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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 29/04/2019 al n. 4533 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nella loro qualità di genitori esercenti la a potestà C.F._2 sul figlio minore (C.F.: ), rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi dagli Avv.ti Grazia Pucciarelli e Piero Lascaleia;
- ATTORI -
E
Controparte_1
, IN PERSONA DEL
[...]
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , evocavano Persona_1 in giudizio l' per sentirli Controparte_2 dichiarare responsabili di tutti i danni da quest'ultimo patiti, ricollegabili a omissioni,
1 negligenze e condotte imperite del personale medico operante presso la struttura sanitaria convenuta.
In particolare, gli attori esponevano che, in data 14/11/2014, il piccolo , già Per_1 seguito dai sanitari del reparto di Chirurgia pediatrica, era ricoverato presso l'
[...]
di con la diagnosi di CP_1 Controparte_1 CP_1
“tumefazione del polo inferiore rene destro”; che il piccolo paziente sarebbe risultato infatti affetto da una cisti renale qualificata dagli stessi medici come “isolata e non complicata”; che il 26/11/2014 pur in assenza di approfondimenti diagnostici e di ulteriori indagini circa la natura della neoformazione e, senza considerare le contenute dimensioni, che mettevano fortemente in dubbio anche il ruolo causale con i dolori addominali, sarebbe stato sottoposto ad intervento chirurgico in laparoscopia di svuotamento della neoformazione cistica del polo renale inferiore destro;
che tale atto chirurgico sarebbe stato eseguito in maniera negligente ed imperita tanto che, nell'immediato post-operatorio sarebbe insorta una grave peritonite secondaria a causa di una lacerazione intestinale di origine iatrogena la quale avrebbe costretto il piccolo
, dopo meno di 24 H, ad un altro intervento chirurgico d'urgenza finalizzato alla Per_1 riparazione della lesione duodenale;
che, nonostante ciò, lo stato del minore sarebbe continuato a peggiorare;
che, dunque, i sanitari avrebbero deciso in un primo momento di far ricoverare il piccolo nel reparto di terapia intensiva del nosocomio Per_1 salernitano e poi di trasferirlo, a mezzo ambulanza dedicata, al reparto di rianimazione dell' di Siena;
che, in tale sede, il minore sarebbe stato monitorato e CP_2 CP_3 sottoposto a ripetuti esami ecografici dell'addome, che evidenziavano gli esiti dei due interventi precedenti, rispettivamente di “svuotamento della cisti renale” e di
“riparazione del duodeno”, fortemente lacerato a causa del primo intervento eseguito con laparascopia endoscopica;
che, in data 02/12/2014, i sanitari del Policlinico toscano, stante la persistenza della febbre alta, disponevano una consulenza infettivologica dalla quale emergeva un quadro assolutamente preoccupante, malgrado il trattamento antibiotico;
che, pertanto, il piccolo sarebbe stato trasferito presso il reparto di Per_1 chirurgia pediatrica dove sarebbe stata eseguita, in data 09/12/2014, una EGDS, che accertava una “Stenosi insuperabile della seconda porzione duodenale”; che in data 11/12/2014, la TC all'addome oltre a confermare la presenza della stenosi duodenale, avrebbe evidenziato la presenza di liquido nello spazio pararenale destro e, pertanto, in data 15/12/2014, i sanitari senesi, decidevano di praticare un drenaggio eco-guidato dell'ascesso con apposizione di drenaggio nella parte destra, a seguito del quale, venivano aspirati circa 40 c.c. di liquido purulento dall'addome dolente e martorizzato del piccolo paziente;
che il calvario, purtroppo, per il piccolo , non avrebbe avuto fine in Per_1 quanto, era costretto ad un nuovo ricovero per essere sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico, finalizzato allo smontaggio della gastro-enteroenestomosi e alla
2 plastica della stenosi duodenale;
che il piccolo continuerebbe, tutt'oggi, a Per_1 presentare continui, persistenti e dolorosi disturbi della funzione digestiva che lo costringono, ancora oggi, ad una serie continua di ripetuti controlli e ricoveri presso il Policlinico Senese o il P.O. di Battipaglia.
Gli attori ritenevano che la responsabilità dei sanitari si sarebbe potuta ricondurre: alla negligente e imperita valutazione della neoformazione cistica al rene destro del piccolo
, avendo essi omesso di operare ogni approfondimento diagnostico e indagine Per_1 ulteriori;
all'erronea indicazione ed esecuzione del primo intervento chirurgico;
erronea scelta nel trattamento da adottare durante il secondo intervento chirurgico.
Gli attori, pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare i fatti illustrati in premessa e, previa dichiarazione di responsabilità e/o inadempimento, condannare la convenuta, , in plrpt, Controparte_1
(c.f.: ), con sede in (84131) , via San Leonardo snc, al pagamento, a titolo P.IVA_1 CP_1 di risarcimento danni, della somma di €.231.628,00, oltre danni morali ed oltre interessi dal primo evento sino all'effettivo soddisfo, o quel diverso importo che sarà accertato in corso di causa, anche a mezzo CMU, che, fin d'ora, si chiede. Condannare, altresì, la convenuta struttura sanitaria,
[...]
, in plrpt, al pagamento dei diritti Controparte_1
e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione ex art. 93 cpc, tenendo in considerazione, a tal fine, anche la responsabilità della convenuta, determinata dalla mancata comparizione al procedimento di mediazione, nonostante la sua stessa formale richiesta di rinvio”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta CP_2 la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza o difetto di determinazione della causa petendi, risultando sommaria la descrizione del fatto dal quale sarebbe derivato il suo obbligo risarcitorio. respingeva ogni addebito, non ritenendo censurabili le condotte del personale sanitario presso di lei operante e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie.
All'esito dell'udienza del 23/06/2020, il Giudice ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice, provvedeva alla nomina di un collegio peritale.
Depositato l'elaborato peritale in data 18/04/2021, dopo vari rinvii, con ordinanza del 19/06/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto. 3 Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della per avere il personale Controparte_1 sanitario presso di lei operante, anzitutto, erroneamente optato per l'esecuzione dell'intervento retroperitoneoscopico di svuotamento della cisti formatasi nella sede renale del piccolo . Per_1
Gli attori, in particolare, lamentano che tale atto chirurgico, in presenza di una cisti di ridotte dimensioni e isolata, non fosse indicato e che sarebbe stato da preferirsi, invece, un approccio di tipo conservativo.
I genitori del piccolo , poi, ritengono che l'intervento chirurgico sarebbe stato Per_1 eseguito dai sanitari del nosocomio salernitano in maniera imperita, avendo essi determinato una grave lesione del duodeno del piccolo che avrebbe reso Per_1 necessaria, nella medesima giornata, la sottoposizione del bambino ad altro intervento chirurgico di ricostruzione del duodeno. Anche con riferimento a tale ultimo intervento, gli attori ravvisano dei profili di negligenza e di imperizia del personale sanitario.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12). 4 Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dianzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (non applicabile al caso di specie) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 5 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n. 18392/2017).
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la 6 consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, gli attori lamentano la circostanza che il personale in forza al nosocomio salernitano, avrebbe operato in maniera negligente e imperita, provvedendo ad eseguire l'intervento di svuotamento della cisti renale del piccolo , senza che ve Per_1 ne fosse la necessità, commettendo errori nell'esecuzione dell'intervento e, in particolare, determinando la lesione del duodeno. Tale imperita condotta avrebbe poi costretto il piccolo a sottoporsi ad ulteriore intervento di ricostruzione del duodeno lacerato;
Per_1 intervento, anche quest'ultimo, che sarebbe stato eseguito in maniera incorretta e che avrebbe determinato una stenosi insuperabile del duodeno tale da rendere necessario un terzo intervento eseguito in altro nosocomio. Da tale situazione sarebbe derivato un danno all'organo con ripercussioni gastro-intestinali e un'incidenza negativa sulla crescita corporea del piccolo a cui si assocerebbe una persistente astemia e la necessità di Per_1 osservare permanentemente, per tutta la vita, una terapia farmacologica, una dieta controllata e ripetuti e costanti esami clinici, oltre che un danno riferibile agli esiti cicatriziali degli interventi eseguiti con conseguente indebolimento della parete addominale.
La convenuta, dal canto suo, ha escluso la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta dei sanitari, avendo essa ribadito che la condotta dei sanitari e della struttura, come organizzazione complessa, a ben vedere, fu esente da colpa.
Va evidenziato, però, che i consulenti hanno in sostanza confermato, come si vedrà meglio in seguito, la prospettazione degli attori e ricondotto il suddetto evento lesivo alla negligente condotta dei sanitari dell' Controparte_4
.
[...]
2. Accertamento responsabilità in capo all'azienda sanitaria.
I consulenti nominati, il dott. ed il dott. , facendo ricorso ai dati Per_2 Per_3 anamnestici, clinici e documentali posseduti, hanno ritenuto di poter formulare, con riferimento agli esiti del travagliato iter chirurgico e terapeutico cui è andato incontro il piccolo , la seguente diagnosi: “Sindrome aderenziale da intervento di puntura e Per_1
7 svuotamento di cisti renale destra con tecnica retroperitoneoscopica complicata da lesione duodenale e successiva duodenostomia e gastro - digiunostomia;
esiti di plastica per stenosi duodenale;
colelitiasi” (p. 18).
Nella loro relazione peritale, i consulenti, preso atto che “la storia clinica del paziente Per_1
, all'epoca dei fatti minore di 10 anni d'età, è da ricondurre alla presenza di una cisti renale
[...] destra” (p. 23), muovono proprio dall'evidenziare l'esistenza di diverse tipologie di cisti. A tal riguardo, i CC.TT.UU. rilevano come “La maggior parte delle formazioni cistiche sono di natura benigna in circa il 99% dei casi, congenita o acquisita, e spesso non necessitano ulteriori accertamenti o controlli evolutivi”, ma che “Esistono però anche tumori maligni ad aspetto cistico, ed è importante, pertanto, che una volta riscontrata la presenza di una cisti, il medico che effettua la diagnosi si assicuri che questa non abbia caratteristiche di natura sospetta” (p. 24). Con specifico riferimento alle cisti renali, i consulenti affermano che esistono cisti ““semplici” e
“complesse”. Le cisti renali semplici sono le più frequenti e si distinguono, a seconda della sede, in corticali e parapieliche” (p. 24). Nella generalità dei casi, quando le cisti si presentino “a contenuto completamente liquido” e con “pareti sottili e regolari […] non sono necessari altri accertamenti”, mentre “L'unico caso in cui è opportuno effettuare un monitoraggio evolutivo di una cisti renale semplice è quando questa presenta dimensioni considerevoli, con il rischio di provocare effetto compressivo sulle vie escretrici urinarie (cosa che nel caso in esame è stata esclusa dalle indagini praticate), sulle strutture vascolari addominali o sugli organi adiacenti, oppure di associarsi a sintomatologia dolorosa o a “senso di peso” (p. 24).
Per comprendere se la cisti formatasi nella sede renale del piccolo fosse da Per_1 considerarsi semplice o complessa, i consulenti operano un riferimento alla classificazione di Bosniak. In una scala crescente, è possibile individuare le cisti di Bosniak di tipo I che “sono le cosiddette cisti benigne semplici, con pareti sottili e senza setti, calcificazioni e componenti solide. Il loro contenuto ha la stessa densità dell'acqua”; le cisti di Bosniak di tipo II che “sono cisti minimamente complicate: possono presentare sottili setti o f ini calcificazioni;
il contenuto può essere lievemente più denso dell'acqua ma senza assunzione del mezzo di contrasto alla TAC. Si tratta anche in questo caso di cisti benigne che non richiedono particolari provvedimenti”; le cisti di Bosniak di tipo II F che “si differenziano dalla categoria II per la presenza di setti in maggior numero con eventuali ispessimenti, minime calcificazioni e/o lieve assunzione di mezzo di contrasto. Queste cisti nel 5-10% dei casi possono essere di natura maligna”; le cisti di Bosniak di tipo III che “sono formazioni cistiche indeterminate che spesso hanno pareti o setti spessi e che assumono mezzo di contrasto. Sono di natura maligna nel 60-80% dei casi e richiedono solita mente un dato istologico mediante biopsia transcutanea o esplorativa chirurgica”; le cisti di Bosniak di tipo IV che “presentano un aspetto fortemente sospetto per neoplasia maligna. Queste cisti contengono infatti evidenti zone solide in grado di assumere mezzo di contrasto. In queste situazioni va sempre considerata l'indicazione ad un intervento chirurgico con asportazione della lesione” (p. 27).
8 Ora, i consulenti evidenziano come la “cisti renale presentata dal piccolo alla luce degli Per_1 esami praticati era riconducibile secondo la classificazione di Bosniak al gruppo II” (p. 32) e, dunque, fra le cisti minimamente complicate che non richiederebbero particolari interventi. Peraltro, “pur ammettendo, anche se non provato, che la sintomatologia algica presentata dal piccolo paziente fosse determinata dalla presenza della cisti renale, sicuramente l'indicazione all'intervento chirurgico effettuato è stato quanto meno improvvido” (p. 32), considerando, inoltre, che il medesimo poteva essere sostituito “da una metodica meno invasiva mediante puntura percutanea ecoguidata” (p. 33).
I CC.TT.UU., dunque, rimarcano come l'intervento eseguito sul piccolo non Per_1 fosse indicato nel caso di specie, ritenendo, inoltre, che in luogo della procedura praticata ne sarebbe potuta essere utilizzata un'altra meno invasiva e che, in ogni caso, “se l'indicazione all'intervento fosse stata determinata dal sospetto di una forma complicata o con caratteristiche di sospetto oncologico, certamente l'intervento praticato non era quello idoneo” (p. 34).
In sostanza, la condotta medica è risultata fin dall'inizio, ovvero già in sede di indicazione di esecuzione dell'intervento di svuotamento della cisti, contraddistinta da errori anzitutto di valutazione, culminati, poi, come sono sempre i consulenti ad osservare, in un errore di esecuzione dell'intervento chirurgico, ovvero nella “lacerazione duodenale posteriore, che si è appalesata a circa 12 ore dall'intervento e misconosciuta durante l'esecuzione stessa dell'intervento” (p. 34).
In ordine all'esecuzione del secondo intervento di riparazione della lesione iatrogena duodenale, i consulenti – a dispetto di quanto sostenuto dagli attori – sostengono “la congruità della indicazione nonché della tecnica, sottolineando altresì che la riparazione delle lesioni duodenali intervenendo, specie a distanza di ore, su tessuti estremamente infiammati e macerati dai succhi bilio-duodeno-pancreatici possono facilmente essere predisposte alla deiscenza della sutura duodenale o alla stenosi cicatriziale” (p. 34).
I consulenti giungono, dunque, alla conclusione che l'intervento di puntura ed aspirazione della cisti renale sia “da considerarsi il primum movens della cascata successiva di eventi, rappresentati dalle seguenti lesioni lamentate da parte attrice” (pp. 34-35) e che, in particolare, “appaiono censurabili l'indicazione e la condotta tecnica dell'intervento chirurgico effettuato” (p. 35).
3. Liquidazione del danno.
Esaurito il problema dell'an della responsabilità in capo alla convenuta, occorre passare alla liquidazione dei danni richiesti dagli attori.
In ordine al danno non patrimoniale/biologico patito dal piccolo , i CC.TT.UU. Per_1 evidenziano la produzione di una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 120, di una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60.
9 Inoltre, i CC.TT.UU. ritengono sussistere un danno biologico permanente rappresentato
“da una sindrome aderenziale addominale che potrebbe richiedere ulteriori trattamenti chirurgici a seguito di episodi occlusivi intestinali, esiti di plastica per stenosi duodenale ed esiti cicatriziali di vari interventi laparotomici. Detti postumi, con riferimento alle valutazioni tabellari accreditate nella prassi medico-legale per la quantificazione del danno biologico, inducono un grado di riduzione dell'integrità psico-fisica quantizzabile nella misura del 15% (quindi ci per cento)” (p. 36).
È appena il caso di evidenziare come rispetto a tale ultima valutazione siano seguite delle contestazioni provenienti dai CC.TT.PP. di parte attrice i quali contestano la valutazione dei postumi nella misura del 15%, così come formulata dai CC.TT.UU., in quanto questi ultimi avrebbero preso “in considerazione solo gli esiti di natura funzionale ed estetico-cicatriziali tralasciando di considerare il sussistente danno d'organo rappresentato dagli esiti cicatriziali e funzionali dei due successivi interventi, il primo di gastroenteroanastomosi, ed il secondo di smontaggio dell'anastomosi con rafia della breccia chirurgica gastrica (in posizione iustapilorica) e della breccia chirurgica a livello del digiuno e di plastica della stenosi duodenale con incisione longitudinale e sutura trasversale” (p. 39). In base a tali considerazioni, i CC.TT.PP. ritenevano che “sulla base dei criteri di usuale riferimento e tenendo conto dell'età del minore, è motivata la valutazione per un danno complessivo ad un tasso del 25% a cui si associano le evidenti ripercussioni nelle limitazioni della pratica di attività ludico- sportive…” (p. 39). In risposta a tali osservazioni, i CC.TT.UU. correttamente affermano che, in merito al danno d'organo rappresentato dagli esiti cicatriziali e funzionali dei successivi interventi, “lo stato nutrizionale e di crescita del paziente alla data della valutazione clinica è risultato nella norma , facendo escludere un eventuale danno d'organo compromettente la naturale funzione di assorbimento e transito intestinale, sì da configurarsi una restitutio ad integrum di tali funzioni determinata dalla correzione chirurgica del danno primario” (pp. 39-40). In riferimento alla limitazione nella pratica di attività ludico/sportive, invece, i consulenti osservano che “lo stato di consolidamento della ferita chirurgica a livello della parete addominale è apparso stabilizzato con assenza di ernie incisionali e pertanto non limitante tali attività” (p. 40).
Infine, in maniera puntuale e assolutamente condivisibile, con specifico riguardo agli aspetti valutativi medico-legali, pure contestati dai consulenti di parte, i CC.TT.UU. fanno presente che “i “criteri” richiamati dai CCTTPP prevedono per la “sindrome aderenziale peritoneale con sintomi saltuari, richiedente trattamento medico occasionale e senza alterazioni dell'assorbimento” un danno biologico sino al 5% e lo stesso limite è indicato anche per il pregiudizio estetico lieve o in classe I. Pertanto, se fossero stati presi in considerazione soltanto gli “esiti di natura funzionale ed estetico-cicatriziali”, sulla base di tali riferimenti tabellari la quantificazione del danno biologico complessivo a carico del minore sarebbe stata del 7-8%. Mentre nel caso in esame giustappunto l'aver tenuto conto degli aspetti evidenziati dai CCTTPP, in particolare l'età del paziente, il travagliato iter clinico costellato da vari interventi chirurgici e il rischio di futuri episodi occlusivi intestinali, ha consentito di elevare al 15% la valutazione del danno” (pp. 40-41).
10 Così, i CC.TT.UU. ritengono di poter confermare – e il presente giudicante con loro – le valutazioni effettuate prima delle osservazioni loro poste dai consulenti di parte, considerando il danno iatrogeno prodottosi a carico del piccolo valutabile in 15 Per_1 punti percentuali.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene questo giudice, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 14402/11) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano da ultimo aggiornate, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione, consentendo la determinazione di un valore equo in grado di garantire la parità di trattamento.
Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, all'attualità, in complessivi €8.625,00.
Per quanto attiene, invece, al danno non patrimoniale permanente subito dal piccolo
, questo va liquidato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua Per_1 guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di €60.266,00, tenuto conto dell'età all'epoca dei fatti (anni 10) e dei postumi accertati pari al 15% di maggior danno.
Deve ricordarsi, in base a quanto già sopra richiamato, che le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, e che comprendono nel valore di punto anche una componente di danno morale. Pertanto, sono da intendersi assorbite anche le restanti voci di danno non patrimoniale la cui liquidazione è stata richiesta da parte attrice.
A tal riguardo, deve evidenziarsi come il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, in quanto, in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già inclusa nella nozione onnicomprensiva di danno biologico.
È tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
11 Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Tenendo conto degli esiti delle cure e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica patita dal piccolo per essere stato soggetto, in età infantile, a plurimi Per_1 interventi chirurgici, si ritiene di poter far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 10%, per un totale di €6.026,60.
Ne deriva che, in base alle menzionate tabelle, il danno biologico permanente, in relazione all'età dell'attore all'epoca dei fatti e alla personalizzazione così come sopra determinata, va quantificato in €66.292,60.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di euro 74.917,60 (somma di danno da invalidità temporanea e danno biologico permanente con personalizzazione).
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutata alla data della messa in mora (11/07/2017) (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 11/07/2017 fino al deposito della presente sentenza.
Da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
4. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta quest'ultima va condannata al pagamento in favore dei primi delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, e delle spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono
12 sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (rif. Cass. SS.UU. Sentenza n.31030 del 27/11/2019).
Le spese di c.t.u. vanno anch'esse poste a totale carico di parte convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 4533/19 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento in favore degli attori Controparte_5 [...]
e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul Parte_3 Parte_4 minore , la complessiva somma di €74.917,60 a titolo di risarcimento del Persona_1 danno non patrimoniale, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
2) condanna la convenuta Controparte_5 al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, che si liquidano
[...] nella somma di €520,00 per esborsi ed €14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratori, avv.ti Piero Lascaleia e Grazia Pucciarelli, dichiaratisi antistatari;
3) pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Così deciso in Salerno, il 28/10/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 29/04/2019 al n. 4533 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nella loro qualità di genitori esercenti la a potestà C.F._2 sul figlio minore (C.F.: ), rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi dagli Avv.ti Grazia Pucciarelli e Piero Lascaleia;
- ATTORI -
E
Controparte_1
, IN PERSONA DEL
[...]
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , evocavano Persona_1 in giudizio l' per sentirli Controparte_2 dichiarare responsabili di tutti i danni da quest'ultimo patiti, ricollegabili a omissioni,
1 negligenze e condotte imperite del personale medico operante presso la struttura sanitaria convenuta.
In particolare, gli attori esponevano che, in data 14/11/2014, il piccolo , già Per_1 seguito dai sanitari del reparto di Chirurgia pediatrica, era ricoverato presso l'
[...]
di con la diagnosi di CP_1 Controparte_1 CP_1
“tumefazione del polo inferiore rene destro”; che il piccolo paziente sarebbe risultato infatti affetto da una cisti renale qualificata dagli stessi medici come “isolata e non complicata”; che il 26/11/2014 pur in assenza di approfondimenti diagnostici e di ulteriori indagini circa la natura della neoformazione e, senza considerare le contenute dimensioni, che mettevano fortemente in dubbio anche il ruolo causale con i dolori addominali, sarebbe stato sottoposto ad intervento chirurgico in laparoscopia di svuotamento della neoformazione cistica del polo renale inferiore destro;
che tale atto chirurgico sarebbe stato eseguito in maniera negligente ed imperita tanto che, nell'immediato post-operatorio sarebbe insorta una grave peritonite secondaria a causa di una lacerazione intestinale di origine iatrogena la quale avrebbe costretto il piccolo
, dopo meno di 24 H, ad un altro intervento chirurgico d'urgenza finalizzato alla Per_1 riparazione della lesione duodenale;
che, nonostante ciò, lo stato del minore sarebbe continuato a peggiorare;
che, dunque, i sanitari avrebbero deciso in un primo momento di far ricoverare il piccolo nel reparto di terapia intensiva del nosocomio Per_1 salernitano e poi di trasferirlo, a mezzo ambulanza dedicata, al reparto di rianimazione dell' di Siena;
che, in tale sede, il minore sarebbe stato monitorato e CP_2 CP_3 sottoposto a ripetuti esami ecografici dell'addome, che evidenziavano gli esiti dei due interventi precedenti, rispettivamente di “svuotamento della cisti renale” e di
“riparazione del duodeno”, fortemente lacerato a causa del primo intervento eseguito con laparascopia endoscopica;
che, in data 02/12/2014, i sanitari del Policlinico toscano, stante la persistenza della febbre alta, disponevano una consulenza infettivologica dalla quale emergeva un quadro assolutamente preoccupante, malgrado il trattamento antibiotico;
che, pertanto, il piccolo sarebbe stato trasferito presso il reparto di Per_1 chirurgia pediatrica dove sarebbe stata eseguita, in data 09/12/2014, una EGDS, che accertava una “Stenosi insuperabile della seconda porzione duodenale”; che in data 11/12/2014, la TC all'addome oltre a confermare la presenza della stenosi duodenale, avrebbe evidenziato la presenza di liquido nello spazio pararenale destro e, pertanto, in data 15/12/2014, i sanitari senesi, decidevano di praticare un drenaggio eco-guidato dell'ascesso con apposizione di drenaggio nella parte destra, a seguito del quale, venivano aspirati circa 40 c.c. di liquido purulento dall'addome dolente e martorizzato del piccolo paziente;
che il calvario, purtroppo, per il piccolo , non avrebbe avuto fine in Per_1 quanto, era costretto ad un nuovo ricovero per essere sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico, finalizzato allo smontaggio della gastro-enteroenestomosi e alla
2 plastica della stenosi duodenale;
che il piccolo continuerebbe, tutt'oggi, a Per_1 presentare continui, persistenti e dolorosi disturbi della funzione digestiva che lo costringono, ancora oggi, ad una serie continua di ripetuti controlli e ricoveri presso il Policlinico Senese o il P.O. di Battipaglia.
Gli attori ritenevano che la responsabilità dei sanitari si sarebbe potuta ricondurre: alla negligente e imperita valutazione della neoformazione cistica al rene destro del piccolo
, avendo essi omesso di operare ogni approfondimento diagnostico e indagine Per_1 ulteriori;
all'erronea indicazione ed esecuzione del primo intervento chirurgico;
erronea scelta nel trattamento da adottare durante il secondo intervento chirurgico.
Gli attori, pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare i fatti illustrati in premessa e, previa dichiarazione di responsabilità e/o inadempimento, condannare la convenuta, , in plrpt, Controparte_1
(c.f.: ), con sede in (84131) , via San Leonardo snc, al pagamento, a titolo P.IVA_1 CP_1 di risarcimento danni, della somma di €.231.628,00, oltre danni morali ed oltre interessi dal primo evento sino all'effettivo soddisfo, o quel diverso importo che sarà accertato in corso di causa, anche a mezzo CMU, che, fin d'ora, si chiede. Condannare, altresì, la convenuta struttura sanitaria,
[...]
, in plrpt, al pagamento dei diritti Controparte_1
e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione ex art. 93 cpc, tenendo in considerazione, a tal fine, anche la responsabilità della convenuta, determinata dalla mancata comparizione al procedimento di mediazione, nonostante la sua stessa formale richiesta di rinvio”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta CP_2 la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza o difetto di determinazione della causa petendi, risultando sommaria la descrizione del fatto dal quale sarebbe derivato il suo obbligo risarcitorio. respingeva ogni addebito, non ritenendo censurabili le condotte del personale sanitario presso di lei operante e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie.
All'esito dell'udienza del 23/06/2020, il Giudice ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice, provvedeva alla nomina di un collegio peritale.
Depositato l'elaborato peritale in data 18/04/2021, dopo vari rinvii, con ordinanza del 19/06/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto. 3 Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della per avere il personale Controparte_1 sanitario presso di lei operante, anzitutto, erroneamente optato per l'esecuzione dell'intervento retroperitoneoscopico di svuotamento della cisti formatasi nella sede renale del piccolo . Per_1
Gli attori, in particolare, lamentano che tale atto chirurgico, in presenza di una cisti di ridotte dimensioni e isolata, non fosse indicato e che sarebbe stato da preferirsi, invece, un approccio di tipo conservativo.
I genitori del piccolo , poi, ritengono che l'intervento chirurgico sarebbe stato Per_1 eseguito dai sanitari del nosocomio salernitano in maniera imperita, avendo essi determinato una grave lesione del duodeno del piccolo che avrebbe reso Per_1 necessaria, nella medesima giornata, la sottoposizione del bambino ad altro intervento chirurgico di ricostruzione del duodeno. Anche con riferimento a tale ultimo intervento, gli attori ravvisano dei profili di negligenza e di imperizia del personale sanitario.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12). 4 Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dianzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (non applicabile al caso di specie) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 5 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n. 18392/2017).
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la 6 consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, gli attori lamentano la circostanza che il personale in forza al nosocomio salernitano, avrebbe operato in maniera negligente e imperita, provvedendo ad eseguire l'intervento di svuotamento della cisti renale del piccolo , senza che ve Per_1 ne fosse la necessità, commettendo errori nell'esecuzione dell'intervento e, in particolare, determinando la lesione del duodeno. Tale imperita condotta avrebbe poi costretto il piccolo a sottoporsi ad ulteriore intervento di ricostruzione del duodeno lacerato;
Per_1 intervento, anche quest'ultimo, che sarebbe stato eseguito in maniera incorretta e che avrebbe determinato una stenosi insuperabile del duodeno tale da rendere necessario un terzo intervento eseguito in altro nosocomio. Da tale situazione sarebbe derivato un danno all'organo con ripercussioni gastro-intestinali e un'incidenza negativa sulla crescita corporea del piccolo a cui si assocerebbe una persistente astemia e la necessità di Per_1 osservare permanentemente, per tutta la vita, una terapia farmacologica, una dieta controllata e ripetuti e costanti esami clinici, oltre che un danno riferibile agli esiti cicatriziali degli interventi eseguiti con conseguente indebolimento della parete addominale.
La convenuta, dal canto suo, ha escluso la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta dei sanitari, avendo essa ribadito che la condotta dei sanitari e della struttura, come organizzazione complessa, a ben vedere, fu esente da colpa.
Va evidenziato, però, che i consulenti hanno in sostanza confermato, come si vedrà meglio in seguito, la prospettazione degli attori e ricondotto il suddetto evento lesivo alla negligente condotta dei sanitari dell' Controparte_4
.
[...]
2. Accertamento responsabilità in capo all'azienda sanitaria.
I consulenti nominati, il dott. ed il dott. , facendo ricorso ai dati Per_2 Per_3 anamnestici, clinici e documentali posseduti, hanno ritenuto di poter formulare, con riferimento agli esiti del travagliato iter chirurgico e terapeutico cui è andato incontro il piccolo , la seguente diagnosi: “Sindrome aderenziale da intervento di puntura e Per_1
7 svuotamento di cisti renale destra con tecnica retroperitoneoscopica complicata da lesione duodenale e successiva duodenostomia e gastro - digiunostomia;
esiti di plastica per stenosi duodenale;
colelitiasi” (p. 18).
Nella loro relazione peritale, i consulenti, preso atto che “la storia clinica del paziente Per_1
, all'epoca dei fatti minore di 10 anni d'età, è da ricondurre alla presenza di una cisti renale
[...] destra” (p. 23), muovono proprio dall'evidenziare l'esistenza di diverse tipologie di cisti. A tal riguardo, i CC.TT.UU. rilevano come “La maggior parte delle formazioni cistiche sono di natura benigna in circa il 99% dei casi, congenita o acquisita, e spesso non necessitano ulteriori accertamenti o controlli evolutivi”, ma che “Esistono però anche tumori maligni ad aspetto cistico, ed è importante, pertanto, che una volta riscontrata la presenza di una cisti, il medico che effettua la diagnosi si assicuri che questa non abbia caratteristiche di natura sospetta” (p. 24). Con specifico riferimento alle cisti renali, i consulenti affermano che esistono cisti ““semplici” e
“complesse”. Le cisti renali semplici sono le più frequenti e si distinguono, a seconda della sede, in corticali e parapieliche” (p. 24). Nella generalità dei casi, quando le cisti si presentino “a contenuto completamente liquido” e con “pareti sottili e regolari […] non sono necessari altri accertamenti”, mentre “L'unico caso in cui è opportuno effettuare un monitoraggio evolutivo di una cisti renale semplice è quando questa presenta dimensioni considerevoli, con il rischio di provocare effetto compressivo sulle vie escretrici urinarie (cosa che nel caso in esame è stata esclusa dalle indagini praticate), sulle strutture vascolari addominali o sugli organi adiacenti, oppure di associarsi a sintomatologia dolorosa o a “senso di peso” (p. 24).
Per comprendere se la cisti formatasi nella sede renale del piccolo fosse da Per_1 considerarsi semplice o complessa, i consulenti operano un riferimento alla classificazione di Bosniak. In una scala crescente, è possibile individuare le cisti di Bosniak di tipo I che “sono le cosiddette cisti benigne semplici, con pareti sottili e senza setti, calcificazioni e componenti solide. Il loro contenuto ha la stessa densità dell'acqua”; le cisti di Bosniak di tipo II che “sono cisti minimamente complicate: possono presentare sottili setti o f ini calcificazioni;
il contenuto può essere lievemente più denso dell'acqua ma senza assunzione del mezzo di contrasto alla TAC. Si tratta anche in questo caso di cisti benigne che non richiedono particolari provvedimenti”; le cisti di Bosniak di tipo II F che “si differenziano dalla categoria II per la presenza di setti in maggior numero con eventuali ispessimenti, minime calcificazioni e/o lieve assunzione di mezzo di contrasto. Queste cisti nel 5-10% dei casi possono essere di natura maligna”; le cisti di Bosniak di tipo III che “sono formazioni cistiche indeterminate che spesso hanno pareti o setti spessi e che assumono mezzo di contrasto. Sono di natura maligna nel 60-80% dei casi e richiedono solita mente un dato istologico mediante biopsia transcutanea o esplorativa chirurgica”; le cisti di Bosniak di tipo IV che “presentano un aspetto fortemente sospetto per neoplasia maligna. Queste cisti contengono infatti evidenti zone solide in grado di assumere mezzo di contrasto. In queste situazioni va sempre considerata l'indicazione ad un intervento chirurgico con asportazione della lesione” (p. 27).
8 Ora, i consulenti evidenziano come la “cisti renale presentata dal piccolo alla luce degli Per_1 esami praticati era riconducibile secondo la classificazione di Bosniak al gruppo II” (p. 32) e, dunque, fra le cisti minimamente complicate che non richiederebbero particolari interventi. Peraltro, “pur ammettendo, anche se non provato, che la sintomatologia algica presentata dal piccolo paziente fosse determinata dalla presenza della cisti renale, sicuramente l'indicazione all'intervento chirurgico effettuato è stato quanto meno improvvido” (p. 32), considerando, inoltre, che il medesimo poteva essere sostituito “da una metodica meno invasiva mediante puntura percutanea ecoguidata” (p. 33).
I CC.TT.UU., dunque, rimarcano come l'intervento eseguito sul piccolo non Per_1 fosse indicato nel caso di specie, ritenendo, inoltre, che in luogo della procedura praticata ne sarebbe potuta essere utilizzata un'altra meno invasiva e che, in ogni caso, “se l'indicazione all'intervento fosse stata determinata dal sospetto di una forma complicata o con caratteristiche di sospetto oncologico, certamente l'intervento praticato non era quello idoneo” (p. 34).
In sostanza, la condotta medica è risultata fin dall'inizio, ovvero già in sede di indicazione di esecuzione dell'intervento di svuotamento della cisti, contraddistinta da errori anzitutto di valutazione, culminati, poi, come sono sempre i consulenti ad osservare, in un errore di esecuzione dell'intervento chirurgico, ovvero nella “lacerazione duodenale posteriore, che si è appalesata a circa 12 ore dall'intervento e misconosciuta durante l'esecuzione stessa dell'intervento” (p. 34).
In ordine all'esecuzione del secondo intervento di riparazione della lesione iatrogena duodenale, i consulenti – a dispetto di quanto sostenuto dagli attori – sostengono “la congruità della indicazione nonché della tecnica, sottolineando altresì che la riparazione delle lesioni duodenali intervenendo, specie a distanza di ore, su tessuti estremamente infiammati e macerati dai succhi bilio-duodeno-pancreatici possono facilmente essere predisposte alla deiscenza della sutura duodenale o alla stenosi cicatriziale” (p. 34).
I consulenti giungono, dunque, alla conclusione che l'intervento di puntura ed aspirazione della cisti renale sia “da considerarsi il primum movens della cascata successiva di eventi, rappresentati dalle seguenti lesioni lamentate da parte attrice” (pp. 34-35) e che, in particolare, “appaiono censurabili l'indicazione e la condotta tecnica dell'intervento chirurgico effettuato” (p. 35).
3. Liquidazione del danno.
Esaurito il problema dell'an della responsabilità in capo alla convenuta, occorre passare alla liquidazione dei danni richiesti dagli attori.
In ordine al danno non patrimoniale/biologico patito dal piccolo , i CC.TT.UU. Per_1 evidenziano la produzione di una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 120, di una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60.
9 Inoltre, i CC.TT.UU. ritengono sussistere un danno biologico permanente rappresentato
“da una sindrome aderenziale addominale che potrebbe richiedere ulteriori trattamenti chirurgici a seguito di episodi occlusivi intestinali, esiti di plastica per stenosi duodenale ed esiti cicatriziali di vari interventi laparotomici. Detti postumi, con riferimento alle valutazioni tabellari accreditate nella prassi medico-legale per la quantificazione del danno biologico, inducono un grado di riduzione dell'integrità psico-fisica quantizzabile nella misura del 15% (quindi ci per cento)” (p. 36).
È appena il caso di evidenziare come rispetto a tale ultima valutazione siano seguite delle contestazioni provenienti dai CC.TT.PP. di parte attrice i quali contestano la valutazione dei postumi nella misura del 15%, così come formulata dai CC.TT.UU., in quanto questi ultimi avrebbero preso “in considerazione solo gli esiti di natura funzionale ed estetico-cicatriziali tralasciando di considerare il sussistente danno d'organo rappresentato dagli esiti cicatriziali e funzionali dei due successivi interventi, il primo di gastroenteroanastomosi, ed il secondo di smontaggio dell'anastomosi con rafia della breccia chirurgica gastrica (in posizione iustapilorica) e della breccia chirurgica a livello del digiuno e di plastica della stenosi duodenale con incisione longitudinale e sutura trasversale” (p. 39). In base a tali considerazioni, i CC.TT.PP. ritenevano che “sulla base dei criteri di usuale riferimento e tenendo conto dell'età del minore, è motivata la valutazione per un danno complessivo ad un tasso del 25% a cui si associano le evidenti ripercussioni nelle limitazioni della pratica di attività ludico- sportive…” (p. 39). In risposta a tali osservazioni, i CC.TT.UU. correttamente affermano che, in merito al danno d'organo rappresentato dagli esiti cicatriziali e funzionali dei successivi interventi, “lo stato nutrizionale e di crescita del paziente alla data della valutazione clinica è risultato nella norma , facendo escludere un eventuale danno d'organo compromettente la naturale funzione di assorbimento e transito intestinale, sì da configurarsi una restitutio ad integrum di tali funzioni determinata dalla correzione chirurgica del danno primario” (pp. 39-40). In riferimento alla limitazione nella pratica di attività ludico/sportive, invece, i consulenti osservano che “lo stato di consolidamento della ferita chirurgica a livello della parete addominale è apparso stabilizzato con assenza di ernie incisionali e pertanto non limitante tali attività” (p. 40).
Infine, in maniera puntuale e assolutamente condivisibile, con specifico riguardo agli aspetti valutativi medico-legali, pure contestati dai consulenti di parte, i CC.TT.UU. fanno presente che “i “criteri” richiamati dai CCTTPP prevedono per la “sindrome aderenziale peritoneale con sintomi saltuari, richiedente trattamento medico occasionale e senza alterazioni dell'assorbimento” un danno biologico sino al 5% e lo stesso limite è indicato anche per il pregiudizio estetico lieve o in classe I. Pertanto, se fossero stati presi in considerazione soltanto gli “esiti di natura funzionale ed estetico-cicatriziali”, sulla base di tali riferimenti tabellari la quantificazione del danno biologico complessivo a carico del minore sarebbe stata del 7-8%. Mentre nel caso in esame giustappunto l'aver tenuto conto degli aspetti evidenziati dai CCTTPP, in particolare l'età del paziente, il travagliato iter clinico costellato da vari interventi chirurgici e il rischio di futuri episodi occlusivi intestinali, ha consentito di elevare al 15% la valutazione del danno” (pp. 40-41).
10 Così, i CC.TT.UU. ritengono di poter confermare – e il presente giudicante con loro – le valutazioni effettuate prima delle osservazioni loro poste dai consulenti di parte, considerando il danno iatrogeno prodottosi a carico del piccolo valutabile in 15 Per_1 punti percentuali.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene questo giudice, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 14402/11) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano da ultimo aggiornate, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione, consentendo la determinazione di un valore equo in grado di garantire la parità di trattamento.
Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, all'attualità, in complessivi €8.625,00.
Per quanto attiene, invece, al danno non patrimoniale permanente subito dal piccolo
, questo va liquidato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua Per_1 guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di €60.266,00, tenuto conto dell'età all'epoca dei fatti (anni 10) e dei postumi accertati pari al 15% di maggior danno.
Deve ricordarsi, in base a quanto già sopra richiamato, che le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, e che comprendono nel valore di punto anche una componente di danno morale. Pertanto, sono da intendersi assorbite anche le restanti voci di danno non patrimoniale la cui liquidazione è stata richiesta da parte attrice.
A tal riguardo, deve evidenziarsi come il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, in quanto, in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già inclusa nella nozione onnicomprensiva di danno biologico.
È tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
11 Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Tenendo conto degli esiti delle cure e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica patita dal piccolo per essere stato soggetto, in età infantile, a plurimi Per_1 interventi chirurgici, si ritiene di poter far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 10%, per un totale di €6.026,60.
Ne deriva che, in base alle menzionate tabelle, il danno biologico permanente, in relazione all'età dell'attore all'epoca dei fatti e alla personalizzazione così come sopra determinata, va quantificato in €66.292,60.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di euro 74.917,60 (somma di danno da invalidità temporanea e danno biologico permanente con personalizzazione).
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutata alla data della messa in mora (11/07/2017) (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 11/07/2017 fino al deposito della presente sentenza.
Da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
4. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta quest'ultima va condannata al pagamento in favore dei primi delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, e delle spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono
12 sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (rif. Cass. SS.UU. Sentenza n.31030 del 27/11/2019).
Le spese di c.t.u. vanno anch'esse poste a totale carico di parte convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 4533/19 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento in favore degli attori Controparte_5 [...]
e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul Parte_3 Parte_4 minore , la complessiva somma di €74.917,60 a titolo di risarcimento del Persona_1 danno non patrimoniale, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
2) condanna la convenuta Controparte_5 al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, che si liquidano
[...] nella somma di €520,00 per esborsi ed €14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratori, avv.ti Piero Lascaleia e Grazia Pucciarelli, dichiaratisi antistatari;
3) pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Così deciso in Salerno, il 28/10/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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