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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2025 sub 1
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 346/2025 sub 1 avente ad oggetto “Altri procedimenti cautelari” pendente tra
Attore/i in opposizione Convenuto/i opposto/i
– difensore/i ,
– difensore/i , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
Controparte_5
il Giudice dott. Francesco Delù,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA vista l'istanza formulata da tesa ad ottenere la sospensione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 964/2024 pronunciato su ricorso di CP_3 nel procedimento RG 2394/24;
[...] rilevato che, a fondamento dell'istanza di sospensione, l'opponente ha la fondatezza dei motivi di opposizioni e il pregiudizio rappresentato da “l'equivalente della chiusura dell'impresa”;
visto il proprio provvedimento del 20 febbraio 2025 con il quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è stata sospesa con provvedimenti inaudita altera parte; considerato che l'art. 649 c.p.c. consente la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto al ricorrere di “gravi motivi” richiede un giudizio allo stato degli atti in merito alla fondatezza di domande e delle eccezioni formulate dalle parti, sulla base delle prove da esse offerte sino al momento della decisione sull'istanza, impregiudicata ogni valutazione sul merito della causa all'esito dell'espletanda istruttoria;
rilevato che, a fondamento della propria pretesa in via monitoria, parte ingiungente ha allegato:
- di aver stipulato con il 6.12.21 un contratto di appalto per Controparte_1
l'esecuzione di opere edili nel complesso immobiliare posto in Prato, tra via San Paolo e via
Caboto, c.d. cantiere Anonima Calamai;
- che l'art. 4 del contratto prevedeva come “termine essenziale” per l'ultimazione dei lavori il
15.3.22, con penale di € 200 per ogni giorno di ritardo;
- che le lavorazioni non erano state al momento del deposito del ricorso, nonostante il prezzo fosse stato interamente pagato;
- di essere creditrice di della somma complessiva di € Controparte_1
198.000,00 (€ 200 x 990 giorni); rilevato che l'attrice opponente, a fronte delle allegazioni di controparte:
- ha esposto che erano stati affidati ulteriori lavori nel medesimo complesso, per i quali era stato versato il corrispettivo di € 129.650,00 ed era esigibile un credito di € 76.806,29 e che lo stato di avanzamento lavori era stato sottoscritto e approvato dalla DL il 20.12.21;
- ha, quindi, eccepito che che “esaurito l'importo contrattuale” la penale non poteva trovare applicazione, in quanto «i lavori ai quali si riferi[vano] le pretese della società opponente, non sono quelli di cui al contratto, bensì opere ulteriori commissionate separatamente», che la penale era eccessiva ex art. 1384 c.c. «secondo i criteri generali che governano il contratto di appalto, anche di quello pubblico», che «la giurisprudenza si [era] più volte espressa nel senso che le clausole contrattuali richiamate in blocco, con semplice segnalazione numerica, senza riproduzione della rubrica sono inefficaci», che nel periodo di riferimento vi erano stati 250 giorni di pioggia e, comunque, andava sottratto il tempo occorso per eseguire i lavori extracontratto, che vi era stata violazione dell'art. 1284, co. 4,
c.c.;
rilevato che la convenuta opposta, costituendosi nel subprocedimento cautelare, ha esposto:
- che il SAL del 20.12.21, era stato sottoscritto dall'appaltatrice e dalla direzione lavori, ma non dalla committente, e conteneva dichiarazioni false, in non essendo possibile il completamento delle lavorazioni in due sole settimane e, comunque, essendo stata presentata la CIL il 27.12.21;
- che erano state inviate molteplici PEC dall'arch, e dalla Direzione Lavori per CP_6 richiedere il completamento dei lavori, oltre a diffide inviate dalla Committenza direttamente, mai riscontrate;
- che era stata prodotta documentazione avente data certa comprovante il non completamento delle opere (immagini e video)
- che in data 19/1/2024 aveva sottoscritto un verbale che indicava opere non Controparte_1 completate;
- che la penale non poteva ritenersi eccessiva, in quanto liberamente determinata tra le parti, e non potendosi applicare la normativa in materia di appalto pubblico, e comunque, congrua rispetto al valore dell'appalto e al danno patito dalla committente per la mancata messa a reddito degli immobili;
- che i giorni di pioggia non potevano giustificare il ritardo, comunque ammontante a 24 mesi;
- che in sede monitoria era stato richiesto il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. 231/02, onde non v'era alcun ultra petita;
- che già per altro provvedimento monitorio era stato necessario avviare l'esecuzione, ed era intervenuto il pagamento di un terzo;
udite le parti alle udienze del 6 marzo 2023 e del 12 marzo 2023;
considerato che
, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore-attore sostanziale (nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore-convenuto sostanziale (in questa sede, l'attore in opposizione) provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa;
osservato che, nel caso di specie, allo stato degli atti:
- appare che abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa essendo CP_3 provata, e comunque, incontestata, la stipula del contratto tra le parti (doc. 3 fasc. monitorio) che prevedeva (art. 4), quale termine per l'esecuzione delle “opere con bonus” — descritte dal computo metrico dei “lavori in facciata” (doc. 21 fasc. opposta) — il 15.3.22, con una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- non appare che a fronte dell'allegazione dell'inadempimento Controparte_1
(rappresentato dal non completamento delle opere) abbia fornito prova scritta o di pronta soluzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, dovendosi osservare che:
o non può ritenersi provato che le opere siano state completate il 20 dicembre 2021, come da contabilità sottoscritta dall'arch. e dall'ing. — non dalla CP_6 Per_1 committente, e dunque senza valore confessorio — dovendosi osservare che, allo stato, esso pare qualificabile come scrittura proveniente dalla parte che vuole valersene e dal terzo e, pertanto liberamente apprezzabile dal giudice, e non appare plausibile che, nei quindici giorni successivi al contratto siano state non solo avviate, con la cantierizzazione (per ponteggi per 2.468,78 m2 su numerosi fabbricati – p. 7 doc. 21), ma completate opere per un valore di oltre € 300.000, il che risulta vieppiù inverosimile se si rileva che l'opponente allega, quale tempo occorso per eseguire lavori extra per € 129.650,00, ben 648 giorni (p. 9 citazione);
o l'eccessività della penale è questione che potrà esaminarsi in sede di merito, risultando inapplicabile, in via diretta, la normativa in materia di appalti pubblici, e non avendo la parte opponente fornito concreti elementi cui ancorare la valutazione giudiziale, onde il riferimento alla eccessività della penale si rivela del tutto apodittico;
o la clausola penale, non rientrando tra le clausole onerose di cui all'art. 1341, co. 2,
c.c., non necessità di separata approvazione (che, peraltro, ricorre nel caso di specie);
o ammesso che le opere non potessero essere eseguite durante giorni di pioggia, sulla base della documentazione prodotta (doc. 11 opponente), prima del 15 marzo 2022 ve ne sarebbero stati 2022, onde, al più, potrebbe ammettersi che sarebbero state tempestivamente compiute se consegnate in maggio, in quanto, scaduto il termine per l'adempimento, il rischio dell'ulteriore ritardo ricade integralmente sul debitore;
o non è stato neppure dedotto che vi fosse un accordo tra le parti per la modifica del termine di adempimento originariamente pattuito in ragione dell'esecuzione di opere extra;
o con il ricorso monitorio sono stati richiesti gli «interessi al tasso ex D. Lgs. 231/2002
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo», mentre il decreto ingiuntivo riconosce gli interessi ex art. 1284, co. 4, cioè al tasso di cui al d.lgs. 231/02 dalla domanda, onde deve osservarsi, per un verso, che il decisum è pienamente nei limiti del petitum, e, per altro verso, che, dal momento della domanda sulla penale sono dovuti gli interessi di mora (v. Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 12188 del
16/05/2017) e, comunque, in linea di principio il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è neppure applicabile soltanto obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023);
o che il credito eccepito in compensazione risulta controverso;
ritenuto, pertanto, che l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto risulti infondata, difettandone il fumus — onde superfluo è l'esame dei profili di periculum
— onde deve revocarsi il provvedimento pronunciato inaudita altera parte; ritenuto, quanto alle spese di lite, che trattandosi di procedimento (latamente) cautelare in corso di causa su di esse debba statuirsi in sede di merito;
P.Q.M.
revoca il provvedimento del 20 febbraio 2025 che ha sospeso, inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 964/2024 del Tribunale di Prato.
Si comunichi.
Prato, li 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesco Delù
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 346/2025 sub 1 avente ad oggetto “Altri procedimenti cautelari” pendente tra
Attore/i in opposizione Convenuto/i opposto/i
– difensore/i ,
– difensore/i , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
Controparte_5
il Giudice dott. Francesco Delù,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA vista l'istanza formulata da tesa ad ottenere la sospensione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 964/2024 pronunciato su ricorso di CP_3 nel procedimento RG 2394/24;
[...] rilevato che, a fondamento dell'istanza di sospensione, l'opponente ha la fondatezza dei motivi di opposizioni e il pregiudizio rappresentato da “l'equivalente della chiusura dell'impresa”;
visto il proprio provvedimento del 20 febbraio 2025 con il quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è stata sospesa con provvedimenti inaudita altera parte; considerato che l'art. 649 c.p.c. consente la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto al ricorrere di “gravi motivi” richiede un giudizio allo stato degli atti in merito alla fondatezza di domande e delle eccezioni formulate dalle parti, sulla base delle prove da esse offerte sino al momento della decisione sull'istanza, impregiudicata ogni valutazione sul merito della causa all'esito dell'espletanda istruttoria;
rilevato che, a fondamento della propria pretesa in via monitoria, parte ingiungente ha allegato:
- di aver stipulato con il 6.12.21 un contratto di appalto per Controparte_1
l'esecuzione di opere edili nel complesso immobiliare posto in Prato, tra via San Paolo e via
Caboto, c.d. cantiere Anonima Calamai;
- che l'art. 4 del contratto prevedeva come “termine essenziale” per l'ultimazione dei lavori il
15.3.22, con penale di € 200 per ogni giorno di ritardo;
- che le lavorazioni non erano state al momento del deposito del ricorso, nonostante il prezzo fosse stato interamente pagato;
- di essere creditrice di della somma complessiva di € Controparte_1
198.000,00 (€ 200 x 990 giorni); rilevato che l'attrice opponente, a fronte delle allegazioni di controparte:
- ha esposto che erano stati affidati ulteriori lavori nel medesimo complesso, per i quali era stato versato il corrispettivo di € 129.650,00 ed era esigibile un credito di € 76.806,29 e che lo stato di avanzamento lavori era stato sottoscritto e approvato dalla DL il 20.12.21;
- ha, quindi, eccepito che che “esaurito l'importo contrattuale” la penale non poteva trovare applicazione, in quanto «i lavori ai quali si riferi[vano] le pretese della società opponente, non sono quelli di cui al contratto, bensì opere ulteriori commissionate separatamente», che la penale era eccessiva ex art. 1384 c.c. «secondo i criteri generali che governano il contratto di appalto, anche di quello pubblico», che «la giurisprudenza si [era] più volte espressa nel senso che le clausole contrattuali richiamate in blocco, con semplice segnalazione numerica, senza riproduzione della rubrica sono inefficaci», che nel periodo di riferimento vi erano stati 250 giorni di pioggia e, comunque, andava sottratto il tempo occorso per eseguire i lavori extracontratto, che vi era stata violazione dell'art. 1284, co. 4,
c.c.;
rilevato che la convenuta opposta, costituendosi nel subprocedimento cautelare, ha esposto:
- che il SAL del 20.12.21, era stato sottoscritto dall'appaltatrice e dalla direzione lavori, ma non dalla committente, e conteneva dichiarazioni false, in non essendo possibile il completamento delle lavorazioni in due sole settimane e, comunque, essendo stata presentata la CIL il 27.12.21;
- che erano state inviate molteplici PEC dall'arch, e dalla Direzione Lavori per CP_6 richiedere il completamento dei lavori, oltre a diffide inviate dalla Committenza direttamente, mai riscontrate;
- che era stata prodotta documentazione avente data certa comprovante il non completamento delle opere (immagini e video)
- che in data 19/1/2024 aveva sottoscritto un verbale che indicava opere non Controparte_1 completate;
- che la penale non poteva ritenersi eccessiva, in quanto liberamente determinata tra le parti, e non potendosi applicare la normativa in materia di appalto pubblico, e comunque, congrua rispetto al valore dell'appalto e al danno patito dalla committente per la mancata messa a reddito degli immobili;
- che i giorni di pioggia non potevano giustificare il ritardo, comunque ammontante a 24 mesi;
- che in sede monitoria era stato richiesto il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. 231/02, onde non v'era alcun ultra petita;
- che già per altro provvedimento monitorio era stato necessario avviare l'esecuzione, ed era intervenuto il pagamento di un terzo;
udite le parti alle udienze del 6 marzo 2023 e del 12 marzo 2023;
considerato che
, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore-attore sostanziale (nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore-convenuto sostanziale (in questa sede, l'attore in opposizione) provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa;
osservato che, nel caso di specie, allo stato degli atti:
- appare che abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa essendo CP_3 provata, e comunque, incontestata, la stipula del contratto tra le parti (doc. 3 fasc. monitorio) che prevedeva (art. 4), quale termine per l'esecuzione delle “opere con bonus” — descritte dal computo metrico dei “lavori in facciata” (doc. 21 fasc. opposta) — il 15.3.22, con una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- non appare che a fronte dell'allegazione dell'inadempimento Controparte_1
(rappresentato dal non completamento delle opere) abbia fornito prova scritta o di pronta soluzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, dovendosi osservare che:
o non può ritenersi provato che le opere siano state completate il 20 dicembre 2021, come da contabilità sottoscritta dall'arch. e dall'ing. — non dalla CP_6 Per_1 committente, e dunque senza valore confessorio — dovendosi osservare che, allo stato, esso pare qualificabile come scrittura proveniente dalla parte che vuole valersene e dal terzo e, pertanto liberamente apprezzabile dal giudice, e non appare plausibile che, nei quindici giorni successivi al contratto siano state non solo avviate, con la cantierizzazione (per ponteggi per 2.468,78 m2 su numerosi fabbricati – p. 7 doc. 21), ma completate opere per un valore di oltre € 300.000, il che risulta vieppiù inverosimile se si rileva che l'opponente allega, quale tempo occorso per eseguire lavori extra per € 129.650,00, ben 648 giorni (p. 9 citazione);
o l'eccessività della penale è questione che potrà esaminarsi in sede di merito, risultando inapplicabile, in via diretta, la normativa in materia di appalti pubblici, e non avendo la parte opponente fornito concreti elementi cui ancorare la valutazione giudiziale, onde il riferimento alla eccessività della penale si rivela del tutto apodittico;
o la clausola penale, non rientrando tra le clausole onerose di cui all'art. 1341, co. 2,
c.c., non necessità di separata approvazione (che, peraltro, ricorre nel caso di specie);
o ammesso che le opere non potessero essere eseguite durante giorni di pioggia, sulla base della documentazione prodotta (doc. 11 opponente), prima del 15 marzo 2022 ve ne sarebbero stati 2022, onde, al più, potrebbe ammettersi che sarebbero state tempestivamente compiute se consegnate in maggio, in quanto, scaduto il termine per l'adempimento, il rischio dell'ulteriore ritardo ricade integralmente sul debitore;
o non è stato neppure dedotto che vi fosse un accordo tra le parti per la modifica del termine di adempimento originariamente pattuito in ragione dell'esecuzione di opere extra;
o con il ricorso monitorio sono stati richiesti gli «interessi al tasso ex D. Lgs. 231/2002
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo», mentre il decreto ingiuntivo riconosce gli interessi ex art. 1284, co. 4, cioè al tasso di cui al d.lgs. 231/02 dalla domanda, onde deve osservarsi, per un verso, che il decisum è pienamente nei limiti del petitum, e, per altro verso, che, dal momento della domanda sulla penale sono dovuti gli interessi di mora (v. Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 12188 del
16/05/2017) e, comunque, in linea di principio il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è neppure applicabile soltanto obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023);
o che il credito eccepito in compensazione risulta controverso;
ritenuto, pertanto, che l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto risulti infondata, difettandone il fumus — onde superfluo è l'esame dei profili di periculum
— onde deve revocarsi il provvedimento pronunciato inaudita altera parte; ritenuto, quanto alle spese di lite, che trattandosi di procedimento (latamente) cautelare in corso di causa su di esse debba statuirsi in sede di merito;
P.Q.M.
revoca il provvedimento del 20 febbraio 2025 che ha sospeso, inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 964/2024 del Tribunale di Prato.
Si comunichi.
Prato, li 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesco Delù