CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 424 /2023 promossa da:
) (C:F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Passeri pec: presso il cui Email_1
studio in 06081 Petrignano d'Assisi (PG) Via Pietro Mascagni n. 33, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
APPELLANTI
contro
(P.IVA e C.F. ) in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito Controparte_1 P.IVA_1
dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 Parte_3
novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo (christian.
, IA IP, LO MA Email_2
( , NA LL ( ecavvo Email_3 Ema_4 Email_5
cati.it) del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in Persona_1
data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) (all. A), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente pagina 1 di 7 giudizio, presso lo studio dell'avvocato Paolo Cutini in Perugia, Piazza Italia n. 9
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza Tribunale Perugia 21 giugno 2023 n. 1013/23 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e convenivano in giudizio chiedendo l'accertamento Parte_1 Parte_2 CP_1
della nullità ex art. 1418 c.c. e per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25 luglio 2001 con cui (cui Controparte_2
era succeduta) aveva concesso un finanziamento di Lire 180.000.000 (pari ad Euro 92.962,24) CP_1
poiché ancorato all'EURIBOR e della usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora indicati nel contratto, chiedendo altresì la condanna della alla refusione delle somme indebitamente CP_1
incamerate, nonché al risarcimento del danno patito.
Il Tribunale rigettava la domande.
Propone ora impugnazione la parte appellante dolendosi che il Tribunale non abbia accertato l'illegittimità del tasso di interesse applicato al rapporto, sebbene parametrato all'EURIBOR e nel ritenere che la commissione di estinzione anticipata non rilevi ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi indicati nel contratto;
per l'effetto, nel non aver accolto la domanda risarcitoria.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
Preliminarmente si osserva che la parte appellante solo con la comparsa conclusionale ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio di per difetto di legittimazione Controparte_1
attiva e passiva, nonché per omessa prova della titolarità del rapporto giuridico oggetto del presente giudizio e l'assenza di una procura notarile, ovvero di idonea delibera del competente organo dell'istituto, al fine di verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza, in violazione degli artt. 83 c.p.c. e 1392 c.c..
pagina 2 di 7 L'eccezione, contestata in rito ed in merito dalla parte appellata con la memoria di replica, pur ammissibile in quanto il potere officioso del Giudice può essere dalla parte sollecitata in qualsiasi fase del procedimento è manifestamente infondata. Sono stati gli stessi appellanti a citare in giudizio la parte oggi costituita, riconoscendo così la titolarità attiva del rapporto e quella passiva processuale.
Inoltre, risulta ritualmente prodotta in atti la procura alle liti conferita a pezzo di atto pubblico notarile dall'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale Notarile
(di cui in intestazione vengono menzionati gli estremi e i cui poteri sono espressamente verificati dal
Notaio che ha raccolto la procura.
Poiché la parte appellante non censura specificamente né la qualità, né i poteri ivi conferiti,
l'eccezione deve essere rigettata.
In via logica preliminare, con riguardo al motivo inerente l'omesso accertamento della nullità della clausola di pattuizione degli interessi, collegati al tasso Euribor, per effetto dell'accertamento da parte della Commissione Antitrust Europea ( decisioni del 4 dicembre 2013, C-851/2013, e del 7 dicembre 2016, C-8530/2016, confermate con sentenza del 12 gennaio 2023, C-883/19 della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea) di un'infrazione unica e continuata nella condotta di alcune banche appartenenti al panel per aver partecipato a un cartello finalizzato ad alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e, quindi, il rendimento medio Euribor, nel periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, allo scopo di conseguire profitti nel mercato, si osserva che con ordinanza interlocutoria del 19 luglio 2024, n. 19900 la Corte di
Cassazione, Prima Sezione Civile, ha ritenuto opportuno rimettere la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere le seguenti questioni di diritto:
-“se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione
Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”;
- “se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su
pagina 3 di 7 tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni”.
Nel frattempo, la Corte d'Appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia
UE una questione pregiudiziale relativa al «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di
Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza».
Preso atto del rinvio pregiudiziale, le Sezioni Unite civili con l'ordinanza 15 marzo 2025, n.
6943 hanno ritenuto opportuno rinviare la trattazione del ricorso connesso alla manipolazione Euribor
a nuovo ruolo, in attesa di ulteriori approfondimenti.
Questa Corte non ritiene tuttavia necessario attendere il pronunciamento pregiudiziale della
Corte di Giustizia e della Suprema Corte di Cassazione, perché il giudizio può essere definito rilevando il giudicato con riferimento a punto di motivazione autosufficiente, ed in forza dei principi di specificità dei motivi di appello in ragione della corretta individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Infatti, partendo dalla motivazione del Giudice di primo grado, questi ha dapprima ritenuto infondata l'eccezione di indeterminatezza del tasso perché non sono state allegate le decisioni della commissione europea che vengono richiamate, ritenendo che non possa al riguardo applicarsi il principio iura novit curia.
Nel merito, il Giudice ha rilevato che nelle decisioni della non vengono in rilievo CP_3
comportamenti ascrivibili ad e che le decisioni della si muovono CP_1 CP_3
esclusivamente sul piano della condotta e non sul piano degli effetti ritenendo quindi di escludere che l'accertamento fatto dalla possa incidere sulla determinatezza dei tassi di interesse che CP_3
facciano riferimento al tasso Euribor, sia perché la condotta anticoncorrenziale era finalizzata alla restrizione e/o distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor e non già direttamente alla manipolazione dell'Euribor, sia perché ciò che risulta dalle decisioni è una condotta di scambio di informazioni in ordine alle comunicazioni da effettuare per la formazione del parametro euribor al fine di lucrare la conoscenza del comportamento di alcuni pagina 4 di 7 operatori per sfruttarla sul mercato dei derivati, mentre non risulta che tale condotte abbiano avuto lo scopo o l'effetto di modificare l'andamento dell'Euribor, né risulta che l'interesse degli operatori sia stato nella direzione dell'aumento delle Euribor né che tale effetto sia stato conseguito. In particolare il Tribunale ha osservato che le condotte vietate accertate e sanzionate sono consistite nel compiere accordi nel settore degli Eird, descritti come condotta di collusione informativa (scambio di preferenze sul fixing dell'Euribor e di intenzioni sulle future comunicazioni, mediante valutazione della possibilità di allineare le proprie comunicazioni Euribor;
valutazione inerente l'allineamento delle proprie posizioni sul mercato dei derivati) sicché risulta indimostrato (né le decisioni della CP_3
rilevano alcunché su tale aspetto) che il comportamento collusivo finalizzato a lucrare sull'andamento dei derivati, abbia avuto effetti concreti sulla determinazione dell'Euribor o che l'abbia effettivamente alterato. Inoltre il Giudice di prime cure ha considerato che, affinché gli effetti dell'intesa restrittiva si riverberassero sul contratto a valle, occorreva che l'intesa avesse inciso sul mercato dei contratti di mutuo, privando il consumatore della facoltà di scegliere e quindi che tra intesa e contratto a valle vi fosse collegamento funzionale di modo che il contratto a valle fosse la realizzazione degli effetti dell'intesa vietata a monte: la commissione, ad avviso del Tribunale, non ha accertato un'intesa sul mercato dei mutui bensì una pratica collusiva volta a incidere sul mercato dei derivati, risultando quindi indimostrato che i clienti delle banche abbiano subito una contrazione della propria facoltà di scelta sul mercato dei mutui fondiari.
Rispetto a tali precise argomentazioni, in primis deve rilevarsi che l'appellante non ha contestato il motivo di rigetto procedurale relativo alla omessa produzione delle decisioni della la cui conoscenza secondo il tribunale non rientra nell'ambito del principio iura novit CP_3
curia (motivo che appare autosufficiente per il rigetto della domanda di nullità del tasso).
Parte appellante ha, poi, genericamente censurato la sentenza che ha rigettato la domanda di nullità evidenziando che il profilo di nullità denunciato si fonda sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005- maggio 2008 in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla commissione europea con decisione del 04/12/2013; ritiene innegabile la diretta incidenza della comunicazione dei dati da parte delle banche del panel sul procedimento di determinazione dell'Euribor e sostiene quindi la nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/ maggio 2008 per violazione dell'articolo 101 TFE dell'articolo 2 legge Antitrust in quanto la nullità dell'intesa antitrust a pagina 5 di 7 monte comporta la nullità per violazione di norme imperative ex articolo 1418 cc della convenzione di interessi, anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata.
Con lo stesso motivo parte appellante afferma che la determinazione degli interessi in base al parametro Euribor manipolato, in assenza di previsione contrattuale di un parametro alternativo, rende l'oggetto del contratto indeterminato ed indeterminabile con nullità della pattuizione dell'articolo 3 per indeterminatezza dell'oggetto. Contesta ancora la motivazione laddove il primo giudice non considera che stante la natura fittizia del parametro Euribor detto tasso non poteva essere ritenuto determinabile ed affidabile.
Tale motivo, lungamente articolato, in realtà non fa che riproporre le censure mosse in primo grado e non si confronta affatto con le plurime argomentazioni che hanno indotto il giudice di prime cure ad escludere sia la nullità ex art. 1418 c.c. derivante dall'effetto diretto delle decisioni sulle clausole oggetto di causa, per diversità dell'area di mercato incisa dalle condotte manipolatrici, rispetto alla quale le decisioni producono l'effetto di prova privilegiata e per mancata dimostrazione di un qualsivoglia effetto diretto sulla determinazione del tasso Euribor, sia la nullità per indeterminatezza (sopravvenuta ed incidentale) delle clausole in questione, in carenza di accertamento di una effettiva manipolazione dell'Euribor- a prescindere dall'esito, se in rialzo o in ribasso-. Al riguardo ovviamente non rileva la circostanza che nella CTU svolta in altro giudizio sia stato rilevato che l'applicazione degli interessi contrattuali parametrati sull'Euribor comportasse addebiti maggiori rispetto all'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dal TUB.
Dunque da un lato il motivo appare inammissibile, dall'altro appare superfluo attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione, posto che in ogni caso il vaglio della Corte dovrebbe arrestarsi a fronte della mancata, specifica contestazione sia del rilievo decisivo della omessa produzione delle decisioni della , sia delle argomentazioni poste dal Giudice di CP_3
primo grado a sostegno del rigetto dell'eccezione di nullità sotto il profilo della violazione di norme imperative e sotto il profilo della indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi.
Il secondo motivo, volto a contestare l'omesso rilievo della natura usuraria del tasso di interesse, è manifestamente infondato in quanto si fonda sul calcolo in condizioni di massima onerosità del mutuo, nell'ipotesi di estinzione anticipata, alla data del 28.02.2002 , e dunque su una interpretazione contrastante con il costante principio giurisprudenziale secondo cui, sebbene a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il
pagina 6 di 7 quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le
"remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, … ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa … non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata» (Cass. n. 13228/2023; cfr. Cass. ord. 4597/2023, Cass.
7352/2022; Cass. 23866/2022).
Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite gravano sull'appellante.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore di delle spese di lite Controparte_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 22/10/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 424 /2023 promossa da:
) (C:F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Passeri pec: presso il cui Email_1
studio in 06081 Petrignano d'Assisi (PG) Via Pietro Mascagni n. 33, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
APPELLANTI
contro
(P.IVA e C.F. ) in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito Controparte_1 P.IVA_1
dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 Parte_3
novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo (christian.
, IA IP, LO MA Email_2
( , NA LL ( ecavvo Email_3 Ema_4 Email_5
cati.it) del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in Persona_1
data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) (all. A), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente pagina 1 di 7 giudizio, presso lo studio dell'avvocato Paolo Cutini in Perugia, Piazza Italia n. 9
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza Tribunale Perugia 21 giugno 2023 n. 1013/23 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e convenivano in giudizio chiedendo l'accertamento Parte_1 Parte_2 CP_1
della nullità ex art. 1418 c.c. e per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25 luglio 2001 con cui (cui Controparte_2
era succeduta) aveva concesso un finanziamento di Lire 180.000.000 (pari ad Euro 92.962,24) CP_1
poiché ancorato all'EURIBOR e della usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora indicati nel contratto, chiedendo altresì la condanna della alla refusione delle somme indebitamente CP_1
incamerate, nonché al risarcimento del danno patito.
Il Tribunale rigettava la domande.
Propone ora impugnazione la parte appellante dolendosi che il Tribunale non abbia accertato l'illegittimità del tasso di interesse applicato al rapporto, sebbene parametrato all'EURIBOR e nel ritenere che la commissione di estinzione anticipata non rilevi ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi indicati nel contratto;
per l'effetto, nel non aver accolto la domanda risarcitoria.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
Preliminarmente si osserva che la parte appellante solo con la comparsa conclusionale ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio di per difetto di legittimazione Controparte_1
attiva e passiva, nonché per omessa prova della titolarità del rapporto giuridico oggetto del presente giudizio e l'assenza di una procura notarile, ovvero di idonea delibera del competente organo dell'istituto, al fine di verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza, in violazione degli artt. 83 c.p.c. e 1392 c.c..
pagina 2 di 7 L'eccezione, contestata in rito ed in merito dalla parte appellata con la memoria di replica, pur ammissibile in quanto il potere officioso del Giudice può essere dalla parte sollecitata in qualsiasi fase del procedimento è manifestamente infondata. Sono stati gli stessi appellanti a citare in giudizio la parte oggi costituita, riconoscendo così la titolarità attiva del rapporto e quella passiva processuale.
Inoltre, risulta ritualmente prodotta in atti la procura alle liti conferita a pezzo di atto pubblico notarile dall'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale Notarile
(di cui in intestazione vengono menzionati gli estremi e i cui poteri sono espressamente verificati dal
Notaio che ha raccolto la procura.
Poiché la parte appellante non censura specificamente né la qualità, né i poteri ivi conferiti,
l'eccezione deve essere rigettata.
In via logica preliminare, con riguardo al motivo inerente l'omesso accertamento della nullità della clausola di pattuizione degli interessi, collegati al tasso Euribor, per effetto dell'accertamento da parte della Commissione Antitrust Europea ( decisioni del 4 dicembre 2013, C-851/2013, e del 7 dicembre 2016, C-8530/2016, confermate con sentenza del 12 gennaio 2023, C-883/19 della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea) di un'infrazione unica e continuata nella condotta di alcune banche appartenenti al panel per aver partecipato a un cartello finalizzato ad alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e, quindi, il rendimento medio Euribor, nel periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, allo scopo di conseguire profitti nel mercato, si osserva che con ordinanza interlocutoria del 19 luglio 2024, n. 19900 la Corte di
Cassazione, Prima Sezione Civile, ha ritenuto opportuno rimettere la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere le seguenti questioni di diritto:
-“se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione
Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”;
- “se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su
pagina 3 di 7 tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni”.
Nel frattempo, la Corte d'Appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia
UE una questione pregiudiziale relativa al «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di
Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza».
Preso atto del rinvio pregiudiziale, le Sezioni Unite civili con l'ordinanza 15 marzo 2025, n.
6943 hanno ritenuto opportuno rinviare la trattazione del ricorso connesso alla manipolazione Euribor
a nuovo ruolo, in attesa di ulteriori approfondimenti.
Questa Corte non ritiene tuttavia necessario attendere il pronunciamento pregiudiziale della
Corte di Giustizia e della Suprema Corte di Cassazione, perché il giudizio può essere definito rilevando il giudicato con riferimento a punto di motivazione autosufficiente, ed in forza dei principi di specificità dei motivi di appello in ragione della corretta individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Infatti, partendo dalla motivazione del Giudice di primo grado, questi ha dapprima ritenuto infondata l'eccezione di indeterminatezza del tasso perché non sono state allegate le decisioni della commissione europea che vengono richiamate, ritenendo che non possa al riguardo applicarsi il principio iura novit curia.
Nel merito, il Giudice ha rilevato che nelle decisioni della non vengono in rilievo CP_3
comportamenti ascrivibili ad e che le decisioni della si muovono CP_1 CP_3
esclusivamente sul piano della condotta e non sul piano degli effetti ritenendo quindi di escludere che l'accertamento fatto dalla possa incidere sulla determinatezza dei tassi di interesse che CP_3
facciano riferimento al tasso Euribor, sia perché la condotta anticoncorrenziale era finalizzata alla restrizione e/o distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor e non già direttamente alla manipolazione dell'Euribor, sia perché ciò che risulta dalle decisioni è una condotta di scambio di informazioni in ordine alle comunicazioni da effettuare per la formazione del parametro euribor al fine di lucrare la conoscenza del comportamento di alcuni pagina 4 di 7 operatori per sfruttarla sul mercato dei derivati, mentre non risulta che tale condotte abbiano avuto lo scopo o l'effetto di modificare l'andamento dell'Euribor, né risulta che l'interesse degli operatori sia stato nella direzione dell'aumento delle Euribor né che tale effetto sia stato conseguito. In particolare il Tribunale ha osservato che le condotte vietate accertate e sanzionate sono consistite nel compiere accordi nel settore degli Eird, descritti come condotta di collusione informativa (scambio di preferenze sul fixing dell'Euribor e di intenzioni sulle future comunicazioni, mediante valutazione della possibilità di allineare le proprie comunicazioni Euribor;
valutazione inerente l'allineamento delle proprie posizioni sul mercato dei derivati) sicché risulta indimostrato (né le decisioni della CP_3
rilevano alcunché su tale aspetto) che il comportamento collusivo finalizzato a lucrare sull'andamento dei derivati, abbia avuto effetti concreti sulla determinazione dell'Euribor o che l'abbia effettivamente alterato. Inoltre il Giudice di prime cure ha considerato che, affinché gli effetti dell'intesa restrittiva si riverberassero sul contratto a valle, occorreva che l'intesa avesse inciso sul mercato dei contratti di mutuo, privando il consumatore della facoltà di scegliere e quindi che tra intesa e contratto a valle vi fosse collegamento funzionale di modo che il contratto a valle fosse la realizzazione degli effetti dell'intesa vietata a monte: la commissione, ad avviso del Tribunale, non ha accertato un'intesa sul mercato dei mutui bensì una pratica collusiva volta a incidere sul mercato dei derivati, risultando quindi indimostrato che i clienti delle banche abbiano subito una contrazione della propria facoltà di scelta sul mercato dei mutui fondiari.
Rispetto a tali precise argomentazioni, in primis deve rilevarsi che l'appellante non ha contestato il motivo di rigetto procedurale relativo alla omessa produzione delle decisioni della la cui conoscenza secondo il tribunale non rientra nell'ambito del principio iura novit CP_3
curia (motivo che appare autosufficiente per il rigetto della domanda di nullità del tasso).
Parte appellante ha, poi, genericamente censurato la sentenza che ha rigettato la domanda di nullità evidenziando che il profilo di nullità denunciato si fonda sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005- maggio 2008 in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla commissione europea con decisione del 04/12/2013; ritiene innegabile la diretta incidenza della comunicazione dei dati da parte delle banche del panel sul procedimento di determinazione dell'Euribor e sostiene quindi la nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/ maggio 2008 per violazione dell'articolo 101 TFE dell'articolo 2 legge Antitrust in quanto la nullità dell'intesa antitrust a pagina 5 di 7 monte comporta la nullità per violazione di norme imperative ex articolo 1418 cc della convenzione di interessi, anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata.
Con lo stesso motivo parte appellante afferma che la determinazione degli interessi in base al parametro Euribor manipolato, in assenza di previsione contrattuale di un parametro alternativo, rende l'oggetto del contratto indeterminato ed indeterminabile con nullità della pattuizione dell'articolo 3 per indeterminatezza dell'oggetto. Contesta ancora la motivazione laddove il primo giudice non considera che stante la natura fittizia del parametro Euribor detto tasso non poteva essere ritenuto determinabile ed affidabile.
Tale motivo, lungamente articolato, in realtà non fa che riproporre le censure mosse in primo grado e non si confronta affatto con le plurime argomentazioni che hanno indotto il giudice di prime cure ad escludere sia la nullità ex art. 1418 c.c. derivante dall'effetto diretto delle decisioni sulle clausole oggetto di causa, per diversità dell'area di mercato incisa dalle condotte manipolatrici, rispetto alla quale le decisioni producono l'effetto di prova privilegiata e per mancata dimostrazione di un qualsivoglia effetto diretto sulla determinazione del tasso Euribor, sia la nullità per indeterminatezza (sopravvenuta ed incidentale) delle clausole in questione, in carenza di accertamento di una effettiva manipolazione dell'Euribor- a prescindere dall'esito, se in rialzo o in ribasso-. Al riguardo ovviamente non rileva la circostanza che nella CTU svolta in altro giudizio sia stato rilevato che l'applicazione degli interessi contrattuali parametrati sull'Euribor comportasse addebiti maggiori rispetto all'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dal TUB.
Dunque da un lato il motivo appare inammissibile, dall'altro appare superfluo attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione, posto che in ogni caso il vaglio della Corte dovrebbe arrestarsi a fronte della mancata, specifica contestazione sia del rilievo decisivo della omessa produzione delle decisioni della , sia delle argomentazioni poste dal Giudice di CP_3
primo grado a sostegno del rigetto dell'eccezione di nullità sotto il profilo della violazione di norme imperative e sotto il profilo della indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi.
Il secondo motivo, volto a contestare l'omesso rilievo della natura usuraria del tasso di interesse, è manifestamente infondato in quanto si fonda sul calcolo in condizioni di massima onerosità del mutuo, nell'ipotesi di estinzione anticipata, alla data del 28.02.2002 , e dunque su una interpretazione contrastante con il costante principio giurisprudenziale secondo cui, sebbene a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il
pagina 6 di 7 quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le
"remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, … ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa … non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata» (Cass. n. 13228/2023; cfr. Cass. ord. 4597/2023, Cass.
7352/2022; Cass. 23866/2022).
Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite gravano sull'appellante.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore di delle spese di lite Controparte_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 22/10/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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