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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/05/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2202/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2202/2023, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VIVONA GIANLUCA
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
PIRRONE CLAUDIO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.12.2023, e Parte_1 Parte_2 premettevano di aver contratto, in data 7.11.1981, matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 243, p. II, serie A, anno 1981.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione erano nate tre figlie, delle quali una deceduta e le altre maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale. Chiedevano, pertanto, al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso, aventi ad oggetto esclusivamente lo status.
Con note tempestivamente depositate, le parti confermavano le condizioni congiunte articolate in ricorso e ribadivano la propria volontà di addivenire alla separazione.
Indi, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e , in Parte_1 Parte_2
atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 7.11.1981, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 243,
p. II, serie A, anno 1981, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 maggio 2024.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2202/2023, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VIVONA GIANLUCA
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
PIRRONE CLAUDIO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.12.2023, e Parte_1 Parte_2 premettevano di aver contratto, in data 7.11.1981, matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 243, p. II, serie A, anno 1981.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione erano nate tre figlie, delle quali una deceduta e le altre maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale. Chiedevano, pertanto, al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso, aventi ad oggetto esclusivamente lo status.
Con note tempestivamente depositate, le parti confermavano le condizioni congiunte articolate in ricorso e ribadivano la propria volontà di addivenire alla separazione.
Indi, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e , in Parte_1 Parte_2
atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 7.11.1981, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 243,
p. II, serie A, anno 1981, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 maggio 2024.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa