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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/09/2024, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al numero 2489/2022 RG
Avente ad OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
Parte 1 -appellante-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Filippi
Contro
Controparte 1 -appellato-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Cozzani
Conclusioni
Per parte appellante:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283-351/1° comma c.p.c. in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla nullità e/o inefficacia dell'ingiunzione opposta perchè notificata durante il periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 41/21 convertito con modificazioni nella L. n. 69/21;
Nel merito in via principale: dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia degli atti impugnati, revocando gli stessi ed ogni altro provvedimento eventualmente consequenziale;
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari."
Per parte appellata:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, nel merito RESPINGERE l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato di contributo per spese generali ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, oltre 23,8% C.P. Enti locali in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege".
FATTO E DIRITTO
Parte 1 citava il Controparte 1 a comparire dinnanzi al Nel giudizio di primo grado Giudice di Pace della Spezia chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività dell'ingiunzione impugnata per tutti i motivi di cui in premessa;
nel merito in via principale per i motivi suddetti e meglio significati in epigrafe, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia degli atti ivi impugnati, revocando gli stessi ed ogni altro provvedimento eventualmente conseguenziale;
in ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario."
A sostegno della propria domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co 1 c.c., formulata nel primo grado di giudizio, Parte 1 asseriva di aver ricevuto dal Controparte_1 in data 26.03.2021, la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 1526/2020 del 02.12.2020 per un importo di euro 172,65 (doc.1 fascicolo primo grado).
Detta somma corrispondeva all'importo non pagato relativo al verbale prot. 1621451 n.C/1464 del 31.10.2016 che il Controparte 1 asseriva di avere notificato in data 07.12.2016, ma che l'odierno appellante sosteneva di non avere mai ricevuto, evidenziando altresì che dal tenore dell'ingiunzione era impossibile risalire alla violazione contestata.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Parte 2 sosteneva che la notifica del verbale de quo, concernente una violazione del L codice della strada, era avvenuta a mani della moglie di Parte 1 (doc. 1 parte convenuta fasc. primo grado); in seguito l' Parte_2 non avendo l'odierno appellante provveduto al pagamento dell'importo indicato nei termini di legge, aveva notificato a quest'ultimo l'ingiunzione n. 1526/2020.
Il Giudice di Pace della Spezia, con sentenza n. 404/2022, depositata il 22.06.2022, rigettava l'opposizione di parte attrice, confermando l'ingiunzione di pagamento n. 1526/2020 del 02.12.2020 emessa dal Controparte_1 e condannava Parte 1 al pagamento, a favore dell' Parte 2 della somma di euro 172,65 oltre interessi di legge maturati e maturandi sino al pagamento.
Parte 1 dunque, impugnava la sopracitata sentenza chiedendo, in riforma della stessa: in via preliminare, la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; nel merito, la dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o comunque di inefficacia degli atti impugnati con contestuale revoca degli stessi e di ogni altro atto consequenziale.
Sul primo motivo di appello
Con il primo motivo di appello parte appellante deduce la nullità insanabile della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta in quanto avvenuta durante il periodo di sospensione per Covid 19 di cui al D.L. n.41/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021.
Su tale eccezione il Giudice di Pace ha effettivamente omesso di pronunciarsi, pertanto deve essere esaminata in questa sede. Tale motivo deve ritenersi infondato. Occorre infatti evidenziare che la normativa di cui al D.L.
n.41/2022 disciplina -come indicato nell'intestazione dello stesso decreto- "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Oltre a ciò si deve evidenziare che, nel citato decreto, la disposizione relativa al periodo di sospensione dei pagamenti per Covid 19 (art.4) risulta collocata nel titolo I concernente il "sostegno alle imprese e all'economia".
Tanto premesso appare evidente che le norme invocate da parte appellante debbano trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese e degli altri soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, le quali, quindi, non possono ritenersi destinatarie delle “misure urgenti" riguardanti la sospensione dei pagamenti per Covid 19 di cui al D.L 41/2022. Pertanto, atteso che parte appellante agisce nel presente giudizio in qualità di persona fisica, il motivo di appello in esame dovrà essere rigettato.
Sul secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di appello deduce la nullità della notifica dell'ingiunzione Parte 1 opposta, per violazione della L. n. 890/1982, in quanto non corredata dalla relata di notifica. Preliminarmente si ritiene che – sebbene il Giudice di Pace – nella propria motivazione abbia fatto
-
-
riferimento alla diversa fattispecie della notifica a mezzo pec, la notifica così come eseguita - appaia corretta in quanto la pubblica amministrazione può scegliere se avvalersi del servizio postale, pertanto senza la cd relata di notifica, ovvero secondo le norme del codice di procedura civile.
Sul punto si deve in ogni caso segnalare che, nel caso in esame, parte appellante, nonostante l'assenza di relata di notifica, ha esercitato l'opposizione nei termini di legge difendendosi nel merito. Egli, invero, oltre alla violazione in esame ha eccepito il mancato invio, da parte del Controparte 1 del verbale di contestazione di violazione del codice della strada -indicandone gli estremi (di cui alla parte in fatto), quale presupposto indefettibile per la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, nonché il difetto di motivazione inerente al contenuto di detta ingiunzione. Ne consegue che siffatta condotta determina un effetto sanante di eventuali irregolarità attinenti alla notifica dell'ingiunzione opposta, atteso che, lo scopo della notificazione si identifica nel portare a conoscenza del destinatario il contenuto di un determinato atto.
Peraltro la Corte di Cassazione, con la sentenza n. sentenza n. 16826 del 24 maggio 2022, ha ribadito il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'accertamento in fatto della ricezione della cartella di pagamento da parte del destinatario e la sua successiva tempestiva impugnazione costituisce circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale per il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art 156 c.p.c.
Alla luce di quanto appena esposto il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Sul terzo motivo di appello
Parte appellante mediante il terzo motivo di appello lamenta la violazione dell'art.1 co 544 L. 228/2012, secondo cui “in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prime del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo."
Il motivo in esame non può essere accolto. Si deve infatti rilevare che l'ingiunzione di pagamento, Controparte 1 costituisce un atto amministrativo formale attraverso il quale l'ente inviata dal creditore richiede il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative non pagate per intero o parzialmente. Pertanto, nel caso di specie non può ritenersi sussistente alcun atto di natura per il cautelare o esecutiva posto in essere da parte appellata nei confronti di Parte 1 quale sia richiesto, ai sensi della sopracitata legge, il prodromico invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Tanto premesso, il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
Sul quarto motivo di appello con il quarto motivo di appello, deduce la violazione dell'art. 201 C.D.S., con Parte 1 conseguente nullità della cartella di pagamento per omessa notifica del verbale di contestazione di violazione del codice della strada. Da ciò quindi deriverebbe la decadenza della pretesa creditoria di parte appellata.
A sostegno della propria tesi parte appellante evidenzia che il Controparte_1 ha depositato in giudizio solamente la cartolina di ricevimento ma non anche la copia del verbale notificato.
Sul punto si deve segnalare che parte appellata, nel giudizio di primo grado, ha allegato nella comparsa di costituzione e risposta la cartolina di notifica in cui si attesta l'avvenuta ricezione in data 07.12.2016 del plico postale (contente il verbale di contestazione) a mani della moglie di Parte 1
Ebbene, si deve ritenere che la raggiunta prova, da parte del Controparte 1 della avvenuta notifica del plico postale, comporta inevitabilmente l'inversione dell'onere probatorio a discapito di Parte 1 il quale, quindi, avrebbe dovuto dimostrare come da lui stesso dedotto nel secondo motivo di appello che la busta raccomandata con ricevuta di ritorno fosse vuota o che contenesse altra e diversa comunicazione, oppure che il piego raccomandato fosse composto da soli fogli bianchi ovvero dal contenuto estraneo a quello che il mittente intendeva inviargli.
Tanto premesso, riguardo a quanto appena indicato, nessuna prova è stata raggiunta da parte appellata sulla quale, pertanto, grava la presunzione di conoscenza del verbale de quo notificato dal Controparte 1 in data 07.12.2016.
Alla luce di quanto esposto il quarto motivo di appello non può essere accolto.
Sul quinto motivo di appello
Parte 1Con il quarto motivo di appello invoca la violazione dell'art. 7 L.212/2000 e dell'art. 3 co 3 Dlgs 241/90 in quanto l'ingiunzione di pagamento opposta risulta priva di motivazione.
Secondo parte appellante l'ingiunzione oggetto di giudizio non contiene alcuna specificazione della violazione presupposto della pretesa creditoria dell'Ente. Ciò avrebbe di fatto reso impossibile a Parte 1 espletare correttamente le proprie difese.
In ordine a quanto appena esposto si deve segnalare che l'ingiunzione oggetto del presente giudizio, sebbene non faccia espressa menzione degli estremi del verbale di contestazione "presupposto", incontiene i seguenti elementi: l'intestazione, in qualità di mittente, del Controparte_1 persona del Comandante della Polizia Locale;
l'indicazione che l'ingiunzione di pagamento si riconduce a "verbali di accertamento per violazione del Codice della Strada"; un importo da pagare identico a quello indicato nel verbale di contestazione notificato in data 07.12.2016.
Fatta questa precisazione, appare evidente che gli elementi citati consentano di risalire agevolmente alla violazione del codice della strada contestata con il verbale de quo (notificato in data 07.12.2016), in relazione al quale Parte 1 non ha fornito alcuna prova -su di lui incombente per le ragioni di cui ai punti che precedono- concernente la mancata conoscenza. L'appellante peraltro avrebbe ben potuto richiedere all' Pt 2 Comunale il verbale genericamente indicato nell'atto, senza che possa ravvisarsi, nel caso di specie, l'asserita violazione dell'art. 3 co 3 Dlgs 241/1990 nella parte in cui pretende che l'atto richiamato dalla decisione amministrativa "deve essere indicato e reso disponibile". Oltre a ciò si deve evidenziare che, come già esposto ai punti che precedono (trattando del secondo motivo di appello), Parte 1 ha esercitato l'opposizione all'ingiunzione oggetto di giudizio nei termini di legge, menzionando gli estremi specifici del verbale di contestazione notificato in data 07.12.2016.
In conclusione, si ritiene che anche il quinto motivo di appello debba essere rigettato.
Alla luce di quanto sin qui delineato l'atto di appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in quanto la fase istruttoria non ha avuto luogo.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-rigetta l'appello
E per l'effetto
-conferma la sentenza n.404/2022 emessa dal Giudice di Pace della Spezia;
-condanna Parte 1 al pagamento, a favore del Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 462,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per la richiesta del versamento del doppio del contributo unificato.
La Spezia, 27/9/2024 Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al numero 2489/2022 RG
Avente ad OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
Parte 1 -appellante-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Filippi
Contro
Controparte 1 -appellato-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Cozzani
Conclusioni
Per parte appellante:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283-351/1° comma c.p.c. in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla nullità e/o inefficacia dell'ingiunzione opposta perchè notificata durante il periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 41/21 convertito con modificazioni nella L. n. 69/21;
Nel merito in via principale: dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia degli atti impugnati, revocando gli stessi ed ogni altro provvedimento eventualmente consequenziale;
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari."
Per parte appellata:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, nel merito RESPINGERE l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato di contributo per spese generali ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, oltre 23,8% C.P. Enti locali in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege".
FATTO E DIRITTO
Parte 1 citava il Controparte 1 a comparire dinnanzi al Nel giudizio di primo grado Giudice di Pace della Spezia chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività dell'ingiunzione impugnata per tutti i motivi di cui in premessa;
nel merito in via principale per i motivi suddetti e meglio significati in epigrafe, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia degli atti ivi impugnati, revocando gli stessi ed ogni altro provvedimento eventualmente conseguenziale;
in ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario."
A sostegno della propria domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co 1 c.c., formulata nel primo grado di giudizio, Parte 1 asseriva di aver ricevuto dal Controparte_1 in data 26.03.2021, la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 1526/2020 del 02.12.2020 per un importo di euro 172,65 (doc.1 fascicolo primo grado).
Detta somma corrispondeva all'importo non pagato relativo al verbale prot. 1621451 n.C/1464 del 31.10.2016 che il Controparte 1 asseriva di avere notificato in data 07.12.2016, ma che l'odierno appellante sosteneva di non avere mai ricevuto, evidenziando altresì che dal tenore dell'ingiunzione era impossibile risalire alla violazione contestata.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Parte 2 sosteneva che la notifica del verbale de quo, concernente una violazione del L codice della strada, era avvenuta a mani della moglie di Parte 1 (doc. 1 parte convenuta fasc. primo grado); in seguito l' Parte_2 non avendo l'odierno appellante provveduto al pagamento dell'importo indicato nei termini di legge, aveva notificato a quest'ultimo l'ingiunzione n. 1526/2020.
Il Giudice di Pace della Spezia, con sentenza n. 404/2022, depositata il 22.06.2022, rigettava l'opposizione di parte attrice, confermando l'ingiunzione di pagamento n. 1526/2020 del 02.12.2020 emessa dal Controparte_1 e condannava Parte 1 al pagamento, a favore dell' Parte 2 della somma di euro 172,65 oltre interessi di legge maturati e maturandi sino al pagamento.
Parte 1 dunque, impugnava la sopracitata sentenza chiedendo, in riforma della stessa: in via preliminare, la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; nel merito, la dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o comunque di inefficacia degli atti impugnati con contestuale revoca degli stessi e di ogni altro atto consequenziale.
Sul primo motivo di appello
Con il primo motivo di appello parte appellante deduce la nullità insanabile della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta in quanto avvenuta durante il periodo di sospensione per Covid 19 di cui al D.L. n.41/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021.
Su tale eccezione il Giudice di Pace ha effettivamente omesso di pronunciarsi, pertanto deve essere esaminata in questa sede. Tale motivo deve ritenersi infondato. Occorre infatti evidenziare che la normativa di cui al D.L.
n.41/2022 disciplina -come indicato nell'intestazione dello stesso decreto- "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Oltre a ciò si deve evidenziare che, nel citato decreto, la disposizione relativa al periodo di sospensione dei pagamenti per Covid 19 (art.4) risulta collocata nel titolo I concernente il "sostegno alle imprese e all'economia".
Tanto premesso appare evidente che le norme invocate da parte appellante debbano trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese e degli altri soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, le quali, quindi, non possono ritenersi destinatarie delle “misure urgenti" riguardanti la sospensione dei pagamenti per Covid 19 di cui al D.L 41/2022. Pertanto, atteso che parte appellante agisce nel presente giudizio in qualità di persona fisica, il motivo di appello in esame dovrà essere rigettato.
Sul secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di appello deduce la nullità della notifica dell'ingiunzione Parte 1 opposta, per violazione della L. n. 890/1982, in quanto non corredata dalla relata di notifica. Preliminarmente si ritiene che – sebbene il Giudice di Pace – nella propria motivazione abbia fatto
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riferimento alla diversa fattispecie della notifica a mezzo pec, la notifica così come eseguita - appaia corretta in quanto la pubblica amministrazione può scegliere se avvalersi del servizio postale, pertanto senza la cd relata di notifica, ovvero secondo le norme del codice di procedura civile.
Sul punto si deve in ogni caso segnalare che, nel caso in esame, parte appellante, nonostante l'assenza di relata di notifica, ha esercitato l'opposizione nei termini di legge difendendosi nel merito. Egli, invero, oltre alla violazione in esame ha eccepito il mancato invio, da parte del Controparte 1 del verbale di contestazione di violazione del codice della strada -indicandone gli estremi (di cui alla parte in fatto), quale presupposto indefettibile per la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, nonché il difetto di motivazione inerente al contenuto di detta ingiunzione. Ne consegue che siffatta condotta determina un effetto sanante di eventuali irregolarità attinenti alla notifica dell'ingiunzione opposta, atteso che, lo scopo della notificazione si identifica nel portare a conoscenza del destinatario il contenuto di un determinato atto.
Peraltro la Corte di Cassazione, con la sentenza n. sentenza n. 16826 del 24 maggio 2022, ha ribadito il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'accertamento in fatto della ricezione della cartella di pagamento da parte del destinatario e la sua successiva tempestiva impugnazione costituisce circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale per il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art 156 c.p.c.
Alla luce di quanto appena esposto il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Sul terzo motivo di appello
Parte appellante mediante il terzo motivo di appello lamenta la violazione dell'art.1 co 544 L. 228/2012, secondo cui “in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prime del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo."
Il motivo in esame non può essere accolto. Si deve infatti rilevare che l'ingiunzione di pagamento, Controparte 1 costituisce un atto amministrativo formale attraverso il quale l'ente inviata dal creditore richiede il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative non pagate per intero o parzialmente. Pertanto, nel caso di specie non può ritenersi sussistente alcun atto di natura per il cautelare o esecutiva posto in essere da parte appellata nei confronti di Parte 1 quale sia richiesto, ai sensi della sopracitata legge, il prodromico invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Tanto premesso, il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
Sul quarto motivo di appello con il quarto motivo di appello, deduce la violazione dell'art. 201 C.D.S., con Parte 1 conseguente nullità della cartella di pagamento per omessa notifica del verbale di contestazione di violazione del codice della strada. Da ciò quindi deriverebbe la decadenza della pretesa creditoria di parte appellata.
A sostegno della propria tesi parte appellante evidenzia che il Controparte_1 ha depositato in giudizio solamente la cartolina di ricevimento ma non anche la copia del verbale notificato.
Sul punto si deve segnalare che parte appellata, nel giudizio di primo grado, ha allegato nella comparsa di costituzione e risposta la cartolina di notifica in cui si attesta l'avvenuta ricezione in data 07.12.2016 del plico postale (contente il verbale di contestazione) a mani della moglie di Parte 1
Ebbene, si deve ritenere che la raggiunta prova, da parte del Controparte 1 della avvenuta notifica del plico postale, comporta inevitabilmente l'inversione dell'onere probatorio a discapito di Parte 1 il quale, quindi, avrebbe dovuto dimostrare come da lui stesso dedotto nel secondo motivo di appello che la busta raccomandata con ricevuta di ritorno fosse vuota o che contenesse altra e diversa comunicazione, oppure che il piego raccomandato fosse composto da soli fogli bianchi ovvero dal contenuto estraneo a quello che il mittente intendeva inviargli.
Tanto premesso, riguardo a quanto appena indicato, nessuna prova è stata raggiunta da parte appellata sulla quale, pertanto, grava la presunzione di conoscenza del verbale de quo notificato dal Controparte 1 in data 07.12.2016.
Alla luce di quanto esposto il quarto motivo di appello non può essere accolto.
Sul quinto motivo di appello
Parte 1Con il quarto motivo di appello invoca la violazione dell'art. 7 L.212/2000 e dell'art. 3 co 3 Dlgs 241/90 in quanto l'ingiunzione di pagamento opposta risulta priva di motivazione.
Secondo parte appellante l'ingiunzione oggetto di giudizio non contiene alcuna specificazione della violazione presupposto della pretesa creditoria dell'Ente. Ciò avrebbe di fatto reso impossibile a Parte 1 espletare correttamente le proprie difese.
In ordine a quanto appena esposto si deve segnalare che l'ingiunzione oggetto del presente giudizio, sebbene non faccia espressa menzione degli estremi del verbale di contestazione "presupposto", incontiene i seguenti elementi: l'intestazione, in qualità di mittente, del Controparte_1 persona del Comandante della Polizia Locale;
l'indicazione che l'ingiunzione di pagamento si riconduce a "verbali di accertamento per violazione del Codice della Strada"; un importo da pagare identico a quello indicato nel verbale di contestazione notificato in data 07.12.2016.
Fatta questa precisazione, appare evidente che gli elementi citati consentano di risalire agevolmente alla violazione del codice della strada contestata con il verbale de quo (notificato in data 07.12.2016), in relazione al quale Parte 1 non ha fornito alcuna prova -su di lui incombente per le ragioni di cui ai punti che precedono- concernente la mancata conoscenza. L'appellante peraltro avrebbe ben potuto richiedere all' Pt 2 Comunale il verbale genericamente indicato nell'atto, senza che possa ravvisarsi, nel caso di specie, l'asserita violazione dell'art. 3 co 3 Dlgs 241/1990 nella parte in cui pretende che l'atto richiamato dalla decisione amministrativa "deve essere indicato e reso disponibile". Oltre a ciò si deve evidenziare che, come già esposto ai punti che precedono (trattando del secondo motivo di appello), Parte 1 ha esercitato l'opposizione all'ingiunzione oggetto di giudizio nei termini di legge, menzionando gli estremi specifici del verbale di contestazione notificato in data 07.12.2016.
In conclusione, si ritiene che anche il quinto motivo di appello debba essere rigettato.
Alla luce di quanto sin qui delineato l'atto di appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in quanto la fase istruttoria non ha avuto luogo.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-rigetta l'appello
E per l'effetto
-conferma la sentenza n.404/2022 emessa dal Giudice di Pace della Spezia;
-condanna Parte 1 al pagamento, a favore del Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 462,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per la richiesta del versamento del doppio del contributo unificato.
La Spezia, 27/9/2024 Il Giudice
Adriana Gherardi