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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2024
Registro generale Appello Lavoro n. 807 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente relatore
Dott.ssa Susanna Mantovani - Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2631/23 est.
Moglia discussa all'udienza collegiale del 18 gennaio 2024 e promossa
DA
avv. MANIACI FAUSTO (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.ssa CodiceFiscale_1
Antonella Lopopolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, via Podgora n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore avv. rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Alberto Fumagalli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via San
Vittore n. 40
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni
CONCLUSIONI per l'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano – Sez. Lavoro – accogliere l'appello e, in totale riforma della sentenza appellata, in epigrafe meglio indicata, dichiarare che nulla
1 deve l'avv. Fausto Maniaci per tutte le annualità contributive contestate, né per contributi, né per sanzioni, né per interessi, per quanto di ragione non dovuti, ovvero perché prescritti, ovvero perché già definiti in sede amministrativa, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado”.
CONCLUSIONI per l'APPELLATA CASSA
In via principale:
- per i motivi esposti in narrativa rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza 2631/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il
14.07.2023; Con vittoria delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27 luglio 2023, l'avv. Fausto Maniaci ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.2631/23 che ne ha respinto il ricorso proposto contro la per Controparte_1
l'accertamento della illegittimità/prescrizione della pretesa contributiva della cassa medesima, nella misura di €133.185,30, in relazione all'iscrizione d'ufficio nel periodo dall'anno 2007 all'anno 2013, alla rideterminazione del contributo soggettivo eccedente il minimo per l'anno 2014 ed al ricalcolo dei contributi dovuti dal 2014 al
2021.
Premesso che risulta dagli atti che l'odierno appellante, presente nell'albo professionale dal 1988, è stato iscritto d'ufficio alla cassa, odierna appellata, con decorrenza dal 2014 a seguito della modifica della disciplina dell'art. 22 L.576/80, laddove, in luogo dell'obbligo di iscrizione alla cassa solo al raggiungimento di determinati valori reddituali da parte degli iscritti all'albo, con l'art.21 L.247/12,
l'obbligo è stato esteso ad ogni iscritto all'albo professionale;
che nel periodo precedente l'avv. Maniaci non aveva mai inoltrato le dichiarazioni reddituali da cui avrebbe potuto desumersi l'obbligo di iscrizione;
che, dopo l'iscrizione d'ufficio, a seguito di convenzione con l' , l'odierna appellata aveva avuto Organizzazione_1
accesso alle dichiarazioni dei redditi dell'appellante per il periodo precedente l'anno
2014, verificando il superamento dei minimi reddituali, fissati, all'epoca, per
2 l'obbligo di iscrizione sin dal 2007; che, perciò, l'iscrizione d'ufficio dell'avv.
Maniaci alla cassa era stata retrodatata a far tempo dal 2007, sulla base del presupposto della produzione di un reddito superiore ai parametri reddituali del tempo;
con il primo motivo di gravame l'avv. Maniaci sostiene che la sentenza avrebbe errato omettendo di considerare la prescrizione quinquennale della pretesa dell'odierna appellata con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della
L.247/12, quando è stato reintrodotto il termine prescrizionale decennale.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo giudice avrebbe correttamente affermato l'applicabilità del termine quinquennale – accogliendo il principio generale della vigenza della nuova norma solo con riferimento alle dichiarazioni contributive effettuate dal 2 febbraio 2013- ma avrebbe fatto un uso distorto di tale principio sotto un duplice profilo: infatti, il tribunale avrebbe errato sostenendo, da un lato, che il termine quinquennale decorreva dalla data di trasmissione da parte dell'obbligato della dichiarazione di cui agli artt.17 e 23 della legge speciale sulla previdenza forense L.576/1980, e, dall'altro, che, essendo stata omessa nella fattispecie in esame la dichiarazione, il termine prescrizionale era iniziato dal momento in cui la era CP_1
stata messa in condizione di poter conoscere i parametri reddituali dell'avv. Maniaci, ovvero dopo l'esame degli atti, reso possibile dalla convenzione stipulata con il 22 marzo 2016. Organizzazione_1
Sul punto la difesa dell'appellante richiama quella consolidata giurisprudenza di legittimità – in particolare: Cass. 19 aprile 2021 n.10273 - secondo cui, omessa la dichiarazione, la prescrizione sarebbe dovuta decorrere dalla data di scadenza del termine per presentare la dichiarazione medesima: ciò in quanto l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.2935
c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli inadempimenti soggettivi.
Perciò, secondo la tesi esposta nel gravame, anche alla luce della vigente disciplina ricavabile dal Codice della Privacy e dall'art.87 del regolamento unico della cassa –
3 secondo cui quest'ultima ha il diritto di chiedere in ogni momento ai competenti informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti Organizzazione_2
agli Albi e sui relativi accertamenti definitivi – nessun ostacolo giuridico avrebbe impedito all'appellata l'accesso ai dati reddituali dell'iscritto, con la conseguente prescrizione di contributi, sanzioni e interessi, quanto meno per le annualità dal 2007 al 2011.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ripropone la tesi, già disattesa dal primo giudice, dell'illegittimità della retrodatazione dell'iscrizione di ufficio alla con riferimento al periodo dal 2007 al 2013, avvenuta con la delibera CP_1
n.311 del 2022, per violazione del principio di affidamento e della clausola di correttezza e buona fede, avendo contraddetto il principio di certezza dei rapporti giuridici.
Nell'ottica della difesa dell'avv. Maniaci, la già con la comunicazione 10 CP_1
dicembre 2014 aveva specificato che la delibera 28 novembre 2014 aveva disposto l'iscrizione d'ufficio alla cassa professionale dell'appellante a decorrere dall'anno
2014, annualità dalla quale l'interessato aveva sempre provveduto alla trasmissione del mod.5 ed al pagamento della relativa contribuzione.
Trattandosi di un soggetto che, pur essendo una fondazione privata, era tenuta all'osservanza delle garanzie di legalità, terzietà e trasparenza imposte dall'art.97
Cost., tra cui il rispetto del principio solidaristico di cui all'art.2 Cost.- su cui riposa la clausola generale di correttezza e buona fede nei rapporti giuridici pubblici come privati – nell'ottica del gravame, la avrebbe consumato il potere di rettifica per CP_1
le annualità pregresse con l'iscrizione di ufficio deliberata dal 2014.
Con il terzo motivo di gravame riferito al merito della pretesa della CP_1
l'appellante avanza una serie di contestazioni relative alle singole annualità oggetto
4 della pretesa contributiva, lamentando in generale l'omessa motivazione, da parte della decisione impugnata, sulle specifiche argomentazioni sollevate avanti il tribunale.
Prima di tutto, sull'annualità 2008, l'avv. Maniaci si duole di una inversione dell'onere probatorio sancito dall'art.2697 c.c. che la sentenza impugnata avrebbe posto in essere, nel momento in cui ha affermato che la cassa aveva dato atto di aver computato e scorporato la somma di €13.805,57 pagata dall'iscritto in data 2 aprile
2021 e relativa appunto al periodo contributivo 2008, e ciò nonostante ha concluso che residuava un credito di €18.336,04 asseritamente non versato, senza che fosse stata data prova in via analitica tecnico contabile, voce per voce, del credito residuo dell'appellata.
In secondo luogo, la difesa dell'appellante si duole che il tribunale abbia escluso la maturazione della prescrizione per la contribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per le annualità 2012-2013, in relazione all'invio delle corrispondenti dichiarazioni reddituali in data 5 marzo 2021 e 9 febbraio 2015 dopo l'entrata in vigore della L.247/12 con conseguente vigenza del termine di prescrizione decennale, senza considerare che, a prescindere dalla questione della prescrizione, era stata allegata in primo grado la definizione dell'accertamento contestatogli con comunicazione 28 dicembre 2018 con adesione il 14 dicembre 2019 ed il versamento di € 9.114,51, circostanze, peraltro, ribadite nelle note per l'udienza del 14 luglio
2023 rinviando al doc.19 allegato alla memoria di replica alla riconvenzionale della cassa.
In terzo luogo, con riferimento alle maggiorazioni pretese per gli anni 2014/2021,
l'appellante censura la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso il verificarsi della prescrizione, neppure eccepita, omettendo, invece, di esaminare le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado: in particolare laddove rilevavano che tali maggiorazioni trovavano quale unica causa la pretesa
5 retrodatazione dell'iscrizione dell'avv. Maniaci alla Cassa Forense a far data dal
2007.
Nella prospettazione del gravame, quindi, una volta venuta meno la pretesa contributiva su tali annualità per l'illegittimità della retrodatazione, nulla sarebbe stato dovuto.
Da ultimo, con riferimento alla maggiorazione per l'anno 2014 per il ricalcolo del contributivo soggettivo eccedente il minimale, nel gravame si critica l'omessa motivazione in ordine al merito di tale contestazione all'iscritto ricompresa in una comunicazione della cassa dell'1 febbraio 2022, la cui allegazione non è stata confortata, secondo l'appellante, da alcuna prova né materiale né tecnico contabile.
Con il quarto motivo di gravame, la difesa dell'avv. Maniaci lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto la tesi, illustrata nel ricorso di primo grado, della prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni civili, sulla base dell'orientamento di legittimità, espresso da Cass. S.U. 13 marzo 2015 n. 5076 riportata nella decisione gravata.
In particolare, con riferimento alle sanzioni civili, l'appellante ribadisce la tesi – accolta da Cass. 6 luglio 2011 n.14864 – secondo cui la sanzione civile ha lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore così che le somme aggiuntive irrogate al debitore per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell'obbligazione contributiva, pur dovendosene riconoscere la funzione accessoria, con il logico corollario secondo cui non è loro direttamente applicabile il regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive in relazione alle quali sono state contemplate.
Nell'ottica dell'appello, perciò, la distinzione funzionale tra sanzione civile e sanzione amministrativa, diretta ad escludere l'applicazione della disciplina della
6 seconda per assimilare la prima all'obbligazione contributiva, da un lato, sarebbe artificiosa e priva di riscontro nel dato positivo e, dall'altro lato, non considererebbe che entrambe hanno funzione sia afflittiva - aggravando la posizione debitoria – sia risarcitoria – in quanto destinate a ristorare maggiori oneri o perdite subite dall'inadempimento – sia di deterrenza – per scoraggiare l'inadempimento.
Tale lettura, ad avviso della difesa dell'appellante, sarebbe stata accolta dalla stessa cassa nella sua delibera del 27 ottobre 2022 n.1059 per il respingere il suo reclamo amministrativo relativo all'annualità 2010 distinguendo tra le sanzioni per inosservanza agli obblighi dichiarativi – di natura amministrativa con applicabilità della prescrizione quinquennale - e sanzioni per mancato o ritardato versamento della contribuzione – che hanno la medesima natura civilistica dei crediti contributivi cui ineriscono ed a cui si applica la prescrizione decennale, mentre la sentenza del primo giudice avrebbe esaminato il solo aspetto della sanzione per omesso e/o ritardato versamento.
Quanto, infine, al regime della prescrizione degli interessi, nel gravame si critica l'omessa motivazione sul punto da parte della sentenza appellata, richiamando gli argomenti illustrati nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale di primo grado, laddove si è sostenuto che, in mancanza di una norma speciale, sarebbe applicabile l'art.2948 n.4 c.c. per essere l'obbligazione relativa agli interessi di natura autonoma rispetto al debito principale così da soggiacere al generalizzato termine di prescrizione quinquennale.
L'appellata ha resistito, Controparte_1
concludendo per il rigetto del gravame avversario.
Tentata con esito negativo una composizione bonaria della controversia, all'udienza del 18 gennaio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di
7 cui è stata data lettura.
Il gravame è infondato e deve essere respinto.
I fatti sono pacifici: l'avv. Maniaci è stato iscritto di ufficio dall'appellata a decorrere dal 2014 dopo che la novella del 2012 aveva introdotto l'obbligo di iscrizione alla per ogni iscritto all'albo professionale, a prescindere dalla produzione CP_1
dei parametri reddituali o di volume di affari da parte degli iscritti all'albo fissati dal
Comitato dei Delegati, come previsto dal previgente art.22 L.20 settembre 1980
n.576.
Parimenti incontestata è la circostanza che l'odierno appellante, iscritto all'Albo dal
1988, non abbia mai trasmesso le dichiarazioni reddituali ai fini dell'accertamento dell'obbligo di iscrizione alla cassa professionale sino alla sua iscrizione d'ufficio del
2014.
Neppure è in contestazione, infine, il fatto che la abbia acquisito – non CP_1
dall'interessato che mai le ha inviate ma – dall , a seguito di Organizzazione_1
convenzione con la medesima sottoscritta nel 2016, le dichiarazioni dei redditi dell'avv. Maniaci per gli anni dal 2007 al 2011 così accertando la produzione di redditi ben superiori ai valori minimi fissati dal Comitato dei Delegati– anche in questo caso senza alcuna contestazione da parte dell'interessato - provvedendo perciò alla retrodatazione dell'iscrizione di ufficio all'anno 2007 e richiedendo all'iscritto il versamento della relativa contribuzione.
La controversia in esame trae, quindi, origine dalla pretesa avanzata dalla cassa, odierna appellata, nei confronti dell'avv. Maniaci relativamente al mancato versamento della contribuzione dovuta alla professionale per gli anni dal 2007 CP_1
8 al 2013 e per l'accertamento delle maggiori somme dovute a titolo di contribuzione a seguito di rettifica per gli anni dal 2014 al 2021, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ciò premesso, esaminando il primo motivo di gravame, l'avv. Maniaci –fermo restando il principio generale dell'applicabilità alla pretesa dell'odierna appellata della norma sulla prescrizione quinquennale, trattandosi di omessa contribuzione riferita al periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla L. 31 dicembre 2012 n. 24, che ha reintrodotto il termine prescrizionale decennale - lamenta che il tribunale, preso atto che il termine prescrizionale decorre dalla data di trasmissione da parte dell'obbligato della dichiarazione di cui agli artt.17 e 23 della legge speciale sulla previdenza forense L.20 settembre 1980 n.576, nel caso di specie, essendo pacifico l'omesso invio di tale dichiarazione per il periodo dal 2007 al 2013, abbia fatto decorrere il termine quinquennale dal momento in cui la cassa era stata messa in condizione di poter conoscere i parametri reddituali dell'avv. Maniaci, ovvero dopo l'esame degli atti reso possibile dalla convenzione stipulata con Organizzazione_1
il 22 marzo 2016.
Nell'ottica del gravame, tale opzione interpretativa sarebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità – di cui è espressione Cass. 19 aprile 2021
n.10273 – secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli inadempimenti soggettivi.
L' argomentazione non è fondata.
Rileva il collegio, prima di tutto, che la giurisprudenza invocata dall'appellante – che fa riferimento ad una fattispecie di estinzione dell'obbligazione contributiva per prescrizione relativa al versamento della contribuzione dovuta alla gestione separata-
9 afferma il principio della decorrenza del termine prescrizionale dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi con riferimento ad una normativa del tutto diversa da quella di cui alla legge professionale forense.
Infatti, il consolidato orientamento citato nell'atto di appello –cui adde : Cass. 23 gennaio 2020 n.1557 di conferma di una sentenza di questa stessa Corte di Appello;
Cass. 19 luglio 2019 n.19403; Cass. 31 agosto 2018 n.27950 - ha dato applicazione, nelle ipotesi di contribuzione a percentuale dovuta dai c.d. contribuenti minimi alla gestione separata presso l' al principio di diritto secondo cui, pur essendo il CP_3
fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva l'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito e pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, in armonia con il principio generale, nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione decorre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati, in base alla regola fissata dall'art.55 R.D.L. n. 1827 del 1935, per il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati" ed alla previsione dell'art.18 IV comma D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, laddove stabilisce che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, ancorato il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art.3 L.335/1995, alla scadenza del termine per il pagamento, smentendo le opposte tesi che lo collocavano al momento in cui l'ente previdenziale avesse ricevuto dall' la Organizzazione_1
comunicazione dell'accertamento dell'eventuale maggior reddito oppure alla data di
10 presentazione della dichiarazione dei redditi, mera dichiarazione di scienza, ad opera del titolare della posizione assicurativa.
Nel caso qui in esame, al contrario, viene in considerazione l'ipotesi tutt'affatto diversa regolata dall'art.19 II comma L. 20 settembre 1980 n.576 – avendo la Corte di Cassazione affermato che “la riduzione del termine prescrizionale operata dalla
L.335/1995 non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma II, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei CP_1
redditi” (cfr. testualmente: Cass. 15 marzo 2006 n.5622) - in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista: in siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, del termine prescrizionale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, va escluso che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere.
L'orientamento della Suprema Corte che questo collegio ritiene di dover condividere afferma, invero, che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un Controparte_1
distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale”(cfr. in tal senso: Cass. 22 novembre 2021 n.35873; Cass. 16 marzo
2011 n. 6259; Cass. 17 aprile 2007 n.9113).
Quindi, con riferimento alle pretese della per gli anni dal 2007 al 2011, non CP_1
essendo stato dichiarato alcun reddito dall'avv. Maniaci in violazione dell'art.19
L.576 cit., il termine di prescrizione non è decorso.
11 Analogamente, per gli anni 2012 e 2013, per i quali le dichiarazioni reddituali sono state trasmesse dall'odierno appellante rispettivamente il 5 marzo 2021 e il 9 febbraio
2015, alcuna prescrizione si è verificata.
Palesemente infondato è il secondo motivo di impugnazione con il quale la difesa dell'appellante ripropone la tesi – enunciata a pag.5 del ricorso di primo grado - già disattesa dal primo giudice, dell'illegittimità della retrodatazione dell'iscrizione di ufficio alla con riferimento al periodo dal 2007 al 2013, avvenuta con CP_1
la delibera n.311 del 2022, per violazione del principio di affidamento e della clausola di correttezza e buona fede, avendo contraddetto il principio di certezza dei rapporti giuridici: nella prospettazione dell'avv. Maniaci, poiché la CP_1
con la delibera 28 novembre 2014, aveva disposto l'iscrizione d'ufficio alla cassa professionale dell'appellante a decorrere dall'anno 2014, il potere di rettifica per le annualità pregresse si sarebbe consumato precisamente con l'iscrizione di ufficio deliberata dal 2014.
Premesso che la tesi esposta dall'interessato non trova conferma in alcun dato normativo, decisivo ed assorbente è il rilievo, chiaramente evidenziato dal primo giudice, che l'iscrizione di ufficio operata nel 2014 nasceva dalla mera iscrizione all'albo, a seguito dell'entrata in vigore della novella del 2012 che, all'art.21
L.247/12, estendeva l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale ad ogni iscritto all'albo professionale, a prescindere del raggiungimento o meno del parametro reddituale, mentre la retrodatazione dell'iscrizione di ufficio al 2007 è motivata sul diverso presupposto del superamento della soglia reddituale per le annualità dal 2007 al 2013, circostanza, peraltro, non contestata dall'odierno appellato, e che la
[...]
in assenza dell'invio delle dichiarazioni reddituali da parte dell'avv. CP_1
Maniaci, ha appreso dall'incrocio dei dati con l'Anagrafe Tributaria dopo la convenzione stipulata con l' . Organizzazione_1
12 Quanto al terzo articolato motivo di appello, con il quale l'appellante avanza una serie di contestazioni relative alle singole annualità oggetto della pretesa contributiva, lamentando in generale l'omessa motivazione, da parte della decisione impugnata, sulle specifiche argomentazioni sollevate avanti il tribunale, parimenti si tratta di doglianze infondate.
In particolare, con riferimento alle maggiorazioni pretese per gli anni 2014/2021, che trovavano quale unica causa la retrodatazione dell'iscrizione dell'avv. Maniaci alla a far data dal 2007, una volta accertata la legittimità dell'iscrizione di CP_1
ufficio dell'appellante alla sin dal 2007, è manifesta l'infondatezza dei CP_1
rilievi dell'appellante.
Per l'annualità 2008, rispetto alla quale l'avv. Maniaci si duole di una inversione dell'onere probatorio sancito dall'art.2697 c.c. posto in essere dalla sentenza gravata, laddove ha affermato che la cassa aveva dato atto di aver computato e scorporato la somma di €13.805,57 pagata dall'iscritto in data 2 aprile 2021 e relativa appunto al periodo contributivo 2008, e ciò nonostante ha concluso che residuava un credito di
€18.336,04 asseritamente non versato, il prospetto analitico prodotto in atti – quale doc.13 del fascicolo di primo grado della – letto unitamente al doc. 9 allegato CP_1
alla memoria difensiva dell'odierna appellata, chiarisce come dalla complessiva contribuzione dovuta – per la contribuzione minima, quella eccedente il minimo e il contributo di maternità - cui sono stati sommate le somme aggiuntive, è stato detratto quanto versato dall'avv. Maniaci il 2 aprile 2021, imputato a ciascuna voce di debito, per complessivi € 13.805,07, residuando, tuttavia, il debito come indicato nella sentenza di primo grado.
Analoghe considerazioni possono essere rivolte alle ulteriori censure che la difesa dell'appellante articola con riferimento alla questione della definizione dell'accertamento per gli anni 2012 e 2013, contestatogli con comunicazione 28 dicembre 2018 con adesione il 14 dicembre 2019 ed il versamento di € 9.114,51, circostanze, peraltro, ribadite nelle note per l'udienza del 14 luglio 2023 rinviando al
13 doc.19 allegato alla memoria di replica alla riconvenzionale della cassa che altro non
è che l'incontestato versamento della somma sopra riportata e regolarmente detratta dal debito contributivo, come emerge dal prospetto analitico di cui al doc.14 del fascicolo di primo grado della . CP_1
Infatti, la somma di cui sopra è stata sottratta dal complessivo dovuto, come si evince dal già citato prospetto in atti quale doc.14, nel quale sono analiticamente indicati i versamenti scomputati con le rispettive date e l'imputazione dei medesimi alle varie componenti del debito contributivo.
Da ultimo, con riferimento alla maggiorazione per l'anno 2014 per il ricalcolo del contributivo soggettivo eccedente il minimale, nel gravame si critica l'omessa motivazione in ordine al merito di tale contestazione all'iscritto ricompresa in una comunicazione della cassa dell'1 febbraio 2022, la cui allegazione non sarebbe stata confortata, secondo l'appellante, da alcuna prova né materiale né tecnico contabile.
Peraltro, come precisato dalla difesa dell'odierna appellata, si tratta delle somme dovute dall'iscritto in riferimento all'eccedenza della contribuzione sulle annualità dal 2014 al 2021, in conseguenza del venir meno dei benefici di cui agli artt.7 II, II e
VIII comma del regolamento di attuazione della L.247/12 cit. che all'avv. Maniaci erano stati attribuiti sul presupposto che tali anni fossero i primi di iscrizione alla ed ai quali non ha più avuto diritto dopo la – come detto, legittima - CP_1
retrodatazione della sua iscrizione alla a far data dal 2007. CP_1
Infine, deve essere esaminato il quarto motivo di gravame con cui l'appellante si duole che la sentenza impugnata abbia respinto la tesi, illustrata nel ricorso di primo grado, della prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni civili, sulla base dell'orientamento di legittimità, espresso da Cass. S.U. 13 marzo 2015 n. 5076 riportata nella decisione gravata.
14 Secondo la tesi esposta dalla difesa dell'avv. Maniaci - sulla scorta di quanto affermato da Cass. 6 luglio 2011 n.14864 –le sanzioni civili hanno lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore così che le somme aggiuntive irrogate al debitore per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell'obbligazione contributiva, pur dovendosene riconoscere la funzione accessoria, e, dunque, alle stesse non è direttamente applicabile il regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive in relazione alle quali sono state contemplate.
Quanto, al regime della prescrizione degli interessi, nel gravame si critica l'omessa motivazione sul punto da parte della sentenza appellata, richiamando gli argomenti illustrati nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale di primo grado, laddove si è sostenuto che, in mancanza di una norma speciale, sarebbe applicabile l'art.2948 n.4 c.c. per essere l'obbligazione relativa agli interessi di natura autonoma rispetto al debito principale così da soggiacere al generalizzato termine di prescrizione quinquennale.
Il motivo di gravame è infondato: a prescindere dalla notazione che la decisione gravata ha motivato – correttamente – con riferimento ad ogni accessorio della contribuzione omessa – in conformità con il disposto dell'art. 19 I comma
L.576/1980 – decisivo ed assorbente è il principio di diritto enunciato dalla sentenza
13 marzo 2015 n.5076 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – cui questo collegio intende aderire – che ha composto il contrasto giurisprudenziale all'epoca sussistente sul punto, originato proprio dalla pronuncia n. 14864 del 6 luglio 2011 della Sezione Lavoro richiamata dall'appellata “la quale, dopo aver rilevato (…) che l'obbligazione contributiva è finalizzata alla costituzione presso l'ente gestore della provvista necessaria all'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, mentre la sanzione civile ha lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore, ha affermato che le
15 somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell'obbligazione contributiva, pur dovendosene riconoscere la funzione accessoria. Conseguentemente, secondo la citata pronuncia, alle sanzioni civili non è direttamente applicabile il regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive in relazione alle quali sono state contemplate ”(così: Cass. S.U. 13 marzo
2015 n.5076 cit.).
Componendo il contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno invece statuito che “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione.
Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.
Non è tanto, quindi, un problema di natura giuridica autonoma o meno delle somme aggiuntive in parola rispetto all'omissione contributiva, quanto piuttosto di permanenza di vincolo funzionale tra l'omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali e la connessa sanzione civile la quale, in quanto legislativamente
16 prevista come automatica, conserva questa sua connessione funzionale subordinata sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva si estendono anche al credito per sanzioni civili. Il denunciato contrasto di giurisprudenza può, pertanto, comporsi affermando il seguente principio di diritto: < per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interrativi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili>>.”(cfr.: Cass. S.U. 13 marzo 2015 n.5076 cit.).
In conclusione, l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza con condanna dell'appellante alla rifusione di lite del grado, liquidate in € 5.000, oltre spese generali e oneri accessori di legge, in relazione al valore ed alla complessità della controversia.
Sussistono, infine. i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L.228/12 a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.2631/23;
17 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in € 5.000, oltre spese generali e oneri accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L.228/12 a carico dell'appellante soccombente.
Milano, 18 gennaio 2024
Il Presidente estensore dr.ssa Monica Vitali
18
Registro generale Appello Lavoro n. 807 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente relatore
Dott.ssa Susanna Mantovani - Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2631/23 est.
Moglia discussa all'udienza collegiale del 18 gennaio 2024 e promossa
DA
avv. MANIACI FAUSTO (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.ssa CodiceFiscale_1
Antonella Lopopolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, via Podgora n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore avv. rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Alberto Fumagalli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via San
Vittore n. 40
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni
CONCLUSIONI per l'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano – Sez. Lavoro – accogliere l'appello e, in totale riforma della sentenza appellata, in epigrafe meglio indicata, dichiarare che nulla
1 deve l'avv. Fausto Maniaci per tutte le annualità contributive contestate, né per contributi, né per sanzioni, né per interessi, per quanto di ragione non dovuti, ovvero perché prescritti, ovvero perché già definiti in sede amministrativa, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado”.
CONCLUSIONI per l'APPELLATA CASSA
In via principale:
- per i motivi esposti in narrativa rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza 2631/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il
14.07.2023; Con vittoria delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27 luglio 2023, l'avv. Fausto Maniaci ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.2631/23 che ne ha respinto il ricorso proposto contro la per Controparte_1
l'accertamento della illegittimità/prescrizione della pretesa contributiva della cassa medesima, nella misura di €133.185,30, in relazione all'iscrizione d'ufficio nel periodo dall'anno 2007 all'anno 2013, alla rideterminazione del contributo soggettivo eccedente il minimo per l'anno 2014 ed al ricalcolo dei contributi dovuti dal 2014 al
2021.
Premesso che risulta dagli atti che l'odierno appellante, presente nell'albo professionale dal 1988, è stato iscritto d'ufficio alla cassa, odierna appellata, con decorrenza dal 2014 a seguito della modifica della disciplina dell'art. 22 L.576/80, laddove, in luogo dell'obbligo di iscrizione alla cassa solo al raggiungimento di determinati valori reddituali da parte degli iscritti all'albo, con l'art.21 L.247/12,
l'obbligo è stato esteso ad ogni iscritto all'albo professionale;
che nel periodo precedente l'avv. Maniaci non aveva mai inoltrato le dichiarazioni reddituali da cui avrebbe potuto desumersi l'obbligo di iscrizione;
che, dopo l'iscrizione d'ufficio, a seguito di convenzione con l' , l'odierna appellata aveva avuto Organizzazione_1
accesso alle dichiarazioni dei redditi dell'appellante per il periodo precedente l'anno
2014, verificando il superamento dei minimi reddituali, fissati, all'epoca, per
2 l'obbligo di iscrizione sin dal 2007; che, perciò, l'iscrizione d'ufficio dell'avv.
Maniaci alla cassa era stata retrodatata a far tempo dal 2007, sulla base del presupposto della produzione di un reddito superiore ai parametri reddituali del tempo;
con il primo motivo di gravame l'avv. Maniaci sostiene che la sentenza avrebbe errato omettendo di considerare la prescrizione quinquennale della pretesa dell'odierna appellata con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della
L.247/12, quando è stato reintrodotto il termine prescrizionale decennale.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo giudice avrebbe correttamente affermato l'applicabilità del termine quinquennale – accogliendo il principio generale della vigenza della nuova norma solo con riferimento alle dichiarazioni contributive effettuate dal 2 febbraio 2013- ma avrebbe fatto un uso distorto di tale principio sotto un duplice profilo: infatti, il tribunale avrebbe errato sostenendo, da un lato, che il termine quinquennale decorreva dalla data di trasmissione da parte dell'obbligato della dichiarazione di cui agli artt.17 e 23 della legge speciale sulla previdenza forense L.576/1980, e, dall'altro, che, essendo stata omessa nella fattispecie in esame la dichiarazione, il termine prescrizionale era iniziato dal momento in cui la era CP_1
stata messa in condizione di poter conoscere i parametri reddituali dell'avv. Maniaci, ovvero dopo l'esame degli atti, reso possibile dalla convenzione stipulata con il 22 marzo 2016. Organizzazione_1
Sul punto la difesa dell'appellante richiama quella consolidata giurisprudenza di legittimità – in particolare: Cass. 19 aprile 2021 n.10273 - secondo cui, omessa la dichiarazione, la prescrizione sarebbe dovuta decorrere dalla data di scadenza del termine per presentare la dichiarazione medesima: ciò in quanto l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.2935
c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli inadempimenti soggettivi.
Perciò, secondo la tesi esposta nel gravame, anche alla luce della vigente disciplina ricavabile dal Codice della Privacy e dall'art.87 del regolamento unico della cassa –
3 secondo cui quest'ultima ha il diritto di chiedere in ogni momento ai competenti informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti Organizzazione_2
agli Albi e sui relativi accertamenti definitivi – nessun ostacolo giuridico avrebbe impedito all'appellata l'accesso ai dati reddituali dell'iscritto, con la conseguente prescrizione di contributi, sanzioni e interessi, quanto meno per le annualità dal 2007 al 2011.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ripropone la tesi, già disattesa dal primo giudice, dell'illegittimità della retrodatazione dell'iscrizione di ufficio alla con riferimento al periodo dal 2007 al 2013, avvenuta con la delibera CP_1
n.311 del 2022, per violazione del principio di affidamento e della clausola di correttezza e buona fede, avendo contraddetto il principio di certezza dei rapporti giuridici.
Nell'ottica della difesa dell'avv. Maniaci, la già con la comunicazione 10 CP_1
dicembre 2014 aveva specificato che la delibera 28 novembre 2014 aveva disposto l'iscrizione d'ufficio alla cassa professionale dell'appellante a decorrere dall'anno
2014, annualità dalla quale l'interessato aveva sempre provveduto alla trasmissione del mod.5 ed al pagamento della relativa contribuzione.
Trattandosi di un soggetto che, pur essendo una fondazione privata, era tenuta all'osservanza delle garanzie di legalità, terzietà e trasparenza imposte dall'art.97
Cost., tra cui il rispetto del principio solidaristico di cui all'art.2 Cost.- su cui riposa la clausola generale di correttezza e buona fede nei rapporti giuridici pubblici come privati – nell'ottica del gravame, la avrebbe consumato il potere di rettifica per CP_1
le annualità pregresse con l'iscrizione di ufficio deliberata dal 2014.
Con il terzo motivo di gravame riferito al merito della pretesa della CP_1
l'appellante avanza una serie di contestazioni relative alle singole annualità oggetto
4 della pretesa contributiva, lamentando in generale l'omessa motivazione, da parte della decisione impugnata, sulle specifiche argomentazioni sollevate avanti il tribunale.
Prima di tutto, sull'annualità 2008, l'avv. Maniaci si duole di una inversione dell'onere probatorio sancito dall'art.2697 c.c. che la sentenza impugnata avrebbe posto in essere, nel momento in cui ha affermato che la cassa aveva dato atto di aver computato e scorporato la somma di €13.805,57 pagata dall'iscritto in data 2 aprile
2021 e relativa appunto al periodo contributivo 2008, e ciò nonostante ha concluso che residuava un credito di €18.336,04 asseritamente non versato, senza che fosse stata data prova in via analitica tecnico contabile, voce per voce, del credito residuo dell'appellata.
In secondo luogo, la difesa dell'appellante si duole che il tribunale abbia escluso la maturazione della prescrizione per la contribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per le annualità 2012-2013, in relazione all'invio delle corrispondenti dichiarazioni reddituali in data 5 marzo 2021 e 9 febbraio 2015 dopo l'entrata in vigore della L.247/12 con conseguente vigenza del termine di prescrizione decennale, senza considerare che, a prescindere dalla questione della prescrizione, era stata allegata in primo grado la definizione dell'accertamento contestatogli con comunicazione 28 dicembre 2018 con adesione il 14 dicembre 2019 ed il versamento di € 9.114,51, circostanze, peraltro, ribadite nelle note per l'udienza del 14 luglio
2023 rinviando al doc.19 allegato alla memoria di replica alla riconvenzionale della cassa.
In terzo luogo, con riferimento alle maggiorazioni pretese per gli anni 2014/2021,
l'appellante censura la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso il verificarsi della prescrizione, neppure eccepita, omettendo, invece, di esaminare le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado: in particolare laddove rilevavano che tali maggiorazioni trovavano quale unica causa la pretesa
5 retrodatazione dell'iscrizione dell'avv. Maniaci alla Cassa Forense a far data dal
2007.
Nella prospettazione del gravame, quindi, una volta venuta meno la pretesa contributiva su tali annualità per l'illegittimità della retrodatazione, nulla sarebbe stato dovuto.
Da ultimo, con riferimento alla maggiorazione per l'anno 2014 per il ricalcolo del contributivo soggettivo eccedente il minimale, nel gravame si critica l'omessa motivazione in ordine al merito di tale contestazione all'iscritto ricompresa in una comunicazione della cassa dell'1 febbraio 2022, la cui allegazione non è stata confortata, secondo l'appellante, da alcuna prova né materiale né tecnico contabile.
Con il quarto motivo di gravame, la difesa dell'avv. Maniaci lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto la tesi, illustrata nel ricorso di primo grado, della prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni civili, sulla base dell'orientamento di legittimità, espresso da Cass. S.U. 13 marzo 2015 n. 5076 riportata nella decisione gravata.
In particolare, con riferimento alle sanzioni civili, l'appellante ribadisce la tesi – accolta da Cass. 6 luglio 2011 n.14864 – secondo cui la sanzione civile ha lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore così che le somme aggiuntive irrogate al debitore per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell'obbligazione contributiva, pur dovendosene riconoscere la funzione accessoria, con il logico corollario secondo cui non è loro direttamente applicabile il regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive in relazione alle quali sono state contemplate.
Nell'ottica dell'appello, perciò, la distinzione funzionale tra sanzione civile e sanzione amministrativa, diretta ad escludere l'applicazione della disciplina della
6 seconda per assimilare la prima all'obbligazione contributiva, da un lato, sarebbe artificiosa e priva di riscontro nel dato positivo e, dall'altro lato, non considererebbe che entrambe hanno funzione sia afflittiva - aggravando la posizione debitoria – sia risarcitoria – in quanto destinate a ristorare maggiori oneri o perdite subite dall'inadempimento – sia di deterrenza – per scoraggiare l'inadempimento.
Tale lettura, ad avviso della difesa dell'appellante, sarebbe stata accolta dalla stessa cassa nella sua delibera del 27 ottobre 2022 n.1059 per il respingere il suo reclamo amministrativo relativo all'annualità 2010 distinguendo tra le sanzioni per inosservanza agli obblighi dichiarativi – di natura amministrativa con applicabilità della prescrizione quinquennale - e sanzioni per mancato o ritardato versamento della contribuzione – che hanno la medesima natura civilistica dei crediti contributivi cui ineriscono ed a cui si applica la prescrizione decennale, mentre la sentenza del primo giudice avrebbe esaminato il solo aspetto della sanzione per omesso e/o ritardato versamento.
Quanto, infine, al regime della prescrizione degli interessi, nel gravame si critica l'omessa motivazione sul punto da parte della sentenza appellata, richiamando gli argomenti illustrati nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale di primo grado, laddove si è sostenuto che, in mancanza di una norma speciale, sarebbe applicabile l'art.2948 n.4 c.c. per essere l'obbligazione relativa agli interessi di natura autonoma rispetto al debito principale così da soggiacere al generalizzato termine di prescrizione quinquennale.
L'appellata ha resistito, Controparte_1
concludendo per il rigetto del gravame avversario.
Tentata con esito negativo una composizione bonaria della controversia, all'udienza del 18 gennaio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di
7 cui è stata data lettura.
Il gravame è infondato e deve essere respinto.
I fatti sono pacifici: l'avv. Maniaci è stato iscritto di ufficio dall'appellata a decorrere dal 2014 dopo che la novella del 2012 aveva introdotto l'obbligo di iscrizione alla per ogni iscritto all'albo professionale, a prescindere dalla produzione CP_1
dei parametri reddituali o di volume di affari da parte degli iscritti all'albo fissati dal
Comitato dei Delegati, come previsto dal previgente art.22 L.20 settembre 1980
n.576.
Parimenti incontestata è la circostanza che l'odierno appellante, iscritto all'Albo dal
1988, non abbia mai trasmesso le dichiarazioni reddituali ai fini dell'accertamento dell'obbligo di iscrizione alla cassa professionale sino alla sua iscrizione d'ufficio del
2014.
Neppure è in contestazione, infine, il fatto che la abbia acquisito – non CP_1
dall'interessato che mai le ha inviate ma – dall , a seguito di Organizzazione_1
convenzione con la medesima sottoscritta nel 2016, le dichiarazioni dei redditi dell'avv. Maniaci per gli anni dal 2007 al 2011 così accertando la produzione di redditi ben superiori ai valori minimi fissati dal Comitato dei Delegati– anche in questo caso senza alcuna contestazione da parte dell'interessato - provvedendo perciò alla retrodatazione dell'iscrizione di ufficio all'anno 2007 e richiedendo all'iscritto il versamento della relativa contribuzione.
La controversia in esame trae, quindi, origine dalla pretesa avanzata dalla cassa, odierna appellata, nei confronti dell'avv. Maniaci relativamente al mancato versamento della contribuzione dovuta alla professionale per gli anni dal 2007 CP_1
8 al 2013 e per l'accertamento delle maggiori somme dovute a titolo di contribuzione a seguito di rettifica per gli anni dal 2014 al 2021, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ciò premesso, esaminando il primo motivo di gravame, l'avv. Maniaci –fermo restando il principio generale dell'applicabilità alla pretesa dell'odierna appellata della norma sulla prescrizione quinquennale, trattandosi di omessa contribuzione riferita al periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla L. 31 dicembre 2012 n. 24, che ha reintrodotto il termine prescrizionale decennale - lamenta che il tribunale, preso atto che il termine prescrizionale decorre dalla data di trasmissione da parte dell'obbligato della dichiarazione di cui agli artt.17 e 23 della legge speciale sulla previdenza forense L.20 settembre 1980 n.576, nel caso di specie, essendo pacifico l'omesso invio di tale dichiarazione per il periodo dal 2007 al 2013, abbia fatto decorrere il termine quinquennale dal momento in cui la cassa era stata messa in condizione di poter conoscere i parametri reddituali dell'avv. Maniaci, ovvero dopo l'esame degli atti reso possibile dalla convenzione stipulata con Organizzazione_1
il 22 marzo 2016.
Nell'ottica del gravame, tale opzione interpretativa sarebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità – di cui è espressione Cass. 19 aprile 2021
n.10273 – secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli inadempimenti soggettivi.
L' argomentazione non è fondata.
Rileva il collegio, prima di tutto, che la giurisprudenza invocata dall'appellante – che fa riferimento ad una fattispecie di estinzione dell'obbligazione contributiva per prescrizione relativa al versamento della contribuzione dovuta alla gestione separata-
9 afferma il principio della decorrenza del termine prescrizionale dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi con riferimento ad una normativa del tutto diversa da quella di cui alla legge professionale forense.
Infatti, il consolidato orientamento citato nell'atto di appello –cui adde : Cass. 23 gennaio 2020 n.1557 di conferma di una sentenza di questa stessa Corte di Appello;
Cass. 19 luglio 2019 n.19403; Cass. 31 agosto 2018 n.27950 - ha dato applicazione, nelle ipotesi di contribuzione a percentuale dovuta dai c.d. contribuenti minimi alla gestione separata presso l' al principio di diritto secondo cui, pur essendo il CP_3
fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva l'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito e pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, in armonia con il principio generale, nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione decorre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati, in base alla regola fissata dall'art.55 R.D.L. n. 1827 del 1935, per il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati" ed alla previsione dell'art.18 IV comma D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, laddove stabilisce che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, ancorato il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art.3 L.335/1995, alla scadenza del termine per il pagamento, smentendo le opposte tesi che lo collocavano al momento in cui l'ente previdenziale avesse ricevuto dall' la Organizzazione_1
comunicazione dell'accertamento dell'eventuale maggior reddito oppure alla data di
10 presentazione della dichiarazione dei redditi, mera dichiarazione di scienza, ad opera del titolare della posizione assicurativa.
Nel caso qui in esame, al contrario, viene in considerazione l'ipotesi tutt'affatto diversa regolata dall'art.19 II comma L. 20 settembre 1980 n.576 – avendo la Corte di Cassazione affermato che “la riduzione del termine prescrizionale operata dalla
L.335/1995 non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma II, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei CP_1
redditi” (cfr. testualmente: Cass. 15 marzo 2006 n.5622) - in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista: in siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, del termine prescrizionale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, va escluso che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere.
L'orientamento della Suprema Corte che questo collegio ritiene di dover condividere afferma, invero, che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un Controparte_1
distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale”(cfr. in tal senso: Cass. 22 novembre 2021 n.35873; Cass. 16 marzo
2011 n. 6259; Cass. 17 aprile 2007 n.9113).
Quindi, con riferimento alle pretese della per gli anni dal 2007 al 2011, non CP_1
essendo stato dichiarato alcun reddito dall'avv. Maniaci in violazione dell'art.19
L.576 cit., il termine di prescrizione non è decorso.
11 Analogamente, per gli anni 2012 e 2013, per i quali le dichiarazioni reddituali sono state trasmesse dall'odierno appellante rispettivamente il 5 marzo 2021 e il 9 febbraio
2015, alcuna prescrizione si è verificata.
Palesemente infondato è il secondo motivo di impugnazione con il quale la difesa dell'appellante ripropone la tesi – enunciata a pag.5 del ricorso di primo grado - già disattesa dal primo giudice, dell'illegittimità della retrodatazione dell'iscrizione di ufficio alla con riferimento al periodo dal 2007 al 2013, avvenuta con CP_1
la delibera n.311 del 2022, per violazione del principio di affidamento e della clausola di correttezza e buona fede, avendo contraddetto il principio di certezza dei rapporti giuridici: nella prospettazione dell'avv. Maniaci, poiché la CP_1
con la delibera 28 novembre 2014, aveva disposto l'iscrizione d'ufficio alla cassa professionale dell'appellante a decorrere dall'anno 2014, il potere di rettifica per le annualità pregresse si sarebbe consumato precisamente con l'iscrizione di ufficio deliberata dal 2014.
Premesso che la tesi esposta dall'interessato non trova conferma in alcun dato normativo, decisivo ed assorbente è il rilievo, chiaramente evidenziato dal primo giudice, che l'iscrizione di ufficio operata nel 2014 nasceva dalla mera iscrizione all'albo, a seguito dell'entrata in vigore della novella del 2012 che, all'art.21
L.247/12, estendeva l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale ad ogni iscritto all'albo professionale, a prescindere del raggiungimento o meno del parametro reddituale, mentre la retrodatazione dell'iscrizione di ufficio al 2007 è motivata sul diverso presupposto del superamento della soglia reddituale per le annualità dal 2007 al 2013, circostanza, peraltro, non contestata dall'odierno appellato, e che la
[...]
in assenza dell'invio delle dichiarazioni reddituali da parte dell'avv. CP_1
Maniaci, ha appreso dall'incrocio dei dati con l'Anagrafe Tributaria dopo la convenzione stipulata con l' . Organizzazione_1
12 Quanto al terzo articolato motivo di appello, con il quale l'appellante avanza una serie di contestazioni relative alle singole annualità oggetto della pretesa contributiva, lamentando in generale l'omessa motivazione, da parte della decisione impugnata, sulle specifiche argomentazioni sollevate avanti il tribunale, parimenti si tratta di doglianze infondate.
In particolare, con riferimento alle maggiorazioni pretese per gli anni 2014/2021, che trovavano quale unica causa la retrodatazione dell'iscrizione dell'avv. Maniaci alla a far data dal 2007, una volta accertata la legittimità dell'iscrizione di CP_1
ufficio dell'appellante alla sin dal 2007, è manifesta l'infondatezza dei CP_1
rilievi dell'appellante.
Per l'annualità 2008, rispetto alla quale l'avv. Maniaci si duole di una inversione dell'onere probatorio sancito dall'art.2697 c.c. posto in essere dalla sentenza gravata, laddove ha affermato che la cassa aveva dato atto di aver computato e scorporato la somma di €13.805,57 pagata dall'iscritto in data 2 aprile 2021 e relativa appunto al periodo contributivo 2008, e ciò nonostante ha concluso che residuava un credito di
€18.336,04 asseritamente non versato, il prospetto analitico prodotto in atti – quale doc.13 del fascicolo di primo grado della – letto unitamente al doc. 9 allegato CP_1
alla memoria difensiva dell'odierna appellata, chiarisce come dalla complessiva contribuzione dovuta – per la contribuzione minima, quella eccedente il minimo e il contributo di maternità - cui sono stati sommate le somme aggiuntive, è stato detratto quanto versato dall'avv. Maniaci il 2 aprile 2021, imputato a ciascuna voce di debito, per complessivi € 13.805,07, residuando, tuttavia, il debito come indicato nella sentenza di primo grado.
Analoghe considerazioni possono essere rivolte alle ulteriori censure che la difesa dell'appellante articola con riferimento alla questione della definizione dell'accertamento per gli anni 2012 e 2013, contestatogli con comunicazione 28 dicembre 2018 con adesione il 14 dicembre 2019 ed il versamento di € 9.114,51, circostanze, peraltro, ribadite nelle note per l'udienza del 14 luglio 2023 rinviando al
13 doc.19 allegato alla memoria di replica alla riconvenzionale della cassa che altro non
è che l'incontestato versamento della somma sopra riportata e regolarmente detratta dal debito contributivo, come emerge dal prospetto analitico di cui al doc.14 del fascicolo di primo grado della . CP_1
Infatti, la somma di cui sopra è stata sottratta dal complessivo dovuto, come si evince dal già citato prospetto in atti quale doc.14, nel quale sono analiticamente indicati i versamenti scomputati con le rispettive date e l'imputazione dei medesimi alle varie componenti del debito contributivo.
Da ultimo, con riferimento alla maggiorazione per l'anno 2014 per il ricalcolo del contributivo soggettivo eccedente il minimale, nel gravame si critica l'omessa motivazione in ordine al merito di tale contestazione all'iscritto ricompresa in una comunicazione della cassa dell'1 febbraio 2022, la cui allegazione non sarebbe stata confortata, secondo l'appellante, da alcuna prova né materiale né tecnico contabile.
Peraltro, come precisato dalla difesa dell'odierna appellata, si tratta delle somme dovute dall'iscritto in riferimento all'eccedenza della contribuzione sulle annualità dal 2014 al 2021, in conseguenza del venir meno dei benefici di cui agli artt.7 II, II e
VIII comma del regolamento di attuazione della L.247/12 cit. che all'avv. Maniaci erano stati attribuiti sul presupposto che tali anni fossero i primi di iscrizione alla ed ai quali non ha più avuto diritto dopo la – come detto, legittima - CP_1
retrodatazione della sua iscrizione alla a far data dal 2007. CP_1
Infine, deve essere esaminato il quarto motivo di gravame con cui l'appellante si duole che la sentenza impugnata abbia respinto la tesi, illustrata nel ricorso di primo grado, della prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni civili, sulla base dell'orientamento di legittimità, espresso da Cass. S.U. 13 marzo 2015 n. 5076 riportata nella decisione gravata.
14 Secondo la tesi esposta dalla difesa dell'avv. Maniaci - sulla scorta di quanto affermato da Cass. 6 luglio 2011 n.14864 –le sanzioni civili hanno lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore così che le somme aggiuntive irrogate al debitore per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell'obbligazione contributiva, pur dovendosene riconoscere la funzione accessoria, e, dunque, alle stesse non è direttamente applicabile il regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive in relazione alle quali sono state contemplate.
Quanto, al regime della prescrizione degli interessi, nel gravame si critica l'omessa motivazione sul punto da parte della sentenza appellata, richiamando gli argomenti illustrati nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale di primo grado, laddove si è sostenuto che, in mancanza di una norma speciale, sarebbe applicabile l'art.2948 n.4 c.c. per essere l'obbligazione relativa agli interessi di natura autonoma rispetto al debito principale così da soggiacere al generalizzato termine di prescrizione quinquennale.
Il motivo di gravame è infondato: a prescindere dalla notazione che la decisione gravata ha motivato – correttamente – con riferimento ad ogni accessorio della contribuzione omessa – in conformità con il disposto dell'art. 19 I comma
L.576/1980 – decisivo ed assorbente è il principio di diritto enunciato dalla sentenza
13 marzo 2015 n.5076 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – cui questo collegio intende aderire – che ha composto il contrasto giurisprudenziale all'epoca sussistente sul punto, originato proprio dalla pronuncia n. 14864 del 6 luglio 2011 della Sezione Lavoro richiamata dall'appellata “la quale, dopo aver rilevato (…) che l'obbligazione contributiva è finalizzata alla costituzione presso l'ente gestore della provvista necessaria all'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, mentre la sanzione civile ha lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore, ha affermato che le
15 somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell'obbligazione contributiva, pur dovendosene riconoscere la funzione accessoria. Conseguentemente, secondo la citata pronuncia, alle sanzioni civili non è direttamente applicabile il regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive in relazione alle quali sono state contemplate ”(così: Cass. S.U. 13 marzo
2015 n.5076 cit.).
Componendo il contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno invece statuito che “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione.
Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.
Non è tanto, quindi, un problema di natura giuridica autonoma o meno delle somme aggiuntive in parola rispetto all'omissione contributiva, quanto piuttosto di permanenza di vincolo funzionale tra l'omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali e la connessa sanzione civile la quale, in quanto legislativamente
16 prevista come automatica, conserva questa sua connessione funzionale subordinata sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva si estendono anche al credito per sanzioni civili. Il denunciato contrasto di giurisprudenza può, pertanto, comporsi affermando il seguente principio di diritto: < per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interrativi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili>>.”(cfr.: Cass. S.U. 13 marzo 2015 n.5076 cit.).
In conclusione, l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza con condanna dell'appellante alla rifusione di lite del grado, liquidate in € 5.000, oltre spese generali e oneri accessori di legge, in relazione al valore ed alla complessità della controversia.
Sussistono, infine. i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L.228/12 a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.2631/23;
17 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in € 5.000, oltre spese generali e oneri accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L.228/12 a carico dell'appellante soccombente.
Milano, 18 gennaio 2024
Il Presidente estensore dr.ssa Monica Vitali
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