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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15 luglio 2019 e pubblicata il 19 luglio 2019, contraddistinta dal n.2108/2019 iscritto al n. 254/2020 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
s in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83, co. 3, c.p.c. e della di delibera di incarico n. 414 del 18 novembre 2019, dall'avv. Nicola
Simonelli (codice fiscale: ) C.F._1
APPELLANTE
1 E
(codice fiscale: , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Maddaloni (CE) alla Via Libertà n. 124, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83, co. 3, c.p.c. dall'avv. Francesco Picazio (codice fiscale:
C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 19 settembre 2019 presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, il in qualità di struttura sanitaria Controparte_2
accreditata presso il S.S.R. a svolgere prestazioni sanitarie relativamente alla branca di laboratorio nel territorio dell'ASL Caserta, chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento in suo favore di €
17.816,87 a titolo di saldo residuo per le prestazioni erogate nell'anno 2011.
A sostegno delle ragioni creditorie la ricorrente depositava il contratto prot. n.16416 del 23 maggio
2011e le seguenti fatture nn.: 1 del 15.02.2011; 2 del 14.03.2011; 3 del 15.04.2011; 4 del
10.05.2011; 5 del 08.06.2011; 6 del 06.07.2011; 7 del 03.08.2011; 8 del 13.09.2011; 9 del
10.10.2011; 10 del 08.11.2011; 11 del 09.12.2011; n. 14 del 30.12.2011.
1.2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva il decreto ingiuntivo n. 2530/2017 per l'importo richiesto, oltre interessi ex art. 5 d. lgs 231/2002 dalla data contrattuale di scadenza dei singoli pagamenti (ex art. 7 del contratto), con esclusione del rimborso forfettario ex d. lgs
192/2012, essendo il rapporto contrattuale sorto in data antecedente alla data di entrata in vigore della norma.
1.3. Al detto decreto proponeva opposizione l'Asl, con atto di citazione notificato il 20.11.2017, eccependo l'inesistenza del credito per intervenuta applicazione dello sconto tariffario in applicazione dell'art. 1 comma 796 lettera O della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in forza dell'articolo 5 del contratto stipulato dalle parti il 23 maggio 2011 e del D.C.A. della Regione
Campania n. 24/2011 del 5 aprile 2011 (attuazione piano di rientro settore sanitario avente ad oggetto la definizione per l'esercizio 2011 dei limiti di spesa). Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite
2 1.4. Si costituiva il Centro con comparsa depositata il 24.05.2018 che resisteva all'avversa opposizione, deducendo:
a) che la norma che aveva previsto lo sconto tariffario era temporalmente limitata al triennio indicato dalla norma (2007-2009), sicché non era applicabile alle prestazioni rese nel 2011;
b) che lo sconto sulle tariffe di laboratorio previsto dall'articolo 1, comma 796, lett. o) della L. n.
296/2006 non era applicabile perché la base di calcolo della percentuale di sconto, ossia il D.M. del
16 settembre 2006, per la parte relativa alle tariffe di laboratorio era stata annullata dal TAR Roma, annullamento confermato poi anche dal Consiglio di Stato.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis : 1) rigetto dell'opposizione per assoluta genericità ed infondatezza: assenza di qualsiasi eccezione;
2) conferma del decreto ingiuntivo n. 2530/2017; 3) in ogni caso condanna al pagamento di quanto ingiunto in d.i. oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/02 dalle scadenze fatture;
4) condanna aggravata alle spese ex art. 96 c.p.c. stante la genericità della difesa a mero scopo dilatorio;
5) condanna alle spese processuali del ricorso monitorio e della fase di opposizione con distrazione all'avv. Francesco Picazio”.
1.5. Con sentenza n. 2108/2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione proposta dall'Asl sulla scorta delle seguenti ragioni:
- in primo luogo, riteneva provato sia l'accreditamento del Centro sia che fosse stato stipulato un contratto tra Asl e con riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale CP_3 per la branca “Laboratorio” per l'anno 2011;
- quanto all'applicazione dello sconto ex L. n. 206/2006 affermava di aderire all'orientamento che lo riteneva in vigore solo per il triennio 2006 -2009, sicché la norma non poteva essere applicata all'annualità del giudizio de quo;
- sempre con riferimento allo sconto tariffario, affermava che l'art. 1 comma 796 lett. O) della L. n.
296/06 non era da ritenersi applicabile anche alla luce di quanto previsto dal contratto sottoscritto;
- non sussisteva alcun giudicato esterno amministrativo sia perché l'ASL non aveva offerto alcuna prova in merito al passaggio in giudicato delle sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo in materia di sconto sia perché i due giudizi erano contraddistinti da differente petitum, laddove nel procedimento innanzi al G.A. veniva in rilievo una domanda volta in via diretta ad ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo, laddove nel procedimento innanzi al G.O.
3 veniva in rilievo una questione di natura strettamente contrattuale, fondata sul contenuto di obbligazioni assunte dalle parti mediante la stipula di uno specifico contratto.
Quindi, il Tribunale così decideva: “ rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 2530 del 2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida nella somma di euro 3.275,00, di cui € 3.175,00 per compensi ed € 100,00, per spese, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..”.
2.1. L'ASL ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2020, lamentando l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale negato l'applicabilità dello sconto tariffario ex L. n.
296/06.
All'uopo ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
- difetto di giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo per aver il Tribunale superato i limiti imposti dall'esistenza di un provvedimento amministrativo , cui è connesso il contratto oggetto della controversia;
per l'ASL il Tribunale non aveva alcuna possibilità di sindacare la validità e l'efficacia di un provvedimento amministrativo, al contrario avrebbe dovuto tener conto della giurisprudenza Tar Campania Napoli richiamata, allegata e depositata ed in particolare della sentenza n. 833/2016 e sospendere il presente giudizio stante la pendenza innanzi al Consiglio di
Stato dell'impugnazione della sentenza n. 833/2016 Tar Campania Napoli vertente sul DCA
24/2011;
- si è doluto della mancata applicazione della legge sullo sconto n. 296/2006 per l'anno 2011 in violazione del D.C.A. n. 24/2011 della Regione Campania;
- si è doluto dell'erronea valutazione del Giudice circa la mancata operatività dello sconto tariffario sulla scorta di quanto previsto dal contratto sottoscritto tra le parti all'art. 4 e 5;
- si è doluto del mancato accoglimento delle contestazioni relative al superamento del tetto di spesa;
- l'assenza di elementi probatori a sostegno della domanda creditoria poiché il contratto di accreditamento e le fatture non integrano di per sè una valida prova circa la liquidità, la certezza e l'esigibilità del credito
4 Pertanto, ha così concluso: “accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare la pronuncia gravata;
· dichiarare che nulla è dovuto dall' alla soc. CP_4 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. ,in relazione alla richiesta di pagamento Controparte_2 della somma di € 17.816,87 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, quale corrispettivo/rimborso dello
“sconto” praticato sulle fatture emesse nel corso dell'anno 2011 per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- branca patologia clinica;
condannare l'appellata alla restituzione delle somme nel frattempo riscosse per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessa dal G.U. in data 18.06.2018; condannare l'appellata al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio”.
2.2. Con comparsa depositata il 4 settembre 2020 si è costituito il Controparte_2 che, nel resistere all'appello, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n°2108/2019 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento RG
10673/17, confermando il D.I. 2530/2017. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva
e cpa, con attribuzione”.
2.3. All'udienza dell'8 settembre 2020 la Corte ha chiesto alle parti di interloquire sull'eventualità di una dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti e scritti difensivi e all'esito la Corte si è riservata.
Con ordinanza del 21 settembre 2020 la Corte ha così statuito “ritenuto che non sussistono le condizioni per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 348-bis-ter, c.p.c., tenuto conto dell'incidenza che potrebbe assumere, ai fini della decisione della presente controversia, l'esito del giudizio amministrativo pendente innanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 833/2016 del TAR Campania, che ha rigettato l'impugnazione proposta anche dall'odierna appellata contro il decreto n. 24/2011 del Commissario ad acta, concernente la definizione dei limiti di spesa e di remunerazione della prestazioni rese nell'anno 2011 e richiamato nel contratto stipulato tra le parti” rinviando per conclusioni all'udienza del 15 marzo
2022
All'udienza dell'8 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti,
e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il motivo di appello relativo al giudicato esterno è infondato.
L'ASL, a sostegno della propria tesi, ha richiamato la sentenza n. 833/2016 del TAR Regione
Campania (emessa all'esito del giudizio al quale effettivamente aveva preso parte anche il Centro appellato) con la quale il Tribunale amministrativo si è pronunciato per la validità anche oltre il triennio 2007 – 2009 dello sconto previsto dalla legge sopra richiamata. È evidente, tuttavia, che tale affermazione in diritto costituisce solo un precedente favorevole all'ASL, ma non produce alcun effetto di giudicato, dal momento che il giudizio amministrativo non riguarda affatto i contratti stipulati nel 2011 e le remunerazioni dovute in forza degli stessi, ma solo la legittimità, sotto il profilo amministrativo, dei provvedimenti impugnati con i quali si fissava il tetto di spesa per gli anni 2011 e 2012 tenendo conto dello sconto ex lege 296/2006.
Pertanto, nessuna efficacia vincolante può derivare dall'esistenza di una diversa interpretazione normativa da parte del giudice amministrativo.
Del resto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26482/2007 hanno precisato che, perché vi possano essere gli effetti del giudicato esterno, è necessario che i due giudizi riguardino “il medesimo rapporto giuridico”. Tale ipotesi che non ricorre nel caso di specie, dal momento che nel giudizio amministrativo è stata valutata la legittimità di provvedimenti amministrativi generali aventi ad oggetto i tetti di spesa, mentre nel presente processo si deve accertare quale sia il compenso dovuto al Centro appellato per le prestazioni svolte nel 2011 in forza del contratto stipulato il 23 maggio 2011.
2.2. Per quanto concerne il motivo di appello relativo all'applicabilità temporale della disciplina sullo sconto tariffario, questa Corte sostiene da tempo che, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009 e che, di conseguenza, non sia applicabile alle prestazioni rese nel 2011, annualità oggetto di causa.
A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n. 94/2009, la Corte
Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da
6 realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel 31.12.2009.
Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto- legge 31 dicembre 2007, n.
248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio
2008, n. 31, ha modificato l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: <>. Inoltre, la disciplina della fissazione delle tariffe di cui all'art.
8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto ”.
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
7 Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”.
Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera B) istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di
1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009.
Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009.
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse, come ritiene l'appellante, che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della Corte Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto potrebbe trovare applicazione sine die. Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
Infine, non è condivisibile quanto sostenuto dall'ASL appellante, secondo la quale il detto sconto avrebbe un fondamento normativo nel decreto del commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario per l'anno 2011, ovvero il d.c.a. n. 24 del 5 aprile 2011 giugno 2012, giacchè la funzione di questo decreto non è quella di prevedere tariffe regionali, ma esclusivamente di provvedere alla programmazione generale della spesa sanitaria regionale, indicando le linee guida per la stesura dei protocolli d'intesa con tutte le associazioni di categoria del comparto, da trasfondere negli schemi contrattuali che sarebbero stati stipulati con le singole strutture private accreditate.
2.3. Deve del pari escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia ai sensi degli articoli 4 e 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
L'art. 4 del contratto, infatti, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”
e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno
2011 relativa al volume di prestazioni della branca/tipologia è di prestazioni di Patologia Clinica,
8 determinato per l'anno 2011 all'art. 3 comma 4 è fissato in € 25.242.000,00 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 29.117.545,28) composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4 ed a lordo della quota ricetta di cui al decreto n. 50/2010”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali clausole non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno 2011, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa l'ipotesi in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente.
È appena il caso di osservare che ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche – comunque intervenute e, quindi, evidentemente, anche per effetto di altre norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
9 Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Infine, priva di fondamento è anche la questione relativa alla presunta mancanza di copertura finanziaria e di superamento del tetto di spesa, per effetto della mancata applicazione dello sconto.
L'ASL ha infatti solo genericamente dedotto tale circostanza, senza specificare, come sarebbe stato necessario:
- se il superamento del tetto di spesa sarebbe provocato dalla mancata applicazione dello sconto solo con riguardo ai crediti oggetto della presente controversia ovvero a tutte le prestazioni appartenenti alla medesima branca o, ancora, a tutte le prestazioni compiute nell'anno 2011;
- se il superamento riguarderebbe il tetto di spesa di branca o di struttura;
- quale sarebbe l'entità della regressione tariffaria da applicare nei confronti dell'odierna appellata per effetto del presunto superamento del tetto di spesa.
È evidente che in assenza di tali elementi la questione non può essere presa in considerazione.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra €
5.200,01 e € 26.000,00, in € 3.100,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'ASL
Caserta avverso la sentenza n. 2108/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il
19.7.2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_2 delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 3.100,00 per compenso
10 professionale ed € 465,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Francesco Picazio, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 7.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. ssa Caterina Molfino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15 luglio 2019 e pubblicata il 19 luglio 2019, contraddistinta dal n.2108/2019 iscritto al n. 254/2020 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
s in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83, co. 3, c.p.c. e della di delibera di incarico n. 414 del 18 novembre 2019, dall'avv. Nicola
Simonelli (codice fiscale: ) C.F._1
APPELLANTE
1 E
(codice fiscale: , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Maddaloni (CE) alla Via Libertà n. 124, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83, co. 3, c.p.c. dall'avv. Francesco Picazio (codice fiscale:
C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 19 settembre 2019 presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, il in qualità di struttura sanitaria Controparte_2
accreditata presso il S.S.R. a svolgere prestazioni sanitarie relativamente alla branca di laboratorio nel territorio dell'ASL Caserta, chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento in suo favore di €
17.816,87 a titolo di saldo residuo per le prestazioni erogate nell'anno 2011.
A sostegno delle ragioni creditorie la ricorrente depositava il contratto prot. n.16416 del 23 maggio
2011e le seguenti fatture nn.: 1 del 15.02.2011; 2 del 14.03.2011; 3 del 15.04.2011; 4 del
10.05.2011; 5 del 08.06.2011; 6 del 06.07.2011; 7 del 03.08.2011; 8 del 13.09.2011; 9 del
10.10.2011; 10 del 08.11.2011; 11 del 09.12.2011; n. 14 del 30.12.2011.
1.2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva il decreto ingiuntivo n. 2530/2017 per l'importo richiesto, oltre interessi ex art. 5 d. lgs 231/2002 dalla data contrattuale di scadenza dei singoli pagamenti (ex art. 7 del contratto), con esclusione del rimborso forfettario ex d. lgs
192/2012, essendo il rapporto contrattuale sorto in data antecedente alla data di entrata in vigore della norma.
1.3. Al detto decreto proponeva opposizione l'Asl, con atto di citazione notificato il 20.11.2017, eccependo l'inesistenza del credito per intervenuta applicazione dello sconto tariffario in applicazione dell'art. 1 comma 796 lettera O della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in forza dell'articolo 5 del contratto stipulato dalle parti il 23 maggio 2011 e del D.C.A. della Regione
Campania n. 24/2011 del 5 aprile 2011 (attuazione piano di rientro settore sanitario avente ad oggetto la definizione per l'esercizio 2011 dei limiti di spesa). Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite
2 1.4. Si costituiva il Centro con comparsa depositata il 24.05.2018 che resisteva all'avversa opposizione, deducendo:
a) che la norma che aveva previsto lo sconto tariffario era temporalmente limitata al triennio indicato dalla norma (2007-2009), sicché non era applicabile alle prestazioni rese nel 2011;
b) che lo sconto sulle tariffe di laboratorio previsto dall'articolo 1, comma 796, lett. o) della L. n.
296/2006 non era applicabile perché la base di calcolo della percentuale di sconto, ossia il D.M. del
16 settembre 2006, per la parte relativa alle tariffe di laboratorio era stata annullata dal TAR Roma, annullamento confermato poi anche dal Consiglio di Stato.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis : 1) rigetto dell'opposizione per assoluta genericità ed infondatezza: assenza di qualsiasi eccezione;
2) conferma del decreto ingiuntivo n. 2530/2017; 3) in ogni caso condanna al pagamento di quanto ingiunto in d.i. oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/02 dalle scadenze fatture;
4) condanna aggravata alle spese ex art. 96 c.p.c. stante la genericità della difesa a mero scopo dilatorio;
5) condanna alle spese processuali del ricorso monitorio e della fase di opposizione con distrazione all'avv. Francesco Picazio”.
1.5. Con sentenza n. 2108/2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione proposta dall'Asl sulla scorta delle seguenti ragioni:
- in primo luogo, riteneva provato sia l'accreditamento del Centro sia che fosse stato stipulato un contratto tra Asl e con riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale CP_3 per la branca “Laboratorio” per l'anno 2011;
- quanto all'applicazione dello sconto ex L. n. 206/2006 affermava di aderire all'orientamento che lo riteneva in vigore solo per il triennio 2006 -2009, sicché la norma non poteva essere applicata all'annualità del giudizio de quo;
- sempre con riferimento allo sconto tariffario, affermava che l'art. 1 comma 796 lett. O) della L. n.
296/06 non era da ritenersi applicabile anche alla luce di quanto previsto dal contratto sottoscritto;
- non sussisteva alcun giudicato esterno amministrativo sia perché l'ASL non aveva offerto alcuna prova in merito al passaggio in giudicato delle sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo in materia di sconto sia perché i due giudizi erano contraddistinti da differente petitum, laddove nel procedimento innanzi al G.A. veniva in rilievo una domanda volta in via diretta ad ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo, laddove nel procedimento innanzi al G.O.
3 veniva in rilievo una questione di natura strettamente contrattuale, fondata sul contenuto di obbligazioni assunte dalle parti mediante la stipula di uno specifico contratto.
Quindi, il Tribunale così decideva: “ rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 2530 del 2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida nella somma di euro 3.275,00, di cui € 3.175,00 per compensi ed € 100,00, per spese, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..”.
2.1. L'ASL ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2020, lamentando l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale negato l'applicabilità dello sconto tariffario ex L. n.
296/06.
All'uopo ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
- difetto di giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo per aver il Tribunale superato i limiti imposti dall'esistenza di un provvedimento amministrativo , cui è connesso il contratto oggetto della controversia;
per l'ASL il Tribunale non aveva alcuna possibilità di sindacare la validità e l'efficacia di un provvedimento amministrativo, al contrario avrebbe dovuto tener conto della giurisprudenza Tar Campania Napoli richiamata, allegata e depositata ed in particolare della sentenza n. 833/2016 e sospendere il presente giudizio stante la pendenza innanzi al Consiglio di
Stato dell'impugnazione della sentenza n. 833/2016 Tar Campania Napoli vertente sul DCA
24/2011;
- si è doluto della mancata applicazione della legge sullo sconto n. 296/2006 per l'anno 2011 in violazione del D.C.A. n. 24/2011 della Regione Campania;
- si è doluto dell'erronea valutazione del Giudice circa la mancata operatività dello sconto tariffario sulla scorta di quanto previsto dal contratto sottoscritto tra le parti all'art. 4 e 5;
- si è doluto del mancato accoglimento delle contestazioni relative al superamento del tetto di spesa;
- l'assenza di elementi probatori a sostegno della domanda creditoria poiché il contratto di accreditamento e le fatture non integrano di per sè una valida prova circa la liquidità, la certezza e l'esigibilità del credito
4 Pertanto, ha così concluso: “accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare la pronuncia gravata;
· dichiarare che nulla è dovuto dall' alla soc. CP_4 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. ,in relazione alla richiesta di pagamento Controparte_2 della somma di € 17.816,87 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, quale corrispettivo/rimborso dello
“sconto” praticato sulle fatture emesse nel corso dell'anno 2011 per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- branca patologia clinica;
condannare l'appellata alla restituzione delle somme nel frattempo riscosse per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessa dal G.U. in data 18.06.2018; condannare l'appellata al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio”.
2.2. Con comparsa depositata il 4 settembre 2020 si è costituito il Controparte_2 che, nel resistere all'appello, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n°2108/2019 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento RG
10673/17, confermando il D.I. 2530/2017. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva
e cpa, con attribuzione”.
2.3. All'udienza dell'8 settembre 2020 la Corte ha chiesto alle parti di interloquire sull'eventualità di una dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti e scritti difensivi e all'esito la Corte si è riservata.
Con ordinanza del 21 settembre 2020 la Corte ha così statuito “ritenuto che non sussistono le condizioni per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 348-bis-ter, c.p.c., tenuto conto dell'incidenza che potrebbe assumere, ai fini della decisione della presente controversia, l'esito del giudizio amministrativo pendente innanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 833/2016 del TAR Campania, che ha rigettato l'impugnazione proposta anche dall'odierna appellata contro il decreto n. 24/2011 del Commissario ad acta, concernente la definizione dei limiti di spesa e di remunerazione della prestazioni rese nell'anno 2011 e richiamato nel contratto stipulato tra le parti” rinviando per conclusioni all'udienza del 15 marzo
2022
All'udienza dell'8 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti,
e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il motivo di appello relativo al giudicato esterno è infondato.
L'ASL, a sostegno della propria tesi, ha richiamato la sentenza n. 833/2016 del TAR Regione
Campania (emessa all'esito del giudizio al quale effettivamente aveva preso parte anche il Centro appellato) con la quale il Tribunale amministrativo si è pronunciato per la validità anche oltre il triennio 2007 – 2009 dello sconto previsto dalla legge sopra richiamata. È evidente, tuttavia, che tale affermazione in diritto costituisce solo un precedente favorevole all'ASL, ma non produce alcun effetto di giudicato, dal momento che il giudizio amministrativo non riguarda affatto i contratti stipulati nel 2011 e le remunerazioni dovute in forza degli stessi, ma solo la legittimità, sotto il profilo amministrativo, dei provvedimenti impugnati con i quali si fissava il tetto di spesa per gli anni 2011 e 2012 tenendo conto dello sconto ex lege 296/2006.
Pertanto, nessuna efficacia vincolante può derivare dall'esistenza di una diversa interpretazione normativa da parte del giudice amministrativo.
Del resto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26482/2007 hanno precisato che, perché vi possano essere gli effetti del giudicato esterno, è necessario che i due giudizi riguardino “il medesimo rapporto giuridico”. Tale ipotesi che non ricorre nel caso di specie, dal momento che nel giudizio amministrativo è stata valutata la legittimità di provvedimenti amministrativi generali aventi ad oggetto i tetti di spesa, mentre nel presente processo si deve accertare quale sia il compenso dovuto al Centro appellato per le prestazioni svolte nel 2011 in forza del contratto stipulato il 23 maggio 2011.
2.2. Per quanto concerne il motivo di appello relativo all'applicabilità temporale della disciplina sullo sconto tariffario, questa Corte sostiene da tempo che, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009 e che, di conseguenza, non sia applicabile alle prestazioni rese nel 2011, annualità oggetto di causa.
A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n. 94/2009, la Corte
Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da
6 realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel 31.12.2009.
Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto- legge 31 dicembre 2007, n.
248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio
2008, n. 31, ha modificato l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: <
8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
7 Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”.
Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera B) istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di
1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009.
Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009.
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse, come ritiene l'appellante, che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della Corte Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto potrebbe trovare applicazione sine die. Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
Infine, non è condivisibile quanto sostenuto dall'ASL appellante, secondo la quale il detto sconto avrebbe un fondamento normativo nel decreto del commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario per l'anno 2011, ovvero il d.c.a. n. 24 del 5 aprile 2011 giugno 2012, giacchè la funzione di questo decreto non è quella di prevedere tariffe regionali, ma esclusivamente di provvedere alla programmazione generale della spesa sanitaria regionale, indicando le linee guida per la stesura dei protocolli d'intesa con tutte le associazioni di categoria del comparto, da trasfondere negli schemi contrattuali che sarebbero stati stipulati con le singole strutture private accreditate.
2.3. Deve del pari escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia ai sensi degli articoli 4 e 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
L'art. 4 del contratto, infatti, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”
e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno
2011 relativa al volume di prestazioni della branca/tipologia è di prestazioni di Patologia Clinica,
8 determinato per l'anno 2011 all'art. 3 comma 4 è fissato in € 25.242.000,00 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 29.117.545,28) composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4 ed a lordo della quota ricetta di cui al decreto n. 50/2010”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali clausole non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno 2011, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa l'ipotesi in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente.
È appena il caso di osservare che ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche – comunque intervenute e, quindi, evidentemente, anche per effetto di altre norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
9 Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Infine, priva di fondamento è anche la questione relativa alla presunta mancanza di copertura finanziaria e di superamento del tetto di spesa, per effetto della mancata applicazione dello sconto.
L'ASL ha infatti solo genericamente dedotto tale circostanza, senza specificare, come sarebbe stato necessario:
- se il superamento del tetto di spesa sarebbe provocato dalla mancata applicazione dello sconto solo con riguardo ai crediti oggetto della presente controversia ovvero a tutte le prestazioni appartenenti alla medesima branca o, ancora, a tutte le prestazioni compiute nell'anno 2011;
- se il superamento riguarderebbe il tetto di spesa di branca o di struttura;
- quale sarebbe l'entità della regressione tariffaria da applicare nei confronti dell'odierna appellata per effetto del presunto superamento del tetto di spesa.
È evidente che in assenza di tali elementi la questione non può essere presa in considerazione.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra €
5.200,01 e € 26.000,00, in € 3.100,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'ASL
Caserta avverso la sentenza n. 2108/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il
19.7.2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_2 delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 3.100,00 per compenso
10 professionale ed € 465,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Francesco Picazio, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 7.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. ssa Caterina Molfino
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