Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2024, n. 2116
CASS
Sentenza 22 gennaio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Civile, il 10 gennaio 2024, con pubblicazione avvenuta il 22 gennaio 2024. Le parti in causa erano l'Agenzia delle Entrate, ricorrente, e una contribuente, controricorrente. L'Agenzia ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva annullato un avviso di accertamento fiscale, sostenendo che la contribuente non avesse una stabile organizzazione in Italia, nonostante le somme incassate per attività didattica. La contribuente, dal canto suo, ha sostenuto di non avere una sede fissa di affari nel territorio italiano.

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, argomentando che la contribuente, pur essendo residente in Germania, gestiva una struttura in Italia per attività psicopedagogiche, configurando così una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 del TUIR. La Corte ha evidenziato che la presenza di un immobile utilizzato per l'attività didattica, unita alla continuità e stabilità della gestione, soddisfaceva i requisiti per la tassazione in Italia. Inoltre, ha chiarito che le informazioni fornite dall'autorità fiscale tedesca non costituivano un ostacolo all'accertamento fiscale italiano, ma piuttosto confermavano la legittimità della pretesa tributaria. La sentenza ha quindi respinto la domanda della contribuente, imponendole il pagamento delle spese legali.

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Massime1

In base all'art. 14 della convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 459 del 1992, costituisce attività indipendente di natura educativa e pedagogica, soggetta a imposizione in Italia, quella svolta da una struttura con finalità psicopedagogica di soggetti stranieri disagiati, gestita stabilmente nel territorio nazionale da un soggetto, residente all'estero, che percepisce da un'associazione straniera il proprio compenso; il concetto di "base fissa per l'esercizio delle attività", contenuto nell'art. 14, infatti, è del tutto equiparabile a quello di stabile organizzazione, ex art. 5 stessa convenzione, intesa come sede fissa, nel territorio dello Stato impositore, dell'attività esercitata, dotata di stabilità e capace, anche in via potenziale, di produrre autonomamente reddito.

Commentari2

  • 1Agenzia Delle Entrate Rileva Stabili Organizzazioni Occulte Di Società Estere: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 settembre 2025

    Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché la tua società estera è stata ritenuta avere una stabile organizzazione occulta in Italia? In questi casi, l'Ufficio presume che l'impresa, pur formalmente residente all'estero, svolga attività rilevante sul territorio italiano senza dichiararla, con l'obiettivo di evitare la tassazione. La conseguenza è la riqualificazione dei redditi in Italia, con recupero delle imposte, applicazione di sanzioni e interessi, e nei casi più gravi, contestazioni penali per evasione fiscale. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: è possibile difendersi dimostrando l'assenza di una struttura stabile in Italia. Quando l'Agenzia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2024, n. 2116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2116
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo