Decreto cautelare 5 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 20/12/2023, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2023
N. 05092/2023 REG.PROV.CAU.
N. 09529/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9529 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Lanocita, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Comune di Capaccio, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
nei confronti
sindacato Sunia, in persona del segretario e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Forrisi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
società Energia Sostenibile s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di AL (sezione seconda) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum e del sindacato Sunia;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Lanocita, Lentini e Forrisi;
Considerato che:
- diversamente da quanto statuito dall’ordinanza appellata, la legittimazione ad agire di parte ricorrente va riferita alla sua situazione di occupante dell’immobile in contestazione, per la quale pende tuttora una domanda di regolarizzazione, come da ultimo documentato dalla stessa parte (produzione in data 18 dicembre 2023);
- al medesimo riguardo può essere richiamato il fatto che la stessa amministrazione comunale ha riconosciuto la posizione in essere, attraverso il diritto di prelazione in caso di vendita;
- con riguardo alla possibile irricevibilità del ricorso, parimenti delibata dall’ordinanza, l’appello oppone l’assenza di lesività della delibera consiliare di approvazione del piano comunale di alienazioni e valorizzazioni degli immobili, in ragione dell’espressa salvezza dei rapporti in essere ivi prevista;
- per quanto concerne invece il merito, si presta ad una prognosi favorevole sull’esito del ricorso la questione concernente la conformità della procedura di dismissione immobiliare con il vincolo di destinazione degli immobili apposto dalla Regione Campania in sede di trasferimento gratuito a favore dell’amministrazione comunale;
- con riguardo al pericolo, implicitamente riconosciuto dalla stessa ordinanza con la fissazione del merito malgrado il rigetto dell’istanza di sospensiva, questo è insito nel diritto di abitazione a tutela del quale quest’ultima è stata presentata;
- in ragione di tale statuizione non vi è luogo ad ordinare la trasmissione in primo grado della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 55, comma 10, ultimo periodo, cod. proc. amm.;
- la natura delle questioni controverse giustifica infine la compensazione delle spese del doppio grado cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello (ricorso numero: 9529/2023) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.