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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1894/2020 RG;
tra
CONGREGAZIONE SUORE OBLATE DI S: , ( c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te rappr. e dif. dall'avv. SELICATO FRANCESCO;
attore contro
( c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. PASCA ANTONIO;
nonché
P. IVA: , in persona del legale rapp.te, CP_2 P.IVA_2 rappr. e dif. dall'avv. LUISA TRICARICO;
nonché
( c.f. ), in persona del legale rapp.te, Controparte_3 P.IVA_3
contumace; nonchè
( c.f. ), Controparte_4 C.F._2
contumace; convenuti
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2043 c.c.; precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 25/01/2024 ;
FATTO E DIRITTO Si procede alla redazione del presente provvedimento omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
La ha convenuto in giudizio dinnanzi Parte_2
a questo Tribunale, e le compagnie di assicurazioni Controparte_1 Controparte_4 CP_2
e onde sentire accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi il giorno
[...] Controparte_5
11.01.2018 alle ore 16:00, in Brindisi, all'intersezione tra via G. Cesare e Via C. Nerva, tra l'autovettura Citroen C1 tg. DB732MV (assicurata con condotta da Controparte_5 CP_4
e la Fiat Tipo tg. 26 (assicurata con , ed in conseguenza del quale
[...] CP_2
subiva lesioni fisiche la propria dipendente è ascrivibile a colpa e responsabilità Controparte_1 dei citati conducenti e per l'effetto condannare le parti convenute per quanto di ragione e pertinenza o in solido a corrispondere all' attrice la somma di € 29.794,20 (oltre accessori, Parte_3
interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa del citato evento.
In particolare l'attrice ha dedotto di aver assunto con contratto a tempo Controparte_1
determinato in data 08.11.2017 e scadenza del rapporto fissato alla data del 31.12.2018, con la mansione di addetta ai servizi di mensa e cucina (CCNL dell'Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale – UNEBA), la quale a seguito delle lesioni subite a causa del sinistro, dal giorno dell'infortunio si sarebbe assentata dal posto di lavoro per ragione di salute e non facendovi più ritorno.
Tale indisponibilità della dipendente avrebbe quindi cagionato alla Congregazione attrice i seguenti danni:
a) € 12.151,13 (di cui € 7.977,55 a titolo di retribuzione, € 428,26 TFR gennaio 2019 ed €
3.745,32 a titolo di DM/10) concernenti le somme sostenute e versate a beneficio di
[...]
senza godere della relativa prestazione lavorativa dalla data del sinistro sino al CP_1
31.12.2018;
b) € 2.600,00 a titolo di costi per le attività di pulizia cucina che, già espletati dalla lavoratrice assente, erano stati appaltati ad una ditta;
c) € 15.196,07 concernenti le spese sostenute per la sostituzione della lavoratrice con altro lavoratore con decorrenza dal maggio 2018 a dicembre 2018 (di cui € 10.898,76 a titolo di retribuzione ed € 4.297,31 a titolo costi previdenziali).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la la quale ha chiesto il CP_2
rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
In particolare la compagnia assicurativa ha in primo luogo rilevato che la responsabilità del sinistro posto a fondamento della domanda giudiziaria sia da attribuire al comportamento di guida della stessa convenuta per aver la stessa omesso di concedere la prescritta Controparte_1 precedenza all'altro veicolo convolto nell'evento siccome favorito, secondo quanto emergerebbe dai rilievi effettuati dalle autorità di polizia intervenute.
In secondo luogo, La compagnia convenuta ha contestato il nesso di causalità fra il sinistro in argomento e l'assenza dal lavoro della dipendente convenuta, atteso che a seguito dello stesso le lesioni subite dalla per come periziate a seguito di visita medico legale effettuata in data CP_1
10.04.2018, sono state modestissime, comportando un periodo di soli giorni 38 di invalidità temporanea (di cui nessuno di IT), con un residuo di postumi invalidanti permanenti pari ad appena lo 0,5%, ed a dimostrazione di ciò ha evidenziato che con comunicazione del 20.02.2018 a mezzo procuratore, la stessa ha aveva richiesto la somma di € 2.400,00 a totale definizione del CP_1
sinistro.
Infine in ordine alla somma di € 12.751,13 richiesta a titolo di “stipendi, contributi e spese per la dipendente ferma restando la infondatezza della pretesa, la Compagnia ha Controparte_1 rappresentato che l'unico periodo da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere quello di effettiva durata della malattia, laddove , relativamente alla somma di € 15.196,07 pretesa a titolo di
“stipendio, contributi e spese sostenute per il dipendente assunto in sostituzione Controparte_6 della dipendente dal maggio 2018 al dicembre 2018”, le stesse non sarebbero Controparte_1
dovute in quanto non vi sarebbe correlazione logica e temporale fra l'assunzione in funzione della sostituzione, oltre alla mancanza di corrispondenza fra l'effettiva durata della malattia della lavoratrice con la con il periodo di assunzione del . Controparte_6
Rimasta inizialmente contumace unitamente alla la Controparte_7 [...] si è tardivamente costituita, contestando la durata dell'assenza per “infortunio”, CP_1
argomentando che questa avrebbe avuto una durata limitata al periodo di malattia, ovvero sino alla data del 24.02.2018 e che a seguito della visita medica di controllo l'PS, ella era stata giudicata idonea al lavoro, come si evince dalla comunicazione notificata dall'Istituto di previdenza sia alla lavoratrice che alla Confraternita attrice.
Precisava la che le altre assenze da lavoro sarebbero ascrivibili a ferie e malattia che CP_1
non dipendevano dal sinistro, come sarebbe desumibile dalla missiva del 27 ottobre 2018 di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro per il periodo dal 18 al 23 ottobre.
Il giudizio è stato istruito attraverso la prova per interpello della prova per testi, CP_1 ordine di esibizione all'INPS ed all'INAIL al fine di verificare la durata dell'effettivo stato di malattia della quale conseguenza dell'infortunio, quindi, ritenuta la superfluità di CTU CP_1 medico legale, la causa è stata riservata a sentenza con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c. La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
In ordine alla ammissibilità della richiesta risarcitoria si osserva che gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio,
e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, unitamente ai correlati contributi dovuti dallo stesso datore agli enti di assicurazione sociale, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio, e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo a norma dell'art. 2043 c.c. (Cassazione civile sez. III, 09/02/2010,
n.2844).
Tale fattispecie deve essere provata in tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e dunque il danneggiato deve fornire la prova sia dell'evento dannoso, che del danno subito, che del nesso di causalità fra il primo secondo che della responsabilità del danneggiante, e cioè che il fatto illecito sia attribuibile a questi a titolo di dolo o colpa (es. art. 2043 c.c. ), ovvero per presunzione di legge ( es. art. 2054 c.c. ) ovvero a titolo di responsabilità oggettiva (es. art. 2051 e 2052 c.c. ), gravando su quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza di esimenti soggettive ovvero del caso fortuito o della forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ed ancora va osservato che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente e in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo;
ed ancora va rilevato che “la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti” (Cass. n. 11176 del 2017).
In particolare “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”(cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2021, n. 5560). Risultano pacifiche fra le parti le seguenti circostanze: che sia stata Controparte_1
dipendente della attrice con contratto e tempo determinato dal 08.11.2017 al CP_8
31.12.2018, con le mansioni di addetta alla mensa e cucina (CCNL dell'Unione nazionale
Istituzioni e iniziative di assistenza sociale – UNEBA); che in data 11.01.2018 alle Controparte_1 ore 16:00 circa in Brindisi, all'intersezione fra via G. Cesare, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale fra la predetta ex dipendente e , rispettivamente conducente della Fiat Controparte_4
Tipo (tg. 26) assicurata con e della Citroen C1 (tg. DB732MV) assicurata CP_2
con che a seguito del sinistro la subiva lesioni fisiche. CP_5 CP_1
Vanno viceversa valutate, alla stregue delle emergenze istruttorie, sia la ascrivibilità della responsabilità del sinistro ad una o ad entrambe le conducenti dei veicoli coinvolti, che l'entità delle lesioni o più precisamente la durata dello stato di malattia della e dunque se ed in che misura CP_1 tale inabilità temporanea possa aver determinato l'assenza dal servizio e per quale durata.
Quanto alla responsabilità nella causazione del sinistro, il giudicante ritiene che dai rilievi del sinistro redatti dalla Polizia Locale del Comune di Brindisi (documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta di sia emerso che entrambe le conducenti dei veicoli CP_2
coinvolti, abbiano concorso alla causazione del sinistro ed in particolare la per aver CP_1 impegnato l'intersezione provenendo da strada gravata da segnaletica verticale di dare precedenza, omettendo di cedere la precedenza all'autovettura favorita condotta dalla , la quale a sua CP_4 volta, impegnava l'intersezione omettendo di usare la massima prudenza e così, non avvedendosi del fatto che l'intersezione era stata già impegnata da altro veicolo, entrava in collisione con esso.
Premesso che, nello scontro fra veicoli, a norma dell'art. 2054, comma 2, c.c. il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti si presume in difetto di prova dell'assenza di responsabilità, nel caso di specie, a riprova del concorso di colpa di entrambe le conducenti dei veicoli coinvolti, depone la circostanza secondo la quale entrambe venivano sanzionate dalla Polizia
Locale, ed in particolare ai sensi dell'art. 145 comma 4 e 10 (mancata precedenza, Controparte_1 verbale di contestazione del C.d.S. n. 235206/2018) e ai sensi dell'art.145 Controparte_4
comma 1 e 10 (omessa prudenza, verbale di contestazione del C.d.S. n. 235214).
Inoltre, in difetto di alcun elemento istruttorio che consenta di graduare la colpa delle conducenti responsabili del sinistro, a norma dell'art. 2055, comma 3, c.p.c., le rispettive colpe si presumono uguali e dunque anche le conseguenze del sinistro – di cui si dirà in seguito - non possono che essere attribuite a ciascuna in ragione del 50%.
Come detto è pacifico che a seguito del predetto sinistro la lavoratrice si Controparte_1
sia assentata dal lavoro a causa delle lesioni subite e peraltro il periodo di inabilità al lavoro quale diretta conseguenza del sinistro e pertanto suscettibile di essere risarcito a norma dell'art. 2043 c.c. anche nei confronti del datore di lavoro della danneggiata, quale terzo creditore della prestazione lavorativa ( in applicazione del principio di c.d. tutela aquiliana del credito ), alla stregua delle emergenze istruttorie, deve ritenersi ricompreso dalla data del sinistro e sino alla data del
24.02.2018, giorno in cui la lavoratrice è stata ritenuta idonea alla prestazione lavorativa dall'PS ( come da nota allegato n.2) della Comparsa di costituzione e risposta della . Controparte_1
Deve peraltro escludersi che parte attrice abbia addotto e tantomeno provato elementi idonei per addivenire ad una conclusione differente, laddove le prove orali assunte hanno confermato l'assenza da lavoro da parte della in conseguenza del sinistro nel citato periodo, ma non CP_1
invece che le successive assenze per malattia da lavoro e posteriori alla data del 24.02.2018 siano con certezza ascrivibili ai postumi del sinistro.
Va peraltro evidenziato che l'attrice non si è peritata di produrre ulteriore o differente documentazione sanitaria oltre a quella prodotta dai convenuti, che consentano di pervenire a differenti conclusioni, laddove le buste paga redatte dall'attrice presentano causali di assenza da lavoro eterogenee fra loro e segnatamente ove l'assenza risulta dipendere non soltanto da
“malattia”, nè parte attrice, sebbene autorizzata con ordinanza del 28.09.2021 all'acquisizione presso INPS ed INAIL, non ha assolto ad un tale onere.
Alla stregua delle emergenze istruttorie, il giudicante ritiene che il periodo di assenza dal servizio della dipendente da prendere in considerazione al fine di determinare il danno CP_1
patrimoniale risarcibile subito dalla datrice di lavoro, costituito delle retribuzioni, tfr Parte_2
e contributi, corrisposti senza godere della relativa prestazione lavorativa, vada limitato al periodo dall'11 gennaio 2018 (giorni del sinistro ) al 24 febbraio 2018 (data in cui la lavoratrice è stata giudicata da parte dell'INPS, idonea a riprendere il lavoro ).
Il predetto danno, va liquidato nella complessiva somma di € 1.510,31 (di cui € 991,56 a titolo di retribuzioni, € 53,23 titolo di TFR ed infine € 465,52 per DM/10, secondo quanto desumibile dalla documentazione prodotta da parte attrice e non contestati dalle parti convenute ).
Mera duplicazione della voce di danno sopra liquidata, deve ritenersi la pretesa risarcitoria concernente i costi sostenuti per l'assunzione di altro dipendente che svolgesse le mansioni dalla in sua precaria assenza. CP_1
Venendo infine, alla richiesta risarcitoria dei costi per i servizi di pulizia sostenuti dalla congregazione durante il periodo di assenza per inabilità della parte attrice si è limitata a CP_1
produrre le fatture e quietanze di pagamento effettuate a terzi, senza tuttavia provare la correlazione causale fra tali esborsi e l'assenza dal servizio della dipendente ( tanto più se si considera che parte attrice deduce di aver dovuto assumere altro dipendente che svolgesse le mansioni della ). CP_1 Il risarcimento del danno patrimoniale come sopra liquidato in € 1.510,31, per effetto del concorso di colpa nella causazione del sinistro e delle sue conseguenze, è da ripartire in capo alle parti convenute ed nella misura pari al 50%, nonché in capo ad Controparte_1 CP_2
e nella misura del residuo 50%. Controparte_7 Controparte_4
In considerazione della reciproca soccombenza (ipotesi ricorrente nel caso di specie per effetto del parziale accoglimento della domanda attorea), sussistono idonei motivi per porre a carico dei convenuti 1/3 delle spese processuali in favore dell'attrice compensando i residui 2/3, da liquidarsi quanto ai compensi in applicazione dei parametri medi previste dal D.M. 55/2014 e ss. modif..
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, in persona del legale Parte_4
rappresentante pro tempore, con atto di citazione depositato in data 17 giugno 2020 nei confronti rispettivamente di in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore, in persona del legale, Controparte_10
disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna , Controparte_1 CP_2
e la in solido fra loro,
[...] Controparte_4 Controparte_7
al pagamento in favore della Parte_5 della somma €.1.510,31, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed
[...]
interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 24 febbraio 2018 a titolo di risarcimento danni;
2) Condanna altresì , e la Controparte_1 CP_2 Controparte_4
in solido fra loro, al pagamento in favore della Controparte_7
di 1/3 delle spese Parte_5 processuali che si liquidano nella misura già ridotta in €.181,67 per esborsi ed €. € 1.269,67 per compensi, oltre 15,00% per rimb. forf., CAP e IVA, compensa la residua parte.
Brindisi, lì 11/04/2025 IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.