Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/02/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16306/2022 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VERBOROSSO C.F._1
ARMANDO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 04/02/1972 C.F. Controparte_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.5.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 13/12/2022 ha adìto questo Tribunale Parte_1
e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 16.9.1999 a Zafferana Etnea con (Atto N. Controparte_1
45 Parte 2 Serie A anno 1999), nonché di porre a carico di parte resistente l'obbligo
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maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, convivente con la madre.
La ricorrente ha esposto che la figlia, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è ancora economicamente autosufficiente, avendo la stessa intrapreso un percorso di studi universitario.
Instauratosi il contraddittorio non si è costituita parte convenuta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1
che, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
[...]
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto di omologa n. cron. 2782/2018 del 14.8.2018 emesso nel procedimento n. R.G. 13711/2017, il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970) , risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
2 Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.9.1999 a Zafferana Etnea trascritto nei registri di detto Comune al N. 45 P. 2
S. A anno 1999.
La domanda di mantenimento della figlia maggiorenne è fondata e va accolta.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni
“si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
Nella specie la circostanza che la figlia, dell'età di 22 anni, abbia intrapreso un percorso di studi universitario, non ancora concluso, giustifica la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento, in favore della madre convivente, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia (in mancanza di domanda della figlia non può disporsi il versamento diretto dell'assegno a quest'ultima: v. Cass., n. 25300/2013).
In assenza di documentazione reddituale, l'assegno può quantificarsi nella somma di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (come già concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale), tenuto conto delle esigenze minime di sostentamento, di crescita e formazione della giovane.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G.
16306/2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e a Zafferana Etnea in data Parte_1 Controparte_1
16.9.1999, trascritto nei registri di detto Comune al N. 45 Parte 2 Serie A anno 1999.
3 Pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1
la somma mensile di euro 400,00, per il mantenimento della Parte_1
figlia somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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