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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia
Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 716/2023 promossa da:
res ER difeso e rappresentato da avv Giulio Magliano che lo Parte_1 difende e rappresenta per procura in atti
RICORRENTE contro con sede in Roma via Grezar n. 14, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e per esso dott. in qualità di CP_2
responsabile del Contenzioso Regionale PIEMONTE e di procuratore speciale di
[...]
, con elezione di domicilio a Lecce in via Scarambone n. 56, in virtù Controparte_1
di mandato steso su foglio separato firmato digitalmente dal dott. e dall'avv. CP_2
Caprioli il quale appone anche la firma digitale.
C.F. , già Controparte_3 Parte_2 P.IVA_1 CP_4
, quale legittimato passivo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. Parte_3
14 settembre 2015 n. 149, nella persona del Dott. , Direttore delegato CP_5
dell' , rappresentato, come da delega depositata Parte_4 nel fascicolo telematico, dall'Avv. Dario Messineo, funzionario responsabile Processo Legale, Con elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell' , siti in Via San Giovanni Bosco, n. Pt_2
13/B,
pagina 1 di 5 CONVENUTI
ad oggetto: Opposizione intimazione di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69, si osserva ha esposto che in data 27.6.23 gli era stata notificata intimazione di pagamento di Parte_1
n. 037 2023 9001312681000, relativa ( anche) alla cartella esattoriale n. Controparte_7
037 2012 000163455200 di euro 67.831,28 indicate come notificata in data 11.12.2012 per contributi eccepiva quindi il decorso del termine prescrizionale di 5 anni in quanto l'unico atto interruttivo CP_8 validamente notificato all'esponente fosse costituito da un avviso di intimazione di pagamento, numero 03720209000773441/00, a mezzo pec in data 06/02/2020, successivo al maturare Parte_5 della prescrizione, chiedeva annullarsi gli atti impignati.
e si sono costituite in giudizio resistendo al ricorso. Controparte_7 CP_9
Co D . così ricostruiva la vicenda processuale: al era stata notificata in data 22.1.2011 Pt_1
l'ordinanza ingiunzione n. 19/2011, prot. 1162 come da documentazione prodotta, in mancanza di pagamento e di proposizione di alcun ricorso giudiziario, ai sensi degli artt. 22 l. 689/1981, le somme richieste venivano iscritte a ruolo n. 1917, reso esecutivo in data 05/12/2011; in data
12/10/2023, notificato alla parte il ricorso in opposizione depositato al Tribunale di Pt_1
Cuneo; eccepiva la sua legittimazione passiva perchè eventuali vizi afferivano alla fase successiva alla formazione del ruolo portato in riscossione da Controparte_7 eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva in quanto aveva prestato solo
[...] attività di riscossione;
in relazione alla eccezione di prescrizione rilevava essere stati posti in essere validi atti interruttivi notificati e all'uopo richiamava il doc., 9 e cioè la cartella esattoriale
03720179000763182000, notificata il 13.09.2017 mediante deposito presso casa comunale + invio avviso avvenuto deposito mediante raccomandata ricevuta dal ( padre del Persona_1
) in data 19.9.23; poiché l'intimazione di pagamento era stata notifica a Parte_1 Pt_1
in data 27.6.23, a quel momento la prescrizione quinquennale non era ancora maturata.
[...]
impugnava con querela di falso il documento inserito nel documento 9 dato dalla Pt_1 raccomandata c.d. informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale, in quanto pagina 2 di 5 negava che la sottoscrizione a nome “ era stata resa di suo pugno, ma il sub- Persona_1 procedimento si chiudeva per la rinuncia alla impugnazione, in quanto ammetteva Controparte_7 che la firma sull'avviso “ non era di , in quanto produceva Persona_1 Parte_1 certificato stato famiglia che attestava che padre e figlio vivevano al medesimo indirizzo.
Il ricorrente eccepiva quindi la tardività della produzione dello stato di famiglia. insisteva perché la produzione fosse ammessa e precisava essere necessitata per la Controparte_7 proposta querela di falso.
La causa era quindi decisa.
Premesso che le eccezioni di difetto di legittimazione appare superabile richiamando l'art 39 d.lgs
112/99, si deve valutare se la cartella esattoriale 03720179000763182000 sia stata notificata nei tempi e modi indicati dalla e quindi in tempo utile per interrompere la prescrizione CP_7 quinquennale.
Orbene, ritenuto che il documento dato dallo stato di famiglia può ritenersi prodotto tempestivamente perché effettivamente la produzione è stata necessitata dalla proposizione da parte del della querela di falso, premesso ancora che la collocazione del documento nel Pt_1 fascicolo principale o nel sub appare irrilevante non potendosi intendere i due “fascicoli” entità tra loro incomunicabili, si osserva.
E' pacifico che la raccomandata c.d. informativa ( dell'avviso depositato) presenta tali diciture: in alto a sx è scritto il il nome del destinatario come “ ”, in basso vi è la firma Parte_1
“ come “destinatario”. Persona_1
Giova quindi richiamare le ricorrenti pronunce giurisprudenziali rilevanti in tema.
“in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.” (Nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione). Cass. 26864/2014
“In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e
140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale,
pagina 3 di 5 avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico.” Cass ord
24780/2018:
Tanto premesso, se anche si volesse fare applicazione della normativa della L. 890/82 lì ove prevede che “l'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa al destinatario, la firma deve essere seguita … dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di famigliare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo”, non può non rilavarsi che la fede privilegiata che assiste il tenore dell'avviso è limitata a circostanze fattuali discendenti della diretta percezione dell'incaricato della consegna in ordine alla corrispondenza, nella sua attività di identificazione del soggetto cui è indirizzata la notificazione dell'atto racchiuso nel plico, asseverati dall'addetto postale, e cioè all'avvenuto accesso dello stesso all'indirizzo menzionato sul plico, qualora il recapito avvenga a mani di persona diversa dal destinatario, la relativa data, l'interpello alla persona rinvenuta in tale luogo in ordine alle sue qualità soggettive (appunto di destinatario, di famigliare convivente, ecc.), e la risposta ricevuta in proposito.
Conclusivamente si deve ritenere che la cartella esattoriale 03720179000763182000 sia stata notificata correttamente al , nei tempi e modi indicati dalla Agenzia – settembre Parte_1
2017 - e quindi in tempo utile per interrompere la prescrizione quinquennale.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per 3 fasi, ritenendo il valore dato dalla somma ingiunta, secondo il DM 147/22
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Respinge il ricorso
- Per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di Controparte_11
e di liquidate per ciascuna di tali parti, in euro 3.689,00 per
[...] Controparte_7 onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto
- Motivazione in 60 gg.
Cuneo, 19.3.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia
Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 716/2023 promossa da:
res ER difeso e rappresentato da avv Giulio Magliano che lo Parte_1 difende e rappresenta per procura in atti
RICORRENTE contro con sede in Roma via Grezar n. 14, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e per esso dott. in qualità di CP_2
responsabile del Contenzioso Regionale PIEMONTE e di procuratore speciale di
[...]
, con elezione di domicilio a Lecce in via Scarambone n. 56, in virtù Controparte_1
di mandato steso su foglio separato firmato digitalmente dal dott. e dall'avv. CP_2
Caprioli il quale appone anche la firma digitale.
C.F. , già Controparte_3 Parte_2 P.IVA_1 CP_4
, quale legittimato passivo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. Parte_3
14 settembre 2015 n. 149, nella persona del Dott. , Direttore delegato CP_5
dell' , rappresentato, come da delega depositata Parte_4 nel fascicolo telematico, dall'Avv. Dario Messineo, funzionario responsabile Processo Legale, Con elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell' , siti in Via San Giovanni Bosco, n. Pt_2
13/B,
pagina 1 di 5 CONVENUTI
ad oggetto: Opposizione intimazione di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69, si osserva ha esposto che in data 27.6.23 gli era stata notificata intimazione di pagamento di Parte_1
n. 037 2023 9001312681000, relativa ( anche) alla cartella esattoriale n. Controparte_7
037 2012 000163455200 di euro 67.831,28 indicate come notificata in data 11.12.2012 per contributi eccepiva quindi il decorso del termine prescrizionale di 5 anni in quanto l'unico atto interruttivo CP_8 validamente notificato all'esponente fosse costituito da un avviso di intimazione di pagamento, numero 03720209000773441/00, a mezzo pec in data 06/02/2020, successivo al maturare Parte_5 della prescrizione, chiedeva annullarsi gli atti impignati.
e si sono costituite in giudizio resistendo al ricorso. Controparte_7 CP_9
Co D . così ricostruiva la vicenda processuale: al era stata notificata in data 22.1.2011 Pt_1
l'ordinanza ingiunzione n. 19/2011, prot. 1162 come da documentazione prodotta, in mancanza di pagamento e di proposizione di alcun ricorso giudiziario, ai sensi degli artt. 22 l. 689/1981, le somme richieste venivano iscritte a ruolo n. 1917, reso esecutivo in data 05/12/2011; in data
12/10/2023, notificato alla parte il ricorso in opposizione depositato al Tribunale di Pt_1
Cuneo; eccepiva la sua legittimazione passiva perchè eventuali vizi afferivano alla fase successiva alla formazione del ruolo portato in riscossione da Controparte_7 eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva in quanto aveva prestato solo
[...] attività di riscossione;
in relazione alla eccezione di prescrizione rilevava essere stati posti in essere validi atti interruttivi notificati e all'uopo richiamava il doc., 9 e cioè la cartella esattoriale
03720179000763182000, notificata il 13.09.2017 mediante deposito presso casa comunale + invio avviso avvenuto deposito mediante raccomandata ricevuta dal ( padre del Persona_1
) in data 19.9.23; poiché l'intimazione di pagamento era stata notifica a Parte_1 Pt_1
in data 27.6.23, a quel momento la prescrizione quinquennale non era ancora maturata.
[...]
impugnava con querela di falso il documento inserito nel documento 9 dato dalla Pt_1 raccomandata c.d. informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale, in quanto pagina 2 di 5 negava che la sottoscrizione a nome “ era stata resa di suo pugno, ma il sub- Persona_1 procedimento si chiudeva per la rinuncia alla impugnazione, in quanto ammetteva Controparte_7 che la firma sull'avviso “ non era di , in quanto produceva Persona_1 Parte_1 certificato stato famiglia che attestava che padre e figlio vivevano al medesimo indirizzo.
Il ricorrente eccepiva quindi la tardività della produzione dello stato di famiglia. insisteva perché la produzione fosse ammessa e precisava essere necessitata per la Controparte_7 proposta querela di falso.
La causa era quindi decisa.
Premesso che le eccezioni di difetto di legittimazione appare superabile richiamando l'art 39 d.lgs
112/99, si deve valutare se la cartella esattoriale 03720179000763182000 sia stata notificata nei tempi e modi indicati dalla e quindi in tempo utile per interrompere la prescrizione CP_7 quinquennale.
Orbene, ritenuto che il documento dato dallo stato di famiglia può ritenersi prodotto tempestivamente perché effettivamente la produzione è stata necessitata dalla proposizione da parte del della querela di falso, premesso ancora che la collocazione del documento nel Pt_1 fascicolo principale o nel sub appare irrilevante non potendosi intendere i due “fascicoli” entità tra loro incomunicabili, si osserva.
E' pacifico che la raccomandata c.d. informativa ( dell'avviso depositato) presenta tali diciture: in alto a sx è scritto il il nome del destinatario come “ ”, in basso vi è la firma Parte_1
“ come “destinatario”. Persona_1
Giova quindi richiamare le ricorrenti pronunce giurisprudenziali rilevanti in tema.
“in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.” (Nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione). Cass. 26864/2014
“In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e
140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale,
pagina 3 di 5 avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico.” Cass ord
24780/2018:
Tanto premesso, se anche si volesse fare applicazione della normativa della L. 890/82 lì ove prevede che “l'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa al destinatario, la firma deve essere seguita … dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di famigliare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo”, non può non rilavarsi che la fede privilegiata che assiste il tenore dell'avviso è limitata a circostanze fattuali discendenti della diretta percezione dell'incaricato della consegna in ordine alla corrispondenza, nella sua attività di identificazione del soggetto cui è indirizzata la notificazione dell'atto racchiuso nel plico, asseverati dall'addetto postale, e cioè all'avvenuto accesso dello stesso all'indirizzo menzionato sul plico, qualora il recapito avvenga a mani di persona diversa dal destinatario, la relativa data, l'interpello alla persona rinvenuta in tale luogo in ordine alle sue qualità soggettive (appunto di destinatario, di famigliare convivente, ecc.), e la risposta ricevuta in proposito.
Conclusivamente si deve ritenere che la cartella esattoriale 03720179000763182000 sia stata notificata correttamente al , nei tempi e modi indicati dalla Agenzia – settembre Parte_1
2017 - e quindi in tempo utile per interrompere la prescrizione quinquennale.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per 3 fasi, ritenendo il valore dato dalla somma ingiunta, secondo il DM 147/22
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Respinge il ricorso
- Per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di Controparte_11
e di liquidate per ciascuna di tali parti, in euro 3.689,00 per
[...] Controparte_7 onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto
- Motivazione in 60 gg.
Cuneo, 19.3.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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