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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/09/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 458/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott.Massimo Gullino Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle causa iscritta al n. 458/2022 , celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., proposta avverso la sentenza n.629/2022 pubbl. in data 25/03/2022 dal
Tribunale di Reggio Calabria
TRA
, nata il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Massimo Pedone (PEC:
Email_1
Appellante
CONTRO
in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Controparte_1 Controparte_2
artita IVA e Codice Fiscale ), rappresentato e difeso, dall'Avv. P.IVA_1
Antonio Pileggi ( PEC: - FAX: Email_2
068558892)
Appellato/ appellante incidentale
E
(c.f. ), Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iamonte appellato
Conclusioni delle parti (note di trattazione scritta) : Pt_1
< deposita verbale di con conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data
15.7.2024 fra le parti e ... Le parti, con il detto verbale, hanno Pt_1 CP_1
definito in via conciliativa le reciproche pretese impegnandosi “ad abbandonare il giudizio RG 458/2022 pendente innanzi alla Corte d'Appello a spese compensate”.
Il sottoscritto difensore segnala che in tale giudizio risulta costituito anche il terzo chiamato Sig. e che lo scrivente non ha alcuna difficoltà a ritenere definito CP_3
il giudizio e ad abbandonare lo stesso, con rinunzia al vincolo di solidarietà professionale ..., ma ignora quale sia la volontà del sig. e degli altri CP_3
difensori costituiti. Si rimette, pertanto, alle valutazioni dell'adita Corte ...>
CP_1
(deposita telematicamente copia del verbale di conciliazione in sede sindacale, repertorio n. 21217/2024,sottoscritto dalle parti in data 15 luglio 2024).
Si chiede pertanto venga dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite.
VE:
<a. revocare la sentenza impugnata nella parte in cui pone a carico dell'appellato, solidalmente con gli altri resistenti, le spese processuali, confermando per il resto pronuncia appellata;
< i>
B. condannare in ogni caso l'appellante alle spese e competenze di lite del presente giudizio di appello, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria per sentir accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare l'illegittima condotta tenuta dalla convenuta nell'espletamento della procedura selettiva per Controparte_1
l'assunzione di due unità lavorative, con qualifica di Addetto Parcheggi presso l'aeroporto “Tito Minniti” di Reggio di Calabria;
b) per l'effetto, condannare la convenuta a riformulare la detta graduatoria e, comunque, ad Controparte_1
assumere in servizio l'esponente con qualifica e livello di Addetto Parcheggi;
c) condannare altresì la medesima società al risarcimento del danno patito, quantificabile in ragione delle differenze retributive alla stessa dovute fra l'8° ed il
6° livello a far tempo dal 20.6.18 (data della lettera di impugnativa della graduatoria), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei mensili e sino all'effettivo soddisfo.
Si è costituita in giudizio la società resistente, deducendo la dedotta legittimità della scelta effettuata e chiedendo il rigetto del ricorso;
veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in qualità di Controparte_3
controinteressato, essendo egli collocato in graduatoria nella posizione immediatamente precedente a quella della ricorrente;
questi ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso.
Il Tribunale ha così deciso :
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara l'illegittimità della graduatoria pubblicata in esito alla procedura n. 579/2018, oggetto di causa;
b) condanna la al risarcimento del danno nei confronti della Controparte_1
ricorrente , da liquidarsi in misura pari alle differenze retributive Parte_1
tra il livello VIII di attuale attribuzione e livello VI – Addetto ai parcheggi, con decorrenza dal 20.6.18”;
- rigetta nel residuo merito;
-previa compensazione per 1/2 delle spese di lite attese le ragioni esposte in parte motiva, pone la residua quota di 1/2 delle stesse a carico delle parti resistenti in solido tra loro, quantificando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi
€3.700,00 oltre spese documentate, IVA e CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge”.
La ha proposto appello alla sentenza nella parte in cui il primo giudice Pt_1
non ha riformulato la graduatoria, dichiarandola vincitrice e condannando la
Società appellata ad assumerla con la qualifica di “Addetto Parcheggi”, limitandosi a dichiarare illegittima la procedura “a seguito dell'accertata erronea attribuzione del punteggio in questione al con conseguenze esclusivamente CP_3
risarcitorie; chiedeva di condannare la a riformulare la graduatoria CP_1
pubblicata in esito alla procedura n.579/2018 , riducendo di 3 punti il punteggio di e dichiarando vincitori e con attribuzione alla stessa CP_3 Per_1 Pt_1 delle mansioni impiegatizie di Addetto ai parcheggi di livello VI, con ogni consequenziale provvedimento.
La ha chiesto di respingere l'appello principale e proposto a sua volta CP_1
appello incidentale lamentando l' omessa considerazione dell'assunzione a tempo indeterminato come Operaio Manutenzione e Terminal successiva alla procedura selettiva oggetto del presente giudizio, con conseguente accettazione delle condizioni contrattuali e “rinuncia” a far valere l'asserita illegittimità della precedente procedura selettiva, insistendo in ogni caso per la legittimità della procedura selettiva e l'impossibilità di riformulare la graduatoria. ha chiesto di rigettare l'appello proposto dalla . CP_3 Pt_1
Nel corso del giudizio , hanno documentato che Parte_2
era intervenuto verbale di conciliazione in sede sindacale, repertorio n.
21217/2024, sottoscritto in data 15 luglio 2024.
appellato terzo chiamato, ha rilevato di essere rimasto estraneo alla CP_3
transazione intercorsa fra le altre parti e di non opporsi alla stessa, chiedendo una pronuncia della condanna alle spese del giudizio di appello e su quella solidale alle spese di giudizio portate dalla sentenza di primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. era ritualmente comunicato alle parti e l'appellante depositava ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le ultime note di trattazione scritta, l'Avv. Domenico Massimo Pedone per conto dell'appellante e l'Avv. Antonio Pileggi per conto Parte_2
dell'appellata / appellante incidentale hanno depositato verbale Controparte_1
di conciliazione stipulato in sede sindacale del 15/07/2024 , nel quale si legge : al punto g) la Sig.ra “rinuncia alle pretese fatte valere con il ricorso Pt_1
R.G.N. 731/2019, alla sentenza n.29/2022 pubblicata il 25/03/2022 che lo ha definito, ai suoi effetti ed alla sua esecuzione, nonché all'appello proposto avverso tale sentenza”.
Analogamente al punto h) “rinuncia a sua volta al proprio appello CP_1
incidentale nel giudizio R.G.N. 458/2022”. Al punto i) del suddetto verbale “le parti si impegnano quindi ad abbandonare il giudizio R.G.N. 458/2022 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Reggio
Calabria, con compensazione delle spese”.
Le anzidette parti hanno pertanto chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e , di conseguenza, disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
VE a sua volta ha dichiarato che “non sussistono ragioni per opporsi alla transazione raggiunta”, chiedendo alla Corte di pronunciare sulla questione relativa alla condanna solidale alle spese di giudizio, delibate con la sentenza impugnata, insistendo altresì per il pagamento delle spese e competenze processuali dell'appello.
Ciò posto, questa Corte deve prendere atto : della documentata definizione transattiva della vertenza, che ha riguardato l'offerta formulata dalla con inquadramento della lavoratrice nel VI livello Controparte_1
con qualifica di operaio dal 15/06/2004; della rinuncia della alle pretese fatte valere con il ricorso n. 731/ 2019 Pt_1
RG, alla sentenza n. 29/2022 pubblicata il 25 Marzo 2022 che lo ha definito, ai suoi effetti e alla sua esecuzione, nonché all'appello proposto avverso detta sentenza, mentre a sua volta ha rinunciato al proprio appello incidentale CP_1
nel presente giudizio;
che risultano conciliate tutte le altre richieste relative a diritti maturati dalla lavoratrice, cui la ha riconosciuto, a titolo risarcitorio e transattivo, la CP_1
somma omnia di euro 1.500,00 lorde.
Da ciò consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio, considerando che dalla soluzione transattiva intervenuta tra e ha beneficiato anche Pt_1 CP_1
controinteressato rispetto all' originaria domanda dell'appellante di essere CP_3
dichiarata vincitrice in suo danno.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 CP_1 e avverso la sentenza n. 629/ 2022 pubbl. il
[...] Controparte_3
25/03/2022 dal GL di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott.Massimo Gullino Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle causa iscritta al n. 458/2022 , celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., proposta avverso la sentenza n.629/2022 pubbl. in data 25/03/2022 dal
Tribunale di Reggio Calabria
TRA
, nata il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Massimo Pedone (PEC:
Email_1
Appellante
CONTRO
in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Controparte_1 Controparte_2
artita IVA e Codice Fiscale ), rappresentato e difeso, dall'Avv. P.IVA_1
Antonio Pileggi ( PEC: - FAX: Email_2
068558892)
Appellato/ appellante incidentale
E
(c.f. ), Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iamonte appellato
Conclusioni delle parti (note di trattazione scritta) : Pt_1
< deposita verbale di con conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data
15.7.2024 fra le parti e ... Le parti, con il detto verbale, hanno Pt_1 CP_1
definito in via conciliativa le reciproche pretese impegnandosi “ad abbandonare il giudizio RG 458/2022 pendente innanzi alla Corte d'Appello a spese compensate”.
Il sottoscritto difensore segnala che in tale giudizio risulta costituito anche il terzo chiamato Sig. e che lo scrivente non ha alcuna difficoltà a ritenere definito CP_3
il giudizio e ad abbandonare lo stesso, con rinunzia al vincolo di solidarietà professionale ..., ma ignora quale sia la volontà del sig. e degli altri CP_3
difensori costituiti. Si rimette, pertanto, alle valutazioni dell'adita Corte ...>
CP_1
(deposita telematicamente copia del verbale di conciliazione in sede sindacale, repertorio n. 21217/2024,sottoscritto dalle parti in data 15 luglio 2024).
Si chiede pertanto venga dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite.
VE:
<a. revocare la sentenza impugnata nella parte in cui pone a carico dell'appellato, solidalmente con gli altri resistenti, le spese processuali, confermando per il resto pronuncia appellata;
< i>
B. condannare in ogni caso l'appellante alle spese e competenze di lite del presente giudizio di appello, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria per sentir accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare l'illegittima condotta tenuta dalla convenuta nell'espletamento della procedura selettiva per Controparte_1
l'assunzione di due unità lavorative, con qualifica di Addetto Parcheggi presso l'aeroporto “Tito Minniti” di Reggio di Calabria;
b) per l'effetto, condannare la convenuta a riformulare la detta graduatoria e, comunque, ad Controparte_1
assumere in servizio l'esponente con qualifica e livello di Addetto Parcheggi;
c) condannare altresì la medesima società al risarcimento del danno patito, quantificabile in ragione delle differenze retributive alla stessa dovute fra l'8° ed il
6° livello a far tempo dal 20.6.18 (data della lettera di impugnativa della graduatoria), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei mensili e sino all'effettivo soddisfo.
Si è costituita in giudizio la società resistente, deducendo la dedotta legittimità della scelta effettuata e chiedendo il rigetto del ricorso;
veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in qualità di Controparte_3
controinteressato, essendo egli collocato in graduatoria nella posizione immediatamente precedente a quella della ricorrente;
questi ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso.
Il Tribunale ha così deciso :
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara l'illegittimità della graduatoria pubblicata in esito alla procedura n. 579/2018, oggetto di causa;
b) condanna la al risarcimento del danno nei confronti della Controparte_1
ricorrente , da liquidarsi in misura pari alle differenze retributive Parte_1
tra il livello VIII di attuale attribuzione e livello VI – Addetto ai parcheggi, con decorrenza dal 20.6.18”;
- rigetta nel residuo merito;
-previa compensazione per 1/2 delle spese di lite attese le ragioni esposte in parte motiva, pone la residua quota di 1/2 delle stesse a carico delle parti resistenti in solido tra loro, quantificando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi
€3.700,00 oltre spese documentate, IVA e CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge”.
La ha proposto appello alla sentenza nella parte in cui il primo giudice Pt_1
non ha riformulato la graduatoria, dichiarandola vincitrice e condannando la
Società appellata ad assumerla con la qualifica di “Addetto Parcheggi”, limitandosi a dichiarare illegittima la procedura “a seguito dell'accertata erronea attribuzione del punteggio in questione al con conseguenze esclusivamente CP_3
risarcitorie; chiedeva di condannare la a riformulare la graduatoria CP_1
pubblicata in esito alla procedura n.579/2018 , riducendo di 3 punti il punteggio di e dichiarando vincitori e con attribuzione alla stessa CP_3 Per_1 Pt_1 delle mansioni impiegatizie di Addetto ai parcheggi di livello VI, con ogni consequenziale provvedimento.
La ha chiesto di respingere l'appello principale e proposto a sua volta CP_1
appello incidentale lamentando l' omessa considerazione dell'assunzione a tempo indeterminato come Operaio Manutenzione e Terminal successiva alla procedura selettiva oggetto del presente giudizio, con conseguente accettazione delle condizioni contrattuali e “rinuncia” a far valere l'asserita illegittimità della precedente procedura selettiva, insistendo in ogni caso per la legittimità della procedura selettiva e l'impossibilità di riformulare la graduatoria. ha chiesto di rigettare l'appello proposto dalla . CP_3 Pt_1
Nel corso del giudizio , hanno documentato che Parte_2
era intervenuto verbale di conciliazione in sede sindacale, repertorio n.
21217/2024, sottoscritto in data 15 luglio 2024.
appellato terzo chiamato, ha rilevato di essere rimasto estraneo alla CP_3
transazione intercorsa fra le altre parti e di non opporsi alla stessa, chiedendo una pronuncia della condanna alle spese del giudizio di appello e su quella solidale alle spese di giudizio portate dalla sentenza di primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. era ritualmente comunicato alle parti e l'appellante depositava ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le ultime note di trattazione scritta, l'Avv. Domenico Massimo Pedone per conto dell'appellante e l'Avv. Antonio Pileggi per conto Parte_2
dell'appellata / appellante incidentale hanno depositato verbale Controparte_1
di conciliazione stipulato in sede sindacale del 15/07/2024 , nel quale si legge : al punto g) la Sig.ra “rinuncia alle pretese fatte valere con il ricorso Pt_1
R.G.N. 731/2019, alla sentenza n.29/2022 pubblicata il 25/03/2022 che lo ha definito, ai suoi effetti ed alla sua esecuzione, nonché all'appello proposto avverso tale sentenza”.
Analogamente al punto h) “rinuncia a sua volta al proprio appello CP_1
incidentale nel giudizio R.G.N. 458/2022”. Al punto i) del suddetto verbale “le parti si impegnano quindi ad abbandonare il giudizio R.G.N. 458/2022 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Reggio
Calabria, con compensazione delle spese”.
Le anzidette parti hanno pertanto chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e , di conseguenza, disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
VE a sua volta ha dichiarato che “non sussistono ragioni per opporsi alla transazione raggiunta”, chiedendo alla Corte di pronunciare sulla questione relativa alla condanna solidale alle spese di giudizio, delibate con la sentenza impugnata, insistendo altresì per il pagamento delle spese e competenze processuali dell'appello.
Ciò posto, questa Corte deve prendere atto : della documentata definizione transattiva della vertenza, che ha riguardato l'offerta formulata dalla con inquadramento della lavoratrice nel VI livello Controparte_1
con qualifica di operaio dal 15/06/2004; della rinuncia della alle pretese fatte valere con il ricorso n. 731/ 2019 Pt_1
RG, alla sentenza n. 29/2022 pubblicata il 25 Marzo 2022 che lo ha definito, ai suoi effetti e alla sua esecuzione, nonché all'appello proposto avverso detta sentenza, mentre a sua volta ha rinunciato al proprio appello incidentale CP_1
nel presente giudizio;
che risultano conciliate tutte le altre richieste relative a diritti maturati dalla lavoratrice, cui la ha riconosciuto, a titolo risarcitorio e transattivo, la CP_1
somma omnia di euro 1.500,00 lorde.
Da ciò consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio, considerando che dalla soluzione transattiva intervenuta tra e ha beneficiato anche Pt_1 CP_1
controinteressato rispetto all' originaria domanda dell'appellante di essere CP_3
dichiarata vincitrice in suo danno.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 CP_1 e avverso la sentenza n. 629/ 2022 pubbl. il
[...] Controparte_3
25/03/2022 dal GL di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Massimo Gullino)