Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1999, n. 2806
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Sentenza 25 marzo 1999

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Qualora il privato sul presupposto della ininfluenza del decreto di esproprio per pregressa perdita della proprietà del fondo illegittimamente occupato a seguito della sua irreversibile acquisizione nell'opera pubblica chieda il risarcimento del danno, la relativa domanda esula dalla cognizione in un unico grado della Corte di Appello prevista dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per l'opposizione alla stima ed è sottoposta alle ordinarie regole di competenza per valore. Tale principio opera anche se sia stata proposta subordinatamente, nello stesso giudizio o separatamente in altro processo, domanda di opposizione alla stima in ipotesi di irritualità della procedura espropriativa, fermo restando per la Corte di Appello competente a decidere sull'opposizione medesima l'obbligo di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione della causa risarcitoria (con la pregiudiziale questione della rilevanza o meno del provvedimento ablativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1999, n. 2806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2806
    Data del deposito : 25 marzo 1999

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