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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/01/2024, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 761/2020
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Barile, giusta procura in calce all'atto di citazione ed Parte_1
elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Castellammare di Stabia alla via G. Marconi n. 95
ATTORE
E
Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 19 in Castellammare di Stabia, in persona dell'Amministratore p.t.,
rapp.to e difeso dall'avv. Stefania Lombardi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele
n. 17
1 CONVENUTO
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Faustino Controparte_2
Manfredonia e Claudio Manfredonia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
elett.te dom.ta unitamente ai suoi difensori presso lo studio dell'avv. Carla Ardizzone in Torre del Greco alla via E. De Nicola n. 25
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni a cosa da beni in custodia.
Conclusioni: Come da note a trattazione scritta allegate all'udienza cartolare del 10.10.2023 e da comparse conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato l'attore citava in giudizio il Parte_1
Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 19 in Castellammare di Stabia, in persona dell'amministratore p.t.,
e l'impresa , in persona del legale rapp.te p.t.; premetteva che in Controparte_1
data 29.10.2018, verso le ore 16.30 – 17.00, mentre l'autovettura tipo Fiat 500X Tg. FD071WB di sua proprietà, percorreva il Corso Vittorio Emanuele in Castellammare di Stabia con direzione Torre Annunziata,
giunta all'altezza del civico 19, veniva colpita dai ponteggi ubicati sulla facciata del fabbricato condominiale,
che cadevano sulla strada pubblica, causando danni al veicolo sia alla parte meccanica che alla carrozzeria,
quantificati dal preventivo di spesa di parte in € 6.067,29, iva inclusa;
esponeva che sul luogo interveniva la
Polizia Municipale di Castellammare di Stabia per i rilievi del caso;
deduceva di aver richiesto il risarcimento
2 dei danni subiti sia all'amministrazione condominiale sia all'impresa esecutrice dei lavori presso il fabbricato condominiale, senza ottenere riscontro.
Ciò posto chiedeva, previa declaratoria della responsabilità ex art. 2051 c.c. sia Parte_1
dell'impresa esecutrice, tenuta al corretto allestimento e posizionamento dei ponteggi, sia del Condominio,
tenuto alla vigilanza e custodia sul bene anche in caso di affidamento dei lavori di manutenzione, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni riportati dal veicolo di sua proprietà in seguito al sinistro dedotto in lite, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, mentre la convenuta non si Controparte_1
costituiva - e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 13.04.2021 - si costituiva il Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 19 in Castellammare di
Stabia.
Il Condominio convenuto contestava la propria responsabilità deducendo di aver appaltato i lavori condominiali alla ditta esecutrice convenuta, che eseguiva i lavori in piena autonomia con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, sollevando il committente da qualunque responsabilità
per danni provocati a persone o cose, e che era unica custode del ponteggio, causa dell'evento dannoso;
deduceva l'esclusione di responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., stante il verificarsi nel giorno dell'evento dannoso di un evento atmosferico di eccezionale portata, configurabile come caso fortuito o forza maggiore.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Condominio e, in subordine, il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite;
chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa del geom. , direttore dei lavori e responsabile della sicurezza del cantiere, Controparte_3
nonché della , compagnia di assicurazione del Condominio al fine di essere Organizzazione_1 Parte_2
manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti del Condominio.
Autorizzate le richieste chiamate in causa, il Condominio, rinunciando alla domanda nei confronti del terzo geom. , provvedeva a chiamare in causa la Controparte_3 Organizzazione_1
3 Si costituiva la , la quale contestava i fatti dedotti dall'attore, deduceva l'esclusiva Organizzazione_1
responsabilità della ditta esecutrice dei lavori e il conseguente difetto di legittimazione passiva del
Condominio; chiedeva il rigetto della domanda dell'attore nonché della domanda di manleva, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata la c.t.u tecnica sul veicolo dell'attore; in seguito, con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 06.06.2023, il Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2023,
assegnandola poi a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Va rilevato, innanzitutto, che l'istante ha provveduto ad esperire il tentativo di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato al proprio atto introduttivo l'invito di negoziazione assistita inoltrato alla Controparte_1
il 07.03.2019, il 19.04.2019 e il 18.12.2019 ed al Condominio Corso Vittorio Emanuele
[...]
n. 19 ed alla a mezzo Pec del18.12.2019, (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice).
In diritto, la domanda deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (Cass. nn. 3651/2006; 15383; 15384/2006; 20427/2008;
5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva,
sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte degli attori del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia,
senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito,
4 inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ. nn. 1106/2011; 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civi.
N. 11016/2011). Il rapporto di custodia della cosa presuppone una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di intervenire su di essa, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 8005/2010; Cass. n.
858/2018; n. 16231/2005).
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno;
colui che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-
2011 n. 5910).
Nel caso in esame, occorre evidenziare, quanto al verificarsi dell'evento dannoso dedotto dalla parte attrice, ovvero della caduta dei ponteggi sull'autoveicolo Fiat 500X dell'istante, che lo stesso, oltre a non essere contestato, è provato dagli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria.
Innanzitutto, la legittimazione attiva, più precisamente la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio,
di , è provata mediante il deposito di copia del libretto di circolazione e della polizza di Parte_1
assicurazione della Fiat 500X, che attesta la qualità di proprietario del veicolo in capo allo stesso (cfr. doc. 4
e 5 della produzione di parte attrice).
Sono prodotti in atti, inoltre, il contratto di appalto tra il Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 19 in
Castellammare di Stabia e l'impresa , i verbali di assemblea Controparte_1
condominiali relativi all'esecuzione dei lavori e il verbale di montaggio dei ponteggi (cfr. doc. 1, 3, 5 della produzione del Condominio) nonchè la relazione di servizio della Polizia Municipale di Castellammare di
Stabia (cfr. doc. 9 della produzione dell'attore), che confermano che la ditta esecutrice dei lavori condominiali era la;
la copertura assicurativa del fabbricato Controparte_1
5 condominiale con la , non è contestata e, inoltre, è prodotto in atti il contratto di Organizzazione_1
assicurazione con le relative condizioni generali di contratto (cfr. doc. 8 della produzione del Condominio e doc. 3 della produzione della ). Organizzazione_1
Dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, intervenuta sul luogo dell'evento dannoso subito dopo il verificarsi dell'evento dannoso a seguito di segnalazioni di diversi inconvenienti dovuti anche alle avverse condizioni metereologiche, si evince che gli agenti intervenuti constatavano “che il ponteggio di tipo fisso a tubo-giunto e telai posto sulla facciata dello stabile di Corso
Vittorio Emanuele n. 19, rivolta su via Giacinto Gigante, era collassato su se stesso presumibilmente a causa del forte vento. Tale ponteggio durante la caduta danneggiava diverse auto in transito lungo Corso Vittorio
Emanuele in quegli istanti. Il ponteggio risultava essere stato allestito dalla Organizzazione_2
... Uno dei veicoli danneggiati risultava essere un'autovettura tipo Fiat 500X di colore
[...]
nero targata FD071WB di proprietà di ...”. Parte_1
Gli agenti verbalizzanti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, sigg.ri e Parte_3 [...]
, escussi quali testi all'udienza del 18.01.2022, hanno confermato quanto verbalizzato nella Tes_1
relazione di servizio in atti e hanno riconosciuto nei rilievi fotografici allegati le foto dagli stessi scattate al momento del sopralluogo, dichiarando di essere intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione presso la centrale operativa, di aver constatato il crollo del ponteggio e la presenza di veicoli danneggiati a causa della caduta dello stesso, ivi compresa l'autovettura Fiat 500, nonché di aver provveduto a far spostare tutte le auto presenti nelle vicinanze e di aver poi svolto gli accertamenti sulla proprietà dei veicoli danneggiati.
Nella stessa udienza è stato escusso quale teste il sig. , nipote dell'attore e Testimone_2
conducente della Fiat 500X al momento dell'evento dannoso, il quale ha dichiarato: “... era il 29 ottobre dell'anno 2018 ed io mi trovavo a bordo dell'autovettura modello Fiat 500X di proprietà di mio nonno,
procedendo sul Corso Vittorio Emanuele di Castellammare di Stabia con direzione verso Torre Annunziata;
era da solo in auto e ricordo che vidi proprio volare il ponteggio che si era staccato da un palazzo posto alla mia sinistra;
ho cercato di evitare la collisione ma non vi sono riuscito;
l'autovettura è stata colpita sulla parte anteriore del cofano, sul montante sinistro dell'auto sul parabrezza;
ho dovuto arrestare la marcia anche perché il ponteggio per terra mi impediva di procedere;
io non ho riportato lesioni ...”.
6 All'udienza del 26.04.2022è stato, altresì, escusso il teste , carrozziere dell'attore che si era Testimone_3
occupato della riparazione del veicolo Fiat 500X danneggiato, il quale ha riferito che “l'auto aveva danni alla parte anteriore, in particolare ricordo il cofano da sostituire, il paraurti anteriore, il parafango sinistro, il parabrezza anteriore e poi c'era il piantone sinistro da sostituire e la porta anteriore sinistra danneggiata.
Poi andava rifatta tutta la verniciatura della parte anteriore laterale sinistra ...”; il teste ha precisato di non aver redatto il preventivo di spesa di riparazione in atti, ma di riconoscere nello stesso tutte le riparazioni che andavano fatte all'auto.
Si osserva, in merito all'eccezione sollevata dal difensore del Condominio convenuto sulla incapacità a testimoniare ex art. 246 c.c. del teste , in quanto conducente del veicolo Testimone_2
danneggiato al momento del verificarsi dell'evento dannoso, che non può escludersi che lo stesso, in quanto conducente del veicolo danneggiato, possa avere un interesse attuale e concreto all'esito della lite proposta nei confronti del presunto responsabile (Cfr. Cass. civ. ordinanza n. 14468/2021 e n. 12660/2018;
sentenze n. 19121/2019, n. 19258/2015; n. 16541/2012, n. 13585/2004); si ricorda, tuttavia, che “la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata”. (Cass. SS.UU. sentenza n. 9456 del 06.04.2023).
Considerato che l'eccezione non è stata ribadita in sede di conclusioni, è possibile tener conto anche della dichiarazione testimoniale resa dal teste conducente del veicolo attoreo.
L'attore, inoltre, a conferma di quanto dedotto, ha depositato in atti ulteriore documentazione fotografica,
comprensiva sia di foto ritraenti i danni della Fiat 500X lamentati, sia di foto riproducenti il crollo dei ponteggi.
Questo giudice ritiene che dal complesso degli elementi probatori raccolti possano certamente ritenersi provati sia il fatto dedotto dall'attore, ovvero il crollo dei ponteggi al passaggio dell'autovettura Fiat 500X,
sia i danni riportati dall'autovettura sia il nesso causale tra l'evento dannoso e i danni di cui si chiede il risarcimento.
Ritiene, altresì, il Tribunale che, nella specie, il fatto dannoso debba essere ascritto ex art. 2051 c.c. alla ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione e manutenzione dello stabile condominiale, che ha provveduto
7 all'allestimento e alla collocazione dell'impalcatura per l'esecuzione dei lavori appaltati;
non può, invece,
configurarsi la responsabilità del Condominio, che non può essere considerato custode dell'impalcatura allestita dalla ditta appaltatrice.
Invero, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone che il soggetto abbia un "effettivo potere sulla cosa", comportante l'obbligo di vigilare sulla medesima e mantenerne il controllo;
nel caso in esame,
deve ritenersi che il ponteggio installato dalla ditta appaltatrice dei lavori, pur essendo annesso allo stabile
, non entra in custodia del Condominio, in quanto finalizzato esclusivamente allo svolgimento CP_4
dei lavori;
il condominio appaltante non è custode delle impalcature e dei ponteggi montati e allestiti dall'appaltatore a cui abbia affidato l'esecuzione di un'opera, non potendo rispetto a quei manufatti esercitare autonomamente, sul piano materiale e fisico, alcun atto o intervento volti a incidere sulla loro conformazione: conseguentemente, il condominio non è responsabile dei danni, di qualsiasi genere, che dalle impalcature e dai ponteggi siano derivati nella sfera di terzi, inclusi gli stessi condomini (cfr. sentenza
Tribunale Torre Annunziata n. 1476/2018; sentenza Tribunale di Messina n. 1238/2012; cfr. Cass. civ. n.
15176/ 2017; Cass. civ. n. 8522/2003).
Ciò posto, atteso che i ponteggi dalla cui caduta sono derivati i danni al veicolo dell'attore ricadono nella disponibilità materiale e nella sfera giuridica della ditta esecutrice dei lavori, da individuarsi, quindi, come custode affidataria della relativa manutenzione e sicurezza, i danni prodotti dal crollo dei ponteggi devono essere ascritti ex art. 2051 c.c. alla responsabilità della impresa convenuta.
A fronte dell'accertamento della riconducibilità eziologica dei danni riportati dal veicolo alla cattiva installazione dei ponteggi affidate alla custodia dell'impresa convenuta, quest'ultima, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, restando contumace, non ha allegato e dimostrato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ovvero di un evento naturalistico eccezionale e imprevedibile avente efficacia eziologica propria.
Invero, il Condominio convenuto ha dedotto quale causa di esclusione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. il verificarsi di eventi atmosferici di eccezionale portata, del tutto incontrollabili e configurabili come caso fortuito o forza maggiore, allegando ordinanza sindacale del 29.10.2018 di chiusura dei plessi scolastici di Castellammare di Stabia per avverse condizioni meteo ed articolo giornalistico di un quotidiano locale che confermava l'allerta meteo.
8 Parte attrice, nel contestare l'eccezione del Condominio ha allegato Bollettino Meteo della Org_3
attestante che la situazione metereologica nel territorio di Castellammare di Stabia era
[...]
classificata come ”; ha richiamato, altresì, il contenuto della relazione di servizio delle autorità Org_4
intervenute, secondo cui alla centrale operativa “erano stati segnalati diversi inconvenienti causati dalle forti piogge accompagnate da violenti raffiche di vento ...”, rilevando che tali condizioni metereologiche non erano tali da poter integrare l'esimente del caso fortuito.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza ha chiaramente escluso che vento molto forte e pioggia altrettanto forte possano integrare gli estremi del caso fortuito capace di interrompere il nesso causale trattandosi di fenomeni atmosferici che non presentano un elevato grado di improbabilità, anormalità,
accidentalità, e come tali non possono considerarsi imprevedibili (cfr. Cass. civ. n. 348/2020; sentenza
Tribunale Firenze n. 1323/2020). Ha precisato, altresì, che “In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni (Cass. civ. n. 2482/2018).
Invero, le particolari condizioni metereologiche potrebbero integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore solo, qualora, fosse possibile accertare, con il dovuto rigore, che esse costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare il crollo dell'impalcatura; tanto non è emerso nel caso in esame.
Ne consegue che va dichiarata la responsabilità esclusiva in ordine ai fatti per cui è causa della ditta
[...]
, che va, pertanto, condannata al risarcimento dei danni riportati dal veicolo Organizzazione_2
dell'istante in conseguenza del crollo dei ponteggi non correttamente installati sulla Parte_1
facciata del fabbricato condominiale.
I danni subiti dal veicolo Fiat 500X dell'attore sono provati sia dalla relazione di servizio Parte_1
della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia sia dalla documentazione fotografica in atti sia dal preventivo di spesa di riparazione della ” di Sant'Antonio Abate, Organizzazione_5 Controparte_5
sia dalle dichiarazioni testimoniali.
In particolare, si evidenzia che nella relazione di servizio, gli agenti verbalizzanti hanno provveduto alla descrizione dei danni riportati dal veicolo Fiat 500X, confermati a seguito dell'escussione in giudizio,
9 precisando di aver riscontrato sull'autovettura i seguenti danni: “ammaccatura zona laterale sinistra del cofano motore in prossimità del montante anteriore sinistro, con spostamento dalla propria sede del cofano stesso;
ammaccature in più punti del montante anteriore sinistro;
rottura parabrezza in prossimità
del posteriore sinistro;
graffiature varie nelle zone interessante dai danni”; i danni descritti coincidono con quelli risultanti dalla documentazione fotografica in atti e con quelli indicati nel preventivo di spesa, nel quale il teste , carrozziere che ha provveduto alla riparazione del veicolo, pur non avendo Testimone_3
redatto la stima, ha riconosciuto gli interventi necessari per la riparazione.
In ordine al quantum debeatur, con riferimento ai danni subiti dal veicolo il c.t.u. Persona_1
– le cui conclusioni appaiono adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e, pertanto,
[...]
condivisibili da questo giudice - sulla base della documentazione fotografica dell'autovettura danneggiata e della diretta ispezione del veicolo riparato, dopo aver riferito che “l'analisi delle riparazioni eseguite dimostra una qualità dell'esecuzione concretamente superiore alla media delle carrozzerie, sia per la uniformità delle tinte, che per la scelta dei materiali che per l'allineamento dei ricambi oltre che per l'utilizzo di materiale originale”, nel quantificare i danni ha precisato che “la stima dei danni, coerenti con quanto emerge dagli atti di causa, è stata eseguita utilizzando tutte le foto disponibili ed ammonta ad €
3.335,61 iva esclusa (€ 4.069,44 iva inclusa)”, allegando il dettaglio analitico delle voci di danno e dei costi.
Si ricorda che “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata, perché l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (cfr. Cass. civ. n. 14535/2013; n. 22580/2022; n.
1688/2010). Nel risarcimento del danno dovuto, pertanto, va compresa anche l'Iva.
In definitiva, l'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta a , è pari a Parte_1
€ 4.069,44, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (29.10.2018) a quella di pubblicazione della sentenza
– il tutto pari ad euro 4.355,62-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 4.355,62.
Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
10 Le spese di lite, nei rapporti tra e la , seguono la Parte_1 Organizzazione_2
soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147
del 13-8-2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del decisum, in ragione dello scaglione di riferimento da € 1.100,01 a € 5.200,00; va precisato che vengono applicati i valori medi previsti dal cennato scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e in ragione dell'importo complessivamente liquidato a titolo risarcitorio.
Le spese tra l'attore e il Condominio convenuto, tra l'attore e la , nonché tra il Organizzazione_1
Condominio e la , vanno compensate, tenendo conto della non uniformità della Organizzazione_1
giurisprudenza sull'attribuzione della responsabilità anche al Condominio committente.
Le spese di c.t.u vanno poste a carico della . Organizzazione_2
Quanto alla determinazione dell'ammontare effettivo delle spese di ctu, ritiene chi scrive che la somma prevista, all'udienza del 19.1.2023, a titolo di acconto, e pari ad euro 250,00, sia da ritenersi congrua quale liquidazione definitiva in favore dell'ausiliario: invero, dovendosi applicare, ai fini della liquidazione, il criterio tabellare previsto dall'art. 17 del DM 30 maggio 2002, va rilevato che, in ragione dell'importo determinato dal ctu a titolo di danno occorso al veicolo ( euro 4.069, 44), la cennata somma di euro 250,00
rientra tra il valore medio ( euro 198,76) e il valore massimo ( euro 265,00) previsti per le cause di valore con scaglione da euro 2.582,29 sino ad euro 4.069,44.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
1) dichiara la ditta esclusiva responsabile dell'evento Organizzazione_2
dannoso verificatosi in data 29.10.2018 in Castellammare di Stabia, Corso Vittorio Emanuele, in cui riportava danni l veicolo Fiat 500X di;
Parte_1
2) condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al Organizzazione_2
pagamento, in favore di , della somma di € 4.355,62, oltre interessi come in Parte_1
motivazione;
11 3) condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al Organizzazione_2
pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00
per compensi, oltre iva e c.p.a., se dovuti, ed oltre rimborso generale elle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Barile, dichiaratosi antistatario;
4) rigetta la domanda proposta nei confronti del Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 19 in
Castellammare di Stabia;
5) compensa tra le altre parti le spese di lite;
6) Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della , in Organizzazione_2
persona del legale rapp.te p.t.
Torre Annunziata, in data 19.1.2024
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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