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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2044 del 2023, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. VITELLO Parte_1
VINCENZO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. AMATO
SALVATORE e avv. BUGGEA SALVATORE, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo Con ricorso dell'1.9.23 esponendo di aver inviato in data Parte_2
06.03.2023 la propria candidatura a docente presso l'Accademia di Belle Arti
“Michelangelo” di , senza ricevere alcun riscontro. CP_1
Riferiva di essere venuto a conoscenza che l' aveva assunto quale CP_1 docente di disegno e tecniche pittoriche il Sig. , sprovvisto dei requisiti Parte_3 formativi per insegnare tale materia.
Chiedeva quindi di “accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta adottata da parte resistente, nel reclutamento dei docenti, in quanto illegittima e discriminatoria, per i motivi indicato in parte motiva e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento di assunzione del Prof.
; Parte_3
1 Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione presso l'Istituto l di in luogo del Prof. ; Controparte_1 CP_1 Parte_3
Per l'effetto e conseguentemente, condannare le parti resistenti al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno, perdita di chance e ai danni morali ed esistenziali da determinarsi equitativamente in via di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si costituiva l'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di eccependo la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva, contestando nel merito il ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa a seguito di discussione orale all'udienza del 15.1.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, deve rilevarsi come il contratto del Vella, formalmente sottoscritto con il Centro Servizi
Educativi come (v. contratto del 2 marzo 2023 in atti, fasc. res.), riporti esplicitamente che l'individuazione dello stesso sia stata effettuata su “designazione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti.”
Il che comporta la legittimazione passiva di parte resistente in ordine alla domanda di risarcimento, in quanto soggetto che, nell'esercitare il proprio potere di scelta del docente, avrebbe cagionato il danno asseritamente subito dal Pt_2
Ciò premesso, del tutto incoferente al caso di specie è il richiamo alla normativa antidiscriminatoria ex d.l. 216/2003 operata da parte ricorrente.
Invero, su espressa domanda del Giudice (v. vbl. 6.3.24) la difesa di parte resistente ha precisato che il non appartiene ad alcuna categoria protetta, né vi è Pt_2 allegazione specifica e concreta circa il fatto che la mancata assunzione sia dovuta a motivi riguardanti la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età, il genere, la nazionalità, o l'orientamento sessuale del ricorrente.
Oltretutto, come correttamente osservato da parte resistente la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ha previsto, al comma 1 dell'art. 2, che le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli
Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati «costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale».
2 Nessun dubbio può nutrirsi sulla portata innovativa della qualificazione, perché, sino all'entrata in vigore della riforma, gli enti sopra indicati rientravano tutti nel più vasto genus degli istituti di istruzione artistica (art. 206 lett. c) d.lgs. n. 297/1994) sottoposti alla vigilanza diretta del e la loro Controparte_2 disciplina era dettata, pur se con significative differenziazioni rispetto alle altre scuole statali, dal d.lgs. n. 297/1994, ossia dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
La diversa qualificazione data ed il richiamo all'art. 33 cost. sono stati posti dal legislatore alla base del riconoscimento dell'autonomia «statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile», riconoscimento che ha comportato la riduzione dei poteri ministeriali a meri poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento.
L'art. 33 della Costituzione non impone l'equiparazione a tutti gli effetti fra istituzioni di alta cultura, università ed accademie, ma si prefigge solo lo scopo di tutelarne l'autonomia, al fine principale di garantire la libertà dell'arte e della scienza, sicché la scelta del legislatore di ricomprendere gli istituti AFAM nell'ampio genus dell'alta cultura non implica che necessariamente la disciplina degli stessi debba essere speculare, quanto alle modalità di funzionamento ed all'organizzazione dei mezzi e del personale, a quella delle altre istituzioni.
Quanto al rapporto di lavoro con il personale docente ed amministrativo l'art. 2, comma 6, della legge n. 508/1999 ha previsto che lo stesso «è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente» ed ha disciplinato le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento, rimarcandone la diversità 3 - RG 22308/2013 rispetto sia agli insegnanti della scuola primaria e secondaria, sia ai professori universitari, per i quali l'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 ha mantenuto lo statuto pubblicistico.
Il CCNQ del 6.3.2001 ha, quindi, istituito il comparto di contrattazione ed a partire dal quadriennio 2002/2005 il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, anche in sede contrattuale, è stato differenziato rispetto a quello dei dipendenti della scuola e le parti collettive hanno dettato una compiuta disciplina degli istituti economici e normativi, a partire dal
CCNL 16.2.2005.
Nel caso di specie, l'attribuzione dell'incarico avviene pertanto sulla scorta di una selezione con la quale sono verificate le competenze di coloro che, fattane rituale istanza, aspirino alla docenza.
Posto, quindi, che dalla normativa in esame non emerge alcun diritto all'assunzione presso l' non essendo applicabile al caso di specie la disciplina CP_1 normativa richiamata da parte ricorrente, riferita alle scuole paritarie.
3 Ciò premesso, non vi è nemmeno prova che, in caso di mancata attribuzione dell'incarico al , lo stesso sarebbe stato conferito al ricorrente. Pt_3
Non può prescindersi –in questo caso- ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il candidato dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere l'incarico, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse ad una corretta individuazione del docente, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato;
restano assorbite le domande di risarcimento.
Spese secondo soccombenza, anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti in sede conciliativa.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., mancando l'elemento soggettivo e non essendo stata data prova del danno subito dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
4.629,00, oltre spese, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 15/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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