TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.8702/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI GALLI M.A. CP_1
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 10/07/2024, conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito: accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro tempore, sia tenuta ad erogare integralmente gli emolumenti dovuti alla signora per ciò che concerne: Parte_1
· La paga relativa al periodo 01.05.2023 - 15.05.2023 per l'importo di € 722,96.=
· La tredicesima e la quattordicesima relative al periodo di lavoro per €
5.482,44.=
· La somma per equivalente delle ferie non godute per l'importo di € 2.741,22.= · Il Trattamento di Fine Rapporto per l'importo di € 2.597,00.=
e, per l'effetto, condannarla al corresponsione della somma lorda di €
11.543,62.”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta ed escussione di un testimone, all'odierna udienza, dopo la discussione, la decideva pronunciando sentenza ex articolo 429 c.p.c.
2. In punto di fatto, ha dedotto di essere stata assunta alle dipendenze Parte_1 di per il ristorante “TikkaLand” in qualità di cameriera e Controparte_2
inquadrata come operaia di 4° livello CCNL Pubblici Esercizi (doc. 1) dapprima con contratto a tempo determinato e parziale decorrente dal 3 agosto 2021 al 3 ottobre 2021 (doc. 2) e successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quest'ultimo terminato in data 15 maggio 2023 con le dimissioni volontarie della ricorrente.
Col presente ricorso, ha lamentato la mancata corresponsione della Parte_1
retribuzione relativa al periodo 1° maggio 2023 – 15 maggio 2023, della tredicesima e quattordicesima, della retribuzione delle ferie non godute e del TFR.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il credito azionato è infatti supportato da prova documentale.
I documenti prodotti (contratto, proroga, dimissioni, prospetti-paga) comprovano la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, l'inquadramento, la durata, la retribuzione pattuita per come indicato nell'atto introduttivo.
Provato il titolo su cui parte attrice fonda i propri diritti, in base agli ordinari principi sull'onere probatorio, sarebbe stato onere della parte convenuta datrice di lavoro allegare e provare i fatti modificativi impeditivi o estintivi del diritto vantato da controparte, quali ad esempio l'avvenuto pagamento.
2 La parte convenuta, rimasta contumace, è dunque soccombente e deve essere condannata ad assolvere gli obblighi retributivi assunti col contratto di lavoro stipulato con la ricorrente.
4. Nel dettaglio, la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 11.543,62, di cui:
− € 722,96 a titolo di retribuzione per il periodo intercorrente tra l'01.05.2023 e il 15.05.2023;
− € 5.482,44 a titolo di tredicesima e quattordicesima;
− € 2.741,22 a titolo di ferie non godute
- € 2.597,00 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto
La retribuzione per il periodo 1 maggio 2023 e il 15 maggio 2023 è stata calcolato sulla base della seguente formula di calcolo:
(Retribuzione mensile ÷ Divisore convenzionale) × Giorni di lavoro
(1566,41 ÷ 26) × 12 = 722,96. Il divisore convenzionale si evince agevolmente dal dettato dell'art. 25 comma 3 del CCNL “Pubblici Esercizi”.
La tredicesima, prevista ex lege, e la quattordicesima, espressamente prevista dall'art. 29 CCNL determinano un credito globale di € 3.132,82.=, desumibili dalla somma di due mensilità lordee in aggiunta l'importo pari a € 2.349, 62.= rapportabile all'ulteriore periodo lavorativodi 9 mesi, per il complessivo importo di € 5.482,44.
Spetta infine alla lavoratrice il compenso per ferie non godute. Infatti , il CCNL
“Pubblici Esercizi”, all'art. 19 comma 1 prescrive che "il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni."
La circostanza che la lavoratrice non abbia fruito delle ferie, oltre a trovare un principio di prova nei cedolini prodotti, è stata altresì confermata dal teste escusso
3 in sede istruttoria, il quale ha dichiarato: “Ho avuto un giudizio Testimone_1 nei confronti della convenuta che si è concluso con l'accoglimento delle mie ragioni.
Sono il marito della ricorrente.
Sono dipendente della società Jai-mata-di s.r.l. con le mansioni di cuoco.
Ho lavorato per la convenuta dal 03.08.2021 fino al maggio del 2023.
Ho sempre lavorato con mia moglie ed io sono andato via 10 giorni dopo di lei.
Avevo un regolare contratto di lavoro con la convenuta e lavoravo tutti i giorni;
durante il periodo dalla data di assunzione fino alla cessazione del rapporto, non
è mai capitato che mi sia assentato da lavoro.
Anche mia moglie, per tutto il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della convenuta non si è mai assentata da lavoro ed ha sempre lavorato tutti i giorni in cui il ristorante era aperto. Il ristornate era chiuso solo di lunedì”.
L'importo dovuto è pari a € 1.566,41, in aggiunta l'importo di € 1.174,80.= proporzionalmente calcolato in relazione agli ulteriori 9 mesi di lavoro, per l'importo complessivo di € 2.741,22.
In ragione della cessazione del rapporto la ricorrente ha infine diritto al TFR nella misura di euro 2.597,00 correttamente calcolato secondo i parametri di cui all'art. 2120 c.c.
Sul credito complessivo occorre altresì computare cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria in ragione della natura del credito ex art. 429 c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, a CP_2
4 corrispondere a l'importo di € 11.543,62, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria;
2) Condanna alla refusione delle delle spese di lite Controparte_2 liquidate in € 2.695,00, oltre oneri e accessori di legge.
Sentenza esecutiva.
Milano,
27/05/2025 Il Giudice
Camilla Stefanizzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI GALLI M.A. CP_1
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 10/07/2024, conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito: accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro tempore, sia tenuta ad erogare integralmente gli emolumenti dovuti alla signora per ciò che concerne: Parte_1
· La paga relativa al periodo 01.05.2023 - 15.05.2023 per l'importo di € 722,96.=
· La tredicesima e la quattordicesima relative al periodo di lavoro per €
5.482,44.=
· La somma per equivalente delle ferie non godute per l'importo di € 2.741,22.= · Il Trattamento di Fine Rapporto per l'importo di € 2.597,00.=
e, per l'effetto, condannarla al corresponsione della somma lorda di €
11.543,62.”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta ed escussione di un testimone, all'odierna udienza, dopo la discussione, la decideva pronunciando sentenza ex articolo 429 c.p.c.
2. In punto di fatto, ha dedotto di essere stata assunta alle dipendenze Parte_1 di per il ristorante “TikkaLand” in qualità di cameriera e Controparte_2
inquadrata come operaia di 4° livello CCNL Pubblici Esercizi (doc. 1) dapprima con contratto a tempo determinato e parziale decorrente dal 3 agosto 2021 al 3 ottobre 2021 (doc. 2) e successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quest'ultimo terminato in data 15 maggio 2023 con le dimissioni volontarie della ricorrente.
Col presente ricorso, ha lamentato la mancata corresponsione della Parte_1
retribuzione relativa al periodo 1° maggio 2023 – 15 maggio 2023, della tredicesima e quattordicesima, della retribuzione delle ferie non godute e del TFR.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il credito azionato è infatti supportato da prova documentale.
I documenti prodotti (contratto, proroga, dimissioni, prospetti-paga) comprovano la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, l'inquadramento, la durata, la retribuzione pattuita per come indicato nell'atto introduttivo.
Provato il titolo su cui parte attrice fonda i propri diritti, in base agli ordinari principi sull'onere probatorio, sarebbe stato onere della parte convenuta datrice di lavoro allegare e provare i fatti modificativi impeditivi o estintivi del diritto vantato da controparte, quali ad esempio l'avvenuto pagamento.
2 La parte convenuta, rimasta contumace, è dunque soccombente e deve essere condannata ad assolvere gli obblighi retributivi assunti col contratto di lavoro stipulato con la ricorrente.
4. Nel dettaglio, la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 11.543,62, di cui:
− € 722,96 a titolo di retribuzione per il periodo intercorrente tra l'01.05.2023 e il 15.05.2023;
− € 5.482,44 a titolo di tredicesima e quattordicesima;
− € 2.741,22 a titolo di ferie non godute
- € 2.597,00 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto
La retribuzione per il periodo 1 maggio 2023 e il 15 maggio 2023 è stata calcolato sulla base della seguente formula di calcolo:
(Retribuzione mensile ÷ Divisore convenzionale) × Giorni di lavoro
(1566,41 ÷ 26) × 12 = 722,96. Il divisore convenzionale si evince agevolmente dal dettato dell'art. 25 comma 3 del CCNL “Pubblici Esercizi”.
La tredicesima, prevista ex lege, e la quattordicesima, espressamente prevista dall'art. 29 CCNL determinano un credito globale di € 3.132,82.=, desumibili dalla somma di due mensilità lordee in aggiunta l'importo pari a € 2.349, 62.= rapportabile all'ulteriore periodo lavorativodi 9 mesi, per il complessivo importo di € 5.482,44.
Spetta infine alla lavoratrice il compenso per ferie non godute. Infatti , il CCNL
“Pubblici Esercizi”, all'art. 19 comma 1 prescrive che "il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni."
La circostanza che la lavoratrice non abbia fruito delle ferie, oltre a trovare un principio di prova nei cedolini prodotti, è stata altresì confermata dal teste escusso
3 in sede istruttoria, il quale ha dichiarato: “Ho avuto un giudizio Testimone_1 nei confronti della convenuta che si è concluso con l'accoglimento delle mie ragioni.
Sono il marito della ricorrente.
Sono dipendente della società Jai-mata-di s.r.l. con le mansioni di cuoco.
Ho lavorato per la convenuta dal 03.08.2021 fino al maggio del 2023.
Ho sempre lavorato con mia moglie ed io sono andato via 10 giorni dopo di lei.
Avevo un regolare contratto di lavoro con la convenuta e lavoravo tutti i giorni;
durante il periodo dalla data di assunzione fino alla cessazione del rapporto, non
è mai capitato che mi sia assentato da lavoro.
Anche mia moglie, per tutto il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della convenuta non si è mai assentata da lavoro ed ha sempre lavorato tutti i giorni in cui il ristorante era aperto. Il ristornate era chiuso solo di lunedì”.
L'importo dovuto è pari a € 1.566,41, in aggiunta l'importo di € 1.174,80.= proporzionalmente calcolato in relazione agli ulteriori 9 mesi di lavoro, per l'importo complessivo di € 2.741,22.
In ragione della cessazione del rapporto la ricorrente ha infine diritto al TFR nella misura di euro 2.597,00 correttamente calcolato secondo i parametri di cui all'art. 2120 c.c.
Sul credito complessivo occorre altresì computare cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria in ragione della natura del credito ex art. 429 c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, a CP_2
4 corrispondere a l'importo di € 11.543,62, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria;
2) Condanna alla refusione delle delle spese di lite Controparte_2 liquidate in € 2.695,00, oltre oneri e accessori di legge.
Sentenza esecutiva.
Milano,
27/05/2025 Il Giudice
Camilla Stefanizzi
5