Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
Qualora il privato sul presupposto della ininfluenza del decreto di esproprio per pregressa perdita della proprietà del fondo illegittimamente occupato a seguito della sua irreversibile acquisizione nell'opera pubblica chieda il risarcimento del danno, la relativa domanda esula dalla cognizione in un unico grado della Corte di Appello prevista dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per l'opposizione alla stima ed è sottoposta alle ordinarie regole di competenza per valore. Tale principio opera anche se sia stata proposta subordinatamente, nello stesso giudizio o separatamente in altro processo, domanda di opposizione alla stima in ipotesi di irritualità della procedura espropriativa, fermo restando per la Corte di Appello competente a decidere sull'opposizione medesima l'obbligo di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione della causa risarcitoria (con la pregiudiziale questione della rilevanza o meno del provvedimento ablativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1999, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. IU AR BERRUTI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
AR RO, AR MI, AR IA LA, AR RO CI, AR US, AR ON, AR AL ON, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato G. PAFUNDI, rappresentati e difesi dagli avvocati RAFFAELE DE BONIS, SALVATORE LACERRA, giusta delega a margine dell'atto di citazione;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO BASILICATA 4, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso l'avvocato E. SORDI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MONTUONO, giusta delega a margine;
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 170/97 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 29/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, dichiarando che competente per materia in ordine alla domanda di opposizione alla stima è la Corte di Appello di Potenza.
Ritenuto in fatto
- che, con "atto di citazione ex lege n.865/71" del 25 ottobre 1995, i germani CC, IC, AR AR, RO TA, IU, AT ed SS AN NO esposero che l'Università degli Studi della Basilicata, a mezzo del proprio concessionario "Consorzio Basilicata 4" aveva proceduto alla occupazione di alcuni suoli di loro proprietà, sui quali era in corso la costruzione della nuova sede universitaria;
che l'Università, nelle more, aveva notificato loro l'ammontare della indennità provvisoria, di cui aveva versato l'80%; che, pur non avendo essi accettato l'indennità medesima, l'Espropriante, non solo non aveva proceduto alla sua rideterminazione, ma aveva chiesto ed ottenuto dal Prefetto di Potenza il decreto di occupazione definitiva sulla base della semplice quietanza dell'anticipo corrisposto;
che - siccome il procedimento espropriativo doveva ritenersi radicalmente invalido ed i corrispondenti atti e provvedimenti amministrativi dovevano essere disapplicati - ciò comportava l'illegittimità dell'acquisizione dei predetti suoli e, conseguentemente alla loro irreversibile trasformazione, l'obbligo dell'Università di corrispondere loro il risarcimento dei danni della perdita subita;
e che essi, "tuttavia allo stato, con riserva di separata azione e per il conseguimento di ogni altro diritto....per mero tuziorismo e per il caso la procedura di esproprio dovesse risultare corretta e legittima, intendono impugnare e contestare la misura dell'indennità ai sensi della legge n.865/71....";
- che, tanto premesso, gli attori convennero dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza l'Università degli Studi della Basilicata ed il Consorzio di imprese Basilicata 4, formulando, tra l'altro, le seguenti, testuali conclusioni ( richiamate nell'udienza di precisazione delle conclusioni definitive ): "1)- Ritenuta la illegittimità e nullità degli atti di determinazione della indennità per cui è causa, disapplicare gli stessi, ed in particolare il decreto del Prefetto di Potenza di determinazione dell'indennità di esproprio e tutti gli atti allo stesso presupposti. 2)- Conseguentemente condannare chi di ragione fra i convenuti al pagamento....anche eventualmente a titolo di danni, del valore dei suoli realmente espropriati da determinarsi in corso di causa, con rivalutazione ed interessi come per legge. 3)- In subordine, e salvo gravame, condannare chi di ragione fra i convenuti al pagamento della giusta indennità, da determinare in corso di causa....";
- che, costituitisi, l'Università degli Studi della Basilicata - oltre a formulare altre eccezioni pregiudiziali e/o preliminari, ed a chiedere la reiezione delle domande - eccepì l'incompetenza per materia del Giudice adito, competente essendo il Tribunale di Potenza;
ed il Consorzio Basilicata 4 - oltre a resistere alle domande ex adverso proposte ed a formulare altre eccezioni - sostenne che la competenza per materia apparteneva al predetto Tribunale ai sensi dell'art.51 della legge n.2359 del 1865, "trattandosi di espropriazione a favore dello Stato per la quale, come risulta da tutti gli atti, le stime sono state redatte da tecnici incaricati dall'Università e non dall'U.T.E., come invece nell'ipotesi di espropri ex L.865/71 nel qual ultimo caso sarebbe stata competente la C.A. ai sensi dell'art.19 della citata legge";
- che la Corte adita, con sentenza n. 170 del 29 luglio 1997, fra l'altro, dichiarò la propria incompetenza per materia, competente essendo il Tribunale di Potenza;
- che la Corte, in particolare - dopo aver sottolineato che la domanda avente ad oggetto il pagamento della giusta indennità era stata formulata "in via subordinata e salvo gravame" - ha testualmente affermato che "dalle precisazioni innanzi puntualizzate e particolarmente dal preannunziato intento d'impugnare una decisione che non avesse riconosciuto in via principale il diritto d'essi richiedenti ad ottenere il risarcimento del danno, discende in modo inequivoco che la prima domanda da valutare è quella che attiene al risarcimento del danno, richiesta questa che appartiene alla competenza del Tribunale"; - che, avverso tale sentenza, gli originari attori hanno proposto istanza di regolamento di competenza, chiedendo che venga dichiarata la competenza per materia della Corte d'Appello di Potenza a conoscere la domanda, anche se proposta in via subordinata, di determinazione della giusta indennità di espropriazione;
che sia, conseguentemente, annullata la decisione impugnata;
e che i convenuti siano condannati al pagamento delle spese del giudizio a quo ingiustamente poste a loro carico, oltreché di quelle della presente fase del giudizio;
- che il Consorzio Basilicata 4 ha depositato memoria difensiva, chiedendo la reiezione del ricorso;
- che l'Università degli Studi della Basilicata, benché ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;
- che il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza per materia della Corte d'Appello di Potenza in ordine alla domanda di opposizione alla stima.
Considerato in diritto
- che, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza della Corte d'Appello di Potenza a conoscere la domanda di determinazione dell'indennità relativa all'espropriazione de qua sulla base delle seguenti considerazioni e precisazioni: A)- Appare, innanzitutto, sostanzialmente incontroverso fra le parti - salvo il breve accenno, non più ripreso, fatto dal Consorzio Basilicata 4 nella comparsa di risposta alla pretesa applicabilità, nella specie, dell'art.51 della legge n.2359 del 1865 - che la legge regolatrice della causa avente ad oggetto la (ri)determinazione dell'indennità di espropriazione de qua sia la legge n.865 del 1971; B)- Come emerge chiaramente dallo svolgimento del processo, dianzi riassunto, altrettanto certo, e comunque sostanzialmente incontestato, è che con l'atto introduttivo del presente giudizio sono state proposte due distinte domande: la prima, in via principale, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da pretesa occupazione appropriativa;
la seconda, "in subordine e salvo gravame", avente ad oggetto l'opposizione alla stima ai sensi dell'art.19 comma 1 della legge n.865 del 1971; C)- La Corte di Potenza - pur rilevando esattamente "che la prima domanda da valutare è quella che attiene al risarcimento del danno": riconoscendo, cioè, la "pregiudizialità" della questione relativa alla esistenza o non, nel caso di specie, del potere espropriativo, e, quindi, della causa avente ad oggetto la domanda risarcitoria per occupazione appropriativa - nel dichiarare tout court la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale di Potenza, ha illegittimamente "cumulato", in siffatta dichiarazione, causa risarcitoria, attribuita sicuramente, secondo gli ordinari criteri di valore e territorio, al Tribunale di Potenza, e causa di opposizione alla stima, che, invece, è certamente attribuita ex lege (art.19 comma 1 della legge n.865 del 1971 ) alla sua competenza per materia in unico grado di merito: ha,
in altre parole, illegittimamente "confuso" questione di competenza - individuazione del giudice competente a conoscere la domanda risarcitoria per occupazione appropriativa e quella di (ri)determinazione dell'indennità di espropriazione, ambedue proposte gradatamente dinanzi al giudice funzionalmente competente a conoscere la seconda - e questione di "pregiudizialità" fra le due cause, aventi ad oggetto le due predette, distinte domande;
D)- Ciò posto, deve ribadirsi, in conformità all'orientamento più volte chiaramente espresso da questa Corte ( cfr.sentt.nn. 3767 del 1985, 4004 del 1989, 1296 del 1990 ), condiviso dal Collegio, che, qualora, come nella specie, il privato, sul presupposto dell'ininfluenza del decreto d'esproprio, per pregressa perdita della proprietà del fondo illegittimamente occupato a seguito della sua irreversibile acquisizione nell'opera pubblica, chieda il risarcimento del danno, la relativa domanda esula dalla cognizione in unico grado della corte d'appello, prevista dall'art.19 comma 1 cit. per l'opposizione alla stima, ed è soggetta alle ordinarie regole di competenza;
e che tale principio opera anche se sia stata proposta, subordinatamente nello stesso giudizio, ovvero separatamente in altro processo, domanda di opposizione alla stima, per l'ipotesi venga riconosciuta la regolarità della procedura espropriativa, fermo restando, per la corte d'appello, competente a conoscere l'opposizione medesima, l'obbligo di sospendere il relativo processo, ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ., in attesa della definizione della causa risarcitoria;
- che, pertanto - distinte le domande, le relative cause e le rispettive competenze - la sentenza impugnata deve essere annullata, nella parte in cui dichiara l'incompetenza per materia della Corte d'Appello di Potenza a conoscere ( anche ) la domanda di opposizione alla stima dinanzi alla stessa proposta ( sia pure subordinatamente alla reiezione della domanda principale di risarcimento del danno da occupazione appropriativa); mentre resta legittimamente pronunciata, nella parte in cui statuisce l'incompetenza della Corte medesima, ratione valoris, in favore del Tribunale di Potenza, a conoscere la domanda principale di risarcimento del danno;
- che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate, per intero, fra le parti, le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza per materia della Corte d'Appello di Potenza a conoscere la domanda di opposizione alla stima proposta nell'atto introduttivo. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 1998. Depositata in Cancelleria il 25/3/1999.