TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 298
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento sanzionatorio per insussistenza del presupposto fattuale dell'ingiustificata mancata ottemperanza all'ordine di demolizione

    Il provvedimento sanzionatorio è stato emanato successivamente al rigetto delle istanze di sanatoria e alla cessazione degli effetti delle ordinanze cautelari. L'impegno assunto dal difensore del Comune non è stato provato e non è dirimente. La presentazione di un'istanza di sanatoria non ha effetto caducante sull'ordinanza di ripristino, ma ne determina solo la temporanea inefficacia.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento sanzionatorio per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Il provvedimento sanzionatorio ex art. 31, co. 4 bis, d.P.R. 380/2001 ha natura strettamente vincolata e la norma prescrive l'automatica irrogazione della sanzione in ragione della sola constatazione dell'inottemperanza. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non è idonea a determinare l'annullamento del provvedimento finale, trovando applicazione l'art. 21 octies, co. 2, l. 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 298
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 298
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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