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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 901/2024 R.G.. promosso da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_2
), anche in proprio, in qualità di coobbligato, con l'Avv. C.F._1
AF VI (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
- opponenti - contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, costituito a P.IVA_2 mezzo dei funzionari Dott.ssa (C.F. Controparte_2
), Dott. e Dott. C.F._3 Controparte_3 CP_4
;
[...]
- opposta - Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Lagonegro depositato in data
16.09.2024, i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 184 A B del 25.07.2024, notificata il
09.08.2024, con cui l' di Controparte_1 CP_1
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 28.146,67 oltre
[...]
€ 43,63 per spese di notifica a titolo di sanzione amministrativa per n. 2 violazioni degli artt. 30 comma 1 e 18 comma 5 bis del D.lgs. n.
276/2003.
2. Hanno dedotto l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per erroneità della valutazione operata, trattandosi di lecito distacco, precisando che non vi era stata convocazione per l'audizione e la disamina degli scritti difensivi.
3. Per quanto premesse, gli opponenti chiedevano di “accertare e dichiarare l'infondatezza dell'illecito contestato con il verbale n.
PZ0002/2021-135-01 del 19.11.2021 annullando il suddetto verbale
e l'ordinanza ingiunzione n. 184 A e B del 25.07.2024, notificata il
09.08.2024, dichiarando non dovuta la sanzione irrogata, altresì condannando l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.''
4. Costituendosi ritualmente in giudizio, Controparte_5
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'integrale
[...] conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
5. L'opposizione non può trovare accoglimento.
6. Il concreto punto di controversia è la sussistenza di un concreto interesse da parte della distaccante, ciò che vale a distinguere il distacco lecito dall'interposizione illecita.
7. Nel verbale prot. n 28772 del 23.11.2021 risulta che :<<…l'interesse al distacco, nei casi di specie, è indicato in maniera generica e standardizzata, prescindendo quindi da un effettivo e specifico interesse produttivo del distaccante…'' 8. I ricorrenti, tuttavia, contestano tale valutazione in quanto il distacco
è qualificabile come legittimo atto organizzativo della impresa che lo dispone, al fine di corrispondere alle comuni esigenze formative del personale, in un contesto di crisi aziendale temporanea della società nell'attesa della ripresa produttiva.
9. In tal senso i ricorrenti richiamano i principi espressi da Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020 n.18959, per cui “l'interesse datoriale al distacco, quale presupposto di legittimità dell'istituto, può anche essere di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, e consistere nell'utilità ad incrementare la polivalenza funzionale individuale dei lavoratori e a non disperdere il patrimonio professionale dell'impresa, specie se occasionato da un contesto di temporanea crisi aziendale”.
10. Tuttavia, non accertato il contesto di crisi della società distaccante (attiva, come da visura, non soggetta a liquidazione), si ritiene che tale interesse non possa presumersi in alcun modo, dovendo bensì emergere da elementi concreti l'interesse specifico, come era avvenuto nel caso sottoposto all'esame della S.C. dove l'interesse solidaristico era stato direttamente ricavato “dalla documentazione in atti e dal comportamento delle parti”.
11. Del resto, essendo l'interesse elemento qualificante la liceità o meno dell'operazione datoriale, dovendo differenziarsi dall'interesse al corrispettivo concretante somministrazione di lavoro altrui (così
Ministero del Lavoro, con Circolare n. 3/2004), un contesto di presunta crisi aziendale di per sé condurrebbe a prospettare anche la possibilità che il distacco avvenga al fine di un corrispettivo illecito.
12. Parimenti, relativamente all'interesse di formazione, dedotto nel caso specifico, possono richiamarsi le corrette valutazioni operate dall' , per cui si faceva menzione generica di “esigenze CP_1 formative del personale distaccante”, attività formative neanche speficiamente indicate, e non verosimili stante la ridotta esperienza operativa attesa la recente costituzione della Controparte_6 nel 2015.
13. In tal senso in assenza di prova circa un concreto e specifico interesse, va confermata l'ordinanza che, stante l'assenza di interesse, ha irrogato la sanzione.
14. Sussistono giustificati motivi alla luce degli orientamenti contrastanti in materia di interesse della distaccante per ritenere compensate le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta le domande svolte nel ricorso;
- compensa integralmente le spese;
Così deciso in Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 901/2024 R.G.. promosso da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_2
), anche in proprio, in qualità di coobbligato, con l'Avv. C.F._1
AF VI (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
- opponenti - contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, costituito a P.IVA_2 mezzo dei funzionari Dott.ssa (C.F. Controparte_2
), Dott. e Dott. C.F._3 Controparte_3 CP_4
;
[...]
- opposta - Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Lagonegro depositato in data
16.09.2024, i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 184 A B del 25.07.2024, notificata il
09.08.2024, con cui l' di Controparte_1 CP_1
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 28.146,67 oltre
[...]
€ 43,63 per spese di notifica a titolo di sanzione amministrativa per n. 2 violazioni degli artt. 30 comma 1 e 18 comma 5 bis del D.lgs. n.
276/2003.
2. Hanno dedotto l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per erroneità della valutazione operata, trattandosi di lecito distacco, precisando che non vi era stata convocazione per l'audizione e la disamina degli scritti difensivi.
3. Per quanto premesse, gli opponenti chiedevano di “accertare e dichiarare l'infondatezza dell'illecito contestato con il verbale n.
PZ0002/2021-135-01 del 19.11.2021 annullando il suddetto verbale
e l'ordinanza ingiunzione n. 184 A e B del 25.07.2024, notificata il
09.08.2024, dichiarando non dovuta la sanzione irrogata, altresì condannando l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.''
4. Costituendosi ritualmente in giudizio, Controparte_5
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'integrale
[...] conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
5. L'opposizione non può trovare accoglimento.
6. Il concreto punto di controversia è la sussistenza di un concreto interesse da parte della distaccante, ciò che vale a distinguere il distacco lecito dall'interposizione illecita.
7. Nel verbale prot. n 28772 del 23.11.2021 risulta che :<<…l'interesse al distacco, nei casi di specie, è indicato in maniera generica e standardizzata, prescindendo quindi da un effettivo e specifico interesse produttivo del distaccante…'' 8. I ricorrenti, tuttavia, contestano tale valutazione in quanto il distacco
è qualificabile come legittimo atto organizzativo della impresa che lo dispone, al fine di corrispondere alle comuni esigenze formative del personale, in un contesto di crisi aziendale temporanea della società nell'attesa della ripresa produttiva.
9. In tal senso i ricorrenti richiamano i principi espressi da Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020 n.18959, per cui “l'interesse datoriale al distacco, quale presupposto di legittimità dell'istituto, può anche essere di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, e consistere nell'utilità ad incrementare la polivalenza funzionale individuale dei lavoratori e a non disperdere il patrimonio professionale dell'impresa, specie se occasionato da un contesto di temporanea crisi aziendale”.
10. Tuttavia, non accertato il contesto di crisi della società distaccante (attiva, come da visura, non soggetta a liquidazione), si ritiene che tale interesse non possa presumersi in alcun modo, dovendo bensì emergere da elementi concreti l'interesse specifico, come era avvenuto nel caso sottoposto all'esame della S.C. dove l'interesse solidaristico era stato direttamente ricavato “dalla documentazione in atti e dal comportamento delle parti”.
11. Del resto, essendo l'interesse elemento qualificante la liceità o meno dell'operazione datoriale, dovendo differenziarsi dall'interesse al corrispettivo concretante somministrazione di lavoro altrui (così
Ministero del Lavoro, con Circolare n. 3/2004), un contesto di presunta crisi aziendale di per sé condurrebbe a prospettare anche la possibilità che il distacco avvenga al fine di un corrispettivo illecito.
12. Parimenti, relativamente all'interesse di formazione, dedotto nel caso specifico, possono richiamarsi le corrette valutazioni operate dall' , per cui si faceva menzione generica di “esigenze CP_1 formative del personale distaccante”, attività formative neanche speficiamente indicate, e non verosimili stante la ridotta esperienza operativa attesa la recente costituzione della Controparte_6 nel 2015.
13. In tal senso in assenza di prova circa un concreto e specifico interesse, va confermata l'ordinanza che, stante l'assenza di interesse, ha irrogato la sanzione.
14. Sussistono giustificati motivi alla luce degli orientamenti contrastanti in materia di interesse della distaccante per ritenere compensate le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta le domande svolte nel ricorso;
- compensa integralmente le spese;
Così deciso in Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato