TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18551 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 42504 del 2021, vertente tra
- nato a [...] in data [...] ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Vincenzo Ussani d'Escobar e Chiara Magnante, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nata a [...] in data [...] ( ), rappresentata e _1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Maria Letizia Spasari e Antonio Manganiello, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 05.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: in data 18/09/1997 in Roma aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la IG (trascritto nei registri degli _1 atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1997, atto 01034, Parte II, Serie A05) e dalla loro Per_ unione erano nate le figlie (07/08/1998) e (19/12/2001); dopo un primo periodo di Per_2 serenità, il matrimonio era entrato in una crisi irreversibile a causa di incompatibilità caratteriali e per il venir meno dell'affectio tra i coniugi;
con decreto di omologazione n. cronol. 30106/2016 del 18/11/2016 (RG n. 30490/2016), il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale, recependo le condizioni concordate tra le parti (affido condiviso della figlia ancora minorenne collocata presso la madre nella casa coniugale, mantenimento per la moglie di € 7.000 e Per_2 per le figlie di € 2.000 (€ 1.000 ciascuna), oltre 100% delle spese straordinarie a carico del padre;
pagamento da parte del sig. delle spese della (importo annuale non superiore a € Pt_1 Pt_2
16.575,60 al lordo della parte contributiva), delle spese straordinarie della casa familiare, nonché trasferimento alla IG della somma di € 2,5 mln, così composta: “1,2 mln euro proveniente _1 direttamente dal Prof. 800.000,00 euro quali frutti dell'importo di cui al precedente punto;
Pt_1
300.000,00 euro quali stipendi percepiti della dott.ssa e mai utilizzati;
200.000,00 euro quali _1 50% della vendita di un immobile in Viale Somalia” quota attribuita alla Littera quale c.d. pagamento una tantum). Con accordo di negoziazione assistita, in parziale modifica delle condizioni della separazione, del 28/11/2017 (prot. n. 1636/2017 e “nulla osta” del 01/12/2017), i coniugi, a seguito delle dimissioni presentate dalla IG dalla società Corporate EN S.r.l., concordavano nel disporre che _1 le spese ordinarie e straordinarie afferenti ai cespiti immobiliari sarebbero state sostenute interamente dal marito.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge e non essendosi ricostituito il rapporto materiale e spirituale, il ricorrente chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie (pari a € 7.000 mensili), sul presupposto che quest'ultima, in sede di accordi di separazione, aveva ricevuto una somma di € 2.500.000,00; in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un assegno per la moglie, il ricorrente chiedeva fosse determinato un importo a titolo di una tantum divorzile;
con riguardo invece alle figlie, chiedeva che il contributo per il mantenimento di divenuta maggiorenne, fosse sostituito Per_2 dal canone di locazione dell'immobile sito in Roma, Viale Somalia alla medesima intestato;
in subordine, che il mantenimento per le figlie fosse comunque corrisposto direttamente alle stesse, ripartendosi infine le spese straordinarie al 50% tra entrambi i genitori.
Si costituiva in giudizio la IG , la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti _1 civili del matrimonio, contestava le prospettazioni ex adverso dedotte, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, ove avrebbe vissuto unitamente alle due figlie maggiorenni ma non economicamente autonome, l'assegno per il mantenimento delle figlie rideterminato nella misura di € 4.000 mensili (€ 2.000 per ciascuna), per le accresciute esigenze di vita delle ragazze, confermandosi il 100 % delle spese straordinarie a carico del padre;
un assegno divorzile di € 10.000 mensili, somma che avrebbe ricompreso le spese sostenute per la collaboratrice domestica (pari a complessivi € 16.575 annui), oppure, in subordine, la sua conferma nella somma determinata in separazione di € 7.000 mensili.
Con provvedimento del 02.02.2022 il Presidente f.f. confermava i provvedimenti della separazione, Per_ fatta eccezione per il contributo per il mantenimento della figlia da corrispondere direttamente alla stessa. Introdotta la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice riservava la causa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 14957/2022 pubbl. il 13/10/2022, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. Nel prosieguo del giudizio, in data 21/11/2022 la Corte d'Appello di Roma provvedendo sul reclamo proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza n. 1829/2022 del 02/02/2022, rigettava la domanda del signor confermando il provvedimento impugnato. Pt_1
Con provvedimento del 31.05.2023 il GI, ritenuta la irrilevanza dei mezzi istruttori articolati (interrogatorio formale e prova testimoniale) da parte , nonché l'opportunità e/o necessità di _1 una integrazione documentale, reiterato l'invito a individuare una soluzione conciliativa, onerava parte ricorrente a depositare documentazione fiscale relativa alle proprie società (“Corporate EN SR (100%) e HI & SS SR (90%)) e parte resistente a precisare, con atto notorio, la destinazione della gestione patrimoniale delle somme (€ 2.500.000) di cui era diventata titolare in virtù degli accordi di separazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, acquisita la documentazione richiesta, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 14957/2022 pubbl. il 13/10/2022) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella afferente al contributo per il Per_ mantenimento delle figlie e maggiorenni non autonome, l'assegnazione della casa Per_2 coniugale, nonché la domanda riguardante il riconoscimento in favore della IG di un _1 assegno divorzile.
Mantenimento per le figlie Per_ Le parti sono genitori di (26 anni) e (22 anni), entrambe maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti, conviventi con la madre presso la casa familiare. Per_
dopo aver sofferto di problemi di anoressia e di disturbi alimentari, ha frequentato l'Università telematica San Raffaele, con indirizzo in Scienze dell'alimentazione e ha iniziato uno stage/tirocinio presso la Clinica Sanatrix di Roma. La ragazza, dopo un breve periodo trascorso presso un immobile nella provincia di Rieti (Tarano) di proprietà del padre assieme al suo compagno di allora, ad oggi, dopo la fine della relazione sentimentale, è tornata a vivere nella casa familiare con la sorella e la madre. Per_ riceve l'assegno di mantenimento direttamente dal padre, dopo l'ordinanza presidenziale, emessa quando la ragazza viveva fuori casa. frequenta la facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma e Per_2 vive nella casa coniugale con la madre. E' proprietaria dell'immobile di Viale Somalia 148. Entrambe le figlie non hanno ancora raggiunto una autosufficienza economica che consente loro di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Con l'ordinanza presidenziale, confermativa dei provvedimenti separativi, il padre rimaneva onerato di corrispondere alle figlie un assegno mensile di € 1.000 + Istat ciascuna, oltre a farsi carico di tutte le spese straordinarie. Con riguardo alle richieste formulate dalle parti, - il sig. chiedeva la revoca del contributo Pt_1 in favore di in quanto destinataria del canone di locazione di un appartamento alla stessa Per_2 intestato, ovvero, in seconda analisi, di corrispondere il mantenimento direttamente alle ragazze;
la sig.ra chiedeva di aumentare l'assegno ad € 4.000 mensili - si osserva che, per stabilire il _1 contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Il sig. – come emerso dalla istruzione documentale svolta – è docente ordinario presso Pt_1 l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, percependo uno stipendio netto mensile di € 2.500 circa, nonché libero professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, attività per la quale dichiara ricavi netti mensili pari a circa € 15.000 mensili (redditi 2023 imponibili € 177.959; 2022 imponibili 489.112). Egli detiene le quote “Corporate EN SR (100%) (dalle scritture contabili della “Corporate EN Srl” risulta che: per l'anno d'imposta 2021 vi sono utili per € 186.441 e un reddito netto pari a € 177.792; per l'anno d'imposta 2022 vi sono utili per € 55.190 e un reddito netto pari a € 86.328) e il 90% della società “LACCHINI E ASSOCIATI SRL” (dalle cui scritture contabili risulta che: per l'anno d'imposta 2021 sono risultati utili per € 211.874 e un reddito netto pari a € 211.723; per l'anno d'imposta 2022 sono risultati utili per € 79.614 e un reddito netto pari a € 99.726). Quanto al dettaglio della situazione societaria si rinvia alla relazione del 22.07.2024 disposta dalla stessa parte ricorrente alla società esterna KPMG.
Il sig. come si evince dalla documentazione depositata, è intestatario dei seguenti c/c: Pt_1 Contr
€ 227.917,45; € 516.556,80; € 15.775,37; (già CP_2 Controparte_3 CP_5
€ 532.350,68, come conto professionale. CP_6 Detiene altresì conti titoli presso per l'ammontare di € 13.798.602,91, presso CP_2 CP_3 Contr
per € 13.008.734,66, presso per € 739.106,52.
[...]
Con riguardo al patrimonio immobiliare, il ricorrente è proprietario dei seguenti cespiti:
- appartamento in Roma, Via Arbia 52 (abitazione principale acquistato in zona Parioli nel 2015, di 225 mq);
- appartamento in Roma, Via di Novella 22 (studio professionale acquistato nel 2007, di 174 mq);
- appartamento in località Tarano (RI); - diritto di uso di un appartamento in località Porto Ercole (GR) (intestato alla sig.ra in _1 ossequio agli accordi di separazione);
- lotto di terreno agricolo incolto in località Salice Salentino (LE), giusta eredità materna. Il sig. si fa interamente carico di tutte le spese straordinarie in capo alle figlie, tra le quali le tasse Pt_1 per l'iscrizione della figlia alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Luiss Guido Per_2 Per_ Carli di Roma, e quelle per l'iscrizione della figlia all'Università telematica San Raffaele di Roma, oltre che di tutte le spese sostenute dalle figlie (mediche e per terapie psicologiche), versando mensilmente l'importo per il loro mantenimento che ad oggi rivalutato ammonta ad € 1.114,65 ciascuna. Sostiene altresì, a titolo di compenso per la propria collaboratrice domestica, la spesa mensile di € 750, provvedendo, oltre che al contributo per la moglie pari ad € 7.774,86, anche in via esclusiva al pagamento dello stipendio e dei relativi oneri della collaboratrice domestica di quest'ultima per una spesa annua pari ad € 16.575,60, in virtù di pattuizioni negoziali assunte. Infine, ha dichiarato di avere pendenti azioni giudiziarie di natura risarcitoria e/o restitutoria innanzi al Tribunale di Roma sezione IX^ (pari ad € 731.166,95) e XVI^ (pari ad € 25.722.360), e dinanzi alla Corte d'Appello di Roma (pari ad € 700.000.000).
Di contro, invece, la sig.ra , dopo aver lasciato nel 2011 la sua attività lavorativa con contratto _1
a tempo indeterminato presso la ISFOL (oggi INAPP), ed essere stata assunta da una delle società del marito, la Corporate EN Srl, si è successivamente dedicata alla famiglia, alla cura delle due figlie, una delle quali affetta da disturbi alimentari, cedendo le proprie quote della società Corporate EN
s.r.l. Ad oggi, parte resistente non lavora, potendo contare, oltre che sull'assegno di mantenimento, sulla gestione patrimoniale di 2,5 mln di euro intestatale in virtù degli accordi di separazione omologata con decreto n. 30106/2016; così ripartito:
- liquidità 6,06%,
- monetario 15,28%,
- obbligazionario 57,79%,
- azionario 13,35%,
- certificati 7,52% (cfr. modelli patrimoniali in atti: per l'anno 2021 reddito di € 54.710; per l'anno 2022 reddito di € 54.980; per l'anno 2023 reddito di € 54.411). La IG ad oggi vive assieme alle figlie nella casa familiare (sita in Roma, Via Monte delle _1
Gioie 1/D, 237 mq). In sede di separazione, ha trasferito in favore del marito e/o delle figlie la proprietà dei beni immobili (cfr. all.ti 2, 7 e 11 atto Notaio del 24.01.2017), ed è diventata Per_3 proprietaria esclusiva della casa coniugale e dell'immobile sito in località di Porto Ercole (GR), con possibilità di uso di detto bene da parte del che tuttavia non ne ha usufruito, e suddivisione Pt_1 fra le parti del ricavato in caso di alienazione.
Analizzata la complessiva situazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti, avuto riguardo delle risultanze così come emerse dall'istruttoria effettuata, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori vigenti, avuto riguardo dell'età delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autonome, entrambe conviventi con la madre nella casa familiare, tenuto conto delle loro necessità e accresciute esigenze, dispone che il il sig. corrisponda alla IG per il Pt_1 _1 Per_ mantenimento delle figlie e un assegno di mantenimento di € 2.000 ciascuna, a Per_2 Per_ decorrere dalla domanda della IG , con revoca del pagamento diretto per che nelle _1 more è tornata a vivere con la madre. Si precisa, quanto al passato, che la revoca del pagamento diretto non incide sulle somme già corrisposte alla figlia ma incide sulla differenza di quantum che dovrà essere corrisposto direttamente alla madre. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelli concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento come specificato nel protocollo di intesa tra Tribunale di Roma e Foro del 17.12.2014. Le spese straordinarie per le figlie sono poste interamente a carico del sig. Pt_1 La convivenza delle figlie con la madre comporta l'assegnazione della casa coniugale a _1
, che ne è anche proprietaria, delle cui spese si fa carico, in virtù di pattuizioni negoziali, in
[...] esclusiva il sig. Pt_1
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda della IG di determinare nell'importo di € 10.000 mensili _1 l'assegno divorzile o, in subordine, confermare la misura statuita in separazione (€ 7.000 mensili), il Collegio osserva quanto segue.
A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle
SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno – sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati - può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, e pienamente condivisa dal Collegio, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “nomadi” senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Compiute tali premesse, occorre accertare la situazione economico-reddituale delle parti, per valutare se la resistente abbia acquisito mezzi adeguati e/o sufficienti al fine di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e sia in grado di procurarseli. Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti e della documentazione come dettagliata al precedente capo, è emerso un quadro economico patrimoniale ben delineato.
Difatti, se da un lato il ricorrente, professionista e accademico affermato, si trova in una situazione economico patrimoniale solida, dall'altro la IG – come confermato e riconosciuto da entrambe le parti, si è dedicata prevalentemente alla gestione familiare e alla cura, accudimento ed educazione delle figlie. Va tuttavia evidenziato che la IG , avuto riguardo alle somme ricevute dal _1 marito in sede di separazione (somme di denaro per circa € 2.500.000,00 per la maggior parte investite e produttive di utili), può contare su risorse tali da poter far fronte al proprio sostentamento. Pertanto, certamente manca la componente assistenziale dell'assegno divorzile, disponendo la IG di beni, mobili e immobili, in grado di garantirle la autosufficienza economica, ma manca anche il profilo compensativo-perequativo (commisurato al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi)
Invero la funzione compensativo perequativa va valutata in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022 ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
Alla luce di tale premessa, va considerato che la IG , laureata in scienze politiche, aveva _1 avuto rapporti di collaborazione con l'ISFOL, collaborando a taluni progetti dal 2001 al 2009 e venendo assunta a tempo indeterminato solo nel 2009 per poi licenziarsi nel 2011 dopo due anni
(nella fascia di età 43-45). Dalle buste paga prodotte, i redditi da lavoro dipendenti, pur considerando il regime di part time, erano modesti (circa € 750 mensili). Le dimissioni sono state volontarie.
Dal successivo rapporto di lavoro con una delle società facenti capo al marito, la IG aveva _1 stipendi di circa € 1100-1500 mensili e ha ricevuto, in sede di separazione, € 300.000 di redditi non percepiti,quindi somme superiori a quelle che mai avrebbe potuto guadagnare se avesse continuato a lavorare per l'ISFOL, così da rendere difficile in concreto configurare un suo sacrificio di aspettativa professionale e reddituale. A ciò si aggiunga che, con l'accordo di separazione, le è stata riconosciuta l'intera proprietà della casa coniugale, un attico di rilevante metratura, la proprietà della casa a Porto Ercole, oltre come già detto ad € 2,500.000,00 di somme di denaro, la cui gestione patrimoniale genera ulteriori ricavi. Il sig. può contare su redditi mensili e su di un ingente patrimonio immobiliare, mobiliare e Pt_1 finanziario come ricostruito al punto che precede.
Lo squilibrio delle condizioni economico patrimoniali delle parti, certamente esistente, non è riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, in quanto la attività lavorativa della IG presso un ente pubblico di ricerca, se _1 pure fosse continuata, non le avrebbe comunque consentito di raggiungere guadagni e prospettive professionali in linea con il pagamento una tantum erogatole dal sig. né tanto meno le Pt_1 avrebbe consentito di acquisire i beni, di rilevante valore, di cui è diventata proprietaria ( non avendo peraltro la resistente dimostrato l'apporto personale in tali acquisti)
In questo contesto del tutto irrilevante è che la IG abbia declinato due proposte lavorative da due differenti società (Socrate Soc. Cooperativa Sociale, qualifica quadro stipendio di € 37.260, e di Eupaxx S.p.A. Società Benefit, qualifica coordinatrice di segreteria tecnica, cfr. doc. 13 e 14) sul presupposto che le predette proposte di lavoro erano state “confezionate da soggetti direttamente collegati allo stesso , in quanto, come detto, la ratio del rigetto della sua domanda va Pt_1 rinvenuta nella mancanza sia del presupposto assistenziale dell'assegno sia di quello compensativo, comunque già assolto con l'attribuzione alla ex coniuge di un patrimonio una tantum, che ha ampiamente compensato il sacrificio delle aspettative, peraltro non particolarmente elevate, professionali e lavorative.
Pertanto, sulla scorta delle predette evidenze e, debitamente analizzata la documentazione reddituale e patrimoniale, deve ritenersi infondata la domanda di assegno divorzile e del tutto superflue le istanze istruttorie, tra cui la prova per testi e la consulenza tecnica contabile, condividendosi la valutazione del GI.
Ulteriori domande
Le ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente (restituzione di beni mobili e redistribuzione delle spese per la gestione/conservazione di immobili) devono essere dichiarate inammissibili
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva
l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale,
e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (cfr. ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e la evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile giustificano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42504/2021
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 14957/2022 pubbl. il 13/10/2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18.09.1997 in Roma tra le parti (anno 1997, atto N. 01034, parte II, serie A05), così decide:
- dispone che corrisponda a , per il mantenimento delle figlie la somma Parte_1 _1 di € 4.000 mensili (€ 2.000 per ciascuna), entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, come specificato in motivazione, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- pone interamente a carico del padre le spese straordinarie per le figlie;
- assegna la casa coniugale a _1
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da , e per l'effetto revoca l'assegno _1 di mantenimento dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Cecilia Pratesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 42504 del 2021, vertente tra
- nato a [...] in data [...] ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Vincenzo Ussani d'Escobar e Chiara Magnante, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nata a [...] in data [...] ( ), rappresentata e _1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Maria Letizia Spasari e Antonio Manganiello, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 05.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: in data 18/09/1997 in Roma aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la IG (trascritto nei registri degli _1 atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1997, atto 01034, Parte II, Serie A05) e dalla loro Per_ unione erano nate le figlie (07/08/1998) e (19/12/2001); dopo un primo periodo di Per_2 serenità, il matrimonio era entrato in una crisi irreversibile a causa di incompatibilità caratteriali e per il venir meno dell'affectio tra i coniugi;
con decreto di omologazione n. cronol. 30106/2016 del 18/11/2016 (RG n. 30490/2016), il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale, recependo le condizioni concordate tra le parti (affido condiviso della figlia ancora minorenne collocata presso la madre nella casa coniugale, mantenimento per la moglie di € 7.000 e Per_2 per le figlie di € 2.000 (€ 1.000 ciascuna), oltre 100% delle spese straordinarie a carico del padre;
pagamento da parte del sig. delle spese della (importo annuale non superiore a € Pt_1 Pt_2
16.575,60 al lordo della parte contributiva), delle spese straordinarie della casa familiare, nonché trasferimento alla IG della somma di € 2,5 mln, così composta: “1,2 mln euro proveniente _1 direttamente dal Prof. 800.000,00 euro quali frutti dell'importo di cui al precedente punto;
Pt_1
300.000,00 euro quali stipendi percepiti della dott.ssa e mai utilizzati;
200.000,00 euro quali _1 50% della vendita di un immobile in Viale Somalia” quota attribuita alla Littera quale c.d. pagamento una tantum). Con accordo di negoziazione assistita, in parziale modifica delle condizioni della separazione, del 28/11/2017 (prot. n. 1636/2017 e “nulla osta” del 01/12/2017), i coniugi, a seguito delle dimissioni presentate dalla IG dalla società Corporate EN S.r.l., concordavano nel disporre che _1 le spese ordinarie e straordinarie afferenti ai cespiti immobiliari sarebbero state sostenute interamente dal marito.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge e non essendosi ricostituito il rapporto materiale e spirituale, il ricorrente chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie (pari a € 7.000 mensili), sul presupposto che quest'ultima, in sede di accordi di separazione, aveva ricevuto una somma di € 2.500.000,00; in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un assegno per la moglie, il ricorrente chiedeva fosse determinato un importo a titolo di una tantum divorzile;
con riguardo invece alle figlie, chiedeva che il contributo per il mantenimento di divenuta maggiorenne, fosse sostituito Per_2 dal canone di locazione dell'immobile sito in Roma, Viale Somalia alla medesima intestato;
in subordine, che il mantenimento per le figlie fosse comunque corrisposto direttamente alle stesse, ripartendosi infine le spese straordinarie al 50% tra entrambi i genitori.
Si costituiva in giudizio la IG , la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti _1 civili del matrimonio, contestava le prospettazioni ex adverso dedotte, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, ove avrebbe vissuto unitamente alle due figlie maggiorenni ma non economicamente autonome, l'assegno per il mantenimento delle figlie rideterminato nella misura di € 4.000 mensili (€ 2.000 per ciascuna), per le accresciute esigenze di vita delle ragazze, confermandosi il 100 % delle spese straordinarie a carico del padre;
un assegno divorzile di € 10.000 mensili, somma che avrebbe ricompreso le spese sostenute per la collaboratrice domestica (pari a complessivi € 16.575 annui), oppure, in subordine, la sua conferma nella somma determinata in separazione di € 7.000 mensili.
Con provvedimento del 02.02.2022 il Presidente f.f. confermava i provvedimenti della separazione, Per_ fatta eccezione per il contributo per il mantenimento della figlia da corrispondere direttamente alla stessa. Introdotta la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice riservava la causa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 14957/2022 pubbl. il 13/10/2022, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. Nel prosieguo del giudizio, in data 21/11/2022 la Corte d'Appello di Roma provvedendo sul reclamo proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza n. 1829/2022 del 02/02/2022, rigettava la domanda del signor confermando il provvedimento impugnato. Pt_1
Con provvedimento del 31.05.2023 il GI, ritenuta la irrilevanza dei mezzi istruttori articolati (interrogatorio formale e prova testimoniale) da parte , nonché l'opportunità e/o necessità di _1 una integrazione documentale, reiterato l'invito a individuare una soluzione conciliativa, onerava parte ricorrente a depositare documentazione fiscale relativa alle proprie società (“Corporate EN SR (100%) e HI & SS SR (90%)) e parte resistente a precisare, con atto notorio, la destinazione della gestione patrimoniale delle somme (€ 2.500.000) di cui era diventata titolare in virtù degli accordi di separazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, acquisita la documentazione richiesta, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 14957/2022 pubbl. il 13/10/2022) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella afferente al contributo per il Per_ mantenimento delle figlie e maggiorenni non autonome, l'assegnazione della casa Per_2 coniugale, nonché la domanda riguardante il riconoscimento in favore della IG di un _1 assegno divorzile.
Mantenimento per le figlie Per_ Le parti sono genitori di (26 anni) e (22 anni), entrambe maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti, conviventi con la madre presso la casa familiare. Per_
dopo aver sofferto di problemi di anoressia e di disturbi alimentari, ha frequentato l'Università telematica San Raffaele, con indirizzo in Scienze dell'alimentazione e ha iniziato uno stage/tirocinio presso la Clinica Sanatrix di Roma. La ragazza, dopo un breve periodo trascorso presso un immobile nella provincia di Rieti (Tarano) di proprietà del padre assieme al suo compagno di allora, ad oggi, dopo la fine della relazione sentimentale, è tornata a vivere nella casa familiare con la sorella e la madre. Per_ riceve l'assegno di mantenimento direttamente dal padre, dopo l'ordinanza presidenziale, emessa quando la ragazza viveva fuori casa. frequenta la facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma e Per_2 vive nella casa coniugale con la madre. E' proprietaria dell'immobile di Viale Somalia 148. Entrambe le figlie non hanno ancora raggiunto una autosufficienza economica che consente loro di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Con l'ordinanza presidenziale, confermativa dei provvedimenti separativi, il padre rimaneva onerato di corrispondere alle figlie un assegno mensile di € 1.000 + Istat ciascuna, oltre a farsi carico di tutte le spese straordinarie. Con riguardo alle richieste formulate dalle parti, - il sig. chiedeva la revoca del contributo Pt_1 in favore di in quanto destinataria del canone di locazione di un appartamento alla stessa Per_2 intestato, ovvero, in seconda analisi, di corrispondere il mantenimento direttamente alle ragazze;
la sig.ra chiedeva di aumentare l'assegno ad € 4.000 mensili - si osserva che, per stabilire il _1 contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Il sig. – come emerso dalla istruzione documentale svolta – è docente ordinario presso Pt_1 l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, percependo uno stipendio netto mensile di € 2.500 circa, nonché libero professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, attività per la quale dichiara ricavi netti mensili pari a circa € 15.000 mensili (redditi 2023 imponibili € 177.959; 2022 imponibili 489.112). Egli detiene le quote “Corporate EN SR (100%) (dalle scritture contabili della “Corporate EN Srl” risulta che: per l'anno d'imposta 2021 vi sono utili per € 186.441 e un reddito netto pari a € 177.792; per l'anno d'imposta 2022 vi sono utili per € 55.190 e un reddito netto pari a € 86.328) e il 90% della società “LACCHINI E ASSOCIATI SRL” (dalle cui scritture contabili risulta che: per l'anno d'imposta 2021 sono risultati utili per € 211.874 e un reddito netto pari a € 211.723; per l'anno d'imposta 2022 sono risultati utili per € 79.614 e un reddito netto pari a € 99.726). Quanto al dettaglio della situazione societaria si rinvia alla relazione del 22.07.2024 disposta dalla stessa parte ricorrente alla società esterna KPMG.
Il sig. come si evince dalla documentazione depositata, è intestatario dei seguenti c/c: Pt_1 Contr
€ 227.917,45; € 516.556,80; € 15.775,37; (già CP_2 Controparte_3 CP_5
€ 532.350,68, come conto professionale. CP_6 Detiene altresì conti titoli presso per l'ammontare di € 13.798.602,91, presso CP_2 CP_3 Contr
per € 13.008.734,66, presso per € 739.106,52.
[...]
Con riguardo al patrimonio immobiliare, il ricorrente è proprietario dei seguenti cespiti:
- appartamento in Roma, Via Arbia 52 (abitazione principale acquistato in zona Parioli nel 2015, di 225 mq);
- appartamento in Roma, Via di Novella 22 (studio professionale acquistato nel 2007, di 174 mq);
- appartamento in località Tarano (RI); - diritto di uso di un appartamento in località Porto Ercole (GR) (intestato alla sig.ra in _1 ossequio agli accordi di separazione);
- lotto di terreno agricolo incolto in località Salice Salentino (LE), giusta eredità materna. Il sig. si fa interamente carico di tutte le spese straordinarie in capo alle figlie, tra le quali le tasse Pt_1 per l'iscrizione della figlia alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Luiss Guido Per_2 Per_ Carli di Roma, e quelle per l'iscrizione della figlia all'Università telematica San Raffaele di Roma, oltre che di tutte le spese sostenute dalle figlie (mediche e per terapie psicologiche), versando mensilmente l'importo per il loro mantenimento che ad oggi rivalutato ammonta ad € 1.114,65 ciascuna. Sostiene altresì, a titolo di compenso per la propria collaboratrice domestica, la spesa mensile di € 750, provvedendo, oltre che al contributo per la moglie pari ad € 7.774,86, anche in via esclusiva al pagamento dello stipendio e dei relativi oneri della collaboratrice domestica di quest'ultima per una spesa annua pari ad € 16.575,60, in virtù di pattuizioni negoziali assunte. Infine, ha dichiarato di avere pendenti azioni giudiziarie di natura risarcitoria e/o restitutoria innanzi al Tribunale di Roma sezione IX^ (pari ad € 731.166,95) e XVI^ (pari ad € 25.722.360), e dinanzi alla Corte d'Appello di Roma (pari ad € 700.000.000).
Di contro, invece, la sig.ra , dopo aver lasciato nel 2011 la sua attività lavorativa con contratto _1
a tempo indeterminato presso la ISFOL (oggi INAPP), ed essere stata assunta da una delle società del marito, la Corporate EN Srl, si è successivamente dedicata alla famiglia, alla cura delle due figlie, una delle quali affetta da disturbi alimentari, cedendo le proprie quote della società Corporate EN
s.r.l. Ad oggi, parte resistente non lavora, potendo contare, oltre che sull'assegno di mantenimento, sulla gestione patrimoniale di 2,5 mln di euro intestatale in virtù degli accordi di separazione omologata con decreto n. 30106/2016; così ripartito:
- liquidità 6,06%,
- monetario 15,28%,
- obbligazionario 57,79%,
- azionario 13,35%,
- certificati 7,52% (cfr. modelli patrimoniali in atti: per l'anno 2021 reddito di € 54.710; per l'anno 2022 reddito di € 54.980; per l'anno 2023 reddito di € 54.411). La IG ad oggi vive assieme alle figlie nella casa familiare (sita in Roma, Via Monte delle _1
Gioie 1/D, 237 mq). In sede di separazione, ha trasferito in favore del marito e/o delle figlie la proprietà dei beni immobili (cfr. all.ti 2, 7 e 11 atto Notaio del 24.01.2017), ed è diventata Per_3 proprietaria esclusiva della casa coniugale e dell'immobile sito in località di Porto Ercole (GR), con possibilità di uso di detto bene da parte del che tuttavia non ne ha usufruito, e suddivisione Pt_1 fra le parti del ricavato in caso di alienazione.
Analizzata la complessiva situazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti, avuto riguardo delle risultanze così come emerse dall'istruttoria effettuata, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori vigenti, avuto riguardo dell'età delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autonome, entrambe conviventi con la madre nella casa familiare, tenuto conto delle loro necessità e accresciute esigenze, dispone che il il sig. corrisponda alla IG per il Pt_1 _1 Per_ mantenimento delle figlie e un assegno di mantenimento di € 2.000 ciascuna, a Per_2 Per_ decorrere dalla domanda della IG , con revoca del pagamento diretto per che nelle _1 more è tornata a vivere con la madre. Si precisa, quanto al passato, che la revoca del pagamento diretto non incide sulle somme già corrisposte alla figlia ma incide sulla differenza di quantum che dovrà essere corrisposto direttamente alla madre. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelli concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento come specificato nel protocollo di intesa tra Tribunale di Roma e Foro del 17.12.2014. Le spese straordinarie per le figlie sono poste interamente a carico del sig. Pt_1 La convivenza delle figlie con la madre comporta l'assegnazione della casa coniugale a _1
, che ne è anche proprietaria, delle cui spese si fa carico, in virtù di pattuizioni negoziali, in
[...] esclusiva il sig. Pt_1
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda della IG di determinare nell'importo di € 10.000 mensili _1 l'assegno divorzile o, in subordine, confermare la misura statuita in separazione (€ 7.000 mensili), il Collegio osserva quanto segue.
A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle
SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno – sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati - può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, e pienamente condivisa dal Collegio, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “nomadi” senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Compiute tali premesse, occorre accertare la situazione economico-reddituale delle parti, per valutare se la resistente abbia acquisito mezzi adeguati e/o sufficienti al fine di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e sia in grado di procurarseli. Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti e della documentazione come dettagliata al precedente capo, è emerso un quadro economico patrimoniale ben delineato.
Difatti, se da un lato il ricorrente, professionista e accademico affermato, si trova in una situazione economico patrimoniale solida, dall'altro la IG – come confermato e riconosciuto da entrambe le parti, si è dedicata prevalentemente alla gestione familiare e alla cura, accudimento ed educazione delle figlie. Va tuttavia evidenziato che la IG , avuto riguardo alle somme ricevute dal _1 marito in sede di separazione (somme di denaro per circa € 2.500.000,00 per la maggior parte investite e produttive di utili), può contare su risorse tali da poter far fronte al proprio sostentamento. Pertanto, certamente manca la componente assistenziale dell'assegno divorzile, disponendo la IG di beni, mobili e immobili, in grado di garantirle la autosufficienza economica, ma manca anche il profilo compensativo-perequativo (commisurato al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi)
Invero la funzione compensativo perequativa va valutata in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022 ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
Alla luce di tale premessa, va considerato che la IG , laureata in scienze politiche, aveva _1 avuto rapporti di collaborazione con l'ISFOL, collaborando a taluni progetti dal 2001 al 2009 e venendo assunta a tempo indeterminato solo nel 2009 per poi licenziarsi nel 2011 dopo due anni
(nella fascia di età 43-45). Dalle buste paga prodotte, i redditi da lavoro dipendenti, pur considerando il regime di part time, erano modesti (circa € 750 mensili). Le dimissioni sono state volontarie.
Dal successivo rapporto di lavoro con una delle società facenti capo al marito, la IG aveva _1 stipendi di circa € 1100-1500 mensili e ha ricevuto, in sede di separazione, € 300.000 di redditi non percepiti,quindi somme superiori a quelle che mai avrebbe potuto guadagnare se avesse continuato a lavorare per l'ISFOL, così da rendere difficile in concreto configurare un suo sacrificio di aspettativa professionale e reddituale. A ciò si aggiunga che, con l'accordo di separazione, le è stata riconosciuta l'intera proprietà della casa coniugale, un attico di rilevante metratura, la proprietà della casa a Porto Ercole, oltre come già detto ad € 2,500.000,00 di somme di denaro, la cui gestione patrimoniale genera ulteriori ricavi. Il sig. può contare su redditi mensili e su di un ingente patrimonio immobiliare, mobiliare e Pt_1 finanziario come ricostruito al punto che precede.
Lo squilibrio delle condizioni economico patrimoniali delle parti, certamente esistente, non è riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, in quanto la attività lavorativa della IG presso un ente pubblico di ricerca, se _1 pure fosse continuata, non le avrebbe comunque consentito di raggiungere guadagni e prospettive professionali in linea con il pagamento una tantum erogatole dal sig. né tanto meno le Pt_1 avrebbe consentito di acquisire i beni, di rilevante valore, di cui è diventata proprietaria ( non avendo peraltro la resistente dimostrato l'apporto personale in tali acquisti)
In questo contesto del tutto irrilevante è che la IG abbia declinato due proposte lavorative da due differenti società (Socrate Soc. Cooperativa Sociale, qualifica quadro stipendio di € 37.260, e di Eupaxx S.p.A. Società Benefit, qualifica coordinatrice di segreteria tecnica, cfr. doc. 13 e 14) sul presupposto che le predette proposte di lavoro erano state “confezionate da soggetti direttamente collegati allo stesso , in quanto, come detto, la ratio del rigetto della sua domanda va Pt_1 rinvenuta nella mancanza sia del presupposto assistenziale dell'assegno sia di quello compensativo, comunque già assolto con l'attribuzione alla ex coniuge di un patrimonio una tantum, che ha ampiamente compensato il sacrificio delle aspettative, peraltro non particolarmente elevate, professionali e lavorative.
Pertanto, sulla scorta delle predette evidenze e, debitamente analizzata la documentazione reddituale e patrimoniale, deve ritenersi infondata la domanda di assegno divorzile e del tutto superflue le istanze istruttorie, tra cui la prova per testi e la consulenza tecnica contabile, condividendosi la valutazione del GI.
Ulteriori domande
Le ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente (restituzione di beni mobili e redistribuzione delle spese per la gestione/conservazione di immobili) devono essere dichiarate inammissibili
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva
l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale,
e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (cfr. ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e la evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile giustificano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42504/2021
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 14957/2022 pubbl. il 13/10/2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18.09.1997 in Roma tra le parti (anno 1997, atto N. 01034, parte II, serie A05), così decide:
- dispone che corrisponda a , per il mantenimento delle figlie la somma Parte_1 _1 di € 4.000 mensili (€ 2.000 per ciascuna), entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, come specificato in motivazione, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- pone interamente a carico del padre le spese straordinarie per le figlie;
- assegna la casa coniugale a _1
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da , e per l'effetto revoca l'assegno _1 di mantenimento dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Cecilia Pratesi