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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 929 / 2023 R.G. promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c depositato in data 14.2.202,
DA con sede legale in Milano, Piazza Duomo, via Agnello 1 codice fiscale e numero di Parte_1
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , in persona P.IVA_1 dell'Avv. Maria Pia Luisa Mazzucco (C.F. ), a tanto abilitata giusta procura dd. C.F._1
20.3.2020, Rep. n. 5258 Racc. n. 3543 notaio di Milano, a propria volta Persona_1
procuratore di con sede in Milano – Via San Prospero n. 4 – codice fiscale, Controparte_1
partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , P.IVA_2
società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della L. 130/99 iscritta al n. 35140.3 dell'Elenco delle Società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti istituito presso la Banca d'Italia in forza di procura speciale dd. 18.3.2020 Rep. n. 5248 Racc. n. 3536 notaio di Milano, Persona_1
rappresentata e difesa- come da procura in atti- dall'avv. Caterina Colucci (C.F.
) del Foro di Venezia, p.e.c. con C.F._2 Email_1
domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (Ve), via Asseggiano n. 218 (che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC indicato)
Attrice - Ricorrente
CONTRO
1) , nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_2
(VI), in Via Silvestri n. 3, codice fiscale;
CodiceFiscale_3
2) in persona del legale Parte_2
rappresentante, , con sede in Torri di Quartesolo (VI), Via Pola n. 30, C.F. e P.I. Parte_3
; P.IVA_3
pagina 1 di 19 entrambi i convenuti rappresentati e difesi come da procure in atti dall'avv. Riccardo Canilli (C.F.
- pec: del Foro di Vicenza, CodiceFiscale_4 Email_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Riccardo Canilli in Vicenza, Contrà Santa
Corona n. 9;
-Convenuti-
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 codice civile .
CONCLUSIONI
(causa in decisione dal 4.11.2024 ) della attrice quale procuratore di come da foglio di precisazioni Parte_1 CP_1
delle conclusioni, che si trascrivono:
“Tutto ciò premesso, a mezzo della procuratrice come sopra Controparte_1 Parte_1
rappresentata e difesa, conferma e precisa come segue le proprie conclusioni:
Per tutte le ragioni evidenziate nel ricorso introduttivo e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dichiarare l'inefficacia – ex art. 2901 c.c. – nei confronti di del Controparte_1
contratto di compravendita stipulato in data 6.11.2019, con atto rogitato dal Notaio Dott.
[...]
di Padova (Rep. 52.413 – Racc. n. 29.579), avente ad oggetto l'immobile sito in AM Per_2
NO (VI) Via Silvestri n. 3, censite come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di AM NO (VI), Foglio 7 (sette), particella n. 1228 sub 7,
Via L. Silvestri, piano 1, cat. A/2, cl. 3, consist. vani 6,5, sup. cat. totale mq. 155, R.C. Euro 721,75
(appartamento) e particella n. 1228 sub 18, Via L. Silvestri, piano S1, cat. C/6, cl. 3, consist. mq. 38, sup. cat. totale mq. 42, R.C. Euro 105,98 (garage).
Ordinando al Conservatore dei RR.II. competente ogni conseguente trascrizione.
Spese e competenze professionali interamente rifusi.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione della CTU ex adverso richiesta, in quanto superflua ed irrilevante, per tutte le ragioni evidenziate nella ns. (II) Memoria.” dei convenuti e CP_2 Parte_2
come da foglio di precisazioni delle conclusioni, che si trascrivono:
“Il procuratore dei convenuti, previa dichiarazione di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse formulate dalla controparte, così precisa le seguenti conclusioni:
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o ad agire in capo ad procuratrice di per tutti i motivi esposti in atti. Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 19 Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate da procuratrice di Parte_1 CP_1
in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto, per carenza di legittimazione attiva
[...]
in capo alla ricorrente e comunque per tutte le ragioni esposte in atti.
In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria: si insiste affinché vengano ammesse le istanze istruttorie già formulate in atti
e non ammesse” .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. procuratore di Parte_1 Controparte_1 conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale e la CP_2 Controparte_3
per sentir accertare e dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art.
[...]
2901 c.c., del contratto di compravendita stipulato tra le parti convenute avanti al Notaio dott.
[...]
di Padova (Rep. 52.413, Racc. 29.579) in data 06.11.2019, avente ad oggetto il compendio Per_2
immobiliare di proprietà di , sito a AM NO (VI) in Via Silvestri n. 3. CP_2
La ricorrente-attrice agiva nei confronti di e della CP_2 [...]
affermandosi creditrice di , quale garante di DR S.r.l ( società Controparte_3 CP_2 dichiarata fallita nel 2017), per l'esposizione maturata da detta società in forza del contratto di finanziamento del 29.10.2010 (finanziamento dove mutuanti risultavano un gruppo di istituti di credito e tra essi SA di AR di AN s.p.a ed ora in quanto cessionaria dei crediti CP_1
di SA di AR di AN s.p.a ai sensi della legge sulla cartolarizzazione n. 130/1999 e in forza di contratto di cessione in blocco del 30.6.2016 ai sensi degli artt. 1 e 4 legge 1999 n. 130 e art. 58 TUB ) .
I convenuti si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
28.4.2023, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente e, sempre in via preliminare, chiedendo la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.
I convenuti nel merito, contestavano integralmente le affermazioni e le deduzioni attoree, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto, nonché la rilevanza probatoria della documentazione prodotta a corredo del ricorso, e chiedevano pertanto l'integrale rigetto delle domande proposte dalla attrice ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 9.5.2023, il Giudice, ritenendo che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il giorno 11.7. 2023. Successivamente all'udienza dell'11.7.2023 il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma VI) c.p.c.
pagina 3 di 19 Successivamente all'udienza del 14.11.2023, ritenendo la causa matura per la decisione senza la necessità di espletare alcuna attività istruttoria, il Giudice provvedeva a fissare l'udienza del 24.5.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.5.20224 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini in epigrafe trascritti.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica .
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di sentire le parti sulla richiesta di rimessioni in termini formulata dalla attrice in relazione al deposito tardivo della comparsa conclusionale.
All'udienza del 14.11.2024 il giudice accoglieva la richiesta della attrice di rimessione in termini;
i procuratori delle parti precisavano nuovamente le conclusioni ( nei termini già precisati ) e rinunciavano ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche e il giudice tratteneva la causa in decisione. La causa trattenuta in decisione viene ora decisa.
Motivi della decisione
La domanda svolta da quale procuratrice di per quanto di Parte_1 CP_1
ragione va accolta essendo risultata fondata per i seguenti motivi.
1) Sussistono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda attorea vale a dire:
a) l'esistenza di un credito in capo a parte attrice (va tenuto conto della nozione di credito assunta pacificamente dalla giurisprudenza che la intende anche in senso ampio comprensiva della ragionevole aspettativa pur se non accertata in giudizio con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità - Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/06/2020, n. 10522 ; Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 18/01/2023, n. 1414 ) ;
b) il compimento di un atto negoziale di disposizione in senso peggiorativo (in senso anche solo qualitativo o comunque tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito) del patrimonio da parte del debitore, con il limite dell'art. 2901 c.3 codice civile (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/07/2018, n. 19207 ; Cass. civ. sez. I, ord. 06.03.2018 n. 5269 che ha ribadito che nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale);
pagina 4 di 19 c) il conseguente eventus damni inteso quale pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/07/2018, n. 19207 );
d) l'elemento soggettivo “ consilium o scientia fraudis” intesa nel caso di specie (posto che oggetto di causa è un atto oneroso successivo al sorgere del credito) ex art. 2901 comma 1, n.1 e n.2 codice civile come conoscenza del debitore e consapevolezza del terzo di recare pregiudizio ai creditori. ( Si rinvia alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori generico">; non è richiesta la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore – vedi
Cass., Sez. III, 15/10/2021, n. 28423 “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. “- ).
Infatti alla luce del materiale probatorio acquisito in atti il Giudice ritiene raggiunta la prova di tutti i suindicati presupposti.
a) Sulla legittimazione all'esercizio dell'azione.
Quanto al diritto di credito parte attrice ne ha fornito adeguata prova producendo :
* il contratto di finanziamento di cui alla scrittura privata Notaio Dott. di Persona_3
Trieste di data 29.10.2010 (Rep.102385 – Racc. 15681) concesso da un gruppo di banche, tra cui la
SA di AR di AN S.p.A. (partecipante al 35,71% e, quindi, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.500.000,00) alla società YD S.r.l (doc. 2 ricorrente);
** l'atto di quietanza di euro 5.000.000,00, relativa alla erogazione della somma di cui al contratto di finanziamento, a rogito del Notaio Dott. del 29.10.2010 Rep. 102389 e Persona_3
Racc. 15685 (doc. 3 ricorrente);
***l'atto datato 29.10.2010 (munito di data certa timbro postale 2.11.2010) sottoscritto da con il quale si è costituito garante nei confronti delle banche CP_2 CP_2
finanziatrici ( e tra esse anche di SA di AR di AN s.p.a. ) delle obbligazioni derivanti dal predetto contratto di finanziamento di cui alla scrittura privata di data 29.10.2010 Rep.102385 –
Racc. 15681 Notaio Dott. (doc. 4 ricorrente ); Persona_3
pagina 5 di 19 **** la lettera di revoca del finanziamento suindicato con passaggio a sofferenza dei relativi utilizzi e richiesta di immediato pagamento, del 05.03.2015 inviata da SA di AR di AN
s.p.a. alla debitrice principale YD s.r.l ed anche al garante (doc.13 ricorrente) ; CP_2
*****la prova della insolvenza di YD s.r.l (di cui risulta essere CP_2
amministratore unico - vedi visura C.C.I.A.A prodotta dalla attrice quale doc. 21- ) dichiarata fallita dal Tribunale di Padova in data 20.12.2017 (doc.21 e doc.6 attoreo – verbale del 23.3.2028 dello stato passivo del fallimento di YD SR ).
Il Giudice ritiene che i dati suindicati provano l'assunto attoreo circa la anteriorità del sorgere del credito (che va inteso anche in senso ampio come ragione di credito) verso il debitore il garante
(credito che risale al 29.10.2010 data di sottoscrizione da parte di della CP_2 CP_2
garanzia per i finanziamenti erogati dalla banca ad YD s.r.l) rispetto all'atto dispositivo per cui è causa che è l'atto di compravendita del 6.11.2019 con il quale , riservando per sè il CP_2
diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cod. civ, ha venduto alla Parte_4
la proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale in
[...]
Comune di AM NO (VI), via Silvestri n. 3 per il corrispettivo di euro 40.000,00.
Va poi aggiunto che l'eccezione sollevata dai convenuti relativa alla intervenuta decadenza della ricorrente dalla garanza fideiussoria ex art. 1957 c.c. nei confronti del garante per CP_2 non aver l'istituto di credito agito nei confronti della debitrice principale YD s.r.l nel termine di sei mesi dal passaggio a sofferenza, non risulta fondata tenuto conto che ha sottoscritto CP_2
un contratto autonomo di garanzia come precisato espressamente nel medesimo atto datato
29.11.2010 (doc.4 attoreo) .
Il testo è chiaro nel senso che l'intenzione dei contraenti ( garanti ) che si ricava dalla piana lettura del testo ex art. 1362 - 1362 c.c. è quella di sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia posto che i garanti non solo hanno dichiarato espressamente di sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia ma, all'evidente fine di dimostrare di aver ben compresi gli effetti dell'atto voluto, ne hanno precisato gli effetti e tra essi vi è anche la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c.
Per chiarezza espositiva si riporta il testo ( doc. 4 attoreo) .
“ (..) i garanti danno atto che la presente garanzia costituisce un contratto autonomo di garanzia;
pertanto i medesimi garanti non potranno sollevare contestazioni o eccezioni di sorta, in particolare ove fossero applicabili, quelle di cui agli articoli 1939 ( “ validità della fideiussione”) 1941 ( “limiti della fideiussione ”) 1944 ( “ obbligazione del fideiussore“) con esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
1945 (“eccezioni opponibili dal fideiussore “), 1955 (“liberazione del fideiussore per fatto del creditore“) e 1957 (
“scadenza dell'obbligazione principale “) del codice civile che si devono intendere con la presente espressamente rinunciate a tutti gli effetti, nonché contestazioni o eccezioni collegate al contratto di
pagina 6 di 19 finanziamento o a qualunque altro rapporto comunque coinvolgente le CI , la Società e/o i garanti “ (NB l'enfasi è dello scrivente) .
Infatti al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c., atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (Cass. civ. sez. III, 12.2.2015 n. 2762).
Peraltro il Giudice rileva che la SA di AR di AN s.p.a. risulta aver inviato la lettera di revoca del finanziamento suindicato con passaggio a sofferenza dei relativi utilizzi e richiesta di immediato pagamento del 5.3.2015 non solo alla debitrice principale YD s.r.l (di cui amministratore unico risulta dal 2008 vedi visura CCIAA doc.21 attoreo- società CP_2
dichiarata fallita a dicembre 2017) ma anche al garante (doc.13 ricorrente). CP_2
Comunque, in definitiva, ai fini del presente giudizio va tenuto conto della nozione di credito assunta pacificamente dalla giurisprudenza che la intende anche in senso ampio comprensiva della ragionevole aspettativa pur se contestata e non accertata in giudizio con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità (cfr. la citata Cass. civ. sez. VI-3 , ord. 03.06.2020 n . 10522).
a.1) Sussiste la legittimazione ad agire della attrice.
Sulla legittimazione attiva e/o ad agire di Controparte_1
I convenuti in via preliminare hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva di CP_1
in relazione alla avvenuta cessione del credito già vantato da SA di AR di AN s.p.a.
[...]
e alla mancata inclusione del credito stesso nella cessione in blocco in suo favore .
Orbene il Giudice ritiene che all'esito del dibattito processuale risulta provata la legittimazione sostanziale di poichè l'attrice ha prodotto: CP_1
A) non solo la Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, n.83 del 14.7.2016 (doc.1 attoreo) dove a pagina 24 come stabilito dall'art. 58 TUB è stata resa pubblica mediante inserzione nella Gazzetta
Ufficiale (ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) nella misura in cui richiamato dalla Legge 130 unitamente alla informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007) l'operazione di cartolarizzazione di cui al contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 30.6.2016 in forza del quale ha acquistato pro-soluto crediti da SA di AR di AN S.p.a (si tratta Controparte_1 dei crediti verso: “ i soggetti (i “Debitori Principali”) cui sono stati erogati finanziamenti in varie forme tecniche (i “Finanziamenti”) e i soggetti che garantiscono il pagamento o il rimborso delle somme dovute al pagina 7 di 19 Cedente ai sensi dei contratti di Finanziamento (gli “Obbligati” e, insieme ai Debitori Principali, i “Debitori
Ceduti”), di proprietà di CR AN”) .
Si riporta per chiarezza espositiva il testo dell'avviso:
“ (“ o l'”Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi Controparte_1 CP_1
e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 130, da SA di AR di AN S.p.A. (“CR
AN” o il “Cedente”), in base ad un contratto di acquisto di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il
“Contratto di Cessione”), concluso in data 30 giugno 2016 (la “Data di Sottoscrizione”), con efficacia economica dal 31 dicembre 2015 (la “Data di Efficacia Economica”), tutti i crediti del Cedente, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione agli stessi (i “Crediti”), verso i soggetti (i “Debitori Principali”) cui sono stati erogati finanziamenti in varie forme tecniche (i “Finanziamenti”) e i soggetti che garantiscono il pagamento o il rimborso delle somme dovute al Cedente ai sensi dei contratti di Finanziamento (gli “Obbligati”
e, insieme ai Debitori Principali, i “Debitori Ceduti”), di proprietà di CR AN) ( ..) “ .
B) L'attrice ha prodotto anche il contratto di cessione in blocco dei crediti del 30.6.2016 (si rinvia al doc.18 attoreo prodotto con nota del 10.7.2023 e poi nuovamente prodotto con nota 8.9.2023 dove nella scheda n.4 viene indicato tra i crediti ceduti unitamente alle garanzie quale Per_4
con il numero di NDG 100541594 la società YD s.r.l con socio unico (vedi pagina n. 31
[...]
del contratto 30.6.2026 che indica NDG 100541594 - 1159801 e NDG 100541594 – 1159802, nonché pagine n. 44 e n.54 ) .
I suindicati codici NDG risultano pure indicati nell'avviso della Gazzetta Ufficiale - parte seconda- del 14.7.2016 n. 83 (vedi doc. 1 e doc. 1 A attoreo e comunque la dichiarazione della cedente SA di AR di AN S.p.a prodotta dalla attrice quale doc. 19 offre ulteriore conferma di quanto già sufficientemente dimostrato con il contratto di cessione dei crediti del
30.6.2016 e la Gazzetta Ufficiale ) .
Il Giudice rileva, in aggiunta, che accanto agli elementi suindicati, l'aver prodotto :
- il contratto di finanziamento del 29.10.2010 contente il finanziamento fondiario (articolo
2.1.1 e 2.1.2 del contratto) e il finanziamento chirografario (art.
2.1.3 del contratto del 29.10.2010) dove mutuanti risultano un gruppo di Banche e tra esse SA di AR di AN S.p.a per la quota del 35,71 % del finanziamento fino alla concorrenza di euro 2.500.000,00 (doc.2 attoreo : scrittura privata Notaio Dott. di Trieste di data 29.10.2010 Rep.102385 – Racc. Persona_3
1568);
-l'atto di quietanza 29.10.2010 dove viene indicato in euro 1.785.714,29 il finanziamento erogato da SA di AR di AN S.p.a (doc.3 : atto di quietanza a rogito del Notaio Dott.
del 29.10.2010 Rep. 102389 e Racc. 15685); Persona_3
pagina 8 di 19 -l'atto di garanzia datato 29.10.2010 sottoscritto da ( doc.4: dichiarazione munita CP_2
di data certa in data 2.11.2010);
-le comunicazioni di SA di AR di AN s.p.a di revoca degli affidamenti e messa in mora di data 5.3.2015 inviate a YD SR e ai garanti e tra essi (doc.13raccomadata CP_2
del 5.3.2015 ); orbene tutti i suindicati documenti probatori del credito (peraltro tutti muniti di data certa anteriore alla cessione in blocco dei crediti del 30.6.2016) prodotti dalla attrice, dimostrano che essi non sono più nella disponibilità di SA di AR di AN s.p.a ma sono passati nella disponibilità di e tale dato dimostra con certezza che ha acquistato a CP_1 CP_1
titolo derivativo da SA di AR di AN s.p.a il credito oggetto di causa ( sorto in data
29.10.20210 a seguito del rilascio della garanzia a favore di SA di AR di AN s.p.a da parte del garante doc.4 attoreo- ) . CP_2
In definitiva il Giudice ritiene che le suindicate produzioni documentali da parte della attrice
(rappresentata da assumono valenza decisiva unitamente ai dati CP_1 Parte_1
documentali (doc.1 attoreo : GU del Parte seconda n.83 del 14.7.2016 e doc. 18 attoreo: contatto di cessione in blocco del 30.6.2016 ) e provano che il credito oggetto di causa verso il debitore principale
YD SR e il garante va con certezza ricompreso tra quei crediti che sono stati CP_2
acquistati a titolo derivativo da con la cessione del 30.6.2016 intercorsa tra la Controparte_1
cedente SA di AR di AN S.p.a e la cessionaria Controparte_1
Va infatti considerato che la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito può essere dimostrata, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni ( vedi Corte di
Cass. 22.06.2023 n. 17944) e nel caso di specie il Giudice ritiene che il compendio probatorio – sopra indicato- offerto dalla attrice contenga elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, che consentono di ritenere raggiunta la prova della riconducibilità dello specifico credito oggetto di causa a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione del 30.6.2016 e quindi risulta verificata la legittimazione sostanziale della società cessionaria Controparte_1
a.2) Sulla legittimazione processuale di Parte_1
Sulle eccezioni sollevate dai convenuti a pagina 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta laddove i convenuti contestano che “che l'asserito credito per cui è causa sia ricompreso tra quelli oggetto della procura conferita dalla presunta cessionaria ad nonché, quindi, della procura CP_1 Parte_1 alle liti conferita da all'avv. Caterina Colucci, di cui conseguentemente si eccepisce l'esistenza e/o Parte_1 la nullità.”.
pagina 9 di 19 Il giudice ritiene provata la legittimazione ad agire dell'attrice quale Parte_1
rappresentante di posto che ha documentato il potere conferitole da CP_1 Parte_1
che è la titolare del credito oggetto di causa, di agire anche in giudizio per il recupero CP_1
in generale di tutti i crediti di e quindi tra essi anche del credito in oggetto CP_1
producendo:
*la procura speciale conferita alla società da con atto in data Parte_1 CP_1
18.3.2020, notaio di Milano - Rep. n. 5248, Racc. n. 3536 (doc. 16 attrice) la procura Persona_1
suddetta prevede espressamente al punto b1) la facoltà di “ delegare, in tutto o in parte i poteri sopra indicati agli amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti di in conformità alle regole interne di Parte_1 detta società, nonché conferire procure a terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti ricompresi nella presente procura. Con promessa di avere per rato e valido l'operato del nominato procuratore, con obbligo di rendiconto”.
** In aggiunta ha pure prodotto l'atto 20.3.2020 a rogito notaio Parte_1 Per_1
di Milano - Rep. n. 5258 , Racc. n. 3543 (doc. 15 attrice) in forza del quale in
[...] Parte_1
persona del legale rappresentate ha nominato i suoi procuratori speciali e tra essi avv. Maria Pia Luisa
Mazzucco (che in tale veste di procuratore speciale di avendone ricevuto i poteri ex Parte_1
art.77 c.p.c., ha validamente rilasciato la procura alle liti al difensore di nel presente Parte_1
giudizio avv. Caterina Colucci ) per l'esercizio in generale dell'attività (stragiudiziale e giudiziale) di recupero dei crediti della mandante . CP_1
Si rinvia al testo della procura Notaio di Milano del 20.3.2020 Repertorio n. Persona_1
5258 Raccolta n.3543 prodotta quale doc.15 attoreo, dove viene indicato il perimetro dei poteri dei nominati procuratori e tra essi vengono conferiti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandante con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile.
Si trascrive punto (s) “comparire davanti a qualunque Autorità giudiziaria e/o amministrativa costituendosi in giudizio, ove occorra, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ.; intrattenere in ogni opportuna sede tutti i rapporti ritenuti utili e/o necessari per il migliore espletamento dell'incarico con gli organi delle procedure concorsuali quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, commissari liquidatori, consulenti tecnici di ufficio, custodi giudiziali ed altri”.
Per le ragioni suindicate le eccezioni sollevate dai convenuti, a pagina 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta, vanno rigettate per la ragione assorbente che l' avv. Maria Pia Luisa Mazzucco va qualificata procuratore di a cui l'impresa ex art. 77 c.p.c ha pure conferito Parte_1
espressamente per iscritto i poteri di stare in giudizio ed inoltre titolare del credito CP_1
pagina 10 di 19 oggetto di causa, ha attribuito a il potere di agire anche in giudizio per il recupero in Parte_1
generale di tutti i crediti di e quindi tra essi anche del credito oggetto di causa . CP_1
In conclusione il giudice ritiene, per le ragioni suindicate, che nel caso di specie Parte_1
ha fornito la prova relativa al potere rappresentativo dell'avv. Maria Pia Luisa Mazzucco quale procuratore speciale di costituito dalla procura Notaio di Milano del Parte_1 Persona_1
20.3.2020 Repertorio n. 5258 Raccolta n.3543 (doc. 15 attoreo), la quale ha così validamente rilasciato la procura al difensore di procura allegata al ricorso ex art. 702 bis cpc attoreo . Parte_1
Per le suindicate ragioni va rigettata, essendo risultata non fondata, l'eccezione di inesistenza e/o nullità della procura alle liti conferita da all'avv. Caterina Colucci, Parte_1
b) Quanto all'atto pregiudizievole di disposizione del patrimonio da parte del debitore, parte attrice ne ha dato adeguata prova producendo l'atto di compravendita del 6.11.2019 rogato dal
Notaio di Padova n. 52.413 Rep. e n. 29.579 Racc. trascritto il 12.11.2019 presso Persona_2
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, Ufficio Provinciale Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, ai numeri RG 25073 e RP 16.615 (doc.7 attoreo) con il quale CP_2
a fronte del prezzo di euro 40.000,00 ha ceduto riservandosi il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. alla la proprietà dell'unico compendio Parte_4
immobiliare.
Il Tribunale ritiene fondato l'assunto attoreo circa la dannosità del suindicato atto negoziale a titolo oneroso, considerato che come chiarito dalla giurisprudenza per la sussistenza del presupposto è sufficiente che l'atto di disposizione del patrimonio determini una variazione anche solo qualitativa della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cc) da cui derivi o possa derivare un pericolo di danno per i creditori consistente anche nella maggiore difficoltà nel procedere ad esecuzione coattiva del credito o nella minore certezza di poter soddisfare il credito (vedi Cass. 2005 n. 5972; Cass. 2018 n.
19207 vedi paragrafo n.
3.2 di parte motiva “Questa Corte, infatti, ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che "in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del
credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (cfr. Cass. 7767/2007; Cass.
1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 13172/2017). “ ) .
Nel caso di specie l'atto negoziale con il quale ha venduto alla CP_2 [...]
la proprietà dell'unico compendio immobiliare (con contestuale Parte_4
riserva del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile) ha comportato una lesione pagina 11 di 19 qualitativa della garanzia patrimoniale generica (infatti c'è pregiudizio anche se vendendo riceve il controvalore in danaro, essendo questo agevolmente occultabile e, perciò, assai meno facilmente aggredibile da parte dei creditori ) ed essendosi riservato il diritto di abitazione l'atto CP_2
negoziale ( oggetto di causa ) ha comportato pure una riduzione quantitativa del patrimonio del debitore ( ) avendo così ridotto quantitativamente la garanzia patrimoniale generica, CP_2
data dal diritto di piena proprietà dell'immobile che è il diritto più agevolmente aggredibile in via esecutiva (vedi SAzione civ. sez. III, ordinanza 29.9.2021, n. 26310; Cass. Civ. sez. III, ordinanza
19.7.2018 n. 19207).
Infatti il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile (di cui in CP_2
forza del contatto del 6.11.2019 risulta essere titolare sugli immobili oggetto della compravendita) è inespropriabile (e quindi non pignorabile) in quanto la espropriabilità è incompatibile con il principio di inalienabilità autonoma del diritto di abitazione .
Il diritto di abitazione in quanto sottratto alla disponibilità (vendita o locazione) da parte del suo titolare statuita dall'art. 1024 c.c. si colloca insieme alla non ipotecabilità del diritto (art. 2810 c.c.) in una cornice di assoluta impossibilità di circolazione autonoma di questo diritto reale di godimento per atto del suo titolare e/o dei suoi aventi causa (i creditori). ( Al Giudice non resta che rinviare al dato normativo e in particolare: a)l'art. 1024 c.c., dopo che negli artt. 1021, 1022 e 1023 c.c. sono sinteticamente definiti il diritto d'uso e quello di abitazione, dispone che gli stessi non si possano cedere o dare in locazione;
b) l'art. 2810 c.c. nello stabilire i beni oggetto di ipoteca e gli artt. 2814, 2815 e
2816, nel disciplinare l' ipoteca quello del concedente, sul diritto di superficie e su quello del proprietario del suolo>, ignorano del tutto i diritti reali minori di uso e abitazione).
Tanto premesso il Giudice ritiene - nel caso di specie – il contratto di compravendita oggetto di causa del 6.11.2019 certamente dannoso della garanzia generale ( art. 2740 cc) offerta dal patrimonio del debitore , in quanto ha comportato una modifica qualitativa del patrimonio del CP_2
debitore che ha monetizzato solo il diritto di nuda proprietà e pure quantitativa conseguente alla riserva del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile sull'unico compendio immobiliare venduto, con pregiudizio dei creditori .
c) Quanto all'eventus damni il Giudice ritiene che parte attrice ha fornito adeguata prova anche tale presupposto .
c.1) Osserva il Giudice che il convenuto , pur onerato della prova, non ha CP_2 provato la capienza del proprio patrimonio residuo provando l'effettiva esistenza nel suo patrimonio di altri beni da assoggettare ad esecuzione tali da consentire alla creditrice attrice di CP_1
pagina 12 di 19 soddisfare agevolmente (anche in sede esecutiva) il proprio credito (vedi Cass. 18.3.2005 n. 5972;
Cass. Civ. sez. III, ordinanza 19.7.2018 n. 19207), confermando così la dannosità della vendita del
6.11.2019.
c.2) I convenuti hanno eccepito la irrevocabilità dell'atto di alienazione in quanto essi assumono che l'atto difetta del presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo del debitore alle ragioni creditorie.
I convenuti hanno eccepito che in riferimento al momento in cui fu posto in essere l'atto di disposizione revocando, la compravendita del 6.11.2019, nel caso di specie doveva escludersi la sussistenza dell'eventus damni nei confronti di parte attrice, poiché a quella data il bene immobile di proprietà del sig. : CP_2
a) risultava comunque vincolato alle garanzie ipotecarie di Banca Antonveneta S.p.a. (ipoteca volontaria iscritta in data 23.11.2010 per l'importo totale di euro 500.000,00), e di Unipol Banca S.p.a.
(ipoteca giudiziale iscritta in data 22.12.2016 per l'importo totale di euro 250.000,00) (docc. 1 e 2 convenuti ). aa) dell'esistenza di tali gravami e della relativa cancellazione ne fu dato atto in sede di stipula del contratto del 6.11.2019; aaa) la cessione dell'immobile non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle eventuali ragioni creditorie dell'Istituto ricorrente poiché, anche nell'ipotesi in cui il bene fosse rimasto in capo al sig.
“un'eventuale azione esecutiva sul medesimo non avrebbe comunque arrecato soddisfazione CP_2 alcuna all'allora , stante l'esistenza del credito poziore degli Istituti sopra menzionati e l'ingente CP_4 importo delle relative iscrizioni ipotecarie”; aaaa) comunque “all'epoca della compravendita (06.11.2019) non era in essere alcun contenzioso con
SA di AR di AN S.p.a., tanto che, la stessa, non era nemmeno intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 357/2017 R.G.E., promossa avanti il Tribunale di Vicenza sull'immobile di proprietà del sig. da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (quale cessionaria di Antonveneta) e CP_2 trascritta presso la competente conservatoria dei RR.II. in data 09.06.2017 (doc. 3); bensì si era esclusivamente limitata a revocare gli affidamenti 4 anni prima.”
Orbene il Giudice ritiene la suindicata eccezione sollevata dai convenuti non fondata.
Infatti la compravendita del 6.11.2019 oggetto del presente giudizio ha ad oggetto la cessione a con riserva del diritto di abitazione Controparte_3
vitalizio ex art.1022 codice civile in capo al cedente per il prezzo di euro 40.000,00 del CP_2
compendio immobiliare di proprietà , compendio immobiliare che viene venduto libero CP_2
da ipoteche e da procedure esecutive.
pagina 13 di 19 Infatti nel contratto del 6.11.2019 all'art.6 il Notaio dà atto della libertà del compendio immobiliare da gravami.
Si riporta per chiarezza espositiva il testo dell'art. 6 del contratto del 6.11.2019.
“Art. 6 GARANZIE E PROVENIENZA
( ..) La parte venditrice assume nei confronti della parte acquirente le garanzie di legge, dichiarando che le unità immobiliari in oggetto sono libere da vincoli, privilegi anche fiscali, da diritti reali parziari, da trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, ad eccezione delle seguenti formalità:
1) ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 23.11.2010 ai n.ri 24421 R.G. e 5230 R.P., a favore della "BANCA ANTONVENETA
S.P.A.", codice fiscale , con atto a rogito del Notaio di Piazzola Sul Brenta (PD) in data P.IVA_4 Persona_5 15.11.2010 rep. n. 21.542; iscrizione che non ha più motivo di sussistere in quanto estinto il debito per la quale era stata iscritta, e per la stessa è stato rilasciato atto di assenso alla cancellazione ipotecaria da me Notaio autenticato in data
05.11.2019, rep. n. 52.406, in corso di registrazione ed annotamento;
2) ipoteca giudiziale iscritta all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 22.12.2016 ai n.ri 23853 R.G. e 4172 R.P., a favore della "UNIPOL BANCA S.P.A.", codice fiscale , con decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna in data 09.02.2016 rep. n. 738/2016; iscrizione per P.IVA_5 la quale è stato rilasciato il relativo atto di assenso alla cancellazione ipotecaria da me Notaio autenticato in data
22.02.2018 rep. n. 49.752, registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova-1 il 26.02.2018 al n. 2617 serie 1T;
3) verbale di pignoramento emesso dagli Ufficiali Giudiziari di Vicenza in data 20.05.2017 rep. n. 4132/2017, trascritto all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
09.06.2017 ai n.ri 11305 R.G. e 7939 R.P., a favore di "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", codice fiscale
; trascrizione per la quale la stessa "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", e per essa l'attuale cessionaria P.IVA_6 del credito " , essendo unico creditore procedente ha espresso in data 05.11.2019 avanti al Giudice Parte_5 dell'Esecuzione la relativa rinuncia agli atti esecutivi, conseguentemente, la parte venditrice si impegna a proprie totali cura e spese alla cancellazione della trascrizione sopra richiamata.
La parte venditrice dichiara che il contratto preliminare di compravendita autenticato dal Notaio Persona_6
di Piazzola Sul Brenta (PD) da ultimo in data 17.01.2018 rep. n. 4.251, registrato all'Agenzia delle Entrate di
[...] Padova-1 il 23.01.2018 al n. 1100 Serie 1T e trascritto all'Agenzia delle Entrate di Vicenza - Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 24.01.2018 ai n. 1822 R.G. e 1351 R.P., non produce più effetti vincolanti e non è ostativo al presente atto, essendo stato il medesimo risolto in forza dell'atto da me Notaio autenticato in data odierna, rep. n. 52.412 in corso di registrazione e annotamento ( …)” ( NB l'enfasi è dello scrivente) .
Risulta decisivo rilevare che il debitore convenuto non ha provato che le cancellazioni indicate nel contratto oggetto di causa del 6.11.2019 sono avvenute con l'utilizzo della intera somma di euro
40.000,00 pari al corrispettivo della vendita della proprietà (avvenuta con atto del 6.11.2019) .
Va poi aggiunto che con atto del 6.11.2019 il debitore ha venduto la proprietà CP_2
riservandosi il diritto di abitazione e ciò ha comportato una liquidazione solo parziale del patrimonio
(limitata alla nuda proprietà) e una modifica quantitativa in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 codice civile conseguente alla riserva del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile sugli immobili venduti ( determinando così la riduzione del patrimonio altrimenti aggredibile dai creditori) .
Va poi aggiunto che il debitore onerato della prova non ha neppure dimostrato CP_2
l'effettivo ricevimento da parte dell'acquirente Controparte_3
pagina 14 di 19 del corrispettivo di euro 40.000,00 prezzo della vendita della nuda proprietà e fornito la prova CP_1 dell'impiego dell'intera somma del corrispettivo della vendita per saldare debiti pregressi oggetto di messa in mora .
Sul punto al Giudice non resta che richiamare la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
21/06/2024, n. 17246) che ha chiarito che l'applicazione dell'esimente ex art. 2901, comma 3, c.c., presuppone che il debitore fornisca prova della strumentalità necessaria tra l'alienazione del bene e la necessità di reperire liquidità per adempiere ai debiti scaduti;
inoltre, è onere del debitore dimostrare che la provvista utilizzata per adempiere ai debiti scaduti derivi effettivamente dal corrispettivo della vendita oggetto di causa .
Nel caso di specie il convenuto non ha assolto al suindicato onere probatorio. CP_2
In conclusione, per le ragioni suindicate, il Giudice ritiene non fondato l'assunto dei convenuti che hanno eccepito (ex art. 2901 c.3 codice civile) il difetto del requisito dell'eventus damni nella vendita a favore di con riserva in capo a Controparte_3
del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile del 6.11.2019, degli unici CP_2
immobili, peraltro liberi da gravami, del convenuto . CP_2
d) Quanto al “consilium o scientia fraudis” elemento soggettivo dell'azione revocatoria
(art.290,1 comma 1, n.1 e n.2 codice civile) il Giudice ritiene che parte attrice ha fornito adeguata prova anche di tale presupposto .
Va precisato che nel caso di specie ricorre l'ipotesi di domanda di revocatoria ordinaria di atto negoziale dispositivo del patrimonio del debitore, atto oneroso, cronologicamente successivo al sorgere del credito ( inteso anche come ragione di credito) della parte attrice ( ; CP_1
pertanto è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore e la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia patrimoniale generica ( art. 2740 cc) .
Si richiama Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/06/2020, n. 11121 che ha chiarito che “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.”.
Nel caso di specie il convenuto ha rilasciato la garanzia a favore di SA di CP_2
AR di AN s.p.a (ora in data 29.10.2010 ( doc. 4 attoreo) data precedente CP_1 all'atto dispositivo del proprio patrimonio immobiliare oggetto dell'azione revocatoria che è il contratto di compravendita del 6.11.2019 ( doc.7 attoreo) .
pagina 15 di 19 Il suindicato dato temporale rileva in relazione all'elemento soggettivo posto che ( secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza) nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria abbia ad oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo (art. 2901, comma 1,
n.1 e n.2 codice civile ) è sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (atteggiamento psicologico denominato, con terminologia mutuata dalla dottrina penalistica, "dolo generico"); non è richiesta la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore ( si rinvia a Cass., Sez. III,
15/10/2021, n. 28423 ; Cass. 2013 n. 16825 che ha chiarito “ ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito“).
Va poi aggiunto che la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche a mezzo presunzioni ( vedi Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/01/2019, n. 1286 “ La prova della "partecipatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. “ .
Orbene, premesso quanto sopra chiarito in generale, il Tribunale nel caso di specie ritiene provato l'elemento soggettivo consistente nella conoscenza da parte del debitore ) e CP_2
nella consapevolezza del terzo ( ) del Controparte_3
pregiudizio che il contratto del 6.11.2019 ha arrecato alle ragioni dei creditori (di ) CP_2
posto che ( come precisato al precedente punto “c” di parte motiva) il contratto di compravendita del
6.11.2019 ha determinato l'incapienza del patrimonio del debitore (art. 2901 primo CP_2
comma n. 1 e n.2 c.c.).
Infatti costituiscono elementi indiziari gravi, precisi, concordanti (che risultano tutti adeguatamente provati in atti) dai quali desumere in via presuntiva (art. 2729 c.c.) la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore e pure in capo al terzo CP_2 [...]
che ha agito in persona del presidente Controparte_3 Parte_3
(va ribadito si tratta di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito):
[...]
pagina 16 di 19 - la conoscenza in capo a alla data del contratto per cui è causa 6.11.2019 della CP_2
precedente richiesta di pagamento e messa in mora (con avviso che in caso di mancato pagamento la
Banca procederà in via forzosa) formulata dal creditore SA di AR di AN s.p.a ( ora nei confronti del debitore principale YD SR ( dichiarata fallita nel 2017) e del CP_1
medesimo garante;
in tal senso è decisiva la lettera raccomandata del 5.3.2015 di CP_2
“revoca dei finanziamenti con passaggio a sofferenza dei relativi utilizzi” relativa al mutuo chirografario e al finanziamento ipotecario, inviata alla debitrice principale DR s.r.l ed anche al garante (doc.13 ricorrente) ; CP_2
- l'aver il debitore ceduto in data 6.11.2019 ( che è data successiva al sorgere CP_2
del debito quale garante sorto con atto del 29.10.2010 – doc.4 attoreo- e alla richiesta di pagamento del 5.3.2015- doc.13 attoreo-) la proprietà dell'unico compendio immobiliare di cui risultava proprietario riservando per sè il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile;
- l'aver ceduto e l'aver la CP_2 Controparte_3
acquistato la proprietà libera da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ( in precedenza iscritte
[...]
e trascritte dai creditori del dante causa ) meglio indicate dal Notaio nell'atto di CP_2 compravendita del 6.11.2019 all'articolo n.6 ( vedi doc. 7 attoreo) ;
- il rapporto di parentela ( padre-figlio) che lega a (suo CP_2 Parte_3 padre, come emerge dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita del resistente: doc. 8 attoreo ) che nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della
[...]
è intervenuto alla sottoscrizione dell'atto compravendita di data Controparte_3
6.11.2019 rogato dal Notaio Dott. di Padova Rep. 52.413 – Racc. n. 29.579, a Persona_2
seguito del quale atto la ha acquistato la Controparte_3
proprietà dell'unico compendio immobiliare del debitore (figlio di ) CP_2 Parte_3
libera da gravami (doc. 7 fascicolo attoreo).
Va richiamato l'art. 1391 c.c. norma che con riguardo agli stati soggettivi stabilisce che si debba aver riguardo alla persona del rappresentante che nel caso di specie con riguardo alla
[...]
è (padre di ) che ha Controparte_3 Parte_3 CP_2
rappresentato la alla sottoscrizione della Controparte_3
vendita del 6.11.2019 con la quale il figlio ha ceduto l'intero ed unico compendio CP_2
immobiliare .
Lo strettissimo vincolo parentale tra il debitore e il padre CP_2 Parte_3
(che ha rappresentato l'acquirente alla Controparte_3
sottoscrizione della vendita del 6.11.2019) rende inverosimile che il terzo Controparte_3
pagina 17 di 19 non fosse a conoscenza che con la vendita del 6.11.2019 oggetto di Controparte_3
causa ha reso indisponibili per i creditori tutti gli immobili di proprietà ( immobili liberi CP_2
da gravami), con pregiudizio della garanzia generica ex art. 2740 c.c. .
Orbene l'insieme dei dati suindicati dimostrano in modo univoco che alla data del 6.11.2019
era a conoscenza del debito verso la SA di AR di AN s.p.a (ora CP_2 [...]
) e dimostrano la consapevolezza in capo alla CP_1 Controparte_3
che ha agito in persona del legale rappresentante , padre del
[...] Parte_3
debitore , del pregiudizio alla garanzia generica ( art. 2740 cc) che l'atto dispositivo CP_2
oggetto di causa del 6.11.2019 (cessione della nuda proprietà con riserva a favore del figlio CP_2
del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cod. civ) relativo ad un compendio immobiliare
[...]
libero da gravami ha arrecato ai creditori di . CP_2
Infatti l'azione revocatoria ordinaria risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza, e nel caso di specie con il contratto del
6.11.2019 ( vendita della proprietà immobiliare alla Controparte_3
di cui presidente è padre del venditore che si è
[...] Parte_3 CP_2
riservato il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cc) le parti del contratto hanno reso l'intero ed unico compendio immobiliare (va sottolineato libero da gravami) non aggredibile dai creditori di ex art.2740 cc . CP_2
2) In conclusione per i motivi suindicati la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. svolta dall'attrice deve essere accolta con ogni conseguenza di legge art. 2902 c.c.
3) La presente sentenza è titolo ai fini della trascrizione / annotazione ex artt. 2652 n.5 codice civile e 2655 codice civile .
4) Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti ( e CP_2
in persona del legale rappresentante Controparte_3 [...]
) in solido tra loro essendo risultati soccombenti e liquidate a favore dell'attrice Parte_3
(applicato il DM n. 55 del 2014 scaglione cause di valore indeterminabile – valore medio - dunque : euro 1.701,00 per fase studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.804,00 per trattazione, euro
2.905,00 per fase decisionale) in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali (15% del compenso liquidato) ed euro 518,00 per contributo unificato, cpa e iva di legge.
P.Q.M
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata,
pagina 18 di 19 ogni contraria o diversa istanza anche istruttoria, difesa, eccezione e deduzione, domanda rigettata, disattesa o dichiarata assorbita così giudica: in accoglimento della domanda proposta da (codice fiscale ) quale Parte_1 P.IVA_1
procuratrice di (codice fiscale ) nei confronti di CP_1 P.IVA_2 CP_2
(codice fiscale ) e della C.F._5 Parte_2
(codice fiscale ):
[...] P.IVA_3
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 codice civile nei confronti di rappresentata dalla CP_1 procuratrice con ogni conseguenza di legge, del contratto di “COMPRAVENDITA” Parte_1
stipulato in data 06.11.2019, con atto a rogito Notaio Dott. di Padova (Rep. 52.413 – Persona_2
Racc. n. 29.579), avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in AM NO (VI) Via
Silvestri n. 3, censito come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di AM NO (VI), Foglio 7 (sette), particella n. 1228 sub 7, Via L. Silvestri, piano 1, cat. A/2, cl. 3, consist. vani 6,5, sup. cat. totale mq.
155, R.C. Euro 721,75 (appartamento) e particella n. 1228 sub 18, Via L. Silvestri, piano S1, cat. C/6, cl. 3, consist. mq. 38, sup. cat. totale mq.
42, R.C. Euro 105,98 (garage), comprese le comproprietà tutte ai sensi dell'art. 1117 C.C. atto trascritto presso Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Vicenza - Ufficio Provinciale del
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 12.11.2019 al n.25073 Registro Generale e n. 16615
Registro Particolare.
-Dà atto che alla suindicata pronuncia di inefficacia conseguono gli effetti di legge e in particolare quanto stabilito dall' art. 2902 codice civile.
- Dà atto che la presente sentenza è titolo ai fini della trascrizione / annotazione ex artt. 2652 n.5 c.c e
2655 c.c ed ordina al competente Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
VICENZA, Ufficio Provinciale – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di trascrivere
/annotare la presente sentenza.
- Condanna i convenuti, e in CP_2 Parte_2
persona del legale rappresentante, in solido fra loro, al pagamento a favore dell'attrice Parte_1
procuratrice di delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 CP_1
oltre spese generali (15% del compenso liquidato) ed euro 518,00 per contributo unificato, cpa e iva di legge.
Vicenza, 10 giugno 2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 929 / 2023 R.G. promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c depositato in data 14.2.202,
DA con sede legale in Milano, Piazza Duomo, via Agnello 1 codice fiscale e numero di Parte_1
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , in persona P.IVA_1 dell'Avv. Maria Pia Luisa Mazzucco (C.F. ), a tanto abilitata giusta procura dd. C.F._1
20.3.2020, Rep. n. 5258 Racc. n. 3543 notaio di Milano, a propria volta Persona_1
procuratore di con sede in Milano – Via San Prospero n. 4 – codice fiscale, Controparte_1
partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , P.IVA_2
società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della L. 130/99 iscritta al n. 35140.3 dell'Elenco delle Società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti istituito presso la Banca d'Italia in forza di procura speciale dd. 18.3.2020 Rep. n. 5248 Racc. n. 3536 notaio di Milano, Persona_1
rappresentata e difesa- come da procura in atti- dall'avv. Caterina Colucci (C.F.
) del Foro di Venezia, p.e.c. con C.F._2 Email_1
domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (Ve), via Asseggiano n. 218 (che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC indicato)
Attrice - Ricorrente
CONTRO
1) , nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_2
(VI), in Via Silvestri n. 3, codice fiscale;
CodiceFiscale_3
2) in persona del legale Parte_2
rappresentante, , con sede in Torri di Quartesolo (VI), Via Pola n. 30, C.F. e P.I. Parte_3
; P.IVA_3
pagina 1 di 19 entrambi i convenuti rappresentati e difesi come da procure in atti dall'avv. Riccardo Canilli (C.F.
- pec: del Foro di Vicenza, CodiceFiscale_4 Email_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Riccardo Canilli in Vicenza, Contrà Santa
Corona n. 9;
-Convenuti-
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 codice civile .
CONCLUSIONI
(causa in decisione dal 4.11.2024 ) della attrice quale procuratore di come da foglio di precisazioni Parte_1 CP_1
delle conclusioni, che si trascrivono:
“Tutto ciò premesso, a mezzo della procuratrice come sopra Controparte_1 Parte_1
rappresentata e difesa, conferma e precisa come segue le proprie conclusioni:
Per tutte le ragioni evidenziate nel ricorso introduttivo e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dichiarare l'inefficacia – ex art. 2901 c.c. – nei confronti di del Controparte_1
contratto di compravendita stipulato in data 6.11.2019, con atto rogitato dal Notaio Dott.
[...]
di Padova (Rep. 52.413 – Racc. n. 29.579), avente ad oggetto l'immobile sito in AM Per_2
NO (VI) Via Silvestri n. 3, censite come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di AM NO (VI), Foglio 7 (sette), particella n. 1228 sub 7,
Via L. Silvestri, piano 1, cat. A/2, cl. 3, consist. vani 6,5, sup. cat. totale mq. 155, R.C. Euro 721,75
(appartamento) e particella n. 1228 sub 18, Via L. Silvestri, piano S1, cat. C/6, cl. 3, consist. mq. 38, sup. cat. totale mq. 42, R.C. Euro 105,98 (garage).
Ordinando al Conservatore dei RR.II. competente ogni conseguente trascrizione.
Spese e competenze professionali interamente rifusi.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione della CTU ex adverso richiesta, in quanto superflua ed irrilevante, per tutte le ragioni evidenziate nella ns. (II) Memoria.” dei convenuti e CP_2 Parte_2
come da foglio di precisazioni delle conclusioni, che si trascrivono:
“Il procuratore dei convenuti, previa dichiarazione di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse formulate dalla controparte, così precisa le seguenti conclusioni:
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o ad agire in capo ad procuratrice di per tutti i motivi esposti in atti. Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 19 Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate da procuratrice di Parte_1 CP_1
in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto, per carenza di legittimazione attiva
[...]
in capo alla ricorrente e comunque per tutte le ragioni esposte in atti.
In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria: si insiste affinché vengano ammesse le istanze istruttorie già formulate in atti
e non ammesse” .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. procuratore di Parte_1 Controparte_1 conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale e la CP_2 Controparte_3
per sentir accertare e dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art.
[...]
2901 c.c., del contratto di compravendita stipulato tra le parti convenute avanti al Notaio dott.
[...]
di Padova (Rep. 52.413, Racc. 29.579) in data 06.11.2019, avente ad oggetto il compendio Per_2
immobiliare di proprietà di , sito a AM NO (VI) in Via Silvestri n. 3. CP_2
La ricorrente-attrice agiva nei confronti di e della CP_2 [...]
affermandosi creditrice di , quale garante di DR S.r.l ( società Controparte_3 CP_2 dichiarata fallita nel 2017), per l'esposizione maturata da detta società in forza del contratto di finanziamento del 29.10.2010 (finanziamento dove mutuanti risultavano un gruppo di istituti di credito e tra essi SA di AR di AN s.p.a ed ora in quanto cessionaria dei crediti CP_1
di SA di AR di AN s.p.a ai sensi della legge sulla cartolarizzazione n. 130/1999 e in forza di contratto di cessione in blocco del 30.6.2016 ai sensi degli artt. 1 e 4 legge 1999 n. 130 e art. 58 TUB ) .
I convenuti si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
28.4.2023, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente e, sempre in via preliminare, chiedendo la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.
I convenuti nel merito, contestavano integralmente le affermazioni e le deduzioni attoree, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto, nonché la rilevanza probatoria della documentazione prodotta a corredo del ricorso, e chiedevano pertanto l'integrale rigetto delle domande proposte dalla attrice ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 9.5.2023, il Giudice, ritenendo che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il giorno 11.7. 2023. Successivamente all'udienza dell'11.7.2023 il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma VI) c.p.c.
pagina 3 di 19 Successivamente all'udienza del 14.11.2023, ritenendo la causa matura per la decisione senza la necessità di espletare alcuna attività istruttoria, il Giudice provvedeva a fissare l'udienza del 24.5.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.5.20224 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini in epigrafe trascritti.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica .
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di sentire le parti sulla richiesta di rimessioni in termini formulata dalla attrice in relazione al deposito tardivo della comparsa conclusionale.
All'udienza del 14.11.2024 il giudice accoglieva la richiesta della attrice di rimessione in termini;
i procuratori delle parti precisavano nuovamente le conclusioni ( nei termini già precisati ) e rinunciavano ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche e il giudice tratteneva la causa in decisione. La causa trattenuta in decisione viene ora decisa.
Motivi della decisione
La domanda svolta da quale procuratrice di per quanto di Parte_1 CP_1
ragione va accolta essendo risultata fondata per i seguenti motivi.
1) Sussistono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda attorea vale a dire:
a) l'esistenza di un credito in capo a parte attrice (va tenuto conto della nozione di credito assunta pacificamente dalla giurisprudenza che la intende anche in senso ampio comprensiva della ragionevole aspettativa pur se non accertata in giudizio con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità - Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/06/2020, n. 10522 ; Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 18/01/2023, n. 1414 ) ;
b) il compimento di un atto negoziale di disposizione in senso peggiorativo (in senso anche solo qualitativo o comunque tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito) del patrimonio da parte del debitore, con il limite dell'art. 2901 c.3 codice civile (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/07/2018, n. 19207 ; Cass. civ. sez. I, ord. 06.03.2018 n. 5269 che ha ribadito che nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale);
pagina 4 di 19 c) il conseguente eventus damni inteso quale pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/07/2018, n. 19207 );
d) l'elemento soggettivo “ consilium o scientia fraudis” intesa nel caso di specie (posto che oggetto di causa è un atto oneroso successivo al sorgere del credito) ex art. 2901 comma 1, n.1 e n.2 codice civile come conoscenza del debitore e consapevolezza del terzo di recare pregiudizio ai creditori. ( Si rinvia alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori generico">; non è richiesta la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore – vedi
Cass., Sez. III, 15/10/2021, n. 28423 “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. “- ).
Infatti alla luce del materiale probatorio acquisito in atti il Giudice ritiene raggiunta la prova di tutti i suindicati presupposti.
a) Sulla legittimazione all'esercizio dell'azione.
Quanto al diritto di credito parte attrice ne ha fornito adeguata prova producendo :
* il contratto di finanziamento di cui alla scrittura privata Notaio Dott. di Persona_3
Trieste di data 29.10.2010 (Rep.102385 – Racc. 15681) concesso da un gruppo di banche, tra cui la
SA di AR di AN S.p.A. (partecipante al 35,71% e, quindi, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.500.000,00) alla società YD S.r.l (doc. 2 ricorrente);
** l'atto di quietanza di euro 5.000.000,00, relativa alla erogazione della somma di cui al contratto di finanziamento, a rogito del Notaio Dott. del 29.10.2010 Rep. 102389 e Persona_3
Racc. 15685 (doc. 3 ricorrente);
***l'atto datato 29.10.2010 (munito di data certa timbro postale 2.11.2010) sottoscritto da con il quale si è costituito garante nei confronti delle banche CP_2 CP_2
finanziatrici ( e tra esse anche di SA di AR di AN s.p.a. ) delle obbligazioni derivanti dal predetto contratto di finanziamento di cui alla scrittura privata di data 29.10.2010 Rep.102385 –
Racc. 15681 Notaio Dott. (doc. 4 ricorrente ); Persona_3
pagina 5 di 19 **** la lettera di revoca del finanziamento suindicato con passaggio a sofferenza dei relativi utilizzi e richiesta di immediato pagamento, del 05.03.2015 inviata da SA di AR di AN
s.p.a. alla debitrice principale YD s.r.l ed anche al garante (doc.13 ricorrente) ; CP_2
*****la prova della insolvenza di YD s.r.l (di cui risulta essere CP_2
amministratore unico - vedi visura C.C.I.A.A prodotta dalla attrice quale doc. 21- ) dichiarata fallita dal Tribunale di Padova in data 20.12.2017 (doc.21 e doc.6 attoreo – verbale del 23.3.2028 dello stato passivo del fallimento di YD SR ).
Il Giudice ritiene che i dati suindicati provano l'assunto attoreo circa la anteriorità del sorgere del credito (che va inteso anche in senso ampio come ragione di credito) verso il debitore il garante
(credito che risale al 29.10.2010 data di sottoscrizione da parte di della CP_2 CP_2
garanzia per i finanziamenti erogati dalla banca ad YD s.r.l) rispetto all'atto dispositivo per cui è causa che è l'atto di compravendita del 6.11.2019 con il quale , riservando per sè il CP_2
diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cod. civ, ha venduto alla Parte_4
la proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale in
[...]
Comune di AM NO (VI), via Silvestri n. 3 per il corrispettivo di euro 40.000,00.
Va poi aggiunto che l'eccezione sollevata dai convenuti relativa alla intervenuta decadenza della ricorrente dalla garanza fideiussoria ex art. 1957 c.c. nei confronti del garante per CP_2 non aver l'istituto di credito agito nei confronti della debitrice principale YD s.r.l nel termine di sei mesi dal passaggio a sofferenza, non risulta fondata tenuto conto che ha sottoscritto CP_2
un contratto autonomo di garanzia come precisato espressamente nel medesimo atto datato
29.11.2010 (doc.4 attoreo) .
Il testo è chiaro nel senso che l'intenzione dei contraenti ( garanti ) che si ricava dalla piana lettura del testo ex art. 1362 - 1362 c.c. è quella di sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia posto che i garanti non solo hanno dichiarato espressamente di sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia ma, all'evidente fine di dimostrare di aver ben compresi gli effetti dell'atto voluto, ne hanno precisato gli effetti e tra essi vi è anche la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c.
Per chiarezza espositiva si riporta il testo ( doc. 4 attoreo) .
“ (..) i garanti danno atto che la presente garanzia costituisce un contratto autonomo di garanzia;
pertanto i medesimi garanti non potranno sollevare contestazioni o eccezioni di sorta, in particolare ove fossero applicabili, quelle di cui agli articoli 1939 ( “ validità della fideiussione”) 1941 ( “limiti della fideiussione ”) 1944 ( “ obbligazione del fideiussore“) con esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
1945 (“eccezioni opponibili dal fideiussore “), 1955 (“liberazione del fideiussore per fatto del creditore“) e 1957 (
“scadenza dell'obbligazione principale “) del codice civile che si devono intendere con la presente espressamente rinunciate a tutti gli effetti, nonché contestazioni o eccezioni collegate al contratto di
pagina 6 di 19 finanziamento o a qualunque altro rapporto comunque coinvolgente le CI , la Società e/o i garanti “ (NB l'enfasi è dello scrivente) .
Infatti al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c., atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (Cass. civ. sez. III, 12.2.2015 n. 2762).
Peraltro il Giudice rileva che la SA di AR di AN s.p.a. risulta aver inviato la lettera di revoca del finanziamento suindicato con passaggio a sofferenza dei relativi utilizzi e richiesta di immediato pagamento del 5.3.2015 non solo alla debitrice principale YD s.r.l (di cui amministratore unico risulta dal 2008 vedi visura CCIAA doc.21 attoreo- società CP_2
dichiarata fallita a dicembre 2017) ma anche al garante (doc.13 ricorrente). CP_2
Comunque, in definitiva, ai fini del presente giudizio va tenuto conto della nozione di credito assunta pacificamente dalla giurisprudenza che la intende anche in senso ampio comprensiva della ragionevole aspettativa pur se contestata e non accertata in giudizio con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità (cfr. la citata Cass. civ. sez. VI-3 , ord. 03.06.2020 n . 10522).
a.1) Sussiste la legittimazione ad agire della attrice.
Sulla legittimazione attiva e/o ad agire di Controparte_1
I convenuti in via preliminare hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva di CP_1
in relazione alla avvenuta cessione del credito già vantato da SA di AR di AN s.p.a.
[...]
e alla mancata inclusione del credito stesso nella cessione in blocco in suo favore .
Orbene il Giudice ritiene che all'esito del dibattito processuale risulta provata la legittimazione sostanziale di poichè l'attrice ha prodotto: CP_1
A) non solo la Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, n.83 del 14.7.2016 (doc.1 attoreo) dove a pagina 24 come stabilito dall'art. 58 TUB è stata resa pubblica mediante inserzione nella Gazzetta
Ufficiale (ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) nella misura in cui richiamato dalla Legge 130 unitamente alla informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007) l'operazione di cartolarizzazione di cui al contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 30.6.2016 in forza del quale ha acquistato pro-soluto crediti da SA di AR di AN S.p.a (si tratta Controparte_1 dei crediti verso: “ i soggetti (i “Debitori Principali”) cui sono stati erogati finanziamenti in varie forme tecniche (i “Finanziamenti”) e i soggetti che garantiscono il pagamento o il rimborso delle somme dovute al pagina 7 di 19 Cedente ai sensi dei contratti di Finanziamento (gli “Obbligati” e, insieme ai Debitori Principali, i “Debitori
Ceduti”), di proprietà di CR AN”) .
Si riporta per chiarezza espositiva il testo dell'avviso:
“ (“ o l'”Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi Controparte_1 CP_1
e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 130, da SA di AR di AN S.p.A. (“CR
AN” o il “Cedente”), in base ad un contratto di acquisto di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il
“Contratto di Cessione”), concluso in data 30 giugno 2016 (la “Data di Sottoscrizione”), con efficacia economica dal 31 dicembre 2015 (la “Data di Efficacia Economica”), tutti i crediti del Cedente, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione agli stessi (i “Crediti”), verso i soggetti (i “Debitori Principali”) cui sono stati erogati finanziamenti in varie forme tecniche (i “Finanziamenti”) e i soggetti che garantiscono il pagamento o il rimborso delle somme dovute al Cedente ai sensi dei contratti di Finanziamento (gli “Obbligati”
e, insieme ai Debitori Principali, i “Debitori Ceduti”), di proprietà di CR AN) ( ..) “ .
B) L'attrice ha prodotto anche il contratto di cessione in blocco dei crediti del 30.6.2016 (si rinvia al doc.18 attoreo prodotto con nota del 10.7.2023 e poi nuovamente prodotto con nota 8.9.2023 dove nella scheda n.4 viene indicato tra i crediti ceduti unitamente alle garanzie quale Per_4
con il numero di NDG 100541594 la società YD s.r.l con socio unico (vedi pagina n. 31
[...]
del contratto 30.6.2026 che indica NDG 100541594 - 1159801 e NDG 100541594 – 1159802, nonché pagine n. 44 e n.54 ) .
I suindicati codici NDG risultano pure indicati nell'avviso della Gazzetta Ufficiale - parte seconda- del 14.7.2016 n. 83 (vedi doc. 1 e doc. 1 A attoreo e comunque la dichiarazione della cedente SA di AR di AN S.p.a prodotta dalla attrice quale doc. 19 offre ulteriore conferma di quanto già sufficientemente dimostrato con il contratto di cessione dei crediti del
30.6.2016 e la Gazzetta Ufficiale ) .
Il Giudice rileva, in aggiunta, che accanto agli elementi suindicati, l'aver prodotto :
- il contratto di finanziamento del 29.10.2010 contente il finanziamento fondiario (articolo
2.1.1 e 2.1.2 del contratto) e il finanziamento chirografario (art.
2.1.3 del contratto del 29.10.2010) dove mutuanti risultano un gruppo di Banche e tra esse SA di AR di AN S.p.a per la quota del 35,71 % del finanziamento fino alla concorrenza di euro 2.500.000,00 (doc.2 attoreo : scrittura privata Notaio Dott. di Trieste di data 29.10.2010 Rep.102385 – Racc. Persona_3
1568);
-l'atto di quietanza 29.10.2010 dove viene indicato in euro 1.785.714,29 il finanziamento erogato da SA di AR di AN S.p.a (doc.3 : atto di quietanza a rogito del Notaio Dott.
del 29.10.2010 Rep. 102389 e Racc. 15685); Persona_3
pagina 8 di 19 -l'atto di garanzia datato 29.10.2010 sottoscritto da ( doc.4: dichiarazione munita CP_2
di data certa in data 2.11.2010);
-le comunicazioni di SA di AR di AN s.p.a di revoca degli affidamenti e messa in mora di data 5.3.2015 inviate a YD SR e ai garanti e tra essi (doc.13raccomadata CP_2
del 5.3.2015 ); orbene tutti i suindicati documenti probatori del credito (peraltro tutti muniti di data certa anteriore alla cessione in blocco dei crediti del 30.6.2016) prodotti dalla attrice, dimostrano che essi non sono più nella disponibilità di SA di AR di AN s.p.a ma sono passati nella disponibilità di e tale dato dimostra con certezza che ha acquistato a CP_1 CP_1
titolo derivativo da SA di AR di AN s.p.a il credito oggetto di causa ( sorto in data
29.10.20210 a seguito del rilascio della garanzia a favore di SA di AR di AN s.p.a da parte del garante doc.4 attoreo- ) . CP_2
In definitiva il Giudice ritiene che le suindicate produzioni documentali da parte della attrice
(rappresentata da assumono valenza decisiva unitamente ai dati CP_1 Parte_1
documentali (doc.1 attoreo : GU del Parte seconda n.83 del 14.7.2016 e doc. 18 attoreo: contatto di cessione in blocco del 30.6.2016 ) e provano che il credito oggetto di causa verso il debitore principale
YD SR e il garante va con certezza ricompreso tra quei crediti che sono stati CP_2
acquistati a titolo derivativo da con la cessione del 30.6.2016 intercorsa tra la Controparte_1
cedente SA di AR di AN S.p.a e la cessionaria Controparte_1
Va infatti considerato che la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito può essere dimostrata, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni ( vedi Corte di
Cass. 22.06.2023 n. 17944) e nel caso di specie il Giudice ritiene che il compendio probatorio – sopra indicato- offerto dalla attrice contenga elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, che consentono di ritenere raggiunta la prova della riconducibilità dello specifico credito oggetto di causa a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione del 30.6.2016 e quindi risulta verificata la legittimazione sostanziale della società cessionaria Controparte_1
a.2) Sulla legittimazione processuale di Parte_1
Sulle eccezioni sollevate dai convenuti a pagina 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta laddove i convenuti contestano che “che l'asserito credito per cui è causa sia ricompreso tra quelli oggetto della procura conferita dalla presunta cessionaria ad nonché, quindi, della procura CP_1 Parte_1 alle liti conferita da all'avv. Caterina Colucci, di cui conseguentemente si eccepisce l'esistenza e/o Parte_1 la nullità.”.
pagina 9 di 19 Il giudice ritiene provata la legittimazione ad agire dell'attrice quale Parte_1
rappresentante di posto che ha documentato il potere conferitole da CP_1 Parte_1
che è la titolare del credito oggetto di causa, di agire anche in giudizio per il recupero CP_1
in generale di tutti i crediti di e quindi tra essi anche del credito in oggetto CP_1
producendo:
*la procura speciale conferita alla società da con atto in data Parte_1 CP_1
18.3.2020, notaio di Milano - Rep. n. 5248, Racc. n. 3536 (doc. 16 attrice) la procura Persona_1
suddetta prevede espressamente al punto b1) la facoltà di “ delegare, in tutto o in parte i poteri sopra indicati agli amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti di in conformità alle regole interne di Parte_1 detta società, nonché conferire procure a terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti ricompresi nella presente procura. Con promessa di avere per rato e valido l'operato del nominato procuratore, con obbligo di rendiconto”.
** In aggiunta ha pure prodotto l'atto 20.3.2020 a rogito notaio Parte_1 Per_1
di Milano - Rep. n. 5258 , Racc. n. 3543 (doc. 15 attrice) in forza del quale in
[...] Parte_1
persona del legale rappresentate ha nominato i suoi procuratori speciali e tra essi avv. Maria Pia Luisa
Mazzucco (che in tale veste di procuratore speciale di avendone ricevuto i poteri ex Parte_1
art.77 c.p.c., ha validamente rilasciato la procura alle liti al difensore di nel presente Parte_1
giudizio avv. Caterina Colucci ) per l'esercizio in generale dell'attività (stragiudiziale e giudiziale) di recupero dei crediti della mandante . CP_1
Si rinvia al testo della procura Notaio di Milano del 20.3.2020 Repertorio n. Persona_1
5258 Raccolta n.3543 prodotta quale doc.15 attoreo, dove viene indicato il perimetro dei poteri dei nominati procuratori e tra essi vengono conferiti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandante con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile.
Si trascrive punto (s) “comparire davanti a qualunque Autorità giudiziaria e/o amministrativa costituendosi in giudizio, ove occorra, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ.; intrattenere in ogni opportuna sede tutti i rapporti ritenuti utili e/o necessari per il migliore espletamento dell'incarico con gli organi delle procedure concorsuali quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, commissari liquidatori, consulenti tecnici di ufficio, custodi giudiziali ed altri”.
Per le ragioni suindicate le eccezioni sollevate dai convenuti, a pagina 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta, vanno rigettate per la ragione assorbente che l' avv. Maria Pia Luisa Mazzucco va qualificata procuratore di a cui l'impresa ex art. 77 c.p.c ha pure conferito Parte_1
espressamente per iscritto i poteri di stare in giudizio ed inoltre titolare del credito CP_1
pagina 10 di 19 oggetto di causa, ha attribuito a il potere di agire anche in giudizio per il recupero in Parte_1
generale di tutti i crediti di e quindi tra essi anche del credito oggetto di causa . CP_1
In conclusione il giudice ritiene, per le ragioni suindicate, che nel caso di specie Parte_1
ha fornito la prova relativa al potere rappresentativo dell'avv. Maria Pia Luisa Mazzucco quale procuratore speciale di costituito dalla procura Notaio di Milano del Parte_1 Persona_1
20.3.2020 Repertorio n. 5258 Raccolta n.3543 (doc. 15 attoreo), la quale ha così validamente rilasciato la procura al difensore di procura allegata al ricorso ex art. 702 bis cpc attoreo . Parte_1
Per le suindicate ragioni va rigettata, essendo risultata non fondata, l'eccezione di inesistenza e/o nullità della procura alle liti conferita da all'avv. Caterina Colucci, Parte_1
b) Quanto all'atto pregiudizievole di disposizione del patrimonio da parte del debitore, parte attrice ne ha dato adeguata prova producendo l'atto di compravendita del 6.11.2019 rogato dal
Notaio di Padova n. 52.413 Rep. e n. 29.579 Racc. trascritto il 12.11.2019 presso Persona_2
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, Ufficio Provinciale Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, ai numeri RG 25073 e RP 16.615 (doc.7 attoreo) con il quale CP_2
a fronte del prezzo di euro 40.000,00 ha ceduto riservandosi il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. alla la proprietà dell'unico compendio Parte_4
immobiliare.
Il Tribunale ritiene fondato l'assunto attoreo circa la dannosità del suindicato atto negoziale a titolo oneroso, considerato che come chiarito dalla giurisprudenza per la sussistenza del presupposto è sufficiente che l'atto di disposizione del patrimonio determini una variazione anche solo qualitativa della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cc) da cui derivi o possa derivare un pericolo di danno per i creditori consistente anche nella maggiore difficoltà nel procedere ad esecuzione coattiva del credito o nella minore certezza di poter soddisfare il credito (vedi Cass. 2005 n. 5972; Cass. 2018 n.
19207 vedi paragrafo n.
3.2 di parte motiva “Questa Corte, infatti, ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che "in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del
credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (cfr. Cass. 7767/2007; Cass.
1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 13172/2017). “ ) .
Nel caso di specie l'atto negoziale con il quale ha venduto alla CP_2 [...]
la proprietà dell'unico compendio immobiliare (con contestuale Parte_4
riserva del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile) ha comportato una lesione pagina 11 di 19 qualitativa della garanzia patrimoniale generica (infatti c'è pregiudizio anche se vendendo riceve il controvalore in danaro, essendo questo agevolmente occultabile e, perciò, assai meno facilmente aggredibile da parte dei creditori ) ed essendosi riservato il diritto di abitazione l'atto CP_2
negoziale ( oggetto di causa ) ha comportato pure una riduzione quantitativa del patrimonio del debitore ( ) avendo così ridotto quantitativamente la garanzia patrimoniale generica, CP_2
data dal diritto di piena proprietà dell'immobile che è il diritto più agevolmente aggredibile in via esecutiva (vedi SAzione civ. sez. III, ordinanza 29.9.2021, n. 26310; Cass. Civ. sez. III, ordinanza
19.7.2018 n. 19207).
Infatti il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile (di cui in CP_2
forza del contatto del 6.11.2019 risulta essere titolare sugli immobili oggetto della compravendita) è inespropriabile (e quindi non pignorabile) in quanto la espropriabilità è incompatibile con il principio di inalienabilità autonoma del diritto di abitazione .
Il diritto di abitazione in quanto sottratto alla disponibilità (vendita o locazione) da parte del suo titolare statuita dall'art. 1024 c.c. si colloca insieme alla non ipotecabilità del diritto (art. 2810 c.c.) in una cornice di assoluta impossibilità di circolazione autonoma di questo diritto reale di godimento per atto del suo titolare e/o dei suoi aventi causa (i creditori). ( Al Giudice non resta che rinviare al dato normativo e in particolare: a)l'art. 1024 c.c., dopo che negli artt. 1021, 1022 e 1023 c.c. sono sinteticamente definiti il diritto d'uso e quello di abitazione, dispone che gli stessi non si possano cedere o dare in locazione;
b) l'art. 2810 c.c. nello stabilire i beni oggetto di ipoteca e gli artt. 2814, 2815 e
2816, nel disciplinare l' ipoteca quello del concedente, sul diritto di superficie e su quello del proprietario del suolo>, ignorano del tutto i diritti reali minori di uso e abitazione).
Tanto premesso il Giudice ritiene - nel caso di specie – il contratto di compravendita oggetto di causa del 6.11.2019 certamente dannoso della garanzia generale ( art. 2740 cc) offerta dal patrimonio del debitore , in quanto ha comportato una modifica qualitativa del patrimonio del CP_2
debitore che ha monetizzato solo il diritto di nuda proprietà e pure quantitativa conseguente alla riserva del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile sull'unico compendio immobiliare venduto, con pregiudizio dei creditori .
c) Quanto all'eventus damni il Giudice ritiene che parte attrice ha fornito adeguata prova anche tale presupposto .
c.1) Osserva il Giudice che il convenuto , pur onerato della prova, non ha CP_2 provato la capienza del proprio patrimonio residuo provando l'effettiva esistenza nel suo patrimonio di altri beni da assoggettare ad esecuzione tali da consentire alla creditrice attrice di CP_1
pagina 12 di 19 soddisfare agevolmente (anche in sede esecutiva) il proprio credito (vedi Cass. 18.3.2005 n. 5972;
Cass. Civ. sez. III, ordinanza 19.7.2018 n. 19207), confermando così la dannosità della vendita del
6.11.2019.
c.2) I convenuti hanno eccepito la irrevocabilità dell'atto di alienazione in quanto essi assumono che l'atto difetta del presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo del debitore alle ragioni creditorie.
I convenuti hanno eccepito che in riferimento al momento in cui fu posto in essere l'atto di disposizione revocando, la compravendita del 6.11.2019, nel caso di specie doveva escludersi la sussistenza dell'eventus damni nei confronti di parte attrice, poiché a quella data il bene immobile di proprietà del sig. : CP_2
a) risultava comunque vincolato alle garanzie ipotecarie di Banca Antonveneta S.p.a. (ipoteca volontaria iscritta in data 23.11.2010 per l'importo totale di euro 500.000,00), e di Unipol Banca S.p.a.
(ipoteca giudiziale iscritta in data 22.12.2016 per l'importo totale di euro 250.000,00) (docc. 1 e 2 convenuti ). aa) dell'esistenza di tali gravami e della relativa cancellazione ne fu dato atto in sede di stipula del contratto del 6.11.2019; aaa) la cessione dell'immobile non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle eventuali ragioni creditorie dell'Istituto ricorrente poiché, anche nell'ipotesi in cui il bene fosse rimasto in capo al sig.
“un'eventuale azione esecutiva sul medesimo non avrebbe comunque arrecato soddisfazione CP_2 alcuna all'allora , stante l'esistenza del credito poziore degli Istituti sopra menzionati e l'ingente CP_4 importo delle relative iscrizioni ipotecarie”; aaaa) comunque “all'epoca della compravendita (06.11.2019) non era in essere alcun contenzioso con
SA di AR di AN S.p.a., tanto che, la stessa, non era nemmeno intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 357/2017 R.G.E., promossa avanti il Tribunale di Vicenza sull'immobile di proprietà del sig. da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (quale cessionaria di Antonveneta) e CP_2 trascritta presso la competente conservatoria dei RR.II. in data 09.06.2017 (doc. 3); bensì si era esclusivamente limitata a revocare gli affidamenti 4 anni prima.”
Orbene il Giudice ritiene la suindicata eccezione sollevata dai convenuti non fondata.
Infatti la compravendita del 6.11.2019 oggetto del presente giudizio ha ad oggetto la cessione a con riserva del diritto di abitazione Controparte_3
vitalizio ex art.1022 codice civile in capo al cedente per il prezzo di euro 40.000,00 del CP_2
compendio immobiliare di proprietà , compendio immobiliare che viene venduto libero CP_2
da ipoteche e da procedure esecutive.
pagina 13 di 19 Infatti nel contratto del 6.11.2019 all'art.6 il Notaio dà atto della libertà del compendio immobiliare da gravami.
Si riporta per chiarezza espositiva il testo dell'art. 6 del contratto del 6.11.2019.
“Art. 6 GARANZIE E PROVENIENZA
( ..) La parte venditrice assume nei confronti della parte acquirente le garanzie di legge, dichiarando che le unità immobiliari in oggetto sono libere da vincoli, privilegi anche fiscali, da diritti reali parziari, da trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, ad eccezione delle seguenti formalità:
1) ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 23.11.2010 ai n.ri 24421 R.G. e 5230 R.P., a favore della "BANCA ANTONVENETA
S.P.A.", codice fiscale , con atto a rogito del Notaio di Piazzola Sul Brenta (PD) in data P.IVA_4 Persona_5 15.11.2010 rep. n. 21.542; iscrizione che non ha più motivo di sussistere in quanto estinto il debito per la quale era stata iscritta, e per la stessa è stato rilasciato atto di assenso alla cancellazione ipotecaria da me Notaio autenticato in data
05.11.2019, rep. n. 52.406, in corso di registrazione ed annotamento;
2) ipoteca giudiziale iscritta all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 22.12.2016 ai n.ri 23853 R.G. e 4172 R.P., a favore della "UNIPOL BANCA S.P.A.", codice fiscale , con decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna in data 09.02.2016 rep. n. 738/2016; iscrizione per P.IVA_5 la quale è stato rilasciato il relativo atto di assenso alla cancellazione ipotecaria da me Notaio autenticato in data
22.02.2018 rep. n. 49.752, registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova-1 il 26.02.2018 al n. 2617 serie 1T;
3) verbale di pignoramento emesso dagli Ufficiali Giudiziari di Vicenza in data 20.05.2017 rep. n. 4132/2017, trascritto all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
09.06.2017 ai n.ri 11305 R.G. e 7939 R.P., a favore di "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", codice fiscale
; trascrizione per la quale la stessa "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", e per essa l'attuale cessionaria P.IVA_6 del credito " , essendo unico creditore procedente ha espresso in data 05.11.2019 avanti al Giudice Parte_5 dell'Esecuzione la relativa rinuncia agli atti esecutivi, conseguentemente, la parte venditrice si impegna a proprie totali cura e spese alla cancellazione della trascrizione sopra richiamata.
La parte venditrice dichiara che il contratto preliminare di compravendita autenticato dal Notaio Persona_6
di Piazzola Sul Brenta (PD) da ultimo in data 17.01.2018 rep. n. 4.251, registrato all'Agenzia delle Entrate di
[...] Padova-1 il 23.01.2018 al n. 1100 Serie 1T e trascritto all'Agenzia delle Entrate di Vicenza - Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 24.01.2018 ai n. 1822 R.G. e 1351 R.P., non produce più effetti vincolanti e non è ostativo al presente atto, essendo stato il medesimo risolto in forza dell'atto da me Notaio autenticato in data odierna, rep. n. 52.412 in corso di registrazione e annotamento ( …)” ( NB l'enfasi è dello scrivente) .
Risulta decisivo rilevare che il debitore convenuto non ha provato che le cancellazioni indicate nel contratto oggetto di causa del 6.11.2019 sono avvenute con l'utilizzo della intera somma di euro
40.000,00 pari al corrispettivo della vendita della proprietà (avvenuta con atto del 6.11.2019) .
Va poi aggiunto che con atto del 6.11.2019 il debitore ha venduto la proprietà CP_2
riservandosi il diritto di abitazione e ciò ha comportato una liquidazione solo parziale del patrimonio
(limitata alla nuda proprietà) e una modifica quantitativa in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 codice civile conseguente alla riserva del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile sugli immobili venduti ( determinando così la riduzione del patrimonio altrimenti aggredibile dai creditori) .
Va poi aggiunto che il debitore onerato della prova non ha neppure dimostrato CP_2
l'effettivo ricevimento da parte dell'acquirente Controparte_3
pagina 14 di 19 del corrispettivo di euro 40.000,00 prezzo della vendita della nuda proprietà e fornito la prova CP_1 dell'impiego dell'intera somma del corrispettivo della vendita per saldare debiti pregressi oggetto di messa in mora .
Sul punto al Giudice non resta che richiamare la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
21/06/2024, n. 17246) che ha chiarito che l'applicazione dell'esimente ex art. 2901, comma 3, c.c., presuppone che il debitore fornisca prova della strumentalità necessaria tra l'alienazione del bene e la necessità di reperire liquidità per adempiere ai debiti scaduti;
inoltre, è onere del debitore dimostrare che la provvista utilizzata per adempiere ai debiti scaduti derivi effettivamente dal corrispettivo della vendita oggetto di causa .
Nel caso di specie il convenuto non ha assolto al suindicato onere probatorio. CP_2
In conclusione, per le ragioni suindicate, il Giudice ritiene non fondato l'assunto dei convenuti che hanno eccepito (ex art. 2901 c.3 codice civile) il difetto del requisito dell'eventus damni nella vendita a favore di con riserva in capo a Controparte_3
del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile del 6.11.2019, degli unici CP_2
immobili, peraltro liberi da gravami, del convenuto . CP_2
d) Quanto al “consilium o scientia fraudis” elemento soggettivo dell'azione revocatoria
(art.290,1 comma 1, n.1 e n.2 codice civile) il Giudice ritiene che parte attrice ha fornito adeguata prova anche di tale presupposto .
Va precisato che nel caso di specie ricorre l'ipotesi di domanda di revocatoria ordinaria di atto negoziale dispositivo del patrimonio del debitore, atto oneroso, cronologicamente successivo al sorgere del credito ( inteso anche come ragione di credito) della parte attrice ( ; CP_1
pertanto è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore e la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia patrimoniale generica ( art. 2740 cc) .
Si richiama Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/06/2020, n. 11121 che ha chiarito che “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.”.
Nel caso di specie il convenuto ha rilasciato la garanzia a favore di SA di CP_2
AR di AN s.p.a (ora in data 29.10.2010 ( doc. 4 attoreo) data precedente CP_1 all'atto dispositivo del proprio patrimonio immobiliare oggetto dell'azione revocatoria che è il contratto di compravendita del 6.11.2019 ( doc.7 attoreo) .
pagina 15 di 19 Il suindicato dato temporale rileva in relazione all'elemento soggettivo posto che ( secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza) nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria abbia ad oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo (art. 2901, comma 1,
n.1 e n.2 codice civile ) è sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (atteggiamento psicologico denominato, con terminologia mutuata dalla dottrina penalistica, "dolo generico"); non è richiesta la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore ( si rinvia a Cass., Sez. III,
15/10/2021, n. 28423 ; Cass. 2013 n. 16825 che ha chiarito “ ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito“).
Va poi aggiunto che la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche a mezzo presunzioni ( vedi Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/01/2019, n. 1286 “ La prova della "partecipatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. “ .
Orbene, premesso quanto sopra chiarito in generale, il Tribunale nel caso di specie ritiene provato l'elemento soggettivo consistente nella conoscenza da parte del debitore ) e CP_2
nella consapevolezza del terzo ( ) del Controparte_3
pregiudizio che il contratto del 6.11.2019 ha arrecato alle ragioni dei creditori (di ) CP_2
posto che ( come precisato al precedente punto “c” di parte motiva) il contratto di compravendita del
6.11.2019 ha determinato l'incapienza del patrimonio del debitore (art. 2901 primo CP_2
comma n. 1 e n.2 c.c.).
Infatti costituiscono elementi indiziari gravi, precisi, concordanti (che risultano tutti adeguatamente provati in atti) dai quali desumere in via presuntiva (art. 2729 c.c.) la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore e pure in capo al terzo CP_2 [...]
che ha agito in persona del presidente Controparte_3 Parte_3
(va ribadito si tratta di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito):
[...]
pagina 16 di 19 - la conoscenza in capo a alla data del contratto per cui è causa 6.11.2019 della CP_2
precedente richiesta di pagamento e messa in mora (con avviso che in caso di mancato pagamento la
Banca procederà in via forzosa) formulata dal creditore SA di AR di AN s.p.a ( ora nei confronti del debitore principale YD SR ( dichiarata fallita nel 2017) e del CP_1
medesimo garante;
in tal senso è decisiva la lettera raccomandata del 5.3.2015 di CP_2
“revoca dei finanziamenti con passaggio a sofferenza dei relativi utilizzi” relativa al mutuo chirografario e al finanziamento ipotecario, inviata alla debitrice principale DR s.r.l ed anche al garante (doc.13 ricorrente) ; CP_2
- l'aver il debitore ceduto in data 6.11.2019 ( che è data successiva al sorgere CP_2
del debito quale garante sorto con atto del 29.10.2010 – doc.4 attoreo- e alla richiesta di pagamento del 5.3.2015- doc.13 attoreo-) la proprietà dell'unico compendio immobiliare di cui risultava proprietario riservando per sè il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 codice civile;
- l'aver ceduto e l'aver la CP_2 Controparte_3
acquistato la proprietà libera da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ( in precedenza iscritte
[...]
e trascritte dai creditori del dante causa ) meglio indicate dal Notaio nell'atto di CP_2 compravendita del 6.11.2019 all'articolo n.6 ( vedi doc. 7 attoreo) ;
- il rapporto di parentela ( padre-figlio) che lega a (suo CP_2 Parte_3 padre, come emerge dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita del resistente: doc. 8 attoreo ) che nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della
[...]
è intervenuto alla sottoscrizione dell'atto compravendita di data Controparte_3
6.11.2019 rogato dal Notaio Dott. di Padova Rep. 52.413 – Racc. n. 29.579, a Persona_2
seguito del quale atto la ha acquistato la Controparte_3
proprietà dell'unico compendio immobiliare del debitore (figlio di ) CP_2 Parte_3
libera da gravami (doc. 7 fascicolo attoreo).
Va richiamato l'art. 1391 c.c. norma che con riguardo agli stati soggettivi stabilisce che si debba aver riguardo alla persona del rappresentante che nel caso di specie con riguardo alla
[...]
è (padre di ) che ha Controparte_3 Parte_3 CP_2
rappresentato la alla sottoscrizione della Controparte_3
vendita del 6.11.2019 con la quale il figlio ha ceduto l'intero ed unico compendio CP_2
immobiliare .
Lo strettissimo vincolo parentale tra il debitore e il padre CP_2 Parte_3
(che ha rappresentato l'acquirente alla Controparte_3
sottoscrizione della vendita del 6.11.2019) rende inverosimile che il terzo Controparte_3
pagina 17 di 19 non fosse a conoscenza che con la vendita del 6.11.2019 oggetto di Controparte_3
causa ha reso indisponibili per i creditori tutti gli immobili di proprietà ( immobili liberi CP_2
da gravami), con pregiudizio della garanzia generica ex art. 2740 c.c. .
Orbene l'insieme dei dati suindicati dimostrano in modo univoco che alla data del 6.11.2019
era a conoscenza del debito verso la SA di AR di AN s.p.a (ora CP_2 [...]
) e dimostrano la consapevolezza in capo alla CP_1 Controparte_3
che ha agito in persona del legale rappresentante , padre del
[...] Parte_3
debitore , del pregiudizio alla garanzia generica ( art. 2740 cc) che l'atto dispositivo CP_2
oggetto di causa del 6.11.2019 (cessione della nuda proprietà con riserva a favore del figlio CP_2
del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cod. civ) relativo ad un compendio immobiliare
[...]
libero da gravami ha arrecato ai creditori di . CP_2
Infatti l'azione revocatoria ordinaria risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza, e nel caso di specie con il contratto del
6.11.2019 ( vendita della proprietà immobiliare alla Controparte_3
di cui presidente è padre del venditore che si è
[...] Parte_3 CP_2
riservato il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cc) le parti del contratto hanno reso l'intero ed unico compendio immobiliare (va sottolineato libero da gravami) non aggredibile dai creditori di ex art.2740 cc . CP_2
2) In conclusione per i motivi suindicati la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. svolta dall'attrice deve essere accolta con ogni conseguenza di legge art. 2902 c.c.
3) La presente sentenza è titolo ai fini della trascrizione / annotazione ex artt. 2652 n.5 codice civile e 2655 codice civile .
4) Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti ( e CP_2
in persona del legale rappresentante Controparte_3 [...]
) in solido tra loro essendo risultati soccombenti e liquidate a favore dell'attrice Parte_3
(applicato il DM n. 55 del 2014 scaglione cause di valore indeterminabile – valore medio - dunque : euro 1.701,00 per fase studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.804,00 per trattazione, euro
2.905,00 per fase decisionale) in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali (15% del compenso liquidato) ed euro 518,00 per contributo unificato, cpa e iva di legge.
P.Q.M
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata,
pagina 18 di 19 ogni contraria o diversa istanza anche istruttoria, difesa, eccezione e deduzione, domanda rigettata, disattesa o dichiarata assorbita così giudica: in accoglimento della domanda proposta da (codice fiscale ) quale Parte_1 P.IVA_1
procuratrice di (codice fiscale ) nei confronti di CP_1 P.IVA_2 CP_2
(codice fiscale ) e della C.F._5 Parte_2
(codice fiscale ):
[...] P.IVA_3
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 codice civile nei confronti di rappresentata dalla CP_1 procuratrice con ogni conseguenza di legge, del contratto di “COMPRAVENDITA” Parte_1
stipulato in data 06.11.2019, con atto a rogito Notaio Dott. di Padova (Rep. 52.413 – Persona_2
Racc. n. 29.579), avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in AM NO (VI) Via
Silvestri n. 3, censito come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di AM NO (VI), Foglio 7 (sette), particella n. 1228 sub 7, Via L. Silvestri, piano 1, cat. A/2, cl. 3, consist. vani 6,5, sup. cat. totale mq.
155, R.C. Euro 721,75 (appartamento) e particella n. 1228 sub 18, Via L. Silvestri, piano S1, cat. C/6, cl. 3, consist. mq. 38, sup. cat. totale mq.
42, R.C. Euro 105,98 (garage), comprese le comproprietà tutte ai sensi dell'art. 1117 C.C. atto trascritto presso Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Vicenza - Ufficio Provinciale del
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 12.11.2019 al n.25073 Registro Generale e n. 16615
Registro Particolare.
-Dà atto che alla suindicata pronuncia di inefficacia conseguono gli effetti di legge e in particolare quanto stabilito dall' art. 2902 codice civile.
- Dà atto che la presente sentenza è titolo ai fini della trascrizione / annotazione ex artt. 2652 n.5 c.c e
2655 c.c ed ordina al competente Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
VICENZA, Ufficio Provinciale – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di trascrivere
/annotare la presente sentenza.
- Condanna i convenuti, e in CP_2 Parte_2
persona del legale rappresentante, in solido fra loro, al pagamento a favore dell'attrice Parte_1
procuratrice di delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 CP_1
oltre spese generali (15% del compenso liquidato) ed euro 518,00 per contributo unificato, cpa e iva di legge.
Vicenza, 10 giugno 2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola pagina 19 di 19