Sentenza 12 marzo 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/03/2010, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00593/2010 REG.SEN.
N. 02583/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2583 del 2005, proposto da:
KI AT, rappresentata e difesa dall'avv. Diana Ricceri, con domicilio eletto presso il suo studio in MI, via Fontana,1;
contro
Comune di MI, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Cozzi, Elena Ferradini, Antonella Fraschini, Ariberto Limongelli, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Anna Maria Pavin, Donatella Silvia, Maria Rita Surano, con domicilio eletto negli uffici dell’avvocatura comunale in MI, via della Guastalla, 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto in data 12 maggio 2005 con cui viene disposto ed intimato il rilascio dell’alloggio n. 48 sito in MI via Palmanova 59, occupato senza titolo
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di MI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2009 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 2464 del 6 ottobre 2005, il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Il provvedimento impugnato considera che la ricorrente – destinataria del decreto di rilascio – e i suoi familiari occupano senza titolo l’alloggio di edilizia popolare e precisa che gli stessi non sono destinatari di un provvedimento di assegnazione o di altro atto dell’amministrazione che legittimi l’occupazione dell’alloggio.
La ricorrente, cittadina marocchina, rappresenta di aver contratto matrimonio, in data 24 giugno 2000, con il connazionale sig. AI LH OH assegnatario dell’alloggio fin dal 31 maggio 1995, il quale ha successivamente presentato richiesta di ricongiungimento familiare. Espone altresì che la relativa procedura trovava conclusione soltanto in data (28 aprile 2003) successiva al decesso del sig. AI (avvenuto in data 27 gennaio 2003, a seguito di una grave patologia) e che, giunta in Italia, prendeva possesso dell’alloggio in forza dell’attestazione 27 settembre 2000 che le era stata rilasciata dal Comune di MI (a corredo della domanda di ricongiungimento) per certificare l’idoneità dell’alloggio ad ospitare due persone. In tale quadro fattuale l’esponente sostiene di avere pieno titolo ad occupare l’alloggio, essendo maturato il silenzio assenso sulla domanda di cambio dell’intestazione dell’alloggio dalla stessa presentata in data 6 maggio 2003 e ricorrendo nella specie i requisiti per il subentro nell’assegnazione in forza dell’art. 20 R.R. n. 10/04.
3) Il ricorso è infondato.
L’art. 20 del R.R. n. 1/04, recante i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disciplina i requisiti per il subentro nell’assegnazione.
La norma stabilisce al suo primo comma che: “In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l'ordine di cui all'articolo 16, i componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'erp e di quanto previsto ai commi successivi”.
La previsione non può trovare applicazione alla fattispecie in esame. Essa disciplina, infatti, la situazione dei componenti del nucleo familiare che abbiano convissuto nell’alloggio popolare con l’assegnatario, ininterrottamente dall’assegnazione fino al decesso di questi. La ricorrente riconosce, invece, di non aver mai convissuto con l’assegnatario, essendo giunta in Italia quando il marito era già deceduto.
Nemmeno può giovare all’interessata invocare la previsione contenuta al comma quarto della norma.
Questa dispone che: “Possono altresì subentrare nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare non facenti parte del nucleo assegnatario, ma conviventi al momento del decesso dell'assegnatario e negli altri casi in cui il titolare della locazione sia uscito dal nucleo familiare, purché tali soggetti siano stati autorizzati dall'ente gestore secondo la disciplina indicata ai commi 7, 8 e 9 e la durata della convivenza non sia inferiore a tre anni, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'erp e la cui situazione economica non sia superiore a quanto previsto al comma 1, lettera e) dell'articolo 18”.
La norma richiede, tra i requisiti per il subentro, l’autorizzazione dell’Ente gestore e un periodo di convivenza di tre anni. La disposizione stabilisce, infatti, che il periodo di convivenza, conseguente al “rientro” ed utile al fine del subentro, “decorre dalla data di autorizzazione da parte del gestore”.
Se ne desume che l’autorizzazione da parte dell’Ente gestore è requisito del subentro anche nell’ipotesi dell’art. 20, comma 4, cit., in quanto in difetto di autorizzazione non comincia a decorrere il periodo triennale di convivenza previsto ai fini del subentro.
Nella fattispecie in esame difetta sia il requisito della necessaria autorizzazione alla convivenza da parte dell’Ente gestore degli alloggi E.R.P, sia il periodo minimo di convivenza stabilito per il subentro.
La mancanza dei presupposti per il riconoscimento del titolo al subentro priva di significato il silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda presentata dalla ricorrente, che deve ritenersi implicitamente superata dall’emissione del decreto di rilascio; deve comunque escludersi che il silenzio possa assumere il valore di implicito assenso, tenuto conto che le ipotesi di “silenzio significativo” richiedono un’espressa previsione legale non rinvenibile nella materia de qua.
Deve quindi ritenersi che l’inerzia dell'amministrazione possa semmai configurarsi come inadempimento rispetto all'obbligo di pronunciarsi espressamente previsto dall'art. 2 l. n. 241 del 7 agosto 1990; ciò consente alla parte interessata di attivare in tale ipotesi lo speciale “rito del silenzio” previsto dall'art. 21 bis, l. n. 241 del 1990; cosa che l’interessata non ha fatto.
Infine, come già anticipato in sede cautelare, non può rivestire rilievo la circostanza che le procedure per il rilascio del visto di ingresso si siano protratte impedendo all’interessata il ricongiungimento con il coniuge, deceduto medio tempore, atteso che non sono stati presentati elementi probatori idonei a dimostrare l’asserito ritardo nella concessione del visto di ingresso e tenuto conto, altresì, che la ricorrente – per sua stessa ammissione (come da dichiarazione resa in data 17 marzo 2005) - era già separata dal marito assegnatario.
In tale quadro non può che ritenersi corretto l’operato dell’amministrazione che, una volta constato che la ricorrente non aveva alcun titolo per occupare l’alloggio, le ha intimato il rilascio dello stesso.
In conclusione il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto.
Nondimeno la particolare articolazione della situazione fattuale sottesa alla controversa giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
respinge il ricorso;
compensa per intero le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MI nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Dario Simeoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO