Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2020, proposto da
AR TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 050257 del 24.09.2019, non notificato, ritirato in copia in data 24.01.2020, a firma del Dirigente U.T.C. del Comune di Gallipoli;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO RA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 329 del 4 ottobre 2016 il Comune di Gallipoli ordinava al ricorrente di provvedere alla demolizione di alcune opere edilizie abusivamente realizzate presso una area di sua proprietà.
1.2. Avverso detta ordinanza veniva proposto ricorso innanzi a questo TAR (giudizio n. 1784/2016), nell’ambito del quale veniva contestata, per quanto di interesse, l’illegittimità sopravvenuta del provvedimento, stante l’intervenuta presentazione, in data 2 dicembre 2016, di un’istanza di accertamento in conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, ragione per cui questo TAR, con ordinanza cautelare n. 31 del 26 gennaio 2017, sospendeva gli effetti del provvedimento demolitorio “ fino alla definizione dell’istanza di sanatoria ”.
1.3. L’amministrazione, quindi, esaminata l’istanza, ne disponeva il rigetto con provvedimento del 30 marzo 2017, il quale veniva impugnato dal ricorrente a mezzo di motivi aggiunti. Pertanto, con ulteriore ordinanza n. 345 del 6 luglio 2017, veniva nuovamente accolta la richiesta cautelare.
1.4. Ad esito del giudizio, questo TAR, con sentenza n. 1042 del 21 giugno 2018, rigettava sia il ricorso che i motivi aggiunti.
1.5. La sentenza veniva impugnata innanzi al Consiglio di Stato (ricorso n. 8457/2018) e, nell’ambito del ricorso in appello, il ricorrente segnalava anche di aver provveduto alla presentazione di un’ulteriore istanza di sanatoria in data 17 ottobre 2018. Riferisce il ricorrente, inoltre, di aver formulato, unitamente alla richiesta di riforma della sentenza di prime cure, anche una domanda di sospensiva della stessa, la quale, tuttavia, veniva fatta oggetto di rinuncia, stante l’impegno, assunto a verbale dal difensore costituito del Comune, di non dar corso all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione in attesa della definizione dell’appello.
1.6. Con provvedimento del 7 marzo 2019 il Comune rigettava anche la seconda istanza di sanatoria. Avverso detto provvedimento veniva, quindi, introdotto innanzi a questo TAR il giudizio n. 986/2019.
1.7. Inoltre, con successivo provvedimento n. 050257 del 24 settembre 2019 (non notificato e ritirato in copia in data 24 gennaio 2020), il Comune di Gallipoli, preso atto della persistente inottemperanza all’ordine di demolizione, provvedeva ad irrogare al ricorrente la sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4 bis, d.P.R. 380/2001.
2. Il ricorrente, pertanto, ha provveduto ad impugnare il suddetto provvedimento sanzionatorio innanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento in ragione dei seguenti motivi di censura:
- “ Violazione, falsa ed erronea interpretazione dell’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Carenza istruttoria e motivazionale. Sviamento di potere ”.
A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per insussistenza del presupposto fattuale dell’ingiustificata mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, in quanto l’amministrazione avrebbe omesso di tenere conto degli effetti delle istanze di sanatoria presente, delle ordinanze cautelari emesse da questo TAR e del fatto che la rinuncia all’istanza cautelare proposta in sede di appello era dovuta unicamente all’impegno assunto a verbale del difensore del Comune stesso. Inoltre, il ricorrente ha evidenziato che, nelle more dell’introduzione del giudizio di appello, veniva presentata un’ulteriore istanza di accertamento di conformità, ragione per cui l’originario provvedimento demolitorio avrebbe dovuto ritenersi superato.
- “ Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241. Carenza istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non potendo, peraltro, operare l’art. 21 octies, co. 2, l. 241/1990, in quanto l’amministrazione, ove avesse attivato il contraddittorio, avrebbe potuto essere informata delle circostanze evidenziate a mezzo del primo motivo e in ragione delle quali la sanzione non avrebbe dovuto essere irrogata.
2.1. Il Comune di Gallipoli, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.2. In data 24 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale, oltre a ribadire le precedenti difese, ad aggiornamento delle vicende sopravvenute in corso di causa, ha rappresentato che il giudizio di primo grado proposto a contestazione del provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria presentata in data 17 ottobre 2018 si è concluso con sentenza di rigetto n. 224/2023, fatta oggetto di appello.
2.3. Ad esito dell’udienza straordinaria del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato, in quanto il Comune di Gallipoli, nel constatare l’inadempimento all’ordine demolitorio, non avrebbe tenuto conto degli effetti derivanti dalle istanze di sanatoria formulate, dai provvedimenti di sospensiva adottati da questo TAR e dall’impegno assunto dal difensore dello stesso Comune nel corso del giudizio di appello n. 8457/2018 a non dar corso all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione in attesa della definizione del contenzioso.
3.1. Il motivo di ricorso è infondato.
3.2. Il provvedimento sanzionatorio è stato emanato da parte dell’amministrazione comunale in data 24 settembre 2019 e, quindi, successivamente sia alla pubblicazione della sentenza di prime cure n. 1042 del 21 giugno 2018 di rigetto del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione (con conseguente cessazione degli effetti dei provvedimenti di sospensiva adottati nel corso del relativo giudizio), sia all’emanazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze di sanatoria presentate dal ricorrente (intervenuti in data 30 marzo 2017 e 7 marzo 2019).
3.3. Pertanto, legittimamente il Comune ha provveduto ad emanare il provvedimento sanzionatorio, avendo rilevato, come espressamente dato atto in motivazione, dell’inadempimento da parte del ricorrente all’ordinanza demolitoria e della sopravvenuta cessazione, in ragione delle vicende occorse, delle precedenti ragioni di sospensiva dei suoi effetti.
3.4. In senso contrario, non possono, invece, ritenersi dirimenti le affermazioni del ricorrente secondo cui il Comune avrebbe dovuto tenere conto dell’impegno assunto da parte del suo difensore nel corso del giudizio di appello n. 8457/2018 a non dar corso all’esecuzione del provvedimento fino alla conclusione del giudizio.
3.5. A prescindere dal fatto che il giudizio di appello n. 8457/2017 si è comunque concluso con sentenza di rigetto (come dato atto nella pronuncia di questo TAR n. 224/2023, depositata dal ricorrente in data 16 dicembre 2025) e da ogni valutazione in ordine all’effettiva idoneità della dichiarazione resa dall’avvocato in udienza a vincolare la parte rappresentata, deve, infatti, rilevarsi che la dedotta circostanza non è stata comunque provata, non risultando da alcuno degli atti di causa e non avendo il ricorrente depositato né copia della procura rilasciata al difensore dell’amministrazione (di modo da valutare l’effettiva estensione dei poteri allo stesso attribuiti), né copia del verbale della camera di consiglio dove veniva resa la suddetta dichiarazione.
3.6. Trattasi, peraltro, di documenti che il ricorrente poteva agevolmente acquisire, mentre, al contempo, a fronte della mancata costituzione del Comune, non sussistono le condizioni di operatività del principio di non contestazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 5989 del 19 giugno 2023: “ la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che il principio di non contestazione è applicabile solo nell'ipotesi di costituzione in giudizio della parte resistente, al pari di quanto avviene nel processo civile, in base alla considerazione per cui la contumacia integra un comportamento neutrale, salvo il caso eccezionale, non ricorrente nella specie, in cui, anche in assenza di costituzione dell'amministrazione, quest'ultima sia stata sia stata ripetutamente compulsata dal giudice amministrativo a prendere posizione sui fatti di causa(cfr., ex pluribus Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 6086/2019) ”).
3.7. In secondo luogo, sono infondati anche i rilievi secondo cui il Comune non avrebbe potuto emanare il provvedimento sanzionatorio a fronte della presentazione delle istanze di sanatoria, risultando, a tale proposito, sufficiente evidenziare, da una parte, che l’atto impugnato è successivo al rigetto delle istanze di sanatoria (mentre non risulta che i relativi atti di diniego siano stati oggetto di sospensione) e, dall’altra, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria “ non ha un effetto caducante dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma ne determina solo la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino al suo eventuale rigetto, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l'esecuzione e, in caso d'inottemperanza, può essere disposta l'acquisizione dell'opera abusiva senza necessità dell'adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di 90 giorni (ex multis cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180; id., 28 marzo 2024, n. 2952; 20 gennaio 2023, n. 714; sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990; id., 2 novembre 2023, n. 9404) ” (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1648 del 25 febbraio 2025).
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per non essere stato preceduto dall’attivazione del contraddittorio procedimentale mediante invio della comunicazione ex art. 7 l. 241/1990.
4.1. La censura è infondata, dovendosi rilevare che il provvedimento ex art. 31, co. 4 bis, d.P.R. 380/2001 ha natura strettamente vincolata, in quanto la norma prescrive l’automatica irrogazione della sanzione in ragione della sola constatazione dell’inottemperanza all’ordine demolitorio e senza che siano previsti margini di discrezionalità alcuna sotto tale profilo. Ne discende, conseguentemente, l’inidoneità dell’omissione della comunicazione di avvio del procedimento a determinare l’annullamento del provvedimento finale, trovando applicazione quanto al riguardo previsto dell’art. 21 octies, co. 2, l. 241/1990.
5. Per quanto detto, pertanto, i motivi di censura proposti sono infondati, dovendosi, di conseguenza, concludere per il rigetto del ricorso.
5.1. Nulla deve disporsi sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
EN RB, Primo Referendario
IO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA | ON SC |
IL SEGRETARIO