TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 23/05/2025 nel procedimento portante il n. 498 dell'anno 2023 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Piovesan parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente di on sede in Canelli, deduceva: Controparte_2
- di aver riportato, a seguito di un infortunio extralavorativo occorsogli il
28/11/2021, la frattura del piatto tibiale sinistro e dello scafoide del polso destro, cui era conseguito un lungo periodo di malattia con incapacità al lavoro, regolarmente certificata e riconosciuta dall' fino a tutto il 05/07/2022; CP_1
- di aver trascorso l'intero periodo di malattia, ad esclusione dei periodi di ricovero
(dal 28/11/2021 al 18/12/2021 e dal 04/01/2022 al 04/02/2022), presso la propria abitazione in Montaldo Scarampi, Via Binello n. 32/A, non essendo in grado di deambulare e muoversi autonomamente a causa delle gravi lesioni subite;
- di essere tuttavia risultato assente alla visita domiciliare di controllo del
14/04/2022 e alla successiva visita ambulatoriale del 15/04/2022, delle quali
1 era venuto a conoscenza solo la sera di tale ultimo giorno, quando il vicino di casa aveva rinvenuto nella cassetta postale del ricorrente la missiva dell'Istituto;
- di essere risultato assente anche alla visita domiciliare del 13/06/2022, quando peraltro si trovava a casa in compagnia del predetto vicino di casa;
- di aver giustificato le assenze, evidenziando che la mancata effettuazione delle visite era imputabile, quanto al 14/04/2022, alle condizioni di salute che gli avevano impedito di raggiungere in tempo utile il campanello e, quanto al
13/06/2022, al malfunzionamento dello stesso, debitamente segnalato da avviso posto fuori l'abitazione e recante un recapito telefonico.
Poste le superiori premesse, il ricorrente denunciava l'illegittimità di tali provvedimenti di diniego adottati dall e chiedeva, per l'effetto, condannarsi parte convenuta al CP_1 pagamento, anche a titolo risarcitorio, dell'indennità di malattia indebitamente trattenuta nella misura di € 2.357,28. Co Ritualmente instauratosi il contradittorio, resistente in giudizio l'Ente revidenza, che chiedeva respingersi la domanda, per non aver provato l'istante di aver posto in essere la necessaria cooperazione al fine di essere sottoposto a visita di controllo nel domicilio indicato nel referto medico e, in particolare, in ragione della mancata comunicazione da parte del lavoratore dei dati di reperibilità esatti, completi e idonei a permettere il concreto espletamento dell'attività di controllo e la mancata prova del carattere imprevedibile e indifferibile dei motivi che ne hanno necessitato l'assenza.
La controversia veniva istruita con il libero interrogatorio del ricorrente e con l'audizione dei testi indotti dalle parti;
indi all'odierna udienza il difensore della parte istante, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare alla domanda e all'azione.
* * * *
Tanto precisato, giova osservare che ad avviso della Suprema Corte, “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. Cass. civ. n.
12953/2014, Cass. civ. n. 18255/2004, Cass. civ. n. 8387/1999, Cass. civ. n. 2268/1999; cfr. altresì Cass. civ. n. 23749/2011, secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza
2 della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché estinguendo l'azione stessa assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa - effetto (cfr. Cass. civ. n. 1112/82; Cass. civ. n. 808/93; Cass. civ. n.
5286/93).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio la regolamentazione delle spese del giudizio deve essere rapportata, non già alla soccombenza virtuale della parte sulla questione di diritto posta, superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione, quanto piuttosto alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.
Essendo nondimeno intervenuto tra le parti un accordo in ordine al suddetto profilo, le spese di lite devono intendersi interamente compensate.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e l' per intervenuta rinuncia alla CP_1 domanda e all'azione espressa da parte istante, e interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Asti, 23/05/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
3