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12 ottobre 2007
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16 luglio 2008
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Art. 29. Norme di contabilita' e disposizioni finanziarie 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita un'apposita unita' previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresi', le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, e' data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
3. Il regolamento di contabilita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza e' approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza; b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR; c) il bilancio consuntivo e' inviato per il controllo della legittimita' e regolarita' della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS (( , organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio e' competete per l'istruttoria relativa al controllo di legittimita' su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 )) ; d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri; e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto; f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie e' trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale e' presentata, altresi', nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, un'informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, e' conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell' articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresi' individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresi', le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, e' data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
3. Il regolamento di contabilita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza e' approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza; b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR; c) il bilancio consuntivo e' inviato per il controllo della legittimita' e regolarita' della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS (( , organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio e' competete per l'istruttoria relativa al controllo di legittimita' su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 )) ; d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri; e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto; f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie e' trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale e' presentata, altresi', nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, un'informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, e' conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell' articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresi' individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commentari • 3
- 1. Agente sotto coperturahttps://www.studiocataldi.it/ · 7.675482
[…] recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale"; art. 9 Legge n. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"; artt. 17-29 Legge n. 124/2007 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 23/02/2012, n. 40Provvedimento: […] A tali principi non si sottrarrebbe il settore dei servizi di informazione, relativamente ai quali l'art. 29 della legge n. 124 del 2007 dispone l'istituzione di una apposita unità previsionale di base nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo, altresì, che il relativo regolamento di contabilità venga adottato anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma comunque nel rispetto dei principi fondamentali da esse enunciati, nonché di ulteriori specifiche disposizioni, che prefigurano forme di controllo preventivo e di rendiconto (comma 3, lettere d ed e).Leggi di più...
- segreto di stato·
- sussistenza dell'esigenza di riserbo addotta negli atti impugnati