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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
RA IT OS, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 803/2023 depositato il 29/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 24/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 1 e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200228 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200228 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200228 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2019 la Guardia di Finanza di Arezzo ha svolto un'attività di polizia giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, nell'ambito del procedimento penale Numero_1, a carico dei Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2, in qualità di presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società Società_1 s.r.l. in liquidazione, per i delitti di cui all'articolo 640 c.p. ed agli articoli 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
Dalle indagini è risultato il coinvolgimento nella frode di alcune società, tra cui l'Ricorrente_1 s.r.l., svolgente l'attività di “noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri”, con sede in Arezzo (dal 7 luglio 2023 detta società ha cambiato denominazione in Società_8 s.r.l. in liquidazione, con sede in Catanzaro, di cui è rappresentante legale e liquidatore il Sig. Rappresentante_1).
In particolare, è emerso che la Società_1 s.r.l. in liquidazione ha acquistato indebitamente, in qualità di esportatore abituale, vari autoveicoli (pur avendo un plafond in tutto o in parte inesistente) per poi rivenderli ad altre società del gruppo, assoggettandoli ad Iva.
Con questo sistema le società coinvolte maturavano crediti Iva e la Società_1 s.r.l. ometteva il versamento all'erario dell'imposta dovuta.
Per l'anno 2016 sono risultate irregolarità nelle fatture relative all'acquisto dei seguenti veicoli:
due trattori mod. 4655 Soc9 di cui alla fattura n. 1 del 2016 per € 128.164,15, con Iva per € 28.196,11, emessa dalla società Società_2 s.r.l., rappresentata dal Sig. Nominativo_1;
due autoveicoli, di cui alle fatture nn. 3 e 4 del 2016, emesse dalla Società_1 s.r.l. per una Volkswagen Golf ed una Land Rover Discovery, rispettivamente per € 19.800,00, con Iva per € 4.356,00 ed € 30.000,00, con Iva per € 6.600,00.
Inoltre, tra le cessioni effettuate, vi erano anche quelle dei due trattori Soc9 sopra indicati, rivenduti il giorno stesso dell'acquisto in regime di triangolazione non imponibile, ex art. 8 del d.P.R. n. 633/1972 alla ditta Società_1 s.r.l., per il prezzo di € 129.564,15.
Tali operazioni sono state considerate inesistenti dalla Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate ha condiviso tale interpretazione dei dati contabili emersi dalla verifica fiscale.
In considerazione degli esiti investigativi sopra illustrati, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Arezzo, relativamente all'anno d'imposta 2016, in data 18 agosto 2021, ha notificato alla società Ricorrente_1 s.r.l. l'avviso di accertamento n. T8D030200228, contestando plurime violazioni tributarie, tra cui Iva per
€ 67.656,00, Ires per € 35.245,00 ed Irap per € 3.879,00.
In data 25 febbraio 2022, la società contribuente ha impugnato il predetto avviso davanti alla C.T.P. di Arezzo, sollevando varie censure, tra cui l'illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione, la mancata dimostrazione delle circostanze poste a base dell'impianto accusatorio e l'erronea effettuazione dei conteggi da parte dell'Agenzia. La Corte adita, con sentenza n. 24 del 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo provata nel caso di specie l'esistenza di una “frode carosello” e la natura di società “cartiera” dell'apparente soggetto cedente, che ha emesso la fatturazione falsa.
Il 29 giugno 2023 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha appellato la pronuncia n. 24/2023 della C.T.P. di Arezzo, chiedendone la riforma, principalmente sulla base del seguente motivo: il coinvolgimento della società
Ricorrente_1 s.r.l. nel procedimento penale relativo alla “frode carosello” di cui si discute e su cui l'Agenzia ha basato integralmente la propria contestazione, è avvenuto solo all'inizio del processo, ma successivamente la posizione della società appellante è stata stralciata e, comunque, le fatture in questione non sono basate su operazioni inesistenti in quanto la società ha fornito la prova dell'avvenuto acquisto, vendita e trasporto dei trattori Soc9 da Arezzo a Milano, in regime di non imponibilità Iva, perché destinati all'esportazione.
Sul punto della dimostrazione dell'effettivo trasporto dei veicoli la società contribuente ha richiesto alla Corte
l'ammissione di prova testimoniale, ex art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con memoria del 10 agosto 2023 si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Arezzo, ed ha confutato i motivi di appello esposti dalla controparte, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nell'odierna udienza del 7 novembre 2025, assente la società contribuente, l'Agenzia appellata ha esposto le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, come evidenziato dall'Agenzia nelle memorie di costituzione, si rileva che la società non ha contestato il recupero dell'Iva derivante da fatturazioni passive soggettivamente e oggettivamente inesistenti, riguardanti le fatture nn. 3 e 4, emesse dalla Società_1 s.r.l. per la Volkswagen Golf e la Land Rover Discovery, rispettivamente per € 19.800,00 (con Iva pari ad € 4.356,00) e per € 30.000,00 (con Iva pari a € 6.600,00), per complessivi € 10.956,00 di Iva, ma si è limitata a ribadire l'acquisto, il trasporto e la vendita di due trattori Soc9, in regime di non imponibilità Iva (perché destinati all'esportazione), cercando di dimostrare che il trasporto dei due trattori da Arezzo a Milano è realmente avvenuto.
Tenuto conto che la principale argomentazione difensiva attiene alla tesi secondo cui lo stralcio della posizione della società Ricorrente_1 s.r.l. nel processo penale, relativo alla frode carosello di cui si discute, farebbe decadere, anche sul piano tributario, la fondatezza della pretesa, è utile ricostruire la vicenda penale.
Dal processo penale originario è derivato il procedimento Num2 del 2020, cui ha fatto seguito l'iscrizione del Num3/2021 e successivamente quella del Num4/2022, con cui, in data 21 luglio 2022, le posizioni dei Sig.ri Nom_2 e Nom_1 sono state stralciate e definite con la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Arezzo Num5/2022 del 20 ottobre 2022, emessa ex art. 444 del c.p.p..
I capi di imputazione oggetto della pronuncia patteggiata, a carico di Nominativo_1 (rappresentante legale della società Ricorrente_1 s.r.l.) e Nominativo_2, attengono ai seguenti reati: Capo N) - “delitto ex art. 81, 110 c.p. e art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, poiché in concorso tra loro, con più violazioni della stessa disposizione di legge, al fine di consentire l'evasione dell'Iva all'Ricorrente_1 s.r.l. e alla Società_7 s.r.l., entrambe co- amministrate dal Nom_1 e dal Nominativo_2, emettevano negli anni 2016 e 2017 cinque fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”;
Capo I) - “delitto ex art. 81, 110 c.p. e art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché, agendo in concorso tra loro, con più violazioni della stessa disposizione di legge, al fine di consentire l'evasione dell'Iva alle imprese Società_4 s.r.l. e Ricorrente_1 s.r.l. (entrambe co-amministrate dal Nominativo_1 e dal Nominativo_2) emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti”.
Considerato che la predetta sentenza di patteggiamento è stata adottata poiché dagli atti di causa sono emersi elementi concreti di responsabilità, tali da non consentire l'adozione di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., il coinvolgimento della società Ricorrente_1 s.r.l. risulta evidente, in quanto, come si legge nella citata sentenza n. 314 del 2022, “le condotte (degli imputati) appaiono poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, che si ricava dal fatto che gli imputati hanno agito nell'ambito dell'amministrazione delle medesime compagini sociali, e sostanzialmente dunque perseguendo un fine e un progetto unitario, rappresentato dall'ottenimento di un guadagno sotto forma di indebito risparmio di imposta”.
Per quanto attiene alla dimostrazione dell'effettivo trasporto dei trattori NI in questione ed alla esistenza o meno delle operazioni connesse a tale attività, si ritiene che gli elementi forniti dalla società contribuente non siano sufficienti a provare l'esistenza dei fatti suddetti, in quanto, come emerso dall'attività investigativa della Guardia di Finanza:
non risulta dimostrato che i trattori in questione si trovassero a bordo del mezzo della Società_2 s.r.l., quando lo stesso ha percorso il tratto autostradale Arezzo-Parma;
l'oggetto della fattura n. 166 del 29 dicembre 2016 (con cui Ricorrente_1 s.r.l. ha venduto in regime di non imponibilità Iva alla Società_1 s.r.l. i trattori Soc9 n. Targa_1 e n. Targa_2), è lo stesso della fattura di acquisto n. 1 del 28 dicembre 2016, emessa dalla Società_2 s.r.l., infatti i predetti trattori sono stati rivenduti il giorno dopo l'acquisto;
il Sig. Nominativo_3, indicato come vettore, ha dichiarato di aver effettuato un viaggio autostradale da Arezzo verso il Nord, ma di non ricordare il luogo di destinazione né il tragitto di rientro;
dal controllo dei transiti Telepass e Viacard di tutti i mezzi intestati alla Soc2 s.r.l., effettuati nelle date del
28 e 29 dicembre 2016, è emerso che nessun mezzo di detta società aveva utilizzato l'autostrada al di fuori della Regione Toscana e l'apparato telepass associato all'autocarro Num6 (indicato come mezzo di trasporto dei trattori), nelle date in questione, non aveva percorso nessuna tratta autostradale;
le informazioni acquisite dalle società Società_5 S.p.A. e Società_6 s.n.c., indicate quali soggetti che avevano effettuato le pratiche di esportazione dei due trattori in Iran, attraverso la dogana di Fernetti, non hanno consentito di indicare né l'autocarro, né l'autista che avrebbe effettuato la consegna dei beni presso il magazzino della Società_5 S.p.A..
Oltre alle predette circostanze, contribuiscono a corroborare la fondatezza della pretesa fiscale gli ulteriori elementi evidenziati dai Giudici di prime cure, condivisi da questa Corte: “tutte le operazioni sono infragruppo, creando in tal modo crediti I.V.A. alle società acquirenti senza che le stesse (Società_7 e Ricorrente_1) adempissero agli obblighi di versamento;
la non certezza del transito da Arezzo a Milano dei mezzi, così come il dubbio dell'effettiva esportazione in triangolazione;
il breve ciclo di attività della Soc2 s.r.l.; la sede sociale della stessa priva di contratto di locazione e mancanza di utenze;
la vendita dei beni a prezzi fuori mercato” (sent. n. 24 del 2023 della C.T.P. di Arezzo). Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
CH ON UG De CA
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
RA IT OS, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 803/2023 depositato il 29/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 24/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 1 e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200228 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200228 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200228 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2019 la Guardia di Finanza di Arezzo ha svolto un'attività di polizia giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, nell'ambito del procedimento penale Numero_1, a carico dei Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2, in qualità di presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società Società_1 s.r.l. in liquidazione, per i delitti di cui all'articolo 640 c.p. ed agli articoli 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
Dalle indagini è risultato il coinvolgimento nella frode di alcune società, tra cui l'Ricorrente_1 s.r.l., svolgente l'attività di “noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri”, con sede in Arezzo (dal 7 luglio 2023 detta società ha cambiato denominazione in Società_8 s.r.l. in liquidazione, con sede in Catanzaro, di cui è rappresentante legale e liquidatore il Sig. Rappresentante_1).
In particolare, è emerso che la Società_1 s.r.l. in liquidazione ha acquistato indebitamente, in qualità di esportatore abituale, vari autoveicoli (pur avendo un plafond in tutto o in parte inesistente) per poi rivenderli ad altre società del gruppo, assoggettandoli ad Iva.
Con questo sistema le società coinvolte maturavano crediti Iva e la Società_1 s.r.l. ometteva il versamento all'erario dell'imposta dovuta.
Per l'anno 2016 sono risultate irregolarità nelle fatture relative all'acquisto dei seguenti veicoli:
due trattori mod. 4655 Soc9 di cui alla fattura n. 1 del 2016 per € 128.164,15, con Iva per € 28.196,11, emessa dalla società Società_2 s.r.l., rappresentata dal Sig. Nominativo_1;
due autoveicoli, di cui alle fatture nn. 3 e 4 del 2016, emesse dalla Società_1 s.r.l. per una Volkswagen Golf ed una Land Rover Discovery, rispettivamente per € 19.800,00, con Iva per € 4.356,00 ed € 30.000,00, con Iva per € 6.600,00.
Inoltre, tra le cessioni effettuate, vi erano anche quelle dei due trattori Soc9 sopra indicati, rivenduti il giorno stesso dell'acquisto in regime di triangolazione non imponibile, ex art. 8 del d.P.R. n. 633/1972 alla ditta Società_1 s.r.l., per il prezzo di € 129.564,15.
Tali operazioni sono state considerate inesistenti dalla Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate ha condiviso tale interpretazione dei dati contabili emersi dalla verifica fiscale.
In considerazione degli esiti investigativi sopra illustrati, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Arezzo, relativamente all'anno d'imposta 2016, in data 18 agosto 2021, ha notificato alla società Ricorrente_1 s.r.l. l'avviso di accertamento n. T8D030200228, contestando plurime violazioni tributarie, tra cui Iva per
€ 67.656,00, Ires per € 35.245,00 ed Irap per € 3.879,00.
In data 25 febbraio 2022, la società contribuente ha impugnato il predetto avviso davanti alla C.T.P. di Arezzo, sollevando varie censure, tra cui l'illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione, la mancata dimostrazione delle circostanze poste a base dell'impianto accusatorio e l'erronea effettuazione dei conteggi da parte dell'Agenzia. La Corte adita, con sentenza n. 24 del 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo provata nel caso di specie l'esistenza di una “frode carosello” e la natura di società “cartiera” dell'apparente soggetto cedente, che ha emesso la fatturazione falsa.
Il 29 giugno 2023 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha appellato la pronuncia n. 24/2023 della C.T.P. di Arezzo, chiedendone la riforma, principalmente sulla base del seguente motivo: il coinvolgimento della società
Ricorrente_1 s.r.l. nel procedimento penale relativo alla “frode carosello” di cui si discute e su cui l'Agenzia ha basato integralmente la propria contestazione, è avvenuto solo all'inizio del processo, ma successivamente la posizione della società appellante è stata stralciata e, comunque, le fatture in questione non sono basate su operazioni inesistenti in quanto la società ha fornito la prova dell'avvenuto acquisto, vendita e trasporto dei trattori Soc9 da Arezzo a Milano, in regime di non imponibilità Iva, perché destinati all'esportazione.
Sul punto della dimostrazione dell'effettivo trasporto dei veicoli la società contribuente ha richiesto alla Corte
l'ammissione di prova testimoniale, ex art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con memoria del 10 agosto 2023 si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Arezzo, ed ha confutato i motivi di appello esposti dalla controparte, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nell'odierna udienza del 7 novembre 2025, assente la società contribuente, l'Agenzia appellata ha esposto le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, come evidenziato dall'Agenzia nelle memorie di costituzione, si rileva che la società non ha contestato il recupero dell'Iva derivante da fatturazioni passive soggettivamente e oggettivamente inesistenti, riguardanti le fatture nn. 3 e 4, emesse dalla Società_1 s.r.l. per la Volkswagen Golf e la Land Rover Discovery, rispettivamente per € 19.800,00 (con Iva pari ad € 4.356,00) e per € 30.000,00 (con Iva pari a € 6.600,00), per complessivi € 10.956,00 di Iva, ma si è limitata a ribadire l'acquisto, il trasporto e la vendita di due trattori Soc9, in regime di non imponibilità Iva (perché destinati all'esportazione), cercando di dimostrare che il trasporto dei due trattori da Arezzo a Milano è realmente avvenuto.
Tenuto conto che la principale argomentazione difensiva attiene alla tesi secondo cui lo stralcio della posizione della società Ricorrente_1 s.r.l. nel processo penale, relativo alla frode carosello di cui si discute, farebbe decadere, anche sul piano tributario, la fondatezza della pretesa, è utile ricostruire la vicenda penale.
Dal processo penale originario è derivato il procedimento Num2 del 2020, cui ha fatto seguito l'iscrizione del Num3/2021 e successivamente quella del Num4/2022, con cui, in data 21 luglio 2022, le posizioni dei Sig.ri Nom_2 e Nom_1 sono state stralciate e definite con la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Arezzo Num5/2022 del 20 ottobre 2022, emessa ex art. 444 del c.p.p..
I capi di imputazione oggetto della pronuncia patteggiata, a carico di Nominativo_1 (rappresentante legale della società Ricorrente_1 s.r.l.) e Nominativo_2, attengono ai seguenti reati: Capo N) - “delitto ex art. 81, 110 c.p. e art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, poiché in concorso tra loro, con più violazioni della stessa disposizione di legge, al fine di consentire l'evasione dell'Iva all'Ricorrente_1 s.r.l. e alla Società_7 s.r.l., entrambe co- amministrate dal Nom_1 e dal Nominativo_2, emettevano negli anni 2016 e 2017 cinque fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”;
Capo I) - “delitto ex art. 81, 110 c.p. e art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché, agendo in concorso tra loro, con più violazioni della stessa disposizione di legge, al fine di consentire l'evasione dell'Iva alle imprese Società_4 s.r.l. e Ricorrente_1 s.r.l. (entrambe co-amministrate dal Nominativo_1 e dal Nominativo_2) emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti”.
Considerato che la predetta sentenza di patteggiamento è stata adottata poiché dagli atti di causa sono emersi elementi concreti di responsabilità, tali da non consentire l'adozione di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., il coinvolgimento della società Ricorrente_1 s.r.l. risulta evidente, in quanto, come si legge nella citata sentenza n. 314 del 2022, “le condotte (degli imputati) appaiono poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, che si ricava dal fatto che gli imputati hanno agito nell'ambito dell'amministrazione delle medesime compagini sociali, e sostanzialmente dunque perseguendo un fine e un progetto unitario, rappresentato dall'ottenimento di un guadagno sotto forma di indebito risparmio di imposta”.
Per quanto attiene alla dimostrazione dell'effettivo trasporto dei trattori NI in questione ed alla esistenza o meno delle operazioni connesse a tale attività, si ritiene che gli elementi forniti dalla società contribuente non siano sufficienti a provare l'esistenza dei fatti suddetti, in quanto, come emerso dall'attività investigativa della Guardia di Finanza:
non risulta dimostrato che i trattori in questione si trovassero a bordo del mezzo della Società_2 s.r.l., quando lo stesso ha percorso il tratto autostradale Arezzo-Parma;
l'oggetto della fattura n. 166 del 29 dicembre 2016 (con cui Ricorrente_1 s.r.l. ha venduto in regime di non imponibilità Iva alla Società_1 s.r.l. i trattori Soc9 n. Targa_1 e n. Targa_2), è lo stesso della fattura di acquisto n. 1 del 28 dicembre 2016, emessa dalla Società_2 s.r.l., infatti i predetti trattori sono stati rivenduti il giorno dopo l'acquisto;
il Sig. Nominativo_3, indicato come vettore, ha dichiarato di aver effettuato un viaggio autostradale da Arezzo verso il Nord, ma di non ricordare il luogo di destinazione né il tragitto di rientro;
dal controllo dei transiti Telepass e Viacard di tutti i mezzi intestati alla Soc2 s.r.l., effettuati nelle date del
28 e 29 dicembre 2016, è emerso che nessun mezzo di detta società aveva utilizzato l'autostrada al di fuori della Regione Toscana e l'apparato telepass associato all'autocarro Num6 (indicato come mezzo di trasporto dei trattori), nelle date in questione, non aveva percorso nessuna tratta autostradale;
le informazioni acquisite dalle società Società_5 S.p.A. e Società_6 s.n.c., indicate quali soggetti che avevano effettuato le pratiche di esportazione dei due trattori in Iran, attraverso la dogana di Fernetti, non hanno consentito di indicare né l'autocarro, né l'autista che avrebbe effettuato la consegna dei beni presso il magazzino della Società_5 S.p.A..
Oltre alle predette circostanze, contribuiscono a corroborare la fondatezza della pretesa fiscale gli ulteriori elementi evidenziati dai Giudici di prime cure, condivisi da questa Corte: “tutte le operazioni sono infragruppo, creando in tal modo crediti I.V.A. alle società acquirenti senza che le stesse (Società_7 e Ricorrente_1) adempissero agli obblighi di versamento;
la non certezza del transito da Arezzo a Milano dei mezzi, così come il dubbio dell'effettiva esportazione in triangolazione;
il breve ciclo di attività della Soc2 s.r.l.; la sede sociale della stessa priva di contratto di locazione e mancanza di utenze;
la vendita dei beni a prezzi fuori mercato” (sent. n. 24 del 2023 della C.T.P. di Arezzo). Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
CH ON UG De CA