Ordinanza collegiale 21 dicembre 2020
Sentenza 19 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 19/03/2021, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/03/2021
N. 00379/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2020, proposto da
Imsan Tarim Gida Akaryakit Teks. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Sti., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Tirri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di Treviso, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Venezia n. 439 del 5 marzo 2020;
nonché per il riconoscimento degli interessi legali collegati alla mancata e/o ritardata ottemperanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 e 25, d.l. n. 137 del 2020, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 439 del 5 marzo 2020 il Tribunale di Venezia: “ definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione: in accoglimento dell’appello, annulla l’ordinanza-ingiunzione impugnata e dispone la restituzione in favore dell’appellante di tutte le somme versate in esecuzione della stessa, ivi comprese le spese di custodia; condanna l’appellato alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano, per il primo grado, nell’importo di € 600,00 per compensi ed € 264,50 per esborsi, quanto al grado di appello, nell’importo di € 1.620,00 per compensi ed € 382,00 per esborsi, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge; distrae le spese in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente, allegando di aver provveduto alla notificazione della predetta sentenza all’Amministrazione resistente in data 14 maggio 2020, ne chiedeva l’ottemperanza e in particolare di disporre:
- “ il versamento in favore del ricorrente della somma di €. 7.164,00 (restituzione cauzione corrisposta – cfr. allegato 06, documento già prodotto in appello), €. 375,00 (restituzione spese custodia del mezzo già versate ditta Guadagnin – cfr. allegato 07, documento già prodotto in appello), oltre interessi dal giudicato ovvero dal 11.06.2020 ”;
- “ il versamento in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, della somma di €. 600,00 per compensi ed €. 264,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cnpaf, relativamente alle spese di primo grado”;
- “ il versamento in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, della somma di €. 1.620,00 per compensi ed €. 382,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cnpaf, relativamente alle spese di secondo grado ”.
Per un totale di €. 11.424,74 oltre interessi dal giudicato sulle somme già versate dalla ricorrente e chieste in refusione.
3. Questa Sezione, con ordinanza n. 1280 del 21 dicembre 2020, rilevava: - che non risultava depositato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza; - che non risultava visibile la documentazione attestante la prova della notifica della medesima sentenza, munita di formula esecutiva, all’Amministrazione resistente; - che al fine del decidere era necessario acquisire dall’Amministrazione resistente “ chiarimenti in ordine alla corresponsione degli interessi sulla somma capitale già corrisposta, in data 16 novembre 2020, in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Venezia n. 439, del 5 marzo 2020 ”.
Con la medesima ordinanza questa Sezione assegnava quindi alle parti termine per provvedere al deposito dei documenti richiesti.
3.1. In esecuzione di tale ordinanza la ricorrente produceva la prova dell’avvenuta notifica della sentenza all’Avvocatura di Stato e all’Amministrazione resistente, nonché memoria in cui evidenziava che ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 è sufficiente la notifica della copia semplice della sentenza, priva della formula esecutiva.
Non veniva invece depositata l’attestazione della mancata impugnazione della sentenza da ottemperare.
L’Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio né forniva i chiarimenti richiesti.
3.2. All’udienza del 10 febbraio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile.
In base al combinato degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114, comma 2, cod. proc. amm. possono essere oggetto del giudizio di ottemperanza esclusivamente le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice ordinario che siano passati in giudicato e unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica del provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con la prova del suo passaggio in giudicato.
Per giurisprudenza costante, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 35, comma 1, lett. b) e 114, comma 2, cod. proc. amm., deve ritenersi inammissibile il ricorso per l'ottemperanza ove la sentenza del giudice ordinario, di cui si chiede l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione, non rechi alcuna attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della stessa, mancando la prova del presupposto dell'azione costituito appunto dal giudicato (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 24 settembre 2020, n.163; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 3 novembre 2016, n. 688).
Va rilevato inoltre che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la prova del passaggio in giudicato deve avvenire in modo rituale (T.A.R. Umbria, Sez. I, 3 luglio 2020, n. 285).
In particolare, si afferma, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell'idonea certificazione ex art. 124 disp att. cod. proc. civ. (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 1 marzo 2019, n. 435).
La mera attestazione fatta dal ricorrente circa la mancata impugnazione nei termini, non può ritenersi atto idoneo a suffragare la definitività della sentenza, di cui si è domandata l'esecuzione, atteso che la parte non può derivare, da proprie dichiarazioni, elementi di prova a proprio favore ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 163 del 2020, cit.).
4.1. Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito tale prova rituale.
Anche a seguito dell’ordinanza n. 1280 del 21 dicembre 2020 parte ricorrente si è limitata infatti a produrre la prova dell’avvenuta notifica della sentenza all’Avvocatura di Stato affermando - senza provarlo - che avverso la stessa non è stata proposta impugnazione.
Né prova di tale ulteriore circostanza può essere desunta in forza del c.d. principio di non contestazione che - ai sensi degli artt. 115 cod. proc. civ. e 64, comma 2, cod. proc. amm. - opera esclusivamente nei confronti delle parti costituite.
Nel caso di specie infatti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Treviso non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
5. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO