Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5052/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 5052/2024 R.G., vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia Parte_1 Parte_2
(NA), alla via Catello Fusco n.39, presso lo studio dell'avvocato Andrea Porzio che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello, con indirizzo p.e.c.: Email_1
APPELLANTE
E
e , residenti in [...](Na), TR Controparte_2
80069, alla Via Raffaele Bosco n. 246,
APPELLATI
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., con Sede Legale in Controparte_3
20161 - Milano (Mi), alla Via Angelo Scarsellini n. 14, codice fiscale , pec e P.IVA_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 756/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato il 7-2-2023, e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio , e innanzi al Giudice di Pace TR Controparte_2 Controparte_3 di Sorrento, al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni materiali subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 2-7-2018, alle ore 19:40 circa, in Vico Equense
(NA) in Via R. Bosco nei pressi del civico 96/98, altezza distributore “ENERGAS”, località
Pietrapiana, con vittoria di spese e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A tal fine deducevano che il sinistro era avvenuto tra il motociclo Piaggio Vespa tg.
BH69090, di proprietà e da lui condotto, con a bordo , Parte_1 Controparte_4
e il motociclo Yamaha T-Max tg. DT81072, di proprietà di , condotto da TR
. Controparte_2
I convenuti restavano contumaci.
Con sentenza n. 756/2024 del 10-6-2024, il Giudice di Pace di Sorrento accertava la corresponsabilità di , e condannava , in solido, con Parte_1 TR [...] al pagamento in favore di e , della somma complessiva CP_5 Parte_1 Parte_2 di euro 15.331,33 oltre interessi e alle spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
2. Con atto di appello notificato il 20-11-2024 ad mediante p.e.c. ex Controparte_5 art. 3 bis legge 53/1994, e impugnavano la sentenza del giudice Parte_1 Parte_2 di pace chiedendo la condanna di , e TR Controparte_2 Controparte_5 anche alla liquidazione dei compensi e delle spese stragiudiziali nella misura di euro
1.985,00, nonché alla maggiorazione dei compensi giudiziali nella misura di euro 1.656,00, con accessori di legge ed interessi di mora, con attribuzione, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, con distrazione.
3. Alla prima udienza, fissata al 25-3-2025, il difensore dell'appellante, sebbene avesse ricevuto comunicazione in data 3-2-2025 del decreto del 1°-2-2025 che ne disponeva la trattazione cartolare, non depositava alcuna nota, per cui la causa, ai sensi dell'art. 348
c.p.c., veniva rinviata all'udienza del 24-4-2025.
Anche in tale seconda udienza, il difensore dell'appellante – che aveva ricevuto comunicazione in data 26-3-2025 dell'ordinanza di pari data che disponeva la trattazione cartolare dell'udienza -, non depositava alcuna nota.
pag. 2 4. L'appello va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché
l'appellante non è comparso né alla prima udienza, né alla successiva a cui la causa è stata rinviata, di cui ha ricevuto rituale e tempestiva comunicazione.
Pertanto, ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma per la dichiarazione di improcedibilità.
Resta solo da osservare che la dichiarazione, per espressa previsione normativa, va fatta d'ufficio, onde è irrilevante il fatto che gli appellati non si siano costituiti ed in conseguenza non abbiano eccepito la sopravvenuta improcedibilità dell'impugnazione.
Va, infine, ricordato che l'improcedibilità alla luce del disposto normativo (cfr. art. 348 comma 3, così come modificato ex d.lgs. 10-10-2022, n. 149) deve esser dichiarata con sentenza.
5. Nulla va disposto sulle spese.
Attesa la dichiarazione di improcedibilità, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di , e in Parte_2 TR Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentate p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara improcedibile l'appello;
B) nulla sulle spese;
pag. 3 C) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, e , dell'ulteriore importo a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 28 aprile 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 4