
2.
A fondamento del suo appello la difesa della ricorrente non fa che ripetere in modo “affastellato” le argomentazioni già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio lamentando che la giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato (se non addirittura omesso di valutare) le allegazioni e la documentazione prodotte e allo stesso tempo non avrebbe correttamente esaminato le risultanze istruttorie.
3.
7 Non ritiene il Collegio di condividere tali motivi di censura.
Ora, nel richiamare quanto evidenziato in sede di ricostruzione delle circostanze di fatto, si deve rilevare che:
1) In primo luogo, il defunto SI è nato, vissuto e deceduto Per_1
a Casale Monferrato, sede dell'Eternit e sito di interesse nazionale per la contaminazione ambientale da amianto.
2) Come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, e dalla stessa appellante, aveva svolto attività lavorativa nel settore del trasporto dell'amianto.
Tanto è vero che l'attuale appellante (in qualità di vedova) ha adito il
Tribunale di Vercelli per convenire in giudizio l al fine di CP_5 ottenere la rendita ai superstiti (e la liquidazione dell'assegno funerario) sostenendo che il decesso del coniuge era dipeso da una patologia professionale asbesto correlata per l'attività di lavoro svolta in esposizione a fibre e polveri di amianto per l'intero periodo di lavoro. Ricorso accolto a seguito di CTU medico legale (con la sentenza n.422/2023 -passata in giudicato).
3) Quanto all'anno di servizio militare prestato le allegazioni sono assolutamente generiche posto che l'appellante vorrebbe individuare una relazione causale, ovvero concausale, del servizio militare con il mesotelioma pleurico fondando le proprie argomentazioni sul servizio di sentinella, l'uso di panni di amianto (che servivano per impugnare il fucile mitragliatore quando la canna era rovente dopo l'utilizzo) e l'asserita massiccia e diffusa presenza di amianto nelle strutture ed edifici militari.
Nel caso di specie, il servizio del militare svolto dal signor , Per_1
così come riportato nel ricorso introduttivo del giudizio, non consente di essere ricondotto in quelle attività pericolose (in quanto tali ovvero divenute tali per circostanze eccezionali) idonee a consentire di
8 riconoscere il preteso status di vittima del dovere (Cass. Sez. lavoro n. 24592/2018).
4) Come condivisibilmente osservato dalla Difesa delle PA, inconferente è la tesi della presenza ubiquitaria ed ovunque dell'amianto nella edilizia militare. Questo perché il rischio relativo alle fibre aerodisperse che potrebbero essere rilasciate dalle strutture murarie o dalle coperture delle caserme dovrebbe, in ogni caso, essere necessariamente rapportato alle incombenze del militare nel caso specifico.
Tuttavia, il defunto IG. non risulta avere mai eseguito Per_1
interventi edilizi o manutenzioni di costruzioni militari o della caserma, unica attività che avrebbe eventualmente potuto consentire un contatto con elementi costruttivi in amianto, per il resto presenti nello stato “compatto” e quindi non idonei a disperdere fibre di amianto.
5) Si deve rammentare che in materia di equo indennizzo nella nozione di “causa efficiente e determinante delle condizioni di servizio” vanno inclusi solo i fattori di rischio che costituiscono i fatti e gli eventi eccedenti le normali condizioni di lavoro rientranti nell'ordinario servizio istituzionale. In ogni caso l'appellante non ha allegato alcuna prova concreta di fatti di servizio di rilevanza eziologica nello sviluppo della patologia.
6) Non è, infatti, stata dedotto nulla di significativo circa i compiti
(rilevanti ai sensi del comma 564 dell'art 1 della L. n.266/20059) svolti dal militare nonché la reale sottoposizione ad amianto dello stesso.
Sul punto non possono aiutare i generici richiami alle varie inchieste giudiziarie che non hanno riguardato la caserma dove aveva svolto il servizio militare il defunto. Inconferente è anche il richiamo a quanto contenuto nella relazione della commissione di inchiesta sull'uranio
9 impoverito.
7) Relativamente alle deposizioni testimoniali, acquisite nel giudizio di primo grado, non si può che rilevare come il teste (Ufficiale Tes_1
Generale) ha riferito genericamente sullo stato delle caserme italiane e della vita militare senza potersi concretamente riportare al caso in esame, rispetto al quale il teste espressamente ha affermato: “non ho informazioni specifiche sul servizio prestato nell'esercito dal sig.
” e ancora “non so esattamente quale dotazione avesse Per_1
)”. Per_1
Parimenti inconferente (e comunque irrilevante ai fini del decidere) è poi la testimonianza del sig. , figlio del defunto, palesemente Per_1
portatore di un interesse nel presente giudizio e che, comunque, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, ha riferito ciò che aveva appreso dal padre. Infine, il teste a riportato Tes_2
circostanze apprese de relato dalla famiglia del defunto (dalla stessa nominato consulente di parte). Non si può certo sostenere, come vorrebbe la difesa dell'appellante, che il teste avesse avuto una conoscenza diretta dell'esposizione del dante causa all'amianto “in virtù della mia esperienza personale come militare di leva, avendo utilizzato le stesse armi già in dotazione al sig. ”. Per_1
8) Di fronte alla genericità delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo non può essere accolta l'istanza istruttoria volta a disporre una CTU posto che si tratterebbe di consulenza avente fini del tutto esplorativi e quindi inammissibili.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che:
“la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto
10 suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. (Cass.civ. Sez. III, 7 settembre 2023, n.
26048).
4.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannata a rimborsare agli appellati le spese del grado liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre accessori.
Solo ove, in caso di successive verifiche, risultasse dovuto, dovrà essere dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato per l'impugnazione se dovuto.
Così deciso all'udienza del 8 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
11 Dott. Piero Rocchetti Dott. Clotilde Fierro
12