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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2024, n. 7586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7586 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, all'odierna udienza, all'esito della discussione, pronuncia, a norma dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8142/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA IMMACOLATA, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE E
, e;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
RESISTENTI contumaci
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27 aprile 2023, la parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa per le parti resistenti dal 10.09.2021 al 11.02.2023, con mansioni di collaboratrice domestica, ha concluso chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché la condanna delle parti resistenti al pagamento della somma indicata in ricorso a titolo di differenze retributive e di tfr;
con vittoria di spese.
Le parti resistenti non si sono costituite restando contumaci.
La causa è stata istruita con il libero interrogatorio della parte ricorrente.
Il Giudice, all'esito della discussione, ha deciso la causa con separata sentenza letta in udienza.
1 Va dichiarata cessata la materia del contendere, come emerge dalla volontà conciliativa dal verbale di conciliazione, depositato dalla parte ricorrente in data 11 novembre 2024, sottoscritto il 8 novembre 2024, da in proprio e nella qualità. Controparte_1
Il difensore della parte ricorrente ha concluso in udienza chiedendo la cessata materia del contendere.
Per tali motivi, tenuto conto della documentazione versata in atti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Tenuto conto della volontà conciliativa, delle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti, che non lascia spazio per una statuizione delle spese sulla base dell'accertamento della soccombenza cd. virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Napoli, il 12/11/2024 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 12/11/2024 in Cancelleria
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, all'odierna udienza, all'esito della discussione, pronuncia, a norma dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8142/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA IMMACOLATA, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE E
, e;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
RESISTENTI contumaci
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27 aprile 2023, la parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa per le parti resistenti dal 10.09.2021 al 11.02.2023, con mansioni di collaboratrice domestica, ha concluso chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché la condanna delle parti resistenti al pagamento della somma indicata in ricorso a titolo di differenze retributive e di tfr;
con vittoria di spese.
Le parti resistenti non si sono costituite restando contumaci.
La causa è stata istruita con il libero interrogatorio della parte ricorrente.
Il Giudice, all'esito della discussione, ha deciso la causa con separata sentenza letta in udienza.
1 Va dichiarata cessata la materia del contendere, come emerge dalla volontà conciliativa dal verbale di conciliazione, depositato dalla parte ricorrente in data 11 novembre 2024, sottoscritto il 8 novembre 2024, da in proprio e nella qualità. Controparte_1
Il difensore della parte ricorrente ha concluso in udienza chiedendo la cessata materia del contendere.
Per tali motivi, tenuto conto della documentazione versata in atti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Tenuto conto della volontà conciliativa, delle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti, che non lascia spazio per una statuizione delle spese sulla base dell'accertamento della soccombenza cd. virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Napoli, il 12/11/2024 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 12/11/2024 in Cancelleria
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