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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
BI ME ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3364/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Dario Parte 1
DE
Ricorrente
E
in persona del Controparte 1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Paola Forgione,
IO Capasso) e OS Di FE
Resistente
Nonché
Controparte 2 (società di cartolarizzazione dei crediti CP_1)
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.03.2025 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 371 2025 00002811 02 000, per omesso versamento contributi IVS, anno 2017-2018 e relative sanzioni, notificato in data 20.02.2025. Nello specifico, il ricorrente ha eccepito la decadenza e la tardiva iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali ex art. 25 del D. lgs. n. 46/1999 e, in subordine, l'intervenuta prescrizione quinquennale di parte dei crediti oggetto degli avvisi di addebito.
Ha chiesto, pertanto, di accertare la decadenza e la tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999 e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di euro 30.475,41 di cui l'avviso di addebito n. 371 2025 00002811 02 000. In subordine, ha altresì chiesto di accertare la prescrizione quinquennale ex art.
3.9. Legge 335/1995 del diritto dell' CP_1 sui contributi IVS percentuali sul reddito eccedenti il minimale di cui l'acconto I e II rata acconto e saldo competenza anno 2017 e la I e II rata acconto competenza anno 2018 e dichiarare non dovuti gli importi di euro 9.184,14 ed euro 10.620,76 (comprensivi di sorta e sanzioni) di cui all'avviso di addebito impugnato;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituito | CP 1 resistente che, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della CP 2 che benché ritualmente
citata, non è comparsa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. inIn via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della CP_2 quanto la stessa è cessionaria dei crediti CP 1 maturati fino al 2008, ex art. 13 della legge
448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Nel merito, con riferimento alla eccezione relativa alla parziale prescrizione dei crediti contestati nell'avviso impugnato, | CP 1 asserisce che la prescrizione quinquennale dei contributi percentuali di cui gli anni 2017 e 2018 sia stata interrotta dalla notifica dell'avviso bonario notificato il 02/03/2024; dalla disamina della documentazione allegata dall'Istituto emerge che l'avviso bonario sia stato notificato all'indirizzo sito in Castel Volturno - 81030
(CE) alla Via Domitiana Km 42.000.
Tale notifica, tuttavia, deve ritenersi inesistente, in quanto con decorrenza dal 30.06.2023 il ricorrente risulta residente in [...] int. 4 (cfr., certificato storico di residenza, in atti).
La conseguenza è il mancato ingresso nella sfera di conoscibilità del ricorrente dell'atto preteso come interruttivo della prescrizione del credito al saldo e all'acconto dei contributi
IVS 2017 (con relative sanzioni) e del credito all'acconto (con relative sanzioni) dei contributi IVS del 2018; la prescrizione delle già menzionate debenze, non interrotta dall'avviso bonario, è quindi sussistente.
Pertanto, non sono dovuti in quanto prescritti gli importi di euro 9.184,14 ed euro 10.620,76
(comprensivi di sorta e sanzioni) di cui l'avviso di addebito impugnato.
Va, al contrario, rigettata la domanda relativa all'accertamento della non debenza delle somme contestate in toto dall'avviso di addebito impugnato per decadenza e tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999.
E, invero, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.09 n. 23600;
Cass. 20.4.02 n. 5763).
Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' CP_1 per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie. D'altronde, coerentemente, va ribadito che il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l' CP_1 , di avvalersi del titolo esecutivo.
In breve, quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. n. 46/99 è una decadenza processuale e non sostanziale.
Ciò è altresì confermato:
a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25.5.12 n. 8350);
c) dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla ratio, evincibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (il che la Corte cost. ha ritenuto costituzionalmente legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché l'avviso di addebito sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il relativo procedimento.
Deve, di conseguenza, ritenersi infondata la domanda relativa all'accertamento della non debenza delle somme contestate in toto dall'avviso di addebito impugnato per decadenza e tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999.
E, invero, anche ove fosse ricorsa l'ipotesi di annullamento dell'avviso di addebito per decadenza dall'iscrizione a ruolo, in considerazione del fatto che non è maturata alcuna prescrizione per i restanti crediti, si sarebbe, comunque, dovuta pronunciare nei confronti del ricorrente condanna al pagamento dei medesimi importi richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente dell' CP_1 e si liquidano come da dispositivo;
per la rimanente metà, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara parzialmente non dovute perché prescritte le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2025 00002811 02 000, nei limiti dell'importo di euro 9.184,14 per i contributivi IVS 2017 ed euro 10.620,76 per i contributi
IVS 2018;
b) Rigetta per il resto il ricorso, condannando l'opponente a pagare la minor somma indicata nell'atto opposto;
Compensa per ½ le spese di lite;
c)
.CP Pone la rimanente parte a carico dell' -, che si liquida in euro 1348,50, oltre IVA e d)
accessori se dovuti, con attribuzione.
e) Nulla sulle spese nei confronti della CP 2
Si comunichi.
Aversa, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa BI ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
BI ME ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3364/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Dario Parte 1
DE
Ricorrente
E
in persona del Controparte 1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Paola Forgione,
IO Capasso) e OS Di FE
Resistente
Nonché
Controparte 2 (società di cartolarizzazione dei crediti CP_1)
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.03.2025 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 371 2025 00002811 02 000, per omesso versamento contributi IVS, anno 2017-2018 e relative sanzioni, notificato in data 20.02.2025. Nello specifico, il ricorrente ha eccepito la decadenza e la tardiva iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali ex art. 25 del D. lgs. n. 46/1999 e, in subordine, l'intervenuta prescrizione quinquennale di parte dei crediti oggetto degli avvisi di addebito.
Ha chiesto, pertanto, di accertare la decadenza e la tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999 e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di euro 30.475,41 di cui l'avviso di addebito n. 371 2025 00002811 02 000. In subordine, ha altresì chiesto di accertare la prescrizione quinquennale ex art.
3.9. Legge 335/1995 del diritto dell' CP_1 sui contributi IVS percentuali sul reddito eccedenti il minimale di cui l'acconto I e II rata acconto e saldo competenza anno 2017 e la I e II rata acconto competenza anno 2018 e dichiarare non dovuti gli importi di euro 9.184,14 ed euro 10.620,76 (comprensivi di sorta e sanzioni) di cui all'avviso di addebito impugnato;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituito | CP 1 resistente che, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della CP 2 che benché ritualmente
citata, non è comparsa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. inIn via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della CP_2 quanto la stessa è cessionaria dei crediti CP 1 maturati fino al 2008, ex art. 13 della legge
448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Nel merito, con riferimento alla eccezione relativa alla parziale prescrizione dei crediti contestati nell'avviso impugnato, | CP 1 asserisce che la prescrizione quinquennale dei contributi percentuali di cui gli anni 2017 e 2018 sia stata interrotta dalla notifica dell'avviso bonario notificato il 02/03/2024; dalla disamina della documentazione allegata dall'Istituto emerge che l'avviso bonario sia stato notificato all'indirizzo sito in Castel Volturno - 81030
(CE) alla Via Domitiana Km 42.000.
Tale notifica, tuttavia, deve ritenersi inesistente, in quanto con decorrenza dal 30.06.2023 il ricorrente risulta residente in [...] int. 4 (cfr., certificato storico di residenza, in atti).
La conseguenza è il mancato ingresso nella sfera di conoscibilità del ricorrente dell'atto preteso come interruttivo della prescrizione del credito al saldo e all'acconto dei contributi
IVS 2017 (con relative sanzioni) e del credito all'acconto (con relative sanzioni) dei contributi IVS del 2018; la prescrizione delle già menzionate debenze, non interrotta dall'avviso bonario, è quindi sussistente.
Pertanto, non sono dovuti in quanto prescritti gli importi di euro 9.184,14 ed euro 10.620,76
(comprensivi di sorta e sanzioni) di cui l'avviso di addebito impugnato.
Va, al contrario, rigettata la domanda relativa all'accertamento della non debenza delle somme contestate in toto dall'avviso di addebito impugnato per decadenza e tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999.
E, invero, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.09 n. 23600;
Cass. 20.4.02 n. 5763).
Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' CP_1 per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie. D'altronde, coerentemente, va ribadito che il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l' CP_1 , di avvalersi del titolo esecutivo.
In breve, quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. n. 46/99 è una decadenza processuale e non sostanziale.
Ciò è altresì confermato:
a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25.5.12 n. 8350);
c) dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla ratio, evincibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (il che la Corte cost. ha ritenuto costituzionalmente legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché l'avviso di addebito sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il relativo procedimento.
Deve, di conseguenza, ritenersi infondata la domanda relativa all'accertamento della non debenza delle somme contestate in toto dall'avviso di addebito impugnato per decadenza e tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999.
E, invero, anche ove fosse ricorsa l'ipotesi di annullamento dell'avviso di addebito per decadenza dall'iscrizione a ruolo, in considerazione del fatto che non è maturata alcuna prescrizione per i restanti crediti, si sarebbe, comunque, dovuta pronunciare nei confronti del ricorrente condanna al pagamento dei medesimi importi richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente dell' CP_1 e si liquidano come da dispositivo;
per la rimanente metà, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara parzialmente non dovute perché prescritte le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2025 00002811 02 000, nei limiti dell'importo di euro 9.184,14 per i contributivi IVS 2017 ed euro 10.620,76 per i contributi
IVS 2018;
b) Rigetta per il resto il ricorso, condannando l'opponente a pagare la minor somma indicata nell'atto opposto;
Compensa per ½ le spese di lite;
c)
.CP Pone la rimanente parte a carico dell' -, che si liquida in euro 1348,50, oltre IVA e d)
accessori se dovuti, con attribuzione.
e) Nulla sulle spese nei confronti della CP 2
Si comunichi.
Aversa, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa BI ME