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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 292/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Peronace Michela Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 292/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 1° maggio Parte_1 C.F._1
1950
C.F. nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
C.F. , nata a [...] il 6 giugno Parte_3 C.F._3
1946 tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Filippo Vaccino del foro di Aosta, PEC presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Email_1
Aosta, corso Battaglione Aosta n. 8
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. , con sede in RM (AO), via Roma Controparte_1 P.IVA_1
n. 152, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Massimiliano Sciulli del foro di Aosta, PEC Email_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Aosta, via Festaz n. 29
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 febbraio 2023, Parte_1 Pt_2 e hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 23/2023,
[...] Parte_3
emessa in data 19 gennaio 2023 dal Tribunale di Aosta, in composizione monocratica,
pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Dichiara che le unità immobiliari di proprietà di:
, ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), Via Roma 152, censite in Parte_3
Comune di RM (AO) al NCEU alFg 38 particella 357 sub 16 zona cens 1, Categoria C/6 e Fg 38 particella 1261 sub 17 e sub 1 Categoria C/2, Fg 38 particella 357 sub 6 e sub. 4, classe C/1, rendita 4.090,34 ed ogni altra di titolarità della medesima ubicata nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), Via
Roma 152;
nato a [...], il [...] C.F. ubicate nel fabbricato Parte_1 C.F._1 condominiale sito in RM (AO), Via Roma 152, censite in Comune di RM (AO) al NCEU Fg
38 particella 356 sub 3 e 357 sub 7 categoria C/1, rendita Euro 7.430,78, nonché di quella censita al Fg 38 particella 356 sub 10 e 357 sub 22 e 23 Categoria A/2, Classe 1, rendita Euro 1.094,89, Fg 38 Particella 1261 sub. 18, Fg 38 Particella 1261 sub 8, Fg 38 particella 1261 sub 14. ed ogni altra di titolarità della medesima ubicata nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), Via Roma 152; ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), Via Roma 152, censite in Parte_2
Comune di RM (AO) al NCEU al Fg 38 particella 357 sub 17, Fg 38 particella 1261 subalterno 2,
Fg 38 Particella 1262 sub 1, Fg 38 particella 1261 subalterno 15, Fg 38 Particella 356 sub. 5, Fg 38 Particella
357 sub 5 ed ogni altra di titolarità della medesima ubicata nel fabbricato condominiale sito in RM
(AO), Via Roma 152, fanno parte del e che i rapporti tra il e le proprietà di cui lo Controparte_1 Controparte_1 stesso si compone sono regolate dal Regolamento Condominiale e dalle tabelle millesimali allegate all'atto notarile 16.07.1994 (rep 114859 raccolta 34340 Notaio ). Persona_1
Rigetta ogni altra domanda dell'attore.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna , e , in Parte_3 Parte_4 Parte_2 solido tra loro, al pagamento dei restanti due terzi in favore del RM (AO), Controparte_2
Via Roma 152, liquidati complessivamente in euro 5.435,00 per onorario di giudizio e della mediazione, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, euro 545 per esborsi di contributo e marca”.
Il si è costituito in giudizio nelle forme e nei termini di cui Controparte_1
all'art. 347 c.p.c..
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
“Piaccia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
NEL MERITO:
In Principalità: In via principale nel merito: Respingere le domande attoree del tutte, Controparte_1 in quanto infondate in fatto e diritto.
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio e di quello di primo grado”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: Dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c. l'appello avversario
e per l'effetto pronunciare ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.
Nel merito: Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Con espressa riserva di esperire azione al fine del recupero degli oneri condominiali non versati”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DELLA CAUSA
Il ha agito in giudizio avverso , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e allegando quanto segue: Parte_5 Parte_3
- che, con atto di compravendita e divisione del 27/12/1990 a rogito del notaio Per_1
, , , ,
[...] Persona_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 Per_3
, , la società Panicaut – 2- s.r.l., la società
[...] Persona_4 Persona_5
erano addivenuti alla divisione ed alla compravendita Parte_6
delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in RM, via Roma n.
152;
- che, con successivo atto di vendita, divisione, individuazione catastale e deposito di regolamento di condominio del 16/07/1994 a rogito del notaio le Persona_1
medesime parti avevano proceduto al deposito del regolamento di condominio, con annesse planimetrie relative alle unità immobiliari componenti il fabbricato e tabella millesimale;
- che il 24/09/2012, il 4/02/2018, il 31/03/2019 e il 25/08/2019 erano deceduti rispettivamente , lasciando a succedergli , Persona_2 Parte_5 Per_3
lasciando a succederle , , lasciando a
[...] Parte_2 Controparte_3
succedergli , , lasciando a succedergli;
Parte_2 Persona_4 Parte_1 - che è proprietaria delle seguenti unità immobiliari facenti parte del Parte_3
condominio Fg. 38 particella 357 sub 16 zona cens. 1, Categoria C/6 e Fg. CP_1
38 particella 1261 sub 17 e sub 1 Categoria C/2, Fg. 38 particella 357 sub 6 e sub. 4,
classe C/1, rendita € 4.090,34;
- che è proprietario dell'unità immobiliare censita al Fg. 38 particella Parte_5
1004 sub 15 Categoria C/1;
- che è proprietario dell'unità immobiliare censita al Fg. 38 particella 356 Parte_1
sub 3 e 357 sub 7 categoria C/1, rendita € 7.430,78, nonché di quella censita al Fg. 38
particella 356 sub 10 e 357 sub 22 e 23 Categoria A/2, Classe 1, rendita € 1.094,89, Fg
38 Particella 1261 sub. 18, Fg. 38 Particella 1261 sub 8, Fg. 38 particella 1261 sub 14;
- che è proprietario delle unità censite al Fg. 38 particella 357 sub 17, Fg. Parte_7
38 particella 1261 subalterno 2, Fg. 38 Particella 1262 sub 1, Fg. 38 particella 1261
subalterno 15, Fg 38 Particella 356 sub. 5, Fg .38 Particella 357 sub 5;
- che l'atto di deposito di regolamento di condominio del 16/07/1994 comproverebbe che le unità immobiliari di proprietà di , , Parte_3 Parte_7 Parte_5
e sono parte del e che i rapporti trai proprietari ed Parte_4 Controparte_1
il Condominio sono regolati dal regolamento e dalle tabelle millesimali allegati all'atto notarile 16/07/1994;
- che i beni immobili di proprietà dei Convenuti fanno, comunque, parte del CP_1
in virtù del disposto dell'art. 1117 c.c.;
[...]
- che le Controparti avevano omesso di fornire i dati necessari alla compilazione dell'anagrafe condominiale, costringendo il ad incaricare una Controparte_1
società che individuasse le proprietà coinvolte ed i soggetti titolari dei diritti di proprietà, anche a seguito del decesso dei soggetti titolari, arrecando così un danno al pari ad € 1.300,00, corrispondente ai costi sostenuti per la ricerca e lo CP_1
studio delle predette informazioni;
chiedendo, su tali basi, di accertare e dichiarare che le unità immobiliari di proprietà di
, di , di e di sopra indicate Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_7
ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), via Roma n. 152 fanno parte del e che i rapporti tra il Condominio e le proprietà di cui lo stesso si Controparte_1
compone sono regolate dal regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali allegate all'atto notarile del 16/07/1994, nonché di condannare i Convenuti a risarcire al CP_1
il danno pari ad € 1.300,00.
Rilevata l'erroneità della notifica effettuata nei confronti di , non Parte_5
proprietario di alcun immobile sito nel complesso condominiale, il ha Controparte_1
rinunciato alla domanda proposta nei suoi confronti.
, e si sono costituiti in giudizio, contestando Parte_4 Parte_7 Parte_3
la fondatezza delle domande proposte dal Condominio deducendo:
- che con l'atto di divisione del 27/12/1990, intenzione delle parti era quella di rendere le proprietà della famiglia (costituite dai negozi al piano terreno e da un Pt_3
appartamento) totalmente indipendenti dal futuro Condominio, inteso come appartamenti di civile abitazione, se non per alcune spese comuni;
- che con l'atto del 16/07/1994 si era creato il regolamento del Condominio di via Roma
n. 152, nel quale erano state espressamente indicate, all'art. 7 del regolamento, le spese comuni tra gli immobili della famiglia e gli appartamenti ubicati nel Pt_3
Condominio di via Roma n.152;
- che, nello stesso anno, veniva costituito il che, sin dalla prima Controparte_1
assemblea, aveva convocato solo i proprietari degli appartamenti di civile abitazione;
- di aver dunque continuato negli anni a pagare solo la loro quota di spese comuni relativa al;
Controparte_4
chiedendo, su tali basi, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto delle stesse.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha ritenuto che il regolamento di Condominio allegato all'atto del 16/07/1994, richiamato anche nei successivi atti di compravendita prodotti dai Convenuti con la memoria ex art. 183, VI comma n. 6, n. 2
c.p.c., comprovasse per tabulas l'appartenenza al delle unità Controparte_1 immobiliari delle Controparti, sebbene dotate di alcuni impianti separati e quindi indipendenti con riferimento a talune spese.
Il Tribunale ha poi respinto la domanda di risarcimento dei costi sostenuti dal CP_1
per la ricerca dei proprietari delle unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale,
sostenendo, da un lato, che il Condominio ha demandato alla società Panta Rei s.a.s. un'attività (l'acquisizione dei certificati di morte, dei certificati di residenza e delle visure catastali) che avrebbe potuto svolgere autonomamente e, dall'altro lato, che non è provato un effettivo rifiuto da parte dei Convenuti di fornire le informazioni richieste.
In punto spese, il Giudice di prime cure ha optato per una compensazione di un terzo,
condannando , e , in solido tra loro, a rifondere Parte_3 Parte_4 Parte_7
al attoreo i restanti due terzi. CP_1
Gli Appellanti ritengono la sentenza di prime cure non condivisibile nella parte in cui ha accertato l'appartenenza al delle unità immobiliari di loro proprietà Controparte_1
situate nello stabile di RM, via Roma n. 152 e articolano un unico motivo di impugnazione rubricato “erronea valutazione dei documenti in atti ed erronea motivazione”.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Il appellato ha, in via preliminare, sollevato eccezione di inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di Controparte, nel limitarsi ad una riproposizione in forma discorsiva dei motivi di fatto e di diritto alla base della comparsa di costituzione di primo grado, non conterrebbe l'indicazione dei passaggi della sentenza che la parte intende censurare, le circostanze da cui deriverebbero le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, e, dunque, ometterebbe di contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata, specifiche censure volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione.
Con un unico motivo di gravame, gli Appellanti si dolgono della decisione del Giudice di prime cure di ritenere appartenenti al le unità immobiliari di loro Controparte_1
proprietà site nel complesso condominiale di RM, via Roma n. 152, nonché dell'omessa motivazione in merito alla presenza, agli atti, di due diversi regolamenti condominiali.
Sostengono gli Appellanti di non aver mai contestato la validità del regolamento condominiale allegato all'atto notarile del 16/07/1994, in forza del quale affermano di aver sempre pagato le relative spese di competenza, bensì di aver rilevato che, “poco dopo” la stipula di detto atto, i soli proprietari degli appartamenti di civile abitazione, con l'atto di vendita del 27/12/1994, avevano costituito il dotandolo di un proprio Controparte_1
regolamento e una propria assemblea alla quale mai sarebbero stati convocati i proprietari degli esercizi commerciali.
3. RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va, anzitutto, rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dal
Controparte_1
Gli Appellanti hanno assolto l'obbligo di indicare esattamente le parti della decisione di cui chiedono la riforma, nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal
Giudice di primo grado.
E, invero, hanno specificamente indicato di voler impugnare la sentenza di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto l'appartenenza al delle unità immobiliari Controparte_1
di loro proprietà collocate all'interno del complesso condominiale di RM, via Roma
n. 151, sostenendo, in particolare, l'esistenza di due diverse entità condominiali, il da un lato, e il . Controparte_1 Controparte_5
Gli Appellanti hanno, dunque, contrapposto alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata un motivo chiaro e preciso, tale da potenzialmente incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal Tribunale e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata.
Si rileva, peraltro, che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto,
recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
L'eccezione è, dunque, infondata e va rigettata.
Occorre ora passare al merito della causa.
Doverosa premessa è che presso il numero civico n. 152 di via Roma, in RM, si erge un unico edificio condominiale costituito da cinque appartamenti di civile abitazione, da quattro negozi al piano terreno, da dieci autorimesse e da alcune cantine al piano interrato.
Ciò detto, con riferimento a detto complesso condominiale, in giudizio, risultano prodotti due atti denominati “regolamenti”: il primo è quello allegato all'atto notarile del 16/07/1994, denominato “Regolamento della Comproprietà in via Roma n. 152 a RM” (di seguito,
Regolamento della Comproprietà), mentre il secondo è quello allegato all'atto notarile del
27/12/1994, denominato invece “Regolamento del RM via CP_1 CP_1
Roma n. 152” (di seguito, Regolamento del . CP_1 CP_1
Il Condominio attoreo, in primo grado, aveva domandato al primo Giudice di accertare che gli immobili di proprietà degli odierni Appellanti appartenessero al cd. “ CP_1
, nonché di accertare che i rapporti tra questo e le proprietà di cui lo stesso di
[...]
compone fossero regolate dal Regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali allegate all'atto notarile del 16/07/1994.
Ora, né in primo grado, né in questa sede, , e Parte_4 Parte_7 Parte_3
hanno mai contestato l'applicazione anche alle unità immobiliari di loro proprietà del
Regolamento condominiale del 1994 e, infatti, ancora in questa, ribadiscono che
“chiaramente in forza del regolamento condominiale delle comproprietà di Via Roma n. 152
i sig.ri hanno continuato a pagare sempre la loro quota di spese comuni con i Pt_3
Condomini del (pag. 8 atto di appello) e che “gli esponenti mai hanno Controparte_1
contestato la validità del regolamento condominiale delle comproprietà di Via Roma n. 152
(firmato da tutti) e della conseguente nascita del di cui all'atto Controparte_4
notarile 16.07.1994 in forza del quale hanno sempre pagato le spese di loro competenza”. Gli Appellanti, invero, si dolgono esclusivamente della circostanza, accertata dal primo
Giudice, secondo cui gli immobili di loro proprietà siti nel complesso condominiale facciano parte del cd. “ . Controparte_1
Il motivo è fondato.
Ora, il Regolamento della Comproprietà, come stabilito dal suo articolo 1, in effetti, si applica ai proprietari delle autorimesse e delle cantine situate al piano interrato, ai proprietari degli appartamenti di civile abitazione e anche – proprio per espressa previsione – ai proprietari dei negozi situati al piano terreno.
Dall'esame delle altre specifiche disposizione regolamentari, si evince poi che detto atto rappresenta sicuramente un regolamento di condominio.
E, infatti, chiarisce quale sia l'oggetto della disciplina, descrive minuziosamente le proprietà che compongono l'edificio, con tanto di planimetrie allegate, regolamenta, in modo preciso e chiaro, le parti che devono ritenersi comuni a tutto il complesso e quelle che, invece,
rientrano nelle singole proprietà individuali, elenca i diritti e gli obblighi facenti capo ai singoli proprietari e soprattutto contiene specifiche disposizioni in materia di spese e relative ripartizioni.
Applicandosi indistintamente a tutti coloro che sono proprietari di immobili all'interno dell'edificio sito in RM, via Roma n. 152, e quindi tanto ai proprietari dei negozi siti al piano terreno quanto a quelli degli immobili di civile abitazione, delle cantine e delle autorimesse, e avendo, quale contenuto, la disciplina generale dell'amministrazione delle cose comuni, è evidente che detto atto rappresenti indubbiamente il regolamento del Condominio
della comproprietà sito in RM, via Roma n. 152.
Altrettanto non può dirsi con riferimento al Regolamento Anserine, che, per le sue caratteristiche intrinseche, è tuttalpiù riconducibile ad un accordo tra un nucleo ristretto di condomini (ossia, solo i proprietari degli appartamenti di civile abitazione) che ad un vero e proprio regolamento di condominio.
Ciò è confermato dalla circostanza per cui questo atto è stato predisposto e sottoscritto non da tutti i proprietari di immobili siti all'interno dell'edificio condominiale, bensì solo da un nucleo più ristretto di soggetti e, cioè, solo dai proprietari degli appartamenti di civile abitazione, delle cantine e delle autorimesse, con esclusione, quindi, dei proprietari degli esercizi commerciali.
Peraltro, leggendo il contenuto del cd. “Regolamento Anserine”, si evince come i sottoscrittori (art. 1) abbiano inteso regolare, con la scrittura in questione, solo ed esclusivamente limitati e specifici profili relativi alla realtà condominiale e cioè, nello specifico, la “centrale termica – spese acqua calda” e il “riscaldamento centrale” e non, invece, l'amministrazione generale dell'intero condominio.
Ne consegue che il Regolamento del Condominio , indipendentemente dalla CP_1
denominazione data dagli stipulanti all'atto, rappresenta solo un accordo intercorso tra alcuni dei soggetti proprietari di immobili siti nell'edificio di RM, via Roma n. 152 e non un regolamento facente capo ad un diverso condominio.
Da tutto quanto premesso, si deve concludere che in RM, via Roma n. 152 esiste un unico condominio, il al quale si applica il Regolamento Controparte_6
della Comproprietà allegato all'atto notarile del 16/07/1994.
Le questioni relative alle convocazioni nelle varie assemblee, così come quelle relative alle asserite controversie che il avrebbe in corso con soggetti terzi non sono oggetto CP_1
del presente giudizio e, pertanto, nulla si statuisce al riguardo.
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto, si dichiara che le unità immobiliari degli Appellanti descritte in premessa non fanno parte del cd. “ , ma Controparte_1
che, comunque, alle stesse si applica il Regolamento della Comproprietà allegato all'atto notarile del 16/07/1994.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame è fondato e, pertanto, va accolto.
6. SPESE DEL GIUDIZIO
Attesa la riforma della sentenza impugnata, ed il principio in base al quale le spese vanno regolate globalmente sulla base dell'esito complessivo del giudizio, le spese di causa debbono essere regolate ex novo anche per il giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito della lite, e cioè della parziale soccombenza del (soccombente con Controparte_1
riferimento alla relativa all'appartenenza degli immobili dei Convenuti al cd “ CP_1 e alla domanda risarcitoria), il quale deve quindi essere condannato alla rifusione
[...]
del 50% delle spese del doppio grado di giudizio in favore di , e Parte_4 Parte_7
, mentre il restante 50% va compensato. Parte_3
Per il primo grado di giudizio, tenuto conto del valore delle domande, deve applicarsi lo scaglione di valore di valore indeterminabile di fascia media, facendo applicazione, in considerazione della natura delle questioni trattate, dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014,
come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così:
€ 2.127,00 per la fase di studio,
€ 1.416,00 per la fase introduttiva,
€ 3.579,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 7.122,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
Per il presente grado di giudizio, sulla base del medesimo scaglione di valore, le spese debbono essere liquidate, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo stata svolta nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. (v. Cass. 16/04/2021 n. 10206), e così:
€ 2.518,00 per la fase di studio,
€ 1.665,00 per la fase introduttiva,
€ 4.287,00 per la fase decisionale, e così complessivamente € 8.470,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_4 Parte_7
avverso la sentenza n. 23/2023 emessa dal Tribunale di Aosta il 19 gennaio Parte_3 - di , ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), via Parte_3
Roma n. 152, censite al NCEU di RM al Fg. 38 particella 357 sub 16 zona cens. 1, Categoria C/6 e Fg. 38 particella 1261 sub 17 e sub 1 Categoria C/2, Fg. 38 particella 357 sub 6 e sub. 4, classe C/1, rendita € 4.090,34,
- di , ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), via Parte_1
Roma n. 152, censite al NCEU di RM al Fg. 38 particella 356 sub 3 e 357 sub
7 categoria C/1, rendita € 7.430,78 e al Fg. 38 particella 356 sub 10 e 357 sub 22 e 23
Categoria A/2, Classe 1, rendita € 1.094,89, Fg. 38 Particella 1261 sub. 18, Fg. 38
Particella 1261 sub 8, Fg. 38 particella 1261 sub 14
- e di ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), via Parte_2
Roma n. 152, censite al NCEU di RM al Fg. 38 particella 357 sub 17, Fg. 38
particella 1261 subalterno 2, Fg. 38 Particella 1262 sub 1, Fg. 38 particella 1261
subalterno 15, Fg. 38 Particella 356 sub. 5, Fg. 38 Particella 357 sub 5 non fanno parte del cd. “ ma del Controparte_1 Controparte_6
sito in RM (AO), via Roma n. 152;
compensa per metà le spese dei due gradi di giudizio;
condanna il a rifondere a , e Controparte_1 Parte_4 Parte_7 Parte_3
la metà restante delle spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano in tale quota
[...]
in euro € 3.561,00 per il primo grado di giudizio ed € 4.235,00 per il secondo grado di giudizio, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Così deciso il 9 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 e pubblicata in pari data, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta che le unità immobiliari di proprietà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 292/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Peronace Michela Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 292/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 1° maggio Parte_1 C.F._1
1950
C.F. nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
C.F. , nata a [...] il 6 giugno Parte_3 C.F._3
1946 tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Filippo Vaccino del foro di Aosta, PEC presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Email_1
Aosta, corso Battaglione Aosta n. 8
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. , con sede in RM (AO), via Roma Controparte_1 P.IVA_1
n. 152, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Massimiliano Sciulli del foro di Aosta, PEC Email_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Aosta, via Festaz n. 29
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 febbraio 2023, Parte_1 Pt_2 e hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 23/2023,
[...] Parte_3
emessa in data 19 gennaio 2023 dal Tribunale di Aosta, in composizione monocratica,
pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Dichiara che le unità immobiliari di proprietà di:
, ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), Via Roma 152, censite in Parte_3
Comune di RM (AO) al NCEU alFg 38 particella 357 sub 16 zona cens 1, Categoria C/6 e Fg 38 particella 1261 sub 17 e sub 1 Categoria C/2, Fg 38 particella 357 sub 6 e sub. 4, classe C/1, rendita 4.090,34 ed ogni altra di titolarità della medesima ubicata nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), Via
Roma 152;
nato a [...], il [...] C.F. ubicate nel fabbricato Parte_1 C.F._1 condominiale sito in RM (AO), Via Roma 152, censite in Comune di RM (AO) al NCEU Fg
38 particella 356 sub 3 e 357 sub 7 categoria C/1, rendita Euro 7.430,78, nonché di quella censita al Fg 38 particella 356 sub 10 e 357 sub 22 e 23 Categoria A/2, Classe 1, rendita Euro 1.094,89, Fg 38 Particella 1261 sub. 18, Fg 38 Particella 1261 sub 8, Fg 38 particella 1261 sub 14. ed ogni altra di titolarità della medesima ubicata nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), Via Roma 152; ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), Via Roma 152, censite in Parte_2
Comune di RM (AO) al NCEU al Fg 38 particella 357 sub 17, Fg 38 particella 1261 subalterno 2,
Fg 38 Particella 1262 sub 1, Fg 38 particella 1261 subalterno 15, Fg 38 Particella 356 sub. 5, Fg 38 Particella
357 sub 5 ed ogni altra di titolarità della medesima ubicata nel fabbricato condominiale sito in RM
(AO), Via Roma 152, fanno parte del e che i rapporti tra il e le proprietà di cui lo Controparte_1 Controparte_1 stesso si compone sono regolate dal Regolamento Condominiale e dalle tabelle millesimali allegate all'atto notarile 16.07.1994 (rep 114859 raccolta 34340 Notaio ). Persona_1
Rigetta ogni altra domanda dell'attore.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna , e , in Parte_3 Parte_4 Parte_2 solido tra loro, al pagamento dei restanti due terzi in favore del RM (AO), Controparte_2
Via Roma 152, liquidati complessivamente in euro 5.435,00 per onorario di giudizio e della mediazione, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, euro 545 per esborsi di contributo e marca”.
Il si è costituito in giudizio nelle forme e nei termini di cui Controparte_1
all'art. 347 c.p.c..
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
“Piaccia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
NEL MERITO:
In Principalità: In via principale nel merito: Respingere le domande attoree del tutte, Controparte_1 in quanto infondate in fatto e diritto.
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio e di quello di primo grado”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: Dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c. l'appello avversario
e per l'effetto pronunciare ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.
Nel merito: Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Con espressa riserva di esperire azione al fine del recupero degli oneri condominiali non versati”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DELLA CAUSA
Il ha agito in giudizio avverso , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e allegando quanto segue: Parte_5 Parte_3
- che, con atto di compravendita e divisione del 27/12/1990 a rogito del notaio Per_1
, , , ,
[...] Persona_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 Per_3
, , la società Panicaut – 2- s.r.l., la società
[...] Persona_4 Persona_5
erano addivenuti alla divisione ed alla compravendita Parte_6
delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in RM, via Roma n.
152;
- che, con successivo atto di vendita, divisione, individuazione catastale e deposito di regolamento di condominio del 16/07/1994 a rogito del notaio le Persona_1
medesime parti avevano proceduto al deposito del regolamento di condominio, con annesse planimetrie relative alle unità immobiliari componenti il fabbricato e tabella millesimale;
- che il 24/09/2012, il 4/02/2018, il 31/03/2019 e il 25/08/2019 erano deceduti rispettivamente , lasciando a succedergli , Persona_2 Parte_5 Per_3
lasciando a succederle , , lasciando a
[...] Parte_2 Controparte_3
succedergli , , lasciando a succedergli;
Parte_2 Persona_4 Parte_1 - che è proprietaria delle seguenti unità immobiliari facenti parte del Parte_3
condominio Fg. 38 particella 357 sub 16 zona cens. 1, Categoria C/6 e Fg. CP_1
38 particella 1261 sub 17 e sub 1 Categoria C/2, Fg. 38 particella 357 sub 6 e sub. 4,
classe C/1, rendita € 4.090,34;
- che è proprietario dell'unità immobiliare censita al Fg. 38 particella Parte_5
1004 sub 15 Categoria C/1;
- che è proprietario dell'unità immobiliare censita al Fg. 38 particella 356 Parte_1
sub 3 e 357 sub 7 categoria C/1, rendita € 7.430,78, nonché di quella censita al Fg. 38
particella 356 sub 10 e 357 sub 22 e 23 Categoria A/2, Classe 1, rendita € 1.094,89, Fg
38 Particella 1261 sub. 18, Fg. 38 Particella 1261 sub 8, Fg. 38 particella 1261 sub 14;
- che è proprietario delle unità censite al Fg. 38 particella 357 sub 17, Fg. Parte_7
38 particella 1261 subalterno 2, Fg. 38 Particella 1262 sub 1, Fg. 38 particella 1261
subalterno 15, Fg 38 Particella 356 sub. 5, Fg .38 Particella 357 sub 5;
- che l'atto di deposito di regolamento di condominio del 16/07/1994 comproverebbe che le unità immobiliari di proprietà di , , Parte_3 Parte_7 Parte_5
e sono parte del e che i rapporti trai proprietari ed Parte_4 Controparte_1
il Condominio sono regolati dal regolamento e dalle tabelle millesimali allegati all'atto notarile 16/07/1994;
- che i beni immobili di proprietà dei Convenuti fanno, comunque, parte del CP_1
in virtù del disposto dell'art. 1117 c.c.;
[...]
- che le Controparti avevano omesso di fornire i dati necessari alla compilazione dell'anagrafe condominiale, costringendo il ad incaricare una Controparte_1
società che individuasse le proprietà coinvolte ed i soggetti titolari dei diritti di proprietà, anche a seguito del decesso dei soggetti titolari, arrecando così un danno al pari ad € 1.300,00, corrispondente ai costi sostenuti per la ricerca e lo CP_1
studio delle predette informazioni;
chiedendo, su tali basi, di accertare e dichiarare che le unità immobiliari di proprietà di
, di , di e di sopra indicate Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_7
ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), via Roma n. 152 fanno parte del e che i rapporti tra il Condominio e le proprietà di cui lo stesso si Controparte_1
compone sono regolate dal regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali allegate all'atto notarile del 16/07/1994, nonché di condannare i Convenuti a risarcire al CP_1
il danno pari ad € 1.300,00.
Rilevata l'erroneità della notifica effettuata nei confronti di , non Parte_5
proprietario di alcun immobile sito nel complesso condominiale, il ha Controparte_1
rinunciato alla domanda proposta nei suoi confronti.
, e si sono costituiti in giudizio, contestando Parte_4 Parte_7 Parte_3
la fondatezza delle domande proposte dal Condominio deducendo:
- che con l'atto di divisione del 27/12/1990, intenzione delle parti era quella di rendere le proprietà della famiglia (costituite dai negozi al piano terreno e da un Pt_3
appartamento) totalmente indipendenti dal futuro Condominio, inteso come appartamenti di civile abitazione, se non per alcune spese comuni;
- che con l'atto del 16/07/1994 si era creato il regolamento del Condominio di via Roma
n. 152, nel quale erano state espressamente indicate, all'art. 7 del regolamento, le spese comuni tra gli immobili della famiglia e gli appartamenti ubicati nel Pt_3
Condominio di via Roma n.152;
- che, nello stesso anno, veniva costituito il che, sin dalla prima Controparte_1
assemblea, aveva convocato solo i proprietari degli appartamenti di civile abitazione;
- di aver dunque continuato negli anni a pagare solo la loro quota di spese comuni relativa al;
Controparte_4
chiedendo, su tali basi, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto delle stesse.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha ritenuto che il regolamento di Condominio allegato all'atto del 16/07/1994, richiamato anche nei successivi atti di compravendita prodotti dai Convenuti con la memoria ex art. 183, VI comma n. 6, n. 2
c.p.c., comprovasse per tabulas l'appartenenza al delle unità Controparte_1 immobiliari delle Controparti, sebbene dotate di alcuni impianti separati e quindi indipendenti con riferimento a talune spese.
Il Tribunale ha poi respinto la domanda di risarcimento dei costi sostenuti dal CP_1
per la ricerca dei proprietari delle unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale,
sostenendo, da un lato, che il Condominio ha demandato alla società Panta Rei s.a.s. un'attività (l'acquisizione dei certificati di morte, dei certificati di residenza e delle visure catastali) che avrebbe potuto svolgere autonomamente e, dall'altro lato, che non è provato un effettivo rifiuto da parte dei Convenuti di fornire le informazioni richieste.
In punto spese, il Giudice di prime cure ha optato per una compensazione di un terzo,
condannando , e , in solido tra loro, a rifondere Parte_3 Parte_4 Parte_7
al attoreo i restanti due terzi. CP_1
Gli Appellanti ritengono la sentenza di prime cure non condivisibile nella parte in cui ha accertato l'appartenenza al delle unità immobiliari di loro proprietà Controparte_1
situate nello stabile di RM, via Roma n. 152 e articolano un unico motivo di impugnazione rubricato “erronea valutazione dei documenti in atti ed erronea motivazione”.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Il appellato ha, in via preliminare, sollevato eccezione di inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di Controparte, nel limitarsi ad una riproposizione in forma discorsiva dei motivi di fatto e di diritto alla base della comparsa di costituzione di primo grado, non conterrebbe l'indicazione dei passaggi della sentenza che la parte intende censurare, le circostanze da cui deriverebbero le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, e, dunque, ometterebbe di contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata, specifiche censure volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione.
Con un unico motivo di gravame, gli Appellanti si dolgono della decisione del Giudice di prime cure di ritenere appartenenti al le unità immobiliari di loro Controparte_1
proprietà site nel complesso condominiale di RM, via Roma n. 152, nonché dell'omessa motivazione in merito alla presenza, agli atti, di due diversi regolamenti condominiali.
Sostengono gli Appellanti di non aver mai contestato la validità del regolamento condominiale allegato all'atto notarile del 16/07/1994, in forza del quale affermano di aver sempre pagato le relative spese di competenza, bensì di aver rilevato che, “poco dopo” la stipula di detto atto, i soli proprietari degli appartamenti di civile abitazione, con l'atto di vendita del 27/12/1994, avevano costituito il dotandolo di un proprio Controparte_1
regolamento e una propria assemblea alla quale mai sarebbero stati convocati i proprietari degli esercizi commerciali.
3. RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va, anzitutto, rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dal
Controparte_1
Gli Appellanti hanno assolto l'obbligo di indicare esattamente le parti della decisione di cui chiedono la riforma, nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal
Giudice di primo grado.
E, invero, hanno specificamente indicato di voler impugnare la sentenza di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto l'appartenenza al delle unità immobiliari Controparte_1
di loro proprietà collocate all'interno del complesso condominiale di RM, via Roma
n. 151, sostenendo, in particolare, l'esistenza di due diverse entità condominiali, il da un lato, e il . Controparte_1 Controparte_5
Gli Appellanti hanno, dunque, contrapposto alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata un motivo chiaro e preciso, tale da potenzialmente incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal Tribunale e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata.
Si rileva, peraltro, che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto,
recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
L'eccezione è, dunque, infondata e va rigettata.
Occorre ora passare al merito della causa.
Doverosa premessa è che presso il numero civico n. 152 di via Roma, in RM, si erge un unico edificio condominiale costituito da cinque appartamenti di civile abitazione, da quattro negozi al piano terreno, da dieci autorimesse e da alcune cantine al piano interrato.
Ciò detto, con riferimento a detto complesso condominiale, in giudizio, risultano prodotti due atti denominati “regolamenti”: il primo è quello allegato all'atto notarile del 16/07/1994, denominato “Regolamento della Comproprietà in via Roma n. 152 a RM” (di seguito,
Regolamento della Comproprietà), mentre il secondo è quello allegato all'atto notarile del
27/12/1994, denominato invece “Regolamento del RM via CP_1 CP_1
Roma n. 152” (di seguito, Regolamento del . CP_1 CP_1
Il Condominio attoreo, in primo grado, aveva domandato al primo Giudice di accertare che gli immobili di proprietà degli odierni Appellanti appartenessero al cd. “ CP_1
, nonché di accertare che i rapporti tra questo e le proprietà di cui lo stesso di
[...]
compone fossero regolate dal Regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali allegate all'atto notarile del 16/07/1994.
Ora, né in primo grado, né in questa sede, , e Parte_4 Parte_7 Parte_3
hanno mai contestato l'applicazione anche alle unità immobiliari di loro proprietà del
Regolamento condominiale del 1994 e, infatti, ancora in questa, ribadiscono che
“chiaramente in forza del regolamento condominiale delle comproprietà di Via Roma n. 152
i sig.ri hanno continuato a pagare sempre la loro quota di spese comuni con i Pt_3
Condomini del (pag. 8 atto di appello) e che “gli esponenti mai hanno Controparte_1
contestato la validità del regolamento condominiale delle comproprietà di Via Roma n. 152
(firmato da tutti) e della conseguente nascita del di cui all'atto Controparte_4
notarile 16.07.1994 in forza del quale hanno sempre pagato le spese di loro competenza”. Gli Appellanti, invero, si dolgono esclusivamente della circostanza, accertata dal primo
Giudice, secondo cui gli immobili di loro proprietà siti nel complesso condominiale facciano parte del cd. “ . Controparte_1
Il motivo è fondato.
Ora, il Regolamento della Comproprietà, come stabilito dal suo articolo 1, in effetti, si applica ai proprietari delle autorimesse e delle cantine situate al piano interrato, ai proprietari degli appartamenti di civile abitazione e anche – proprio per espressa previsione – ai proprietari dei negozi situati al piano terreno.
Dall'esame delle altre specifiche disposizione regolamentari, si evince poi che detto atto rappresenta sicuramente un regolamento di condominio.
E, infatti, chiarisce quale sia l'oggetto della disciplina, descrive minuziosamente le proprietà che compongono l'edificio, con tanto di planimetrie allegate, regolamenta, in modo preciso e chiaro, le parti che devono ritenersi comuni a tutto il complesso e quelle che, invece,
rientrano nelle singole proprietà individuali, elenca i diritti e gli obblighi facenti capo ai singoli proprietari e soprattutto contiene specifiche disposizioni in materia di spese e relative ripartizioni.
Applicandosi indistintamente a tutti coloro che sono proprietari di immobili all'interno dell'edificio sito in RM, via Roma n. 152, e quindi tanto ai proprietari dei negozi siti al piano terreno quanto a quelli degli immobili di civile abitazione, delle cantine e delle autorimesse, e avendo, quale contenuto, la disciplina generale dell'amministrazione delle cose comuni, è evidente che detto atto rappresenti indubbiamente il regolamento del Condominio
della comproprietà sito in RM, via Roma n. 152.
Altrettanto non può dirsi con riferimento al Regolamento Anserine, che, per le sue caratteristiche intrinseche, è tuttalpiù riconducibile ad un accordo tra un nucleo ristretto di condomini (ossia, solo i proprietari degli appartamenti di civile abitazione) che ad un vero e proprio regolamento di condominio.
Ciò è confermato dalla circostanza per cui questo atto è stato predisposto e sottoscritto non da tutti i proprietari di immobili siti all'interno dell'edificio condominiale, bensì solo da un nucleo più ristretto di soggetti e, cioè, solo dai proprietari degli appartamenti di civile abitazione, delle cantine e delle autorimesse, con esclusione, quindi, dei proprietari degli esercizi commerciali.
Peraltro, leggendo il contenuto del cd. “Regolamento Anserine”, si evince come i sottoscrittori (art. 1) abbiano inteso regolare, con la scrittura in questione, solo ed esclusivamente limitati e specifici profili relativi alla realtà condominiale e cioè, nello specifico, la “centrale termica – spese acqua calda” e il “riscaldamento centrale” e non, invece, l'amministrazione generale dell'intero condominio.
Ne consegue che il Regolamento del Condominio , indipendentemente dalla CP_1
denominazione data dagli stipulanti all'atto, rappresenta solo un accordo intercorso tra alcuni dei soggetti proprietari di immobili siti nell'edificio di RM, via Roma n. 152 e non un regolamento facente capo ad un diverso condominio.
Da tutto quanto premesso, si deve concludere che in RM, via Roma n. 152 esiste un unico condominio, il al quale si applica il Regolamento Controparte_6
della Comproprietà allegato all'atto notarile del 16/07/1994.
Le questioni relative alle convocazioni nelle varie assemblee, così come quelle relative alle asserite controversie che il avrebbe in corso con soggetti terzi non sono oggetto CP_1
del presente giudizio e, pertanto, nulla si statuisce al riguardo.
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto, si dichiara che le unità immobiliari degli Appellanti descritte in premessa non fanno parte del cd. “ , ma Controparte_1
che, comunque, alle stesse si applica il Regolamento della Comproprietà allegato all'atto notarile del 16/07/1994.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame è fondato e, pertanto, va accolto.
6. SPESE DEL GIUDIZIO
Attesa la riforma della sentenza impugnata, ed il principio in base al quale le spese vanno regolate globalmente sulla base dell'esito complessivo del giudizio, le spese di causa debbono essere regolate ex novo anche per il giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito della lite, e cioè della parziale soccombenza del (soccombente con Controparte_1
riferimento alla relativa all'appartenenza degli immobili dei Convenuti al cd “ CP_1 e alla domanda risarcitoria), il quale deve quindi essere condannato alla rifusione
[...]
del 50% delle spese del doppio grado di giudizio in favore di , e Parte_4 Parte_7
, mentre il restante 50% va compensato. Parte_3
Per il primo grado di giudizio, tenuto conto del valore delle domande, deve applicarsi lo scaglione di valore di valore indeterminabile di fascia media, facendo applicazione, in considerazione della natura delle questioni trattate, dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014,
come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così:
€ 2.127,00 per la fase di studio,
€ 1.416,00 per la fase introduttiva,
€ 3.579,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 7.122,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
Per il presente grado di giudizio, sulla base del medesimo scaglione di valore, le spese debbono essere liquidate, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo stata svolta nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. (v. Cass. 16/04/2021 n. 10206), e così:
€ 2.518,00 per la fase di studio,
€ 1.665,00 per la fase introduttiva,
€ 4.287,00 per la fase decisionale, e così complessivamente € 8.470,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_4 Parte_7
avverso la sentenza n. 23/2023 emessa dal Tribunale di Aosta il 19 gennaio Parte_3 - di , ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), via Parte_3
Roma n. 152, censite al NCEU di RM al Fg. 38 particella 357 sub 16 zona cens. 1, Categoria C/6 e Fg. 38 particella 1261 sub 17 e sub 1 Categoria C/2, Fg. 38 particella 357 sub 6 e sub. 4, classe C/1, rendita € 4.090,34,
- di , ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), via Parte_1
Roma n. 152, censite al NCEU di RM al Fg. 38 particella 356 sub 3 e 357 sub
7 categoria C/1, rendita € 7.430,78 e al Fg. 38 particella 356 sub 10 e 357 sub 22 e 23
Categoria A/2, Classe 1, rendita € 1.094,89, Fg. 38 Particella 1261 sub. 18, Fg. 38
Particella 1261 sub 8, Fg. 38 particella 1261 sub 14
- e di ubicate nel fabbricato condominiale sito in RM (AO), via Parte_2
Roma n. 152, censite al NCEU di RM al Fg. 38 particella 357 sub 17, Fg. 38
particella 1261 subalterno 2, Fg. 38 Particella 1262 sub 1, Fg. 38 particella 1261
subalterno 15, Fg. 38 Particella 356 sub. 5, Fg. 38 Particella 357 sub 5 non fanno parte del cd. “ ma del Controparte_1 Controparte_6
sito in RM (AO), via Roma n. 152;
compensa per metà le spese dei due gradi di giudizio;
condanna il a rifondere a , e Controparte_1 Parte_4 Parte_7 Parte_3
la metà restante delle spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano in tale quota
[...]
in euro € 3.561,00 per il primo grado di giudizio ed € 4.235,00 per il secondo grado di giudizio, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Così deciso il 9 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 e pubblicata in pari data, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta che le unità immobiliari di proprietà