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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/07/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1043/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 7.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato, con gli stessi, in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
E
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo di contributi previdenziali.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 27.7.2023, Parte_1
ha chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa “previa
[...] disapplicazione della Deliberazione n. 8/2020 del 06/10/2020 del Comitato Regionale per la Pt_1 regione Toscana, 1) in tesi, accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro domestico asseritamente intercorso tra il sig. e la sig.ra nel periodo dal CP_2 Controparte_1
01/01/2016 al 31/12/2017; 2) in conseguenza e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di alcun diritto, in capo alla sig.ra al versamento o comunque Controparte_1 all'accreditamento presso l' di contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione all'asserito Pt_1 rapporto di lavoro di cui sopra;
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio;
4) in via subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare il sig. CP_2
a versare all' i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, in relazione al rapporto
[...] Pt_1 di lavoro che risultasse, in ipotesi, intercorso tra le parti convenute”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) con denuncia di lavoro domestico n. 9519065929-78 del 25/02/2019, comunicava CP_2 all' di aver assunto quale lavoratrice domestica presso la propria Pt_1 Controparte_1 abitazione, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017;
b) l' comunicava la reiezione della domanda di iscrizione previdenziale, in ragione della Pt_1 retrodatazione della denuncia e della mancanza di elementi comprovanti l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato;
c) in data 04/06/2019, avanzava richiesta di intervento all'Ispettorato Controparte_1
Territoriale del Lavoro di Livorno-Pisa e quest'ultimo convocava i resistenti presso la sua sede in
Pisa per esperire il tentativo di conciliazione;
d) nel verbale di conciliazione, si impegnava ad effettuare le procedure di assunzione CP_2 conseguenti, nonché, a provvedere al relativo pagamento dei contributi, mentre Controparte_1
dichiarava di accettare quanto proposto da e di rinunciare, nei confronti
[...] CP_2 della famiglia del medesimo, a qualunque richiesta o pretesa connessa all'intercorso rapporto di lavoro domestico;
e) in data 05/08/2019 presentava alla Sede di Pisa richiesta di regolarizzazione CP_2 Pt_1 della contribuzione per lavoro domestico svolto in favore di senza Controparte_1 produrre documentazione comprovante il rapporto di lavoro;
f) l' respingeva la richiesta con provvedimento del 24/09/2019; Pt_1
g) in data 13/11/2019, proponeva ricorso in via amministrativa al Comitato Controparte_1
Regionale dell' per la regione Toscana, che veniva accolto;
Pt_1
h) il Direttore regionale dell' per la Toscana disponeva che la sede medesima non desse Pt_1 esecuzione alla deliberazione di cui sopra, in quanto nella stessa venivano ravvisati profili di illegittimità;
i) l' aveva interesse all'accertamento circa la non sussistenza del rapporto di lavoro fra i Pt_1 resistenti.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, i resistenti non si sono costituiti in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
L'odierna domanda ha ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del rapporto di lavoro domestico, che si sarebbe svolto fra i resistenti dal 01/01/2016 al 31/12/2017 e, conseguentemente,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto al versamento dei contributi previdenziali in favore di
. Controparte_1
L'esistenza del rapporto lavorativo controverso non può desumersi dal verbale di conciliazione sottoscritto presso l'Ispettorato del lavoro del 1.8.2019.
In tale direzione, oltre che contrario al principio dell'indisponibilità dei rapporti giuridici, di natura pubblicistica, facenti capo agli Enti previdenziali, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, deve ritenersi come quanto affermato dalle parti in sede conciliativa non sia elemento da solo idoneo a provare il rapporto di lavoro e il relativo obbligo contributivo, rilevato che le dichiarazioni del datore appaiono inverosimili essendo state compiute a distanza di diversi anni dalla fine del periodo lavorativo e mancando ulteriori elementi tali da sostenerne la verosimiglianza.
Per quanto rilevato, non può dirsi raggiunta la prova della reale sussistenza del rapporto di lavoro di tipo domestico per cui è causa, sicché deve essere accolta la richiesta di accertamento negativo del fatto e deve essere dichiarata l'inesistenza del relativo diritto al versamento contributivo in favore di
. Controparte_1
4. La mancata costituzione delle parti resistenti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del rapporto di lavoro domestico asseritamente intercorso tra e nel periodo dal 01/01/2016 al CP_2 Controparte_1
31/12/2017, per i motivi di cui in parte motivata;
dichiara l'insussistenza del diritto al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali in favore di per il rapporto di lavoro di cui al punto che precede;
Controparte_1 compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1043/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 7.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato, con gli stessi, in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
E
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo di contributi previdenziali.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 27.7.2023, Parte_1
ha chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa “previa
[...] disapplicazione della Deliberazione n. 8/2020 del 06/10/2020 del Comitato Regionale per la Pt_1 regione Toscana, 1) in tesi, accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro domestico asseritamente intercorso tra il sig. e la sig.ra nel periodo dal CP_2 Controparte_1
01/01/2016 al 31/12/2017; 2) in conseguenza e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di alcun diritto, in capo alla sig.ra al versamento o comunque Controparte_1 all'accreditamento presso l' di contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione all'asserito Pt_1 rapporto di lavoro di cui sopra;
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio;
4) in via subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare il sig. CP_2
a versare all' i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, in relazione al rapporto
[...] Pt_1 di lavoro che risultasse, in ipotesi, intercorso tra le parti convenute”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) con denuncia di lavoro domestico n. 9519065929-78 del 25/02/2019, comunicava CP_2 all' di aver assunto quale lavoratrice domestica presso la propria Pt_1 Controparte_1 abitazione, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017;
b) l' comunicava la reiezione della domanda di iscrizione previdenziale, in ragione della Pt_1 retrodatazione della denuncia e della mancanza di elementi comprovanti l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato;
c) in data 04/06/2019, avanzava richiesta di intervento all'Ispettorato Controparte_1
Territoriale del Lavoro di Livorno-Pisa e quest'ultimo convocava i resistenti presso la sua sede in
Pisa per esperire il tentativo di conciliazione;
d) nel verbale di conciliazione, si impegnava ad effettuare le procedure di assunzione CP_2 conseguenti, nonché, a provvedere al relativo pagamento dei contributi, mentre Controparte_1
dichiarava di accettare quanto proposto da e di rinunciare, nei confronti
[...] CP_2 della famiglia del medesimo, a qualunque richiesta o pretesa connessa all'intercorso rapporto di lavoro domestico;
e) in data 05/08/2019 presentava alla Sede di Pisa richiesta di regolarizzazione CP_2 Pt_1 della contribuzione per lavoro domestico svolto in favore di senza Controparte_1 produrre documentazione comprovante il rapporto di lavoro;
f) l' respingeva la richiesta con provvedimento del 24/09/2019; Pt_1
g) in data 13/11/2019, proponeva ricorso in via amministrativa al Comitato Controparte_1
Regionale dell' per la regione Toscana, che veniva accolto;
Pt_1
h) il Direttore regionale dell' per la Toscana disponeva che la sede medesima non desse Pt_1 esecuzione alla deliberazione di cui sopra, in quanto nella stessa venivano ravvisati profili di illegittimità;
i) l' aveva interesse all'accertamento circa la non sussistenza del rapporto di lavoro fra i Pt_1 resistenti.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, i resistenti non si sono costituiti in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
L'odierna domanda ha ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del rapporto di lavoro domestico, che si sarebbe svolto fra i resistenti dal 01/01/2016 al 31/12/2017 e, conseguentemente,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto al versamento dei contributi previdenziali in favore di
. Controparte_1
L'esistenza del rapporto lavorativo controverso non può desumersi dal verbale di conciliazione sottoscritto presso l'Ispettorato del lavoro del 1.8.2019.
In tale direzione, oltre che contrario al principio dell'indisponibilità dei rapporti giuridici, di natura pubblicistica, facenti capo agli Enti previdenziali, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, deve ritenersi come quanto affermato dalle parti in sede conciliativa non sia elemento da solo idoneo a provare il rapporto di lavoro e il relativo obbligo contributivo, rilevato che le dichiarazioni del datore appaiono inverosimili essendo state compiute a distanza di diversi anni dalla fine del periodo lavorativo e mancando ulteriori elementi tali da sostenerne la verosimiglianza.
Per quanto rilevato, non può dirsi raggiunta la prova della reale sussistenza del rapporto di lavoro di tipo domestico per cui è causa, sicché deve essere accolta la richiesta di accertamento negativo del fatto e deve essere dichiarata l'inesistenza del relativo diritto al versamento contributivo in favore di
. Controparte_1
4. La mancata costituzione delle parti resistenti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del rapporto di lavoro domestico asseritamente intercorso tra e nel periodo dal 01/01/2016 al CP_2 Controparte_1
31/12/2017, per i motivi di cui in parte motivata;
dichiara l'insussistenza del diritto al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali in favore di per il rapporto di lavoro di cui al punto che precede;
Controparte_1 compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli